Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sia soppresso l'articolo 18, in quanto non viene quantificato l'onere derivante dalle relative disposizioni e la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 2, nell'attuale formulazione, appare suscettibile di determinare una riduzione del gettito;
nonché con la seguente condizione:
si inseriscano fra le direttive richiamate al comma 4 dell'articolo 1, le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto;
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 14, allo scopo di garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 3, con specifico riferimento ai costi connessi all'acquisto, da parte delle imprese, di nuovi permessi.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.14, 4.50, 8.19, 8.74, 8.95, 8.96, 9.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.14, 14.15, 14.16, 14.20, 14.23, 14.27, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.14, 15.19, 15.21, 15.16, 15.17, 15.18, 16.2, 20.1, 20.7, 20.10, 20.27, 23.1 e sui subemendamenti 0.20.25.1, 0.20.25.2, 0.20.27.1 nonché sugli articoli aggiuntivi 15.01, 19.01, 19.02, 24.01, 24.02 e 26.03;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
sulla riformulazione, proposta dal relatore, degli identici emendamenti Martini 1-bis.1, Ferro 1-bis.2 e Pasetto 1-bis.4.