1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n.237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.
2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.
3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.
4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a
riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:
a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato»;
b) alla lettera e) le parole: «, nonché alla certificazione degli impianti».
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.
3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.