Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 530 del 19/10/2004
Back Index Forward

Pag. 12


...
Discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (26-385-539-588-1177-1243-2084-2764-3021-4355) (ore 16,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola;


Pag. 13

Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia: Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione sulle linee generali è pubblicato in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 26 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bertolini.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, dopo un approfondito esame durato oltre due anni da parte della Commissione giustizia, è finalmente all'ordine del giorno dell'Assemblea la riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Si tratta di una riforma estremamente importante, perché volta a garantire effettività a diritti di rilevanza costituzionale. Sono anni che si chiede al Parlamento di superare la rigida disciplina attuale che espone il giornalista, spesso in buona fede, ad elevati rischi che possono interferire con la libertà di espressione, di critica e con il diritto di cronaca. Tuttavia, non si è ancora riusciti a dare una risposta adeguata a tale legittima richiesta, in ragione dell'estrema difficoltà che si incontra nel contemperare tale esigenza con quella, sicuramente non meno rilevante, di assicurare sempre e comunque un'effettiva tutela dell'onore delle persone offese dalla notizia o dal giudizio diffamatorio.
La Commissione giustizia, anche grazie all'apporto positivo dei deputati dell'opposizione, ha elaborato un testo che trova un giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze di garantire libertà di stampa e, nello stesso tempo, di non far venir meno le garanzie dei cittadini. Da un lato, infatti, si è abolita la pena detentiva che, spesso, ha colpito, in maniera del tutto casuale, l'autore di un reato di questo tipo e si è previsto un tetto massimo per il risarcimento, in via equitativa, del danno non patrimoniale. Dall'altro, è stato dato un maggior peso alla rettifica e si è prevista l'interdizione fino a sei mesi dalla professione solo per coloro che sono stati già condannati per il reato di diffamazione e che, quindi, è da ritenere che non si trovino in una condizione di buona fede. È bene sottolineare con grande chiarezza che non si è proceduto ad una depenalizzazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, ma solo ad eliminare la previsione della pena detentiva.
Come si è detto, l'esame in sede referente si è protratto per oltre due anni nel corso dei quali sono stati sentiti anche i rappresentanti della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'ordine dei giornalisti e della Federazione italiana editori giornali. Si è trattato di un esame estremamente complesso, le cui difficoltà, in alcuni momenti, hanno rischiato di bloccare l'iter stesso del provvedimento. Ciò è avvenuto, ad esempio, quando in Commissione è stato approvato un emendamento volto a confermare l'attuale regime sanzionatorio del reato di diffamazione, la pena detentiva alternativa a quella pecuniaria, modificando così il testo unificato proposto dal relatore di allora, onorevole Anedda, ed adottato pressoché all'unanimità dalla Commissione. Secondo l'onorevole Anedda che desidero ringraziare per il lavoro svolto in questi anni, la conferma della pena detentiva, sia pure in alternativa a quella pecuniaria, non sarebbe stata coerente con la ratio del testo unificato, secondo la quale, per tutelare effettivamente la persona offesa, è inutile prevedere la reclusione del giornalista, essendo sufficiente la pena della multa e la


Pag. 14

pena accessoria dell'interdizione dalla professione per un certo periodo di tempo, ma occorre, invece, introdurre nell'ordinamento strumenti volti a rafforzare ed a rendere davvero efficace l'istituto della rettifica, l'unico in grado di ridurre sostanzialmente, se non addirittura di eliminare, il danno all'onore. Tutto ciò naturalmente ha rallentato non poco l'esame del provvedimento in Commissione.
Considerato che l'onorevole Anedda non avrebbe potuto portare a termine il proprio mandato di relatore, poiché, nel frattempo, era stato nominato presidente del gruppo di Alleanza nazionale, il presidente della Commissione ha dovuto conferire nuovamente l'incarico di relatore dei provvedimenti in tema di diffamazione.
In primo luogo, si è posta l'esigenza di adottare un nuovo testo base, poiché quello già adottato dalla Commissione aveva ormai perso coerenza interna, a seguito dell'approvazione dell'emendamento che reintroduceva la pena alternativa detentiva. Da un confronto fra i rappresentanti dei gruppi in Commissione è emerso, infatti, che la scelta della pena detentiva non corrispondeva all'effettiva volontà della Commissione stessa. Per questo motivo è stato adottato un nuovo testo base che, in primo luogo, ribadiva l'opzione a favore delle pene pecuniarie ed accessorie.
Questo nuovo testo, il cui impianto non è stato alterato dagli emendamenti approvati, è oggi all'esame dell'Assemblea. Esso consta di quattro articoli che modificano principalmente la legge sulla stampa, la legge n. 47 del 1948, ed il codice penale.
L'articolo 1 interviene sulla legge sulla stampa, specificando che essa si applica anche ai siti Internet aventi natura editoriale, ampliando l'ambito applicativo dell'istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri e riformulando il reato di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno. L'articolo 2 interviene sul codice penale, modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria, la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato.
Inoltre, si è modificato il codice di procedura penale (l'articolo 3), prevedendo la sanzione pecuniaria in caso di querela temeraria. Si tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è strettamente connessa alla ratio del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti come le principali vittime.
L'articolo 4, come vedremo, detta infine una norma transitoria.
Tornando alle disposizioni penali del testo, queste in primo luogo eliminano le pene detentive per i reati di diffamazione a mezzo stampa. È bene ricordare che, con l'attribuzione di competenze penali al giudice di pace, si è di fatto esclusa la pena detentiva per i diritti di ingiuria e diffamazione semplice e che, comunque, al fine di evitare disparità di trattamento, sono state graduate anche le pene pecuniarie relative a questi ultimi delitti, tenendo conto del grado di lesione del bene giuridico dell'onore che da essi deriva. Si segnala, infatti, che la riforma delle competenze del giudice di pace ha determinato un'incongrua parificazione delle pene pecuniarie previste per i delitti di ingiuria e di diffamazione semplice.
Si è ritenuto, invece, di punire più pesantemente il giornalista recidivo, in quanto la reiterazione del reato porta ad escludere la buona fede dell'autore. Anche in questo caso, tuttavia, si è voluta escludere la pena detentiva, prevedendo la pena accessoria - già prevista dal codice penale in via generale - dell'interdizione temporanea dalla professione per un massimo di sei mesi.
Altro punto qualificante della riforma è la disposizione che conferisce all'adempimento o alla richiesta di rettifica da parte del diffamato la natura di causa di esclusione


Pag. 15

della punibilità. A tale proposito è da chiarire che la rettifica rimane uno strumento a tutela della parte offesa, alla quale è lasciata la libera scelta di utilizzarla o meno.
Si è poi ritenuto opportuno limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi.
La disposizione che riduce ad un anno il termine della prescrizione dell'azione civile ha la propria ratio nella funzione stessa del risarcimento dei danni derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa. Si tratta, infatti, di situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo.
Di particolare rilievo è l'articolo 4 che, come si è detto, contiene una disposizione di natura transitoria. Tale articolo prevede che, qualora la condanna a pena detentiva per i reati oggetto della proposta di legge in esame debba ancora essere eseguita prima della data di entrata in vigore della legge ovvero a tale data sia in corso di esecuzione, la pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.
Si è ritenuto opportuno derogare al principio della successione di leggi penali nel tempo, sancito dall'articolo 2 del codice penale - secondo il quale, salvo il caso di abolitio criminis, la sentenza penale di condanna passata in giudicato è intangibile -, in quanto la scelta del legislatore di non punire più con la pena detentiva un reato la cui commissione trova una connessione, sia pure indiretta, con il diritto di manifestazione del pensiero, non può non avere conseguenze su condanne già comminate, anche quando queste siano passate in giudicato, facendo venir meno la restrizione della libertà personale.
In conclusione, signor Presidente, vorrei sottolineare che si è giunti a proporre questo testo all'Assemblea dopo un esame articolato ed approfondito, dopo una lunga ed assolutamente utile discussione, ma soprattutto convinti della necessità di rivedere una normativa che da tempo appariva superata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge oggi all'attenzione dell'Assemblea un provvedimento legislativo dall'iter travagliato che, nato da una serie numerosa di proposte di legge tutte volte negli intenti originari sia a dare nuova disciplina alla diffamazione, sia a rendere moderno ed efficace il regime di prevenzione e di repressione dei diritti di violazione del dovere di correttezza nell'informazione, sia alla tutela del prestigio e dell'onore dei cittadini, non ha trovato in Commissione ampia unità di intenti essendosi manifestate da più parti perplessità sul contenuto del provvedimento stesso assieme a difficoltà nel redigere di conseguenza un testo unanimemente accettato.
Da questo complesso di differenti sensibilità e diverse posizioni, alcune delle quali peraltro unanimemente condivise, è derivato un testo licenziato dalla Commissione, il cui contenuto può definirsi minimale, come già ribadito dall'onorevole relatore, caratterizzato da interventi normativi più ridotti rispetto all'originario testo unificato proposto dal relatore all'attenzione della Commissione.
Il testo affronta varie tematiche: l'estensione della tutela anche alle nuove forme di diffusione telematica delle notizia e della conoscenza, quali Internet; la natura della sanzione da ricollegarsi alla lesione dell'onore o del prestigio della persona umana; il sistema di rettifica da


Pag. 16

applicarsi alla stampa non periodica; il risarcimento del danno da lesione all'immagine; la responsabilità del direttore della testata ed, infine, l'omogeneità delle discipline sanzionatorie dei reati di ingiuria e diffamazione, quali previsti dagli articoli 594 e 595 del codice penale, con quelle relative a reati commessi a mezzo stampa. Su questo punto vi sono valutazioni differenziali che trovano spazio in emendamenti presentati a firma del sottoscritto e delle quali parlerò successivamente.
Ai problemi sopra esposti, sono state date le seguenti soluzioni che oggi vengono proposte alla discussione generale dell'Assemblea. Si è estesa ai siti Internet, aventi natura editoriale, la disciplina della legge n. 47 del 1948 sulla stampa; si è estesa alla stampa non periodica la peculiare forma di tutela del soggetto terzo, realizzata tramite rettifica, come già prevista dalla prima citata legge n. 47, adattandone il contenuto alla particolare forma della pubblicazione non periodica.
Si è ancora intervenuti - e si tratta di interventi di maggior rilievo, che hanno generato non poche differenze di opinione - sul sistema sanzionatorio per la diffamazione a mezzo stampa e, conseguentemente, sulla disciplina dell'ingiuria e della diffamazione che chiameremo ordinaria. Si è in sostanza prevista la sola pena pecuniaria per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, da punirsi con la multa da euro 5.000 a euro 10.000, prevedendo poi una causa di non punibilità nel caso in cui, a seguito di richiesta dell'interessato, si sia provveduto alla pubblicazione della rettifica, prevista nel novellato articolo 8 della legge n.47. Si è, infine, prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione di giornalista. In proposito, ho presentato un emendamento soppressivo, non ritenendo giusto, in via generalizzata, estendere al sistema dell'editoria la prospettata pena accessoria.
Si è affrontato anche il tema del limite al risarcimento del danno, da un lato, imponendo al giudice di tener conto dell'effetto riparatore della pubblicazione della ratifica e limitando, dall'altro ad euro 30.000 il limite risarcitorio del danno non patrimoniale, salvo che medio tempore sia già intervenuta sentenza esecutiva. In proposito, credo che vi sia un errore formale, volendosi intendere sentenza definitiva. Sul punto pertanto ho ritenuto opportuno presentare un emendamento.
Correlativamente, per un'esigenza di necessario coordinamento, si è intervenuti sulla sanzione dell'ingiuria e della diffamazione, peraltro già punite nella sostanza con la sola pena pecuniaria, essendone stata devoluta la cognizione al giudice di pace, limitando la pena da euro 1.500 per l'ingiuria e ad euro 3.000 per la diffamazione.
La disamina sopra esposta denuncia i molti limiti propri della normativa proposta, e principalmente, come il testo non goda di una visione organica né risponda all'esigenza di dare alla materia della lesione dell'onore e del sistema sanzionatorio dei cosiddetti reati di opinione, sotto la cui ala molto spesso si nascondono atti che con l'opinione nulla hanno a che vedere, una disciplina completa e soddisfacente.
Noi siamo i primi a sostenere che esiste un dovere di verità, di partecipazione e di conoscenza e, quindi, un diritto all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero, che oltre ad avere una tutela di dignità costituzionale, necessita anche di un correlativo trattamento sanzionatorio che rispecchi la difficoltà nel rendere un'informazione veridica, democratica e seria, con il dovere di rispettare la dignità dei cittadini. Siamo certamente per un sistema, quale quello prospettato, nel quale alla rettifica ed alla reintegrazione efficacemente operata dell'onorabilità del soggetto leso, si accompagni una riduzione della sanzione, fino alla sua eliminazione, nel caso in cui il pregiudizio, arrecato all'immagine e all'onore, sia stato totalmente eliminato attraverso comportamenti socialmente apprezzabili.
Riteniamo infine che all'interno dell'offesa recata a soggetti terzi si debba distinguere tra la diffusione di notizie non


Pag. 17

vere e la diffusione dolosa di notizie false, alla quale molto spesso si accompagna la distruzione morale di cittadini, soprattutto se esposti all'attenzione dell'opinione pubblica, tenendosi presente che oggi nel nostro ordinamento non esiste una distinzione tra il pregiudizio recato colposamente e il pregiudizio recato dolosamente, quanto meno sotto il profilo penalistico.
In questo senso, il nostro gruppo ha presentato in Commissione alcuni emendamenti, volti a prevedere un circuito virtuoso di collaborazione tra portatori di conoscenza e cittadini. Ritengo sia tuttora utile muoversi in tale direzione, per superare oggettive perplessità che il testo prospetta sia all'attenzione nostra sia all'attenzione della pubblica opinione.
Credo anche che questo stesso metodo sia da trasferire nella sede ordinaria della repressione della lesione dell'onore e del prestigio, vale a dire nel codice penale, tenendosi peraltro presente che in questo caso ci si trova di fronte non ad un equilibrio difficile da conseguire quanto delicato da mantenere fra diritto all'informazione e tutela della persona umana, ma troppo spesso a manifestazioni di quotidiana interrelazione sociale alle quali il dovere di conoscenza e il diritto di informazione sono estranei ed in relazione a cui una diversa disciplina si impone ad evitare che i rapporti interpersonali possano divenire dominati dall'inciviltà e che l'arroganza della parola e dei metodi prenda il sopravvento sul rispetto delle regole di convivenza.
Confido che ciascun deputato si senta investito di tale delicatissimo problema e possa vederne la duplicità dell'aspetto sopra delineato, portando il proprio contributo alla soluzione delle questioni che ho enunciato sinteticamente, con la prudenza che questo delicato compito impone. L'esame da parte dell'Assemblea che ci apprestiamo a svolgere e le proposte emendative presentate costituiranno quindi l'occasione di un approfondimento che ritengo tutti reputino indispensabile (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il relatore opportunamente ricordava la lunga gestazione all'esito della quale è pervenuta in aula la proposta di legge relativa a una nuova disciplina sulla diffamazione a mezzo stampa. Ritengo che una riflessione generale sul provvedimento al nostro esame debba partire dai motivi per cui è occorso un periodo di tempo così lungo: si tratta, infatti, di un iter parlamentare che ha preso le mosse addirittura nella scorsa legislatura. Occorre dunque chiedersi perché è stato necessario tale lasso di tempo prima che fosse sottoposta all'esame dell'Assemblea la nuova disciplina sulla diffamazione. L'individuazione dei motivi è abbastanza agevole, anche se non sono agevoli le soluzioni che occorre mettere in campo.
I valori che vengono in considerazione allorché si attinga il tema dell'informazione sono di rilevanza costituzionale: da una parte, vi è la libertà di stampa e l'importanza dell'informazione, mentre sull'altro piatto della bilancia vi sono i diritti delle persone. Ed è a ragion veduta che parlo genericamente di «diritti» e non soltanto del diritto alla tutela della propria dignità personale, giacché, nell'ambito della riflessione sull'informazione e sulla libertà di stampa, vengono in considerazione molteplici situazioni giuridiche soggettive, che fanno riferimento a diversi aspetti della vita della persona e dell'articolazione della società. È chiaro che, nella misura in cui quali legislatori realizzeremo una sintesi alta ed importante tra tali valori (la libertà di stampa e dell'informazione, da una parte, e i diritti della persona, dall'altra), costruiremo una democrazia forte, una democrazia articolata, una democrazia, mi si consenta il bisticcio di parole, più «democrazia».
D'altra parte risulta difficile negare che l'informazione abbia acquisito oggi nel mondo dimensioni, articolazioni assolutamente inusitate ed imprevedibili soltanto pochi anni fa. La velocità, i mezzi e i modi dell'informazione sono oggi del tutto nuovi


Pag. 18

rispetto a pochi anni fa. E soprattutto abbiamo tutti consapevolezza che è in atto un'evoluzione di metodi e mezzi che non sappiamo assolutamente a quali tappe perverrà. Questo ci induce ad affermare che una approfondita valutazione delle questioni connesse alla stampa e all'informazione deve essere prospettata ed analizzata sotto più aspetti.
Anzitutto vi è un rapporto fra l'informazione e l'economia ma vi è un rapporto anche fra l'informazione e la politica; e vi è un rapporto importante fra l'informazione e la vita sociale. Le dimensioni dell'informazione rispetto all'economia sono presto dette: sono francamente sotto gli occhi di tutti. La stampa oggi è importante non soltanto perché esprime una libertà costituzionale di primaria importanza per la democrazia. La stampa è anche un importante strumento dell'imprenditoria; è una voce importante dell'economia nazionale. Attorno all'acquisto e al passaggio di proprietà di una delle più importanti e storiche case editrici del nostro paese si è sviluppata una vicenda di cui parleranno i libri di storia del nostro paese. E questo serve per dare il senso di che cosa significhi oggi essere proprietari di un grande giornale ed avere la possibilità di utilizzare una grande casa editrice.
L'informazione politica è un tema quanto mai di attualità nel nostro paese. A tal fine dobbiamo semplicemente pensare che in una grande democrazia come quella americana, la stampa e l'informazione hanno spesso determinato le scelte politiche ed elettorali di un grande popolo quale quello americano; ed hanno determinato le fortune e le disavventure di importanti personaggi della politica e di quel grande paese. E in egual misura questo può accadere da noi: è un pericolo oggettivo che sta lì, a «guardare» la nostra democrazia. Il Presidente del Consiglio dei ministri in Italia, com'è noto, controlla gran parte della stampa, gran parte dell'informazione televisiva.
Nel momento in cui accentuiamo e rendiamo più forti i caratteri della nostra democrazia in senso elettorale non proporzionale bensì maggioritario, e laddove prospettiamo una competizione politica che veda coinvolti leader di due schieramenti politici che tra loro si contrappongono, ebbene, non credo sia irrilevante sottolineare l'importanza che può assumere l'utilizzo ed il controllo della stampa in una competizione politica di questo tipo. Da ciò emerge e consegue l'incidenza sulla nostra democrazia che può avere il controllo dell'informazione e quindi quell'equilibrio, dal quale sono partito, tra libera stampa e diritti della gente.
Sotto l'aspetto del rapporto della disciplina positiva della libertà di stampa, credo che il discorso che ho appena, assai male, assai sinteticamente, sviluppato, ponga questioni importanti, che vanno dalla probabile necessità di approfondire discipline positive, che prevedano, così come stabilito in altri paesi, che la libertà di stampa sia un valore costituzionale, che il controllo della stampa abbia una rilevanza e una incidenza sulla democrazia e sulla vita politica di un paese, che ciò renda necessario le discipline relative alle incompatibilità.
Il rapporto tra diritto e stampa ci induce, altresì, ad affrontare sotto altro aspetto la questione, ad esempio, della risarcibilità dei danni e di come la risarcibilità possa minare alla base la libertà di stampa. Per tornare agli esempi americani, noi sappiamo che importantissimi giornali e quotidiani hanno dovuto interrompere la loro attività e le loro pubblicazioni per i pesanti risarcimenti dei danni liquidati in cause di diffamazione a mezzo stampa da parte delle magistrature statunitensi. È chiaro che, quando un giornale chiude, la democrazia si impoverisce; e questo pone, quindi, un ulteriore grande problema, un'ulteriore grande questione.
Non soltanto: nel rapporto ancora tra diritto e stampa mi pare giusto sottolineare come un iniquo sistema penale sia direttamente incidente su quella libertà, giacché la minaccia di una pena ingiusta può spegnere una libera voce; e anche questo non mi appare né cosa giusta né cosa auspicabile.


Pag. 19


Venendo ora, sempre in rapida sintesi, al rapporto che, assai modestamente, cerco di individuare tra il tema dell'informazione e la società, ritengo che nessuno possa prescindere dalla considerazione che la libera stampa, il sistema articolato dell'informazione, come in passato, ma ancora di più oggi, è in grado ed ha la forza di distruggere singole persone: parlo della distruzione economica e di quella morale. Questo è possibile! Noi tutti sappiamo che è possibile!
Se un sistema di stampa volesse distruggere politicamente il presidente Mastella, avrebbe tutta la possibilità e tutta la forza di farlo; se il sistema della stampa ritenesse di dover danneggiare un libero cittadino, sarebbe in grado di farlo.
Voglio, allora, ricordare che stiamo articolando un sistema di regole in tema di diffamazione a mezzo stampa e che la funzione della regola, l'essere «in sé» della regola, la sua anima sta nella tutela delle parti deboli.
Si dice che vi è la legge della giungla, laddove non esiste la forza della regola, ma la forza e basta: e ciò per rendere chiaro il concetto che intendo esprimere sulla funzione della regola nelle democrazie e nei sistemi giuridici.
Nel momento in cui articoliamo un sistema positivo con l'intento di disciplinare la diffamazione a mezzo stampa, non possiamo dimenticare che stiamo introducendo una serie di regole e che queste regole devono comunque tutelare le parti deboli del sistema.
Ecco, quindi, la difficoltà oggettiva di fronte alla quale ci siamo ritrovati nel momento in cui abbiamo cominciato a concepire una nuova disciplina della materia, della cui necessità credo che tutti fossimo convinti. La disciplina attuale contiene - è innegabile - residui autoritari che vengono da molto lontano: il sistema di regole sul quale incidiamo ha oltre cinquant'anni e, pertanto, è oggettivamente vetusto; ad esso è tuttora affidato il compito di disciplinare una realtà che, per i dati che ho sinteticamente enunciato, presenta una consistenza, un'articolazione, una forza ed un'implicazione problematica assolutamente sconosciute mezzo secolo fa.
La difficoltà di varare una riforma è stata grande. Ancora oggi, un testo che voteremo - cercheremo comunque di migliorarlo mediante proposte emendative che sottoporremo all'attenzione del relatore e dei colleghi -, un testo che certamente introduce regole e discipline nuove ed importanti che incontrano il nostro consenso, lascia in noi una sensazione di incompiutezza: non stiamo per licenziare un provvedimento che può dare risposte complete ed esaustive a questioni che vanno anche al di là di quelle che ho cercato di sintetizzare.
Sul tentativo di rafforzare e di rendere centrale, nell'ambito della disciplina della diffamazione a mezzo stampa, l'istituto della rettifica noi siamo d'accordo. È proprio nell'ambito della disciplina della rettifica che il mio gruppo ha presentato alcune proposte emendative volte a rafforzare ulteriormente l'istituto in parola.
Si tratta, come molti sanno, di un istituto che già esiste nell'ordinamento giuridico vigente, ma che, per comune ammissione, non ha funzionato. Anche oggi si può chiedere di rettificare una notizia falsa, offensiva o dannosa; tuttavia, sappiamo che la rettifica tarda e, quando interviene, è fatta, assai spesso, in modo da risultare quasi innocua. Dobbiamo impedirlo! Se, opportunamente, concepiamo la rettifica come causa di non punibilità rispetto al reato commesso, ciò significa che essa deve essere disciplinata in modo preciso e forte. Inoltre, se prevediamo che la rettifica incida anche sulla quantificazione del danno, giacché stabiliamo che il giudice, nella determinazione del danno patrimoniale derivante dal reato di diffamazione, deve tenere conto dell'effetto riparatorio realizzato dalla pubblicazione della rettifica, diamo a tale istituto un ruolo ed un'importanza che deve trovare piena rispondenza nella disciplina positiva. Ecco perché abbiamo presentato alcune proposte emendative volte ad affermare il principio secondo il quale il giudice, nel momento in cui dichiara l'esistenza


Pag. 20

della specifica causa di non punibilità, ha il dovere e l'obbligo di verificare che la rettifica sia avvenuta secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
Abbiamo altresì previsto che il direttore e l'editore siano, per così dire, incentivati nella pubblicazione della rettifica, dal momento che vi possono essere interessi contrastanti tra la parte offesa e chi chiede la rettifica, tra l'autore del pezzo che chiede la rettifica e l'editore del giornale e il direttore del giornale. Vi può essere un conflitto di interessi che non vogliamo sia risolto dalla parte forte del rapporto, cioè da chi detiene il giornale, da chi è proprietario del giornale, da chi lo dirige. Quindi, abbiamo presentato un emendamento in cui affermiamo il principio che il direttore o l'editore, che impediscono la rettifica, rispondono a titolo di concorso del reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sembra essere questa una cosa giusta, che inserisce un ulteriore elemento di equità al sistema che andiamo a definire.
L'ulteriore emendamento attiene ad una parte della disciplina positiva che perviene in aula, che noi non condividiamo e che apertamente ostacoliamo ed osteggiamo. Sto parlando della norma transitoria. Da tempo noi denunciamo che in Parlamento, in questa legislatura, troppo spesso e in modo ingiusto si sia strumentalizzata la funzione legislativa. La norma transitoria, è bene ricordarlo - lo ha fatto assai correttamente il relatore - , prevede che la nuova disciplina di «decarcerizzazione», che noi riteniamo giusta, sia applicata anche laddove sia intervenuto il giudicato. Questo confligge con i principi generali del nostro diritto penale, laddove, nell'ambito della disciplina delle norme che intervengono in tempi successivi, come è noto, è previsto il principio del favore rispetto all'applicazione della norma che depenalizza. Quindi, se un comportamento costituisce reato, nel momento in cui il legislatore con norma successiva depenalizza quel comportamento, è giusto che l'applicazione della norma in senso sanzionatorio venga meno. Ma questo non è il caso al nostro esame, giacché noi discipliniamo un modo più benevolo di sanzionare; non prevediamo più il carcere, ma prevediamo e manteniamo comunque - opportunamente, dico io - una sanzione penale, ancorché di natura esclusivamente pecuniaria. Allora, quel principio generale non può trovare applicazione, anzi, noi adesso deroghiamo a quel principio generale in una materia estremamente delicata, quale la materia del giudicato, giacché il giudicato attiene alla certezza dei rapporti giuridici, alla certezza del diritto in generale, e noi facciamo questo, sapendo perfettamente che quella norma verrà applicata ad una persona e ad una persona soltanto. Allora, la norma legislativa perde il suo carattere strutturale di comando generale ed astratto e diventa, come spesso è accaduto nella storia di questa legislatura, una norma-provvedimento, che si indirizza ad una persona che ha un nome ed un cognome. E personalmente dico - questa veramente è una considerazione di ordine personale - che un trattamento così benevolo quella persona, che ha un nome ed un cognome, a mio avviso, non lo merita giacché ha utilizzato il mezzo dell'informazione, la sua penna, in modo improvvido, se è vero, come è vero, che quella sanzione penale è pervenuta dopo una serie di condanne. La persona in questione ha beneficiato di sospensioni condizionali della pena, come è giusto che sia, eppure si è poi pervenuti alla maturazione di un giudicato e quella persona inoltre ha a proprio carico una serie di procedimenti penali.
Ciò rivela una sorta di costante attenzione nonché una modalità di utilizzo del lavoro e della professione; sicché, così provvedendo, faremmo torto ai tantissimi giornalisti che, invece, non vivono di tali vicende ma lavorano nel modo più serio possibile cercando di onorare il loro altissimo ruolo.
Ritengo, perciò, che un premio non vada concesso; per giustificare la mia posizione, vi rimando ad un articolo che il giornalista in questione ha scritto la settimana scorsa contro un altro magistrato. Infatti, una delle sue specialità consiste


Pag. 21

nell'insultare i giudici, naturalmente senza altro contraddittorio fuorché quello derivante dalla querela per diffamazione.
Ebbene, a margine di vicenda penale molto delicata, dopo l'assoluzione di un magistrato in Cassazione - imputato di gravi ed infamanti delitti -, la persona in questione nulla di meglio ha trovato che, appunto, pubblicare in prima pagina una filippica contro uno dei magistrati che aveva cominciato la procedura processuale e che aveva ritenuto il procuratore meritevole di rinvio a giudizio. Ricordo che il dottor Prinzivalli era stato condannato in primo e secondo grado venendo, poi, assolto dalla Corte suprema di cassazione; ovviamente, siamo lieti per il dottor Prinzivalli ma siamo meno lieti per il modo ed i toni usati da Lino Iannuzzi per attaccare un magistrato che nulla aveva fatto se non il proprio lavoro ed il proprio dovere.
Dunque, perché dobbiamo, per così dire, scomodare 630 deputati e 315 senatori per scrivere una norma modellata sulle esigenze del signor Iannuzzi il quale, mi pare, continui a dimostrare di non meritare in nulla la benevolenza né dei giudici - che non possono più concedergli la sospensione condizionale della pena perché ne ha fatte troppe - né, tanto meno, dei suoi colleghi parlamentari?
Ritengo le norme recate dalle leggi provvedimento inique ed ingiuste in sé; per tale motivo, sin d'ora annuncio che voteremo a favore di quelle proposte emendative tese a cancellarle dal testo di legge. Testo che, per il resto, pur nell'ambito di una volontà tesa a migliorarne il contenuto nei termini appena riferiti, incontrerà il nostro consenso (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, a dire la verità, provo un certo imbarazzo; infatti, per così dire, anziché dall'inizio, devo iniziare dalla fine. E mi dispiace che in questa fase un valentissimo collega, riferendosi alla norma transitoria recata dal provvedimento, abbia introdotto nel dibattito il caso del povero Iannuzzi che - vorrei ricordare a chi ci ascolta - è l'unico giornalista purtroppo finito in carcere. Infatti, è stato condannato, caso strano nel centrodestra; ma al riguardo si dovrebbe aprire un altro discorso.
Il mio collega Bonito - ottima persona, con la quale, personalmente, ho un buon rapporto - mi ha messo in imbarazzo costringendomi a ricordare al centrosinistra la diversa valutazione ed il diverso bilanciamento operati nel caso Sofri. Si tratta certo di vicende diverse; però, non si può sostenere che la norma transitoria sia apprestata per Iannuzzi - e non è vero - e che la stessa, eventualmente, non si dovrebbe applicare al suo caso in quanto è stato condannato tre volte (sono intervenuti i tre gradi di giudizio) mentre ciò poi non varrebbe per Sofri, che ha subito condanne a seguito di sette processi tra i quali due in sede europea.
Quanto a questi ultimi due, se, per così dire, egli avesse trovato un benché minimo varco, gli sarebbe stata data ragione. Allora, invito ad avere sempre un peso ed una misura, non due.
Si tratta di una bella legge poiché, a mio avviso, la democrazia di un paese si misura in base alla libertà di stampa. Vorrei ricordare che avevamo una legge che, in effetti, poteva permettere di incarcerare chi affermava la verità o il falso. Tutto bene qualora venisse affermata una bugia, ma il problema è chi controlla il controllore nel momento in cui qualcuno è condannato solo perché fa determinate affermazioni da un lato, ed allora si è cattivi, mentre se le stesse dichiarazioni vengono rese da un altro lato, si è buoni e si viene assolti.
Inoltre, è una bella legge perché, come ha affermato il collega precedentemente intervenuto, poniamo finalmente in grande evidenza l'istituto della rettifica. Nella situazione precedente, infatti, il giornalista che scriveva una bugia prima pubblicava un «titolone» sui giornali e poi, qualora gli fosse stata chiesta una smentita, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 48 del


Pag. 22

1947 (recante disposizioni sulla stampa), l'avrebbe pubblicata all'ultima pagina, in cinque righe: nel frattempo, tuttavia, eri passato per ladro, per malfattore, e via dicendo!
Con il provvedimento in esame, invece, qualora ciò dovesse accadere (speriamo mai), anche il rilievo e la modalità della smentita varranno ai fini della determinazione della pena pecuniaria che verrà comminata al giornalista in questione. Per la verità, resta il fatto che, se oggi il giornalista Perrotta, ad esempio, affermasse che Giovanni Francesco Esposito è un ladro, e lo leggessero 100 mila persone, anche qualora dovesse essere pubblicata, a titoli cubitali, la smentita che Giovanni Francesco Esposito non è più un ladro, resterebbe la circostanza che non tutte le 100 mila persone che hanno letto la prima notizia leggeranno la rettifica, e pertanto il giornalista avrà comunque arrecato un danno a tale persona. In questo caso, comunque, resta il fatto che, in caso di ingiusta attribuzione di caratteri negativi ai cittadini, sarà successivamente comminata al giornalista una sanzione.
Vorrei osservare che si tratta di una bella legge anche perché aggiunge una sanzione ulteriore a quella pecuniaria. Vorrei evidenziare, al riguardo, che la gente si sente maggiormente toccata quando si tratta di questioni economiche e che tutti noi siamo sollecitati soprattutto quando occorre mettere mano alla tasca: spesso, infatti, vedo che per la gente i problemi etici - spero non per i parlamentari - passano in secondo piano rispetto a quelli economici. Allora, quando un giornalista che sbaglia dovrà mettere mano al portafoglio, e sarà anche recidivo, in tal caso, se ricordo bene, per tale giornalista scatterà anche la sospensione dall'albo dei giornalisti (per cui non potrà lavorare) per un periodo da uno a sei mesi. Si tratta di una norma che, a mio avviso, garantirà quantomeno un'attenta valutazione degli atti di tutti cittadini da parte dei giornalisti.
Siamo in presenza, come già detto, di un notevole passo in avanti rispetto alla normativa vigente. Vorrei osservare che siamo in un Parlamento libero, poiché ciascuno ha la sua opinione in questa materia; al riguardo, sono state presentate diverse proposte di legge, e ricordo che alcuni deputati hanno proposto di introdurre pene accessorie maggiori, mentre altri proponevano pene detentive. Credo, tuttavia, che la Commissione giustizia abbia lavorato in modo efficiente, e di ciò debbo dare atto al relatore, anche se, purtroppo, non è sempre possibile raggiungere l'unanimità dei consensi: infatti, restano ancora i punti critici precedentemente evidenziati dai colleghi Bonito e Fanfani, poiché vi sono diversi modi interpretare la vita politica ed amministrativa. Pertanto, nel prosieguo dell'esame del provvedimento saranno presentate delle proposte emendative, ma ciò non mi scandalizza, ed al termine delle votazioni vedremo come sarà andata a finire.
Vorrei ricordare, inoltre, il grande passo in avanti che è stato compiuto quando si è deciso che se l'editore, lo stampatore, il direttore o il vicedirettore responsabile non dovessero attivarsi per effettuare la smentita, risulterebbero anch'essi responsabili, subendo pertanto pene pecuniarie e di altra natura.
L'ottima novità contenuta in questo provvedimento riguarda Internet. Signor Presidente, in Internet non si capisce più nulla. Vi è di tutto e contro di tutti. Ciò non è giusto. Credo che, se ognuno di noi verificasse ciò che è presente in Internet, riscontrerebbe che degli iscritti all'albo - e non - hanno pubblicato cose pazzesche. Resteremmo, probabilmente, esterrefatti!
Il fatto che, in questa legge, anche chi compie tali operazioni Internet sia sanzionato dà una rilevanza notevole alla stessa e la pone sicuramente - ho effettuato ricerche sulla normativa francese, britannica e tedesca - all'avanguardia in tutto il mondo occidentale (il mondo orientale non lo considero ancora, perché, pur con tutta la buona volontà, in esso non sono ancora presenti leggi tanto evolute in materia) (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).


Pag. 23


PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, credo che l'opportunità che ci offre la discussione di questo testo unificato in tema di diffamazione a mezzo stampa tocchi argomenti e questioni di grande rilevanza, che meritano un'adeguata attenzione da parte del Parlamento.
Inizio da una considerazione di carattere generale: è giunto il tempo, nel nostro paese, di abolire finalmente i reati di opinione dal codice penale. Tutto ciò che viene affermato in virtù di propri convincimenti e della propria volontà di comunicare ed informare non può ricadere, in un paese moderno, sotto la griglia del codice penale. È ormai maturo, nel nostro paese, che il tema della libertà d'informazione - e dell'abuso della stessa libertà di informazione, nell'utilizzare il mezzo stampa, che, ormai, non è solo il mezzo stampa scritto, ma anche Internet, il parlato, il mezzo radiotelevisivo, eccetera - debba essere affrontato con strumenti di tutela delle persone, anche di quelle potenzialmente offese da uno scritto, un discorso, una comunicazione, in materie innovative; e non con lo strumento della carcerazione.
Credo che la discussione svolta in Commissione giustizia, la lettura degli atti parlamentari su tale materia ed anche l'inizio del dibattito generale odierno ci consentano, ancora una volta, di comprendere come si perda un'occasione: quella di affrontare, senza ipocrisie, un argomento che qualcuno vorrebbe rinchiudere nel perpetuarsi di una norma penale, seppure attraverso la sanzione pecuniaria e non più attraverso il carcere (meglio la sanzione pecuniaria del carcere, ovviamente), senza avere il coraggio di affrontare il nodo, la radice della questione, come anche i casi di cronaca, che negli ultimi mesi hanno portato il tema della diffamazione a mezzo stampa all'attenzione dell'opinione pubblica, ci domandano responsabilmente di fare.
Noi Verdi avremmo preferito, quindi, che la scelta del legislatore fosse radicalmente diversa da quella attualmente prevista dal codice penale, ossia la cancellazione del reato penale; la sostituzione della materia, attraverso norme di responsabilità civile e, soprattutto, la capacità di interrogarsi in materia. Non condivido l'impostazione del collega Bonito, ma egli certamente poneva una questione seria e rilevante: se si vuole affrontare il tema della diffamazione a mezzo stampa, esso non può essere evaso come in questa proposta legislativa, senza considerare il rapporto tra i grandi potentati economico-finanziari che oggi sovrintendono all'informazione, la sottomettono, spesso, e la piegano alle ragioni ed agli interessi economico-finanziari degli stessi potentati.
Se questo è il tema, è del tutto evidente che non pensiamo di poterlo affrontare con la sanzione penale nei confronti del singolo giornalista che, nell'esercizio della propria attività professionale, travalica la propria libertà e il proprio diritto di informazione, diffamando soggetti terzi. Il testo in discussione, quindi, rappresenta il male minore. Finalmente, si realizza ciò che la federazione della stampa e tutti gli operatori del settore dell'informazione avevano sollecitato: superare, almeno, la sanzione penale detentiva prevista nel nostro sistema come conseguenza di un comportamento di diffamazione, ritornare alla pena pecuniaria come strumento più efficace per intervenire in questa materia, valorizzare il ruolo della rettifica come mezzo capace di sanare il danno creato a colui che ha subito la diffamazione. Anche a questo riguardo, però, credo si sia persa l'occasione di intenderci sulle modalità con cui utilizzare seriamente lo strumento della rettifica a mezzo stampa in una società così complessa e così fortemente condizionata dai poteri economico-finanziari in materia di informazione.
Un'ultima riflessione sulla norma transitoria: credo che, al riguardo, bisogna essere molto onesti. Nel momento in cui si modifica una norma penale, ritengo sia giusto intervenire, laddove la sua applicazione abbia prodotto palesi ed evidenti ingiustizie, al di là del giudizio e della responsabilità nel caso del senatore Iannuzzi,


Pag. 24

più volte citato in questi mesi. Tuttavia, non c'è dubbio: non può scandalizzare il fatto che la modifica della norma penale intervenga anche a sanare situazioni macroscopiche riguardanti sentenze passate in giudicato.
Certamente, vorrei un atteggiamento coerente da parte di chi si è battuto con tanta forza per introdurre nel provvedimento questa norma transitoria, che certamente non scandalizza (sono ben altre le norme ad personam che hanno scandalizzato questo Parlamento) per la peculiarità del reato contestato, che in sostanza è un reato di opinione e, quindi, può essere anche sanato con una norma transitoria di carattere penale successiva. Come chi vi parla ritiene possibile l'applicazione di tale norma transitoria al caso in esame (peraltro, non credo sia l'unico a poter beneficiare della stessa), chi l'ha sostenuta con tanta forza dovrebbe smettere di evocare il diniego di norme che nella loro applicazione concreta possono risolversi a favore di fatti di cronaca che hanno assunto rilevanza nel nostro paese.
Basta richiamare il dibattito che si è svolto sulla cosiddetta legge Boato, rispetto ai poteri di grazia del Presidente della Repubblica, bocciata in questo Parlamento perché si riteneva un provvedimento fatto ad personam, ossia per favorire la soluzione politico-giudiziaria, oltre che umanitaria, del caso Sofri.
Credo che, quando si parla di materie come questa e si ha a che vedere con la libertà delle persone, non ci si debba mai nascondere in maniera ipocrita dietro a un dito. Questa è la ragione per cui la norma transitoria inserita nel provvedimento non mi scandalizza e, anzi, mi trova favorevole, in coerenza con altre battaglie politiche e parlamentari che, per quanto ci riguarda, come Verdi, abbiamo condotto in quest'aula.
Sosteniamo la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, pur non condividendolo per la sua incapacità di affrontare radicalmente il problema e, quindi, di depenalizzare tutti i reati di diffamazione a mezzo stampa.
Certamente ci rendiamo conto che la condizione possibile oggi in questo Parlamento è almeno quella di passare dalla sanzione penale detentiva alla sanzione penale pecuniaria. Ci batteremo nel corso del dibattito che ne seguirà e nell'esame degli emendamenti che gli altri gruppi hanno presentato - noi Verdi abbiamo deciso di non presentarne proprio per favorire un'approvazione rapida di questo testo - affinché questi principi che ho brevemente indicato possano trovare ulteriore conferma nel testo e possano consentirci di approvare un disegno di legge rispondente alla necessità di tenere insieme la libertà di informazione, il diritto di cronaca e la tutela della dignità e dell'integrità delle persone che possono essere colpite nell'esercizio di questo diritto e che possono riceverne diffamazione.
Questi sono il convincimento e le ragioni che noi Verdi abbiamo sul provvedimento in esame, di cui sostanzialmente, pur con gli accenti che dicevo prima, diamo un giudizio positivo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Back Index Forward