Allegato A
Seduta n. 538 del 3/11/2004


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(A.C. 5382 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: quale unico ente fino alla fine


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dell'articolo con le seguenti: in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 552/2004, è competente per il rilascio delle licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Unione europea in materia e dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile. Sono salve le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'indirizzo generale, sulla vigilanza e sul controllo delle scelte adottate, nonché quelle del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.
2. All'ENAV SpA e all'A.M.I. restano attribuite le funzioni d'istruzione, addestramento e aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (rating ed endorsment) necessarie ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'ENAV S.p.A. nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle normative ESARR di Eurocontrol nonché della normativa nazionale e internazionale applicabile.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. stipula appositi atti d'intesa, rispettivamente, con ENAV S.p.A. ed A.M.I., da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa per le intese con l'Aeronautica militare italiana, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli ambiti di propria competenza. Nelle more della stipula di tali atti d'intesa e in attesa dell'approvazione degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità dei servizi del traffico aereo, l'Enav SpA e l'Aeronautica militare, sempre in accordo alla normativa ESARR di Eurocontrol e ai regolamenti dell'Unione europea, provvedono a rilasciare al personale delle rispettive amministrazioni, oltre che attestati e abilitazioni, anche le licenze.
4. L'E.N.A.C. al fine di promuovere la continuità per una sicura ed efficace erogazione dei servizi della navigazione aerea indice, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, una conferenza di servizio e, acquisito il parere di ENAV S.p.A., propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la modifica dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2000, n. 222, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223.
5. Il Governo della Repubblica, in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica, è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di cui al precedente 4.
1. 1. Tidei.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Sono salve fino a sicurezza nazionale.
1. 27. Duca.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: controllo, normazione generale fino alla fine del comma con le seguenti: e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*1. 2. Luigi Martini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: controllo, normazione generale fino alla fine del comma con le seguenti: e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*1. 24. Duca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , normazione generale e programmazione.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: compresa con le seguenti: ivi inclusa.
**1. 3. Ferro.
(Approvato)


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Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , normazione generale e programmazione.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: compresa con le seguenti: ivi inclusa.
**1. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e programmazione.
1. 28. Susini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: E.N.A.C. e
1. 25. Duca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ENAV s.p.a.
1. 26. Duca.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'approvazione delle tariffe.
1. 23. Duca.

Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 4. Luigi Martini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 101. La Commissione.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 5. Ferro.
(Approvato)

Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 10. Rosato, Pasetto.

Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.
1. 19. Tidei.

Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
1. 18. Raffaldini.

Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
1. 17. Duca.

Al comma 1-bis sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.
1. 21. Tidei.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e di sicurezza totale.
1. 11. Duca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
All'E.N.A.V. ed all'A.M.I. restano attribuite le funzione d'istruzione, addestramento ed aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (rating ed endorsment) necessario ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'E.N.A.V. SpA nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle norme ESARR di Eurocontrol, nonché della normativa nazionale ed internazionale applicabile.
1. 20. De Laurentiis.


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Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.
*1. 6. Ferro.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.
*1. 102. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'Enav S.p.A. certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall'E.N.A.C.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 9. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che svolgono la propria attività, con esperienza consolidata, nel settore del trasporto aereo.
1. 7. Ferro.

Al comma 3, sostituire le parole da: , l'E.N.A.C. promuove fino alla fine del comma con le seguenti: e per il transito di personale dell'Aeronautica militare in relazione al fabbisogno annuale di personale dell'ENAV s.p.a., l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nella pianta organica, previa intesa tra l'Aeronautica militare ed E.N.A.C., che definisce altresì una specifica tabella di equiparazione da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, a domanda dei soggetti interessati, è consentito il trasferimento di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Aeronautica militare all'E.N.A.C.
3-ter. Con le procedure di cui al comma 3-bis possono essere definite dall'Aeronautica militare analoghe intese con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 8. Ferro.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
1. 12. Duca.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
1. 13. Susini.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , da sottoporre fino alla fine del comma.
1. 14. Susini.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , da sottoporre fino a: trasporti.
1. 15. Susini.


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Al comma 3, sopprimere le parole: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 16. Tidei.

Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:
Art. 1.1. (Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Compete al Ministro delle infrastrutture e del trasporti, di seguito denominato «Ministro», la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Sono riservati al Ministro:

a)
i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b)
l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alla regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c)
l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d)
la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

e)
l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f)
la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;

g)
il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h)
le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;

i)
l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

l)
l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

m)
la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

Art. 1.2. (Ente nazionale per l'aviazione civile). - 1. All'E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)
la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:
1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;
2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;
3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;
4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra o di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;
6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;
7) servizio di radiomisure;
8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;


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9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;
10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;
11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b)
il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:
1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;
c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d)
la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e)
l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f)
l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g)
la certificazione del sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h)
la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i)
la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale o degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l)
i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a)
esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b)
per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c)
obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d)
adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

Art. 1.3. (Ente nazionale di assistenza al volo spa). 1. All'ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle


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porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.
2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a)
l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b)
il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c)
la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d)
i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

e)
l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f)
la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g)
la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h)
la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.
1. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. (Ente nazionale per l'aviazione civile). - 1. All'E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a)
la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:
1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;
2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;
3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;
4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;
6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;
7) servizio di radiomisure;
8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;
9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;
10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;
11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;
b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:
1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione


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e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;
c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;
d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;
e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;
g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;
h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;
i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;
l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;
d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.
1. 03. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. (Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministro», la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Sono riservati al Ministro:
a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;
b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;


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c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;
d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);
e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;
f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;
g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;
h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;
i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;
l) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;
m) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.
1. 02. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 1-bis.
(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali). - 1. L'E.N.A.C. applica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.
2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'E.N.A.C. in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.
4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondo all'E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
1-bis. 81. Duca, Raffaldini.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-bis. - 1. L'E.N.A.C., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a rilasciare le commissioni di gestione aeroportuale ai gestori che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521.
1-bis. 12. Ferro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.
1-bis. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: settanta giorni.
1-bis. 15. Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-bis. 14. Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.
1-bis. 13. Mazzarello.

Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.
*1-bis. 1. (Nuova formulazione) Luigi Martini.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.
*1-bis. 2. (Nuova formulazione) Ferro.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.
*1-bis. 4. (Nuova formulazione) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
(Approvato)

Al comma 1 sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa.
1-bis. 7. Rosato, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1-bis. 56. Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1-bis. 55. Tidei.


Pag. 20


Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
1-bis. 53. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
1-bis. 54. Panattoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto parere è vincolante per il Governo.
1-bis. 32. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantennale con la seguente: ventennale.
1-bis. 57. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantennale con la seguente: trentennale.
1-bis. 58. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il.
1-bis. 16. Mazzarello, Albonetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. 18. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e, ove del caso, del Ministro della difesa.
1-bis. 17. Duca, Mazzarello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ove del caso, .
1-bis. 24. Duca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere la seguente: necessari.
1-bis. 33. Susini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere le seguenti: già previsti.
1-bis. 34. Tidei.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
1-bis. 71. Mazzarello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la parola: centosettanta.
1-bis. 72. Mazzarello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centonovanta.
1-bis. 70. Rognoni.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il.
1-bis. 31. Duca.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. 36. Duca.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1-bis. 62. Albonetti.


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Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1-bis. 61. Mazzarello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
1-bis. 60. Susini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
1-bis. 59. Panattoni.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la convenzione ed.
1-bis. 30. Susini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed il contratto di programma.
1-bis. 35. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale, comunitario e internazionale.
1-bis. 28. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale e comunitario.
1-bis. 27. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale.
1-bis. 26. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto parere è vincolante.
1-bis. 25. Duca.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1-bis. 40. De Luca.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro novanta giorni.
1-bis. 20. Mazzarello.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro sessanta giorni.
1-bis. 19. Panattoni.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro cinquanta giorni.
1-bis. 82. Susini.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro quaranta giorni.
1-bis. 81-bis. Tidei.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti Entro trenta giorni.
1-bis. 21. Mazzarello.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro quindici giorni.
1-bis. 22. Mazzarello.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: annuale.
1-bis. 66. Susini.


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Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: biennale.
1-bis. 8. Rosato, Pasetto.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: settennale.
1-bis. 67. Susini, Duca.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: quadriennale.
1-bis. 69. Rognoni.

Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi biennali.
1-bis. 65. Albonetti.

Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi triennali.
1-bis. 63. Susini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a)
esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi e al regolamento di scalo e al piano di emergenza aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 3;

b)
garantisce la sicurezza dell'aeroporto e pertanto dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale. A tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c)
obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire i controlli di cui al comma 3, l'E.N.A.C. provvede al presidio in loco di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione.
1-bis. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 in relazione alle competenze, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si può provvedere, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori parziali che alla data del 9 settembre 2004 abbiano presentato istanza.
1-bis. 3. Ferro.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.
1-bis. 80. Tidei.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
1-bis. 77. Mazzarello.


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Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.
1-bis. 79. Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
1-bis. 76. Tidei.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.
1-bis. 73. Panattoni.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.
1-bis. 74. Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.
1-bis. 78. Susini.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche sanzionatorie,
1-bis. 37. Duca.

Al comma 4, sopprimere le parole: integrazioni e.
1-bis. 39. De Luca.

Al comma 4, sopprimere le parole: e modifiche.
1-bis. 38. Mazzarello.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , conformemente al parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.
1-bis. 9. Rosato, Pasetto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.
1-bis. 10. Rosato, Pasetto.

Sopprimere il comma 5.
1-bis. 41. De Luca.

Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
1-bis. 50. Rognoni.

Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e con le seguenti: al comma.
1-bis. 51. Susini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 4.
1-bis. 48. Susini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 3 e 4.
1-bis. 47. Susini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.
1-bis. 49. Susini.

Sopprimere il comma 6.
*1-bis. 11. Rosato, Pasetto.

Sopprimere il comma 6.
*1-bis. 42. De Luca.


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Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.
1-bis. 45. Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e con le seguenti: al comma.
1-bis. 46. Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 5.
1-bis. 43. Mazzarello.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.
1-bis. 52. Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.
1-bis. 44. Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.
1-bis. 01. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzarello, Tidei.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Sanzioni). - 1. L'E.N.A.C. ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla Carta dei servizi.
2. Le sanzioni comminate alla società aeroportuale per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'E.N.A.C. a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto approva il codice delle sanzioni.
4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'E.N.A.C.
*1-bis. 02. Duca, Raffaldini, Tidei.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. (Sanzioni). - 1. L'E.N.A.C. ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla Carta dei servizi.
2. Le sanzioni comminate alla società aeroportuale per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'E.N.A.C. a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.


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3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto approva il codice delle sanzioni.
4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'E.N.A.C.
*1-bis. 05 (già 4. 01) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'E.N.A.C. determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti, le aree limitrofe all'aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.
1-bis. 03. Panattoni.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l'E.N.A.C. conduce uno studio aeronautico per la valutazione dell'impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto delle risultanze dello studio effettuato dall'E.N.A.C. nell'adottare i provvedimenti di competenza.
1-bis. 04. Albonetti.

ART. 2.
(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale).

Al comma 1, sostituire le parole da: previo raccordo fino alla fine del comma, con le seguenti: in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:

a)
la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra;

b)
la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.
2. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.
*2. 1. Ferro.

Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.
*2. 7. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ed assicura con la parola: e.
2. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: L'E.N.A.C. con le seguenti: Il Direttore di aeroporto.
2. 8. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sentiti il gestore fino alla fine del comma con le seguenti: su proposta del gestore aeroportuale e sentiti l'Enav Spa, per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.
2. 2. Ferro.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
2. 18. Albonetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 17. Panattoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
2. 15. Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
2. 16. Albonetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: fornisce tempestivamente fino alla fine del comma con le seguenti: , ENAV s.p.a. ed E.N.A.C., si coordinano per una tempestiva reciproca e contestuale informazione, rivolta anche a tutti i soggetti interessati, secondo procedure formalmente stabilite, conformi alle prescrizioni internazionali, e sancite dal regolamento aeroportuale emanato dall'E.N.A.C., in merito a riduzioni dei livelli di servizio, interventi sull'area di movimento, presenza di ostacoli o altre condizioni di rischio per la navigazione aerea o di significative condizioni di turbativa della regolarità delle operazioni del trasporto aereo.
2. 3. Tidei.

Al comma 4, dopo le parole: ENAV Spa aggiungere le seguenti: , ai vettori.
2. 9. Rosato, Pasetto.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: nonché in ordine fino alla fine del comma con le seguenti: ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).
2. 4. Ferro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.
2. 10. Rosato, Pasetto.
(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l'imposizione delle relative servitù.
2. 20. Susini, Tidei.


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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.). - 1. All'ENAV s.p.a. è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.
2. L'ENAV s.p.a. ha inoltre i seguenti compiti:

a)
l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generate, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b)
il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c)
la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d)
i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del ministro;

e)
l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f)
la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g)
la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h)
la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.
2. 03. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo). - 1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.
2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.
3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2.
2. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Gestioni aeroportuali). - 1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.


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2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di:

a)
attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b)
impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

c)
operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel regolamento di scalo nonché assicurare un'appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d)
predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'E.N.A.C., che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.
2. 02. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Direttore di aeroporto). - 1. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;
d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.
2. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 3.
(Soppressioni).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: soppresse fino alla fine del comma con le seguenti: apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «, mentre la licenza professionale è rilasciata dalle apposite strutture dell'E.N.A.C.»;
b) alla lettera e), le parole «nonché alla certificazione degli impianti» sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Modifiche e.
3. 1. Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 2. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 4.
(Disposizioni attuative e finanziarie).

Sopprimere il comma 1.
4. 250 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)


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Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.
4. 11. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da attuare entro sessanta giorni,
4. 12. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da attuare entro novanta giorni,
4. 30. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da attuare entro cento giorni,
4. 32. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da attuare entro centoventi giorni,
4. 31. De Luca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Di conseguenza l'E.N.A.C. è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche organizzative e alla rivisitazione della dotazione organica, previa approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di quanto appositamente deliberato dal Consiglio di amministrazione.
4. 1. Tidei.

Al comma 3, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione e.
4. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: applicazione fino alla fine del comma con le seguenti: attuazione della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell'autorità di vigilanza nello svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 1, nonché di ridurre al minimo i tempi di attivazione dell'autorità stessa, l'E.N.A.C. procede ad assumere ed integrare nella propria struttura organizzativa anche parte del personale dell'ENAV s.p.a., già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza nel settore.
4. Il transito di tale personale può avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'E.N.A.C. valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV s.p.a., la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Ques'ultimo viene inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell'ordinamento professionale dell'E.N.A.C., valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.
4. 2. Tidei.

Al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.
4. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3. 1. In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1,


Pag. 30

comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di sessanta unità, nei ruoli del personale dell'E.N.A.C., nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste italiane attualmente in posizione di comando presso l'E.N.A.C.
4. 7. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di sessanta unità, nei ruoli del personale dell'E.N.A.C., nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste italiane in posizione di comando presso l'E.N.A.C. nelle categorie e nei profili corrispondenti, nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.
3-ter. I costi relativi all'attuazione del comma 3-bis sono a totale carico del bilancio dell'E.N.A.C.
4. 10. Duca.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
*4. 3. Luigi Martini.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
*4. 4. Ferro.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
*4. 25. De Luca.

Sopprimere il comma 3-ter.
**4. 8. Rosato, Pasetto.

Sopprimere il comma 3-ter.
**4. 26. De Luca.

Al comma 3-ter, sopprimere la lettera a).
4. 27. De Luca.

Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sette anni.
4. 23. De Luca.

Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.
4. 40. De Luca.

Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
4. 29. De Luca.

Al comma 3-ter sopprimere la lettera b).
4. 28. De Luca.

Sopprimere il comma 3-quater.
4. 9. Rosato, Pasetto.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro dieci giorni,
4. 15. Duca.


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Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro quindici giorni,
4. 16. Mazzarello.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro venti giorni,
4. 18. Panattoni.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro venticinque giorni,
4. 20. Tidei.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,
4. 17. Susini.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro trentacinque giorni,
4. 21. Tidei.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro quaranta giorni,
4. 19. Albonetti.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni,
4. 22. Susini.