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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 77).
Ricordo che la Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Faccio presente che, dopo la deliberazione della Giunta, è pervenuta alla Presidenza una richiesta di deliberazione da parte del giudice procedente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cola.
SERGIO COLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, neanche a farlo apposta il caso al nostro esame risulta più o meno analogo, pur con contorni assai più sfumati, a quello appena esaminato, relativo alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati.
I fatti oggetto di questo procedimento si riferiscono ad una denuncia presentata nei confronti dell'onorevole Sgarbi da parte del dottore Paolo Ielo, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano. Tali fatti - che reciterò testualmente - sono stati riferiti nell'ambito della trasmissione Sgarbi quotidiani del lontano 28 dicembre 1995.
L'onorevole Sgarbi avrebbe offeso la reputazione del dottor Ielo, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, accusandolo di esercitare le proprie funzioni in maniera faziosa e politicamente interessata ed, in particolare, di avere esercitato l'azione penale nei confronti di Fedele Confalonieri, rappresentante della Fininvest, per presunti finanziamenti illeciti al Partito socialista italiano e di non aver fatto altrettanto per quelli che sarebbero stati erogati al Partito comunista italiano.
Ritengo che sia opportuno riportare, pur telegraficamente, il pensiero dell'onorevole Sgarbi. Nella trasmissione suddetta, l'onorevole Sgarbi si esprimeva così testualmente: «Volevamo raccontare e descrivere la vicenda che riguarda Confalonieri [...]. Questo titolo è abbastanza inquietante: "Fondi neri". Per la prima volta Craxi prosciolto. Scagionato anche Confalonieri. Per il giudice delle indagini preliminari, Cristina Mannocci, Craxi non poteva essere al corrente delle promozioni. Arrivate in procura le "carte svizzere" e qui si racconta che tutta la costruzione del signor Ielo era sbagliata, era un'ipotesi che non ha trovato conferma e che Confalonieri, quasi arrestato e incriminato, presidente di questa azienda, non era colpevole [....]. Il giudice ha poi dichiarato non doversi procedere, respingendo pertanto le richieste di rinvio a giudizio formulate dal pubblico ministero Ielo nei confronti non di una persona, sbagliando clamorosamente. Guardate quanti errori ha fatto il signor Ielo [....]: tutti innocenti e sputtanati davanti al mondo per l'inchiesta di un magistrato che li poteva anche fare arrestare. Erano innocenti! [....] Viene fuori che si è condotta un'inchiesta per due anni infamando una persona - in questo caso Confalonieri, non vogliamo parlare di Craxi infamato, ma purtroppo sappiamo come la sua vicenda si sia conclusa in modo così triste - soltanto con riferimento a quanto egli aveva versato o aveva dato attraverso gli stand al Partito socialista fino ad oggi quella accusa era una responsabilità ed era un fatto. Per la stessa cosa fatta da Confalonieri con il Partito comunista non si era aperta l'inchiesta. Il che cosa vuol dire? Vuol dire: due pesi e due misure. Vuol dire proteggere il Partito comunista e per lo stesso reato non iniziare neanche il procedimento il quale dopo due anni finisce con il proscioglimento [....]. Questo è intollerabile e io qui l'ho voluto ricordare come esempio di cattiva giustizia di cui naturalmente il magistrato era il pubblico ministero Ielo!».
La Giunta ha esaminato a fondo tutto questo, alla luce di alcune considerazioni. Infatti, non eravamo di fronte alla prima iniziativa in tal senso da parte della procura di Milano, sfociata in richieste ripetute di arresti terminati in qualche caso anche tragicamente, con il suicidio di alcune tra le persone arrestate, poi risultate
innocenti. Inoltre, nel momento in cui dobbiamo esprimere una valutazione, non possiamo non farlo anche alla luce della stessa disamina e della stretta connessione di tali espressioni con l'attività parlamentare.
Ebbene, non si può sottacere che l'onorevole Sgarbi intervenne negli anni dal 1995 al 1997 reiteratamente in quest'aula, anche prima del 28 dicembre 1995, per denunciare determinate situazioni. Tale denunce sono state poi ripetute nella trasmissione Sgarbi quotidiani.
Non bisogna dimenticare che queste denunce sono state oggetto non solo di interventi, ma anche di atti di sindacato ispettivo da parte di deputati di Forza Italia, di Alleanza nazionale e dell'allora CCD, anche prima delle affermazioni di Sgarbi del 28 dicembre 1995.
Va infine sottolineato che la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, come ho precedentemente osservato, ha dato la possibilità di «coprire» le affermazioni di un deputato anche nell'ambito di una denuncia politica, ancorché sganciata dall'attività parlamentare.
Ritengo che quello in esame sia un vero e proprio caso classico di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, per cui abbiamo proposto di deliberare nel senso dell'insindacabilità.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
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