...
All'articolo 1:
al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «svolge,», sono inserite le seguenti: «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,», le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e le parole: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004» sono soppresse; nel secondo periodo, le parole: «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «indirizzo, vigilanza, controllo, normazione generale e programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura dei servizi di navigazione aerea deve avvenire in garanzia di qualità».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.
2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.
5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni».
All'articolo 2:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4»;
al comma 4, dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea», sono aggiunte le seguenti: «afferenti alla struttura aeroportuale»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale)».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.
Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".
3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo».