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PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, le agevolazioni fiscali che sono state riconosciute, negli ultimi mesi dell'anno 2000, con riferimento ai mezzi di trasporto destinati alle persone con disabilità presentano novità di sicuro interesse.
associazioni a difesa dei diritti dei disabili, hanno proposto di completare le agevolazioni, consentendo anche ai camper di usufruire della riduzione dell'IVA al 4 per cento per l'acquisto, così come è previsto per le automobili. Invano!
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, riguardo alle questioni poste dall'interpellante, il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate hanno fatto presente che l'eventuale introduzione dell'aliquota IVA del 4 per cento si porrebbe in contrasto con la direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, che, nel modificare la VI direttiva CEE (77/388 del 17 maggio 1977), ha consentito agli Stati membri di applicare, per il periodo transitorio, una aliquota inferiore al 5 per cento alle operazioni comprese nell'allegato H della stessa direttiva già assoggettate, alla data del 1o gennaio 1991, all'aliquota ridotta.
ma di un vincolo comunitario, che non è stato modificato rispetto alle norme cui lei, onorevole Zanella, si riferiva.
PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per avermi fornito una risposta molto articolata e che, all'interno della logica stringente e talvolta mortificante delle norme fiscali, non può che essere condivisa. Infatti, quelli sono i vincoli che ci impone l'Unione europea, anche se ciò non significa che l'Italia non si possa muovere per modificare tali norme, nonché per farsi portavoce delle esigenze e delle aspettative provenienti dal mondo della disabilità.
Nel suddetto periodo fu ampliata la platea dei potenziali beneficiari, estendendo le agevolazioni fiscali, precedentemente riservate alle persone con disabilità motoria, anche ai non vedenti, ai sordomuti ed ai disabili psichici e mentali. Ciò a testimonianza dell'importanza assegnata al mondo della disabilità da parte del Parlamento della XIII legislatura e del Governo in quel momento in carica (diversi, come si sa, dagli attuali).
Sappiamo che le agevolazioni riconosciute ai disabili ed ai loro familiari che acquistano un veicolo sono quattro: la prima è l'IVA agevolata al 4 per cento sull'acquisto (riservata agli autoveicoli a benzina con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici ed agli autoveicoli a gasolio con cilindrata fino a 2800 centimetri cubici); la seconda è la detrazione IRPEF pari al 19 per cento della spesa sostenuta (anche per l'eventuale adattamento del mezzo di trasporto), che può essere fatta valere al momento della dichiarazione annuale; la terza è l'esenzione dal pagamento del bollo auto (essa spetta, ovviamente, ad un solo veicolo per persona); la quarta è l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
In data più recente, è stata riconosciuta l'estensione di determinati vantaggi fiscali anche ad un mezzo di locomozione che è divenuto sempre più importante nella vita dei disabili e dei loro familiari: il camper. Si tratta di un mezzo di locomozione che rappresenta sicuramente uno strumento comodo e razionale: il camper assicura alle persone disabili autonomia ed una dignitosa mobilità e permette spostamenti più agevoli non soltanto in città, ma anche nei luoghi di villeggiatura e nei percorsi del weekend.
Noi sappiamo quanto ancora oggi, purtroppo, sia difficile l'accesso garantito ai portatori di disabilità nelle nostre città, ma anche nel complesso del territorio, e sappiamo anche quanto possa essere di sollievo, per il raggiungimento di una vita davvero indipendente, la possibilità di viaggiare in camper, naturalmente adeguati. Adesso si può fortunatamente anche disporre di veicoli che non hanno barriere fisiche, barriere di tipo architettonico e costruttivo.
L'interpellanza in esame è tesa a questo. La legge finanziaria per il 2001, che ha riconosciuto il valore del camper dal punto di vista sociale, dell'accesso per i disabili, così dando loro anche da questo punto di vista la possibilità di avere una vita più autonoma e indipendente, ha esteso, con il comma 3 dell'articolo 81, i benefici fiscali finora riconosciuti alle sole autovetture, per la parte riguardante la detrazione IRPEF del 19 per cento. Le forze politiche in modo trasversale e le
Noi riteniamo che in questa finanziaria vi possa essere l'opportunità di riprendere questo discorso e di prevedere finalmente l'estensione delle agevolazioni fiscali, per vari motivi. Perché lo chiedono a gran voce i disabili stessi, perché la legge consente un solo acquisto di un autoveicolo nell'arco di quattro anni e perché questo non accrescerebbe le spese a carico dello Stato, ma amplierebbe semplicemente la gamma degli autoveicoli che possono essere individuati per assicurare una più degna vivibilità a chi è affetto da grave menomazione fisica, sensoriale o psichica o anche a chi è affetto da una menomazione non molto grave. Riteniamo che ciò sia socialmente giusto, un gesto di attenzione, ma anche un gesto di buonsenso, per garantire un maggior benessere nel complesso alla nostra società.
Considerato che il punto 4 dell'allegato H, contenente l'elenco delle forniture di beni e prestazioni di servizi suscettibili di essere soggetti ad aliquote IVA ridotte (ma comunque non inferiori al 5 per cento), ricomprende gli apparecchi medici, il materiale ausiliario e gli altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi (compresa la riparazione degli stessi), è evidente la estraneità dei caravan e degli autocaravan rispetto alle previsioni della norma comunitaria.
Inoltre, qualora si introducesse per tali operazioni l'aliquota del 4 per cento, emergerebbe un ulteriore profilo di violazione del diritto comunitario. Infatti, le cessioni di cui trattasi non erano soggette a tale aliquota alla data del 1o gennaio 1991.
Si tratta di una delle condizioni previste dalla direttiva citata, e questo è anche il motivo per cui, nella legge finanziaria per il 2001, la misura a beneficio degli autocaravan era stata limitata alla detrazione IRPEF al 19 per cento, ma non era stata estesa all'applicazione dell'IVA agevolata del 4 per cento. Le motivazioni di tale scelta, pertanto, rimangono le medesime di allora, quando era evidentemente in carica un altro Governo.
Per completezza di trattazione, vorrei segnalare che il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto inoltre presente che, nel corso della cinquantaquattresima riunione del comitato IVA, a livello europeo è prevalso l'orientamento secondo cui gli Stati membri possono, in linea di principio, applicare un'aliquota IVA ridotta ai prodotti specificamente destinati ai disabili (vale a dire attrezzature mediche ed altro analogo materiale sussidiario), generalmente acquistati o utilizzati, in via temporanea o permanente, soltanto da disabili per alleviare o curare i loro disturbi, restando quindi esclusi da tale agevolazione i prodotti generalmente utilizzati per altri scopi (quali, per l'appunto, gli autocaravan ed i caravan), come pure le altre attrezzature ed i materiali medici destinati ad uso generale, e non esclusivamente ai disabili.
Vorrei ribadire, pertanto, che si tratta non di una questione di risorse finanziarie,
Riguardo alla richiesta di detrazione del 19 per cento ai fini IRPEF, come ricordato dagli onorevoli interpellanti, l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, riconosce la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi necessari alla locomozione dei soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, tra i quali rientrano anche gli autocaravan, di cui all'articolo 54, primo comma, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il nuovo codice della strada).
Come rilevato dal Dipartimento per le politiche fiscali, nell'ambito del citato articolo 15 del TUIR, il legislatore ha tassativamente elencato i motoveicoli e gli autoveicoli, di cui agli articoli 53 e 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, oggetto delle disposizioni agevolative, comprendendovi esclusivamente quelli che possono essere ritenuti mezzi «necessari alla locomozione». Ciò in quanto, tra le misure a sostegno dei portatori di handicap, si è inteso ricomprendere anche quelle tese a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale dei predetti soggetti.
I caravan, invece, ai sensi dell'articolo 56 del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992 (il codice della strada si riferisce a tali mezzi all'articolo 56, mentre il TUIR disciplina tale materia agli articoli 53 e 54), sono rimorchi aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo, e pertanto non sono autonomi mezzi di locomozione tali da assolvere le finalità richieste dal citato articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi.
Un altro discorso, invece, è quanto concerne le roulotte ed i caravan, sui quali intendo soffermarmi, che non godono di nessuna delle agevolazioni fiscali (riduzione dell'IVA e detrazione IRPEF) previste per le auto che le possono eventualmente trainare.
Secondo noi, un caravan, ancorché modificato in conformità alla legge sulle barriere architettoniche, per consentirne l'utilizzo da parte di un disabile - purché rimorchiato da auto adattata - dovrebbe avere lo stesso trattamento fiscale - ossia la detrazione IRPEF, ma sarebbe possibile pensare anche alla detrazione IVA - previsto per gli autocaravan. Ciò anche in considerazione di un motivo nettamente economico, dovuto al fatto che il costo del caravan è molto inferiore rispetto a quello del camper, con una notevole differenza di somme da detrarre. Questa ci sembra un'aporia, una contraddizione del sistema fiscale. Riteniamo che, almeno per quanto riguarda i caravan, si possa - senza dover considerare la mancanza di una previsione a livello europeo - accordare la detrazione IRPEF del 19 per cento.
Vorrei, tra l'altro, riflettere, assieme al Governo, sul concetto di necessità. Per quanto riguarda, infatti, un progetto complessivo di vita autonoma della persona disabile, la vacanza con il caravan è una necessità stringente, tanto quanto l'accesso alla scuola, l'accesso ai teatri, l'accesso a tutti i luoghi di piacere in cui le persone normodotate possono entrare con grande facilità. Per la persona disabile, invece, ogni volta è una lotta, una scommessa, un imbattersi in ostacoli che, almeno per quanto ci riguarda, dovrebbero assolutamente essere rimossi.


