PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.«
1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque.».
1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290. - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale
sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni».
1-sexies. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente
«Art. 293. - (Circostanza aggravante). - Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»
1-septies. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
1-octies. Sono abrogati gli articoli 279, 291, 292, 292-bis, 652, 653, 654 e 655 del codice penale.
2. 37. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
1-ter. L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».
1-quater. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque».
1-quinquies. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290. - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle sue istituzioni».
1-sexies. Gli articoli 279, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati».
2. 38. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. - L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 241. - (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia atti violenti diretti a sottoporre il territorio dello Stato o parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci.
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
2. 31. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis - L'articolo 272 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 272. - (Propaganda sovversiva o antinazionale). - Chiunque dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».
2. 32. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni cinque.»
2. 33. Guido Giuseppe Rossi, Lussana
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 290 - (Atti di vilipendio contro lo Stato, le istituzioni ed i simboli che li rappresentano). - Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico commette atti di vilipendio sulla bandiera nazionale o su emblemi o simboli dello Stato, delle Assemblee legislative o una di queste, ovvero del Governo, della Corte costituzionale o dell'Ordine giudiziario, delle Forze armate o della liberazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Agli effetti della legge penale per «bandiera nazionale» si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche qualora gli atti di vilipendio siano commessi nel territorio nazionale sulla bandiera o su simboli o su emblemi dell'Unione Europea o delle istituzioni».
2. 34. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 293 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 293. - (Circostanza aggravante). - Nei casi indicati dall'articolo 292, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.»
2. 35. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque nel territorio dello Stato, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, commette atti di vilipendio sulla bandiera ufficiale o su altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
2. 36. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli articoli 241, 265, 266, 269, 272, 278, 279, 283, 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 342, 403, 404, 415, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.
2. 39. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli articoli 241, 270, 272, 279, 283, 290, 291, 292, 292-bis, 293, 299, 652, 653, 654 e 655 del codice penale sono abrogati.
2. 40. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Fino alla conclusione del procedimento giudiziario, è vietata la pubblicazione e diffusione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, dei nomi dei magistrati che in esso esercitano o hanno esercitato le loro funzioni.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
3. 01. Mario Pepe.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Fino all'apertura del dibattimento, è vietata la pubblicazione e diffusione, attraverso qualsiasi mezzo di informazione, dei nomi dei magistrati che esercitano o hanno esercitato le loro funzioni in un procedimento giudiziario.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
3. 02. Mario Pepe.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Garanzie di libertà per il giornalista). - 1. Non è consentito disporre ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nei confronti di giornalisti iscritti nel competente ordine professionale al fine di conoscere le fonti delle informazioni e notizie apprese nell'ambito dell'attività professionale.
2. In ogni stato e grado del procedimento il giudice dispone che la documentazione acquisita in violazione del comma 1 venga distrutta.
3. 03. Pisapia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. All'articolo 200, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale le parole: «iscritti nell'albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale».
3. 05. Pisapia.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 271 del codice di procedura penale). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 271 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Non possono altresì essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200, comma 3, relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.».
3. 04. Pisapia.