...
Sostituirlo con il seguente:
1. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 552/2004, è competente per il rilascio delle Licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Unione europea in materia e dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile. Sono salve le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti sull'indirizzo generale, sulla vigilanza e sul controllo delle scelte adottate, nonché quelle del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.
2. All'ENAV SpA e all'A.M.I. restano attribuite le funzioni d'istruzione, addestramento e aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (rating ed endorsment) necessarie ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarietà delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'ENAV S.p.A. nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di Licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle normative Esarr di Eurocontrol nonché della normativa nazionale e internazionale applicabile.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'E.N.A.C. stipulerà appositi atti d'intesa, rispettivamente, con ENAV S.p.A. ed A.M.I., da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - di concerto con il Ministero della difesa per le intese con l'Aeronautica militare italiana - sentito il ministro dell'economia e delle finanze per gli ambiti di propria competenza. Nelle more della stipula di tali atti d'intesa e in attesa dell'approvazione da parte degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al fine di garantire la continuità dei servizi del traffico aereo, l'Enav SpA e l'Aeronautica Militare, sempre in accordo alla normativa ESARR di Eurocontrol e ai Regolamenti dell'Unione europea, provvedono a rilasciare al personale delle rispettive amministrazioni, oltre che attestati e abilitazioni, anche le Licenze.
4. L'E.N.A.C. al fine di promuovere la continuità per una sicura ed efficace erogazione dei servizi della navigazione aerea indice, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, una conferenza di servizio e, acquisito il parere di ENAV S.p.A., propone al ministro delle infrastrutture e trasporti la modifica dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica 223/00.
5. Il governo della Repubblica, in attuazione del principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica, è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di cui al comma precedente 4.
1. 1. Tidei.
Al comma 1 sopprimere le parole da: «Sono salve» fino a «sicurezza nazionale».
1. 27. Duca.
Al comma 1, sostituire le parole: controllo, normazione generale e programmazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con Enac e Enav S.p.A. e l'approvazione delle tariffe» con le parole: «, e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 2. Martini.
Al punto 1, sopprimere le parole da «normazione» fino a «tariffe».
1. 24. Duca.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, normazione generale e programmazione».
Conseguentemente, sostituire la parola: compresa con la seguente: ivi inclusa.
* 1. 3. Ferro.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , normazione generale e programmazione.
Conseguentemente, sostituire la parola: compresa con la seguente: ivi inclusa.
* 1. 100. La Commissione.
Al comma 1, sopprimere le parole e programmazione.
1. 28. Susini.
Al punto 1 sopprimere la parola ENAV.
1. 25. Duca.
Al punto 1 sopprimere la parola ENAV.
1. 26. Duca.
Al punto 1, sopprimere le parole: e l'approvazione delle tariffe.
1. 23. Duca.
Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 4. Martini.
Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 101. La Commissione.
Sopprimere il comma 1-bis.
*1. 5. Ferro.
Al comma 1-bis sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
1. 10. Rosato, Pasetto.
Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti otto mesi.
1. 19. Tidei.
Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti nove mesi.
1. 18. Raffaldini.
Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti dieci mesi.
1. 17. Duca.
Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti undici mesi.
1. 21. Tidei.
Al comma 1-bis, aggiungere al termine: e di sicurezza totale.
1. 11. Duca.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
All'E.N.A.V. ed all'A.M.I. restano attribuite le funzione d'istruzione, addestramento ed aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (rating ed endorsment) necessario ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'E.N.A.V. SpA nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di Licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle norme ESARR di Eurocontrol, nonché della normativa nazionale ed internazionale applicabile.
1. 20. De Laurentiis.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.
*1. 6. Ferro.
Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.
*1. 102. La Commissione.
Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'Enav S.p.a. certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente ceritificato dall'ENAC.
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, eliminare la lettera a).
1. 9. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che svolgono la propria attività, con esperienza consolidata, nel settore del trasporto aereo.
1. 7. Ferro.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per il transito di personale dell'Aeronautica militare in relazione al fabbisogno annuale di personale dell'ENAV s.p.a., l'ENAC promuove la stipula di appositi atti di intesa, con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro della difesa e con il ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nella pianta organica, previa intesa tra l'Aeronautica militare ed ENAC, che definisce altresì una specifica tabella di equiparazione da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, a domanda dei soggetti interessati, è consentito il trasferimento di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Aeronautica militare all'ENAC.
3-ter. Con le procedure di cui al comma 3-bis possono essere definite dall'Aeronautica militare analoghe intese con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 8. Ferro.
Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 e prima della parola: ENAC inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
1. 12. Duca.
Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 e prima della parola: ENAC inserire le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 13. Susini.
Al comma 3 dopo le parole: Aeronautica militare sopprimere fino al termine.
1. 14. Susini.
Al punto 3 sopprimere le parole: da sottoporre all'approvazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 15. Susini.
Al comma 3, al termine sopprimere le parole: e con il ministro dell'economia e delle finanze.
1. 16. Tidei.
Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:
1. Compete al ministro delle infrastrutture e del trasporti, di seguito denominato «ministro», la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Sono riservati al ministro:
a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;
b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alla regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;
c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;
d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);
e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;
f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;
g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;
h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;
i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;
j) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;
k) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.
1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:
1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;
2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;
3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;
4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra o di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;
6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;
7) servizio di radiomisure;
8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;
9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;
10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;
11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;
b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:
1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;
c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;
d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;
e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;
g) la certificazione del sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;
h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;
i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale o degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;
l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.
2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto
e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;
d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.
1. All'ENAV spa è attribuita in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.
2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:
a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;
b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;
c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;
d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del ministro;
e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;
f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;
h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.
1. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:
1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:
1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;
2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;
3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;
4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;
6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;
7) servizio di radiomisure;
8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;
9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;
10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;
11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;
b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:
1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;
2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;
c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;
d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;
e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;
f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;
g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;
h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;
i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;
l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.
2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse
con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;
d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.
1. 03. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:
1. Compete al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministro», la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Sono riservati al ministro:
a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;
b) l'adozione dei Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;
c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;
d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);
e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;
f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;
g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;
h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città «metropolitane»;
i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;
j) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;
k) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.
1. 02. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Sopprimere l'articolo 1-bis.
*1-bis. 1. Martini.
Sopprimere.
*1-bis. 2. Ferro.
Abrogare l'articolo 1-bis.
*1-bis. 4. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Sostituire l'articolo con il seguente:
1. L'ENAC applica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.
2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'ENAC in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENAC adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.
4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondo all'ENAC il canone annuo nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
1-bis. 81. Duca, Raffaldini.
L'articolo 1-bis viene sostituito con il seguente:
L'ENAC, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede a rilasciare le commissioni di gestione aeroportuale ai gestori che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della legge 537/93, decreto-legge 251/95, decreto legislativo 250/97, decreto ministeriale 521/97.
1-bis. 12. Ferro.
Abrogare il comma 1.
1-bis. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1 sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: settanta giorni.
1-bis. 15. Panattoni.
Al comma 1 sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
1-bis. 14. Albonetti.
Al comma 1 sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.
1-bis. 13. Mazzarello.
Al comma 1 sostituire la parola: sentita con la seguente: d'intesa.
1-bis. 7. Rosato, Pasetto.
Al comma 1 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1-bis. 56. Duca.
Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1-bis. 55. Tidei.
Al comma 1, sostituire: trenta giorni con le seguenti parole: cinquanta giorni.
1-bis. 53. Susini.
Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
1-bis. 54. Panattoni.
Al punto 1 aggiungere al termine: Il predetto parere è vincolante per il Governo.
1-bis. 32. Duca.
Al comma 2 sostituire la parola: quarantennale con: ventennale.
1-bis. 57. Duca.
Al comma 2 sostituire la parola: quarantennale con: trentennale.
1-bis. 58. Duca.
Al comma 2, sopprimere le parole: del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con.
* 1-bis. 16. Mazzarello, Albonetti.
Al comma 2, sopprimere le parole: di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. 18. Duca.
Al comma 2, sopprimere le parole: ove del caso.
1-bis. 24. Duca.
Al comma 2, sopprimere le parole: e, ove del caso, del ministro della difesa.
1-bis. 17. Duca, Mazzarello.
Al comma 2, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere la seguente: necessari.
1-bis. 33. Susini.
Al comma 2, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere le seguenti: già previsti.
1-bis. 34. Tidei.
Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.
1-bis. 71. Mazzarello.
Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la parola: centosettanta.
1-bis. 72. Mazzarello.
Al comma 2, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centonovanta.
1-bis. 70. Rognoni.
Al comma 2 sopprimere le parole: su proposta del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. 31. Duca.
Al punto 2, secondo capoverso, sopprimere le parole: di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis. 36. Duca.
Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.
1-bis. 62. Albonetti.
Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
1-bis. 61. Mazzarello.
Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
1-bis. 60. Susini.
Al comma 2 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
1-bis. 59. Panattoni.
Al comma 2 sopprimere le parole: la convenzione.
1-bis. 30. Susini.
Al punto 2 sopprimere le parole: ed il contratto di programma.
1-bis. 35. Duca.
Al punto 2, aggiungere al termine: a livello nazionale, comunitario e internazionale.
1-bis. 28. Duca.
Al punto 2, aggiungere al termine: a livello nazionale e comunitario.
1-bis. 27. Duca.
Al punto 2, aggiungere al termine: a livello nazionale.
1-bis. 26. Duca.
Al punto 2, aggiungere al termine: Il predetto parere è vincolante.
1-bis. 25. Duca.
Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1-bis. 40. De Luca.
Al comma 3 premettere alle parole: Dalla data le seguenti: Entro novanta giorni.
1-bis. 20. Mazzarello.
Al comma 3, premettere alle parole: Dalla data le seguenti: Entro sessanta giorni.
1-bis. 19. Panattoni.
Al comma 3, premettere alle parole: Dalla data le seguenti: Entro cinquata giorni.
1-bis. 82. Susini.
Al comma 3, premettere alle parole: Dalla data le seguenti: Entro quaranta giorni.
1-bis. 81. Tidei.
Al comma 3, premettere alle parole: Dalla data le seguenti: Entro trenta giorni.
1-bis. 21. Mazzarello.
Al comma 3, premettere alle parole: Dalla data le seguenti: Entro quindici giorni.
1-bis. 22. Mazzarello.
Al comma 3, terza riga, sostituire la parola: quinquennale con la parola: annuale.
1-bis. 66. Susini.
Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi biennali.
* 1-bis. 65. Albonetti.
Al comma 3, sostituire: quinquennali con: biennali.
* 1-bis. 8. Rosato, Pasetto.
Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi triennali.
1-bis. 63. Susini.
Al comma 3, terza riga, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: settennali.
1-bis. 67. Susini, Duca.
Al comma 3, terza riga, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: quadriennali.
1-bis. 69. Rognoni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali di contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi e al regolamento di scalo e al piano di emergenza aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 3;
b) garantisce la sicurezza dell'aeroporto e pertanto dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale. A tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.
3-bis. Al fine di garantire i controlli di cui al comma 3 l'ENAC provvede al presidio in loco di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione.
1-bis. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 in relazione alle competenze, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 si può provvedere, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori parziali che alla data del 9 settembre 2004 abbiano presentato istanza.
1-bis. 8. Ferro.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.
1-bis. 80. Tidei.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
1-bis. 77. Mazzarello.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.
1-bis. 79. Raffaldini.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
1-bis. 76. Tidei.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.
1-bis. 73. Panattoni.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.
1-bis. 74. Raffaldini.
Al comma 4 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.
1-bis. 78. Susini.
Al comma 4, sopprimere le parole: anche sanzionatorie.
1-bis. 37. De Luca.
Al comma 4, sopprimere la parola: integrazioni.
1-bis. 39. De Luca.
Al comma 4, sopprimere le parole: e modifiche.
1-bis. 38. Mazzarello.
Al comma 4 aggiungere alla fine: Conformemente al parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.
1-bis. 9. Rosato, Pasetto.
Al comma 4 aggiungere alla fine: parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.
1-bis. 10. Rosato, Pasetto.
Sopprimere il comma 5.
1-bis. 41. De Luca.
Al comma 5, aggiungere alle parole: 3 e 4 le seguenti: 1 e 2.
1-bis. 48. Susini.
Al comma 5, aggiungere alle parole: 3 e 4 la seguente: 1.
1-bis. 47. Susini.
Al comma 5, aggiungere alle parole: 3 e 4 la seguente: 2.
1-bis. 49. Susini.
Al comma 5, sopprimere la parola: 3.
1-bis. 51. Susini.
Al comma 5, sopprimere la parola: 4.
1-bis. 50. Rognoni.
Abrogare il comma 6.
* 1-bis. 11. Rosato, Pasetto.
Sopprimere il comma 6.
* 1-bis. 42. De Luca.
Al comma 6, aggiungere alle parole: 2 e 3 le seguenti: 1, 4 e 5.
1-bis. 43. Mazzarello.
Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3, con le seguenti: commi 1, 2 e 3.
1-bis. 52. Susini.
Al comma 6, sopprimere la parola: 2.
1-bis. 46. Susini.
Al comma 6, sopprimere la parola: 3.
1-bis. 45. Susini.
Al comma 6, aggiungere alle parole: 2 e 3 la seguente: 4.
1-bis. 44. Mazzarello.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l'ENAC, nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.
1-bis. 01. Mazzarello, Tidei.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
1. L'ENAC ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al Regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla carta dei servizi.
2. Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'ENAC a norma del decreto legislativo 250/1997.
3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il codice delle sanzioni.
4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ENAC.
1-bis. 02. Duca, Raffaldini, Tidei.
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'ENAC determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti le aree limitrofe all'aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.
1-bis. 03. Panattoni.
Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:
1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l'ENAC conduce uno studio aeronautico
per la valutazione dell'impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto delle risultanze dello studio effettuato dall'Enac nell'adottare i provvedimenti di competenza.
1-bis. 04. Albonetti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Enav s.p.a, sotto la vigilanza dell'ENAC e in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:
a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra;
b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.
2. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con le seguenti: coordinandosi.
* 2. 1. Ferro.
Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.
* 2. 7. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 1, sostituire le parole: ed assicura con la parola: e.
2. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Al comma 3, sostituire la parola: ENAC con le seguenti: Il Direttore di aeroporto.
2. 8. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'ENAC, su proposta del gestore aeroportuale e sentiti l'Enav Spa, per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.
2. 2. Ferro.
Al comma 3 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
2. 18. Albonetti.
Al comma 3 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.
2. 17. Panattoni.
Al comma 3 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
2. 15. Tidei.
Al comma 3 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.
2. 16. Albonetti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il gestore aeroportuale, ENAV s.p.a. ed ENAC, si coordinano per una tempestiva reciproca e contestuale informazione, rivolta anche a tutti i soggetti interessati, secondo procedure formalmente stabilite, conformi alle prescrizioni internazionali, e sancite dal regolamento aeroportuale emanato dall'ENAC, in merito a riduzioni dei livelli di servizio, interventi sull'area di movimento, presenza di ostacoli o altre
condizioni di rischio per la navigazione aerea o di significative condizioni di turbativa della regolarità delle operazioni del trasporto aereo.
2. 3. Tidei.
Al comma 4, dopo le parole: ENAV Spa aggiungere le seguenti: , di vettori.
2. 9. Rosato, Pasetto.
Al comma 4, sostituire le parole: nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti alla struttura aeroportuale con le seguenti: ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).
2. 4. Ferro.
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).
2. 100. La Commissione.
Al comma 4 aggiungere alla fine: , anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.
2. 10. Rosato, Pasetto.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. L'ENAC stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l'imposizione delle relative servitù.
2. 20. Susini, Tidei.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.
2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.
3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2.
2. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:
1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.
2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:
a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;
b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;
c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel regolamento di scalo nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;
d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.
3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.
2. 02. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:
1. All'ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.
2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:
a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generate, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra:
b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;
c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;
d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del ministro;
e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;
f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;
g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;
h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.
2. 03. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:
1. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione
e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;
b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;
c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;
d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.
2. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Il titolo dell'articolo 3 è così riformulato: Modifiche e soppressioni.
Il comma 1 è così riformulato:
L'articolo 2, comma 3, lettere c) ed e), della legge 21 dicembre 1996, n. 665 sono così modificate:
1) alla lettera c), dopo le parole «da esso direttamente impiegato», si aggiunga la seguente frase: «mentre la Licenza professionale è rilasciata dalle apposite strutture dell'ENAC.»;
2) alla lettera e) sono soppresse le parole «nonché alla certificazione degli impianti».
3. 1. Tidei.
Al comma 1, abrogare la lettera a).
3. 2. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Sopprimere il comma 1.
4. 250(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
Al comma 2 sopprimere le parole: del Parlamento Europeo e del consiglio, del 10 marzo 2004.
4. 11. De Luca.
Al comma 2, dopo le parole: con provvedimento aggiungere: da attuare entro 60 giorni.
4. 12. De Luca.
Al comma 2, dopo le parole: con provvedimento aggiungere: da attuare entro 90 giorni.
4. 30. De Luca.
Al comma 2, dopo le parole: con provvedimento aggiungere: da attuare entro 100 giorni.
4. 32. De Luca.
Al comma 2, dopo le parole: con provvedimento aggiungere: da attuare entro 120 giorni.
4. 31. De Luca.
Al punto 2, aggiungere il seguente capoverso: Di conseguenza l'ENAC è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche organizzative e alla rivisitazione della dotazione organica, previa approvazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di quanto appositamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
4. 1. Tidei.
Al comma 3, eliminare le parole: In sede di prima applicazione e.
4. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Sostituire l'intero punto 3 con i seguenti 2 punti:
3. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell'autorità di vigilanza nello svolgimento dei compiti attribuiti di cui all'articolo 1, punto 1, nonché ridurre al minimo i tempi di attivazione dell'autorità stessa, l'ENAC procederà ad assumere ed integrare nella propria struttura organizzativa, anche parte del personale dell'ENAV spa, già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665 ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza nel settore.
4. Il transito di tale personale potrà avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. L'ENAC valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV spa, la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Ques'ultimo verrà inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell'ordinamento professionale dell'ENAC, valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.
4. 2. Tidei.
Al comma 3, sostituire al secondo rigo: può avvalersi con si avvale.
4. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In deroga all'articolo 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane attualmente in posizione di comando presso l'Enac.
4. 7. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.
Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. In deroga all'articolo 3, comma 53, legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'Enac alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell'Enac, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l'Enac nelle categorie e nei profili
corrispondenti nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.
3-ter. I costi relativi all'attuazione del precedente comma sono a totale carico del bilancio dell'ENAC.
4. 10. Duca.
Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
* 4. 3. Martini.
Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
* 4. 4. Ferro.
Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
* 4. 25. De Luca.
Sopprimere il comma 3-ter.
* 4. 8. Rosato, Pasetto.
Sopprimere il comma 3-ter.
* 4. 26. De Luca.
Al comma 3-ter sopprimere la lettera a).
4. 27. De Luca.
Al comma 3-ter, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: sette.
4. 23. De Luca.
Al comma 3-ter, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
4. 40. De Luca.
Al comma 3-ter, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
4. 29. De Luca.
Al comma 3-ter sopprimere la lettera b).
4. 28. De Luca.
Abrogare il comma 3-quater.
4. 9. Rosato, Pasetto.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro dieci giorni.
4. 15. Duca.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro 15 giorni.
4. 16. Mazzarello.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro venti giorni.
4. 18. Panattoni.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro 30 giorni.
4. 17. Susini.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro venticinque giorni.
4. 20. Tidei.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro trentacinque giorni.
4. 21. Tidei.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro quaranta giorni.
4. 19. Albonetti.
Al comma 3-quater dopo le parole: a questo fine inserire le seguenti: entro sessanta giorni.
4. 22. Susini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. L'ENAC ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al Regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla carta dei servizi.
2. Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propri dell'ENAC a norma del decreto legislativo 250/1997.
3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva il codice delle sanzioni.
4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'ENAC.
4. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.