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PRESIDENTE. L'onorevole Marinello ha facoltà di
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, illustre sottosegretario, diverse direttive europee - ma citerò soltanto l'ultima per brevità, la 82/76 CEE - hanno di fatto ribadito sistematicamente che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, devono essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri, tra l'altro, dovevano adeguarsi a tali disposizioni entro il termine ultimo del 31 dicembre 1982.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Berselli, ha facoltà di
FILIPPO BERSELLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, quale sottosegretario di Stato per la difesa, rispondo all'interpellanza dell'onorevole Marinello per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui appunto era rivolta l'interpellanza.
iscritti ai corsi di specializzazione iniziati nell'anno accademico 1991-1992, sostenendo che la direttiva andasse applicata fin dall'anno successivo alla sua emanazione e, quindi, ad iniziare dall'anno accademico 1983.
PRESIDENTE. L'onorevole Marinello facoltà di
GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, mi reputo parzialmente soddisfatto, in quanto dalla risposta del sottosegretario si evince l'enorme difficoltà da parte del Governo, di cui peraltro ci rendiamo pienamente conto, poiché si tratta di un eventuale onere finanziario di notevole entità. Ci rendiamo conto, dunque, delle effettive difficoltà ad ottemperare a quanto previsto non soltanto dalla normativa comunitaria ma anche da numerose pronunce giurisdizionali.
In Italia, tali direttive sono state adottate invece con notevole ritardo e, solo in seguito ad una sentenza di condanna della Corte di giustizia della Comunità europea, in data 7 luglio 1987, si sono attuate tali disposizioni con il decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257. In quella sede, si stabiliva una borsa di studio a favore degli specializzandi pari a 21.500.000 delle vecchie lire.
L'attuazione di quanto stabilito in sede europea, comunque, non faceva riferimento ad alcuna retroattività. Quindi, solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 potevano fruire di dette borse di studio. Di fatto, a tutti i medici, di varie discipline mediche, che erano regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non veniva riconosciuta comunque alcuna remunerazione. Motivo per il quale alcuni di questi professionisti diedero origine ad un consistente contenzioso conclusosi con numerose sentenze da parte dei tribunali amministrativi regionali e, in appello, anche con sentenze del Consiglio di Stato, che rilevavano l'illegittimità dei provvedimenti adottati con notevole ritardo da parte dell'amministrazione pronunciandone l'annullamento perché in evidente contrasto con le direttive comunitarie.
Con legge n. 370 del 19 ottobre 1999, si attribuiva una borsa di studio onnicomprensiva pari a 13 milioni delle vecchie lire per tutta la durata del corso ai soli medici beneficiari delle sentenze amministrative passate in giudicato. La sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea il 25 febbraio 1999 stabiliva, invece, che l'obbligo di retribuzione, con riferimento ai periodi di specializzazione dei medici, era da considerarsi incondizionato. Dunque, il giudice nazionale doveva interpretare l'applicazione di disposizioni nazionali precedenti o successive alla sentenza con quanta più fedeltà possibile ai principi della sentenza emessa.
La retroattività e la competenza delle misure di attuazione dovevano rimediare alla pregiudizialità della tardiva applicazione, assicurando un adeguato risarcimento dell'eventuale evidente danno subito dagli interessati.
La Corte, con sentenza del 3 ottobre 2000, ribadiva l'obbligo di retribuzione adeguata per i periodi di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale.
Successivamente, il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 stabiliva che i medici venissero inquadrati in uno specifico contratto di formazione-lavoro, con la corresponsione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo, stabilito con decreto ministeriale ogni tre anni. Anche in questo caso si tratta di determinazioni valevoli solo per l'avvenire.
Dunque, la Corte di giustizia europea stabilisce il riconoscimento ai medici specializzandi che in effetti svolgono attività lavorative del diritto di retribuzione, così come recita l'articolo 36 della nostra Costituzione: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare, a sé e alla famiglia, un'esistenza libera e dignitosa». In realtà, non c'è adeguamento alcuno da parte dello Stato italiano a quelle che sono le direttive comunitarie.
La situazione mette in risalto l'evidente inadempienza dello Stato e dell'amministrazione centrale e periferica, che non si sono ancora mobilitate per attuare appieno le direttive della Corte di giustizia europea e della CEE in merito. Il problema consiste nello stabilire se sia stato riconosciuto il diritto alla retribuzione dei medici specializzandi e se le violazioni in merito siano state accertate. Quindi, si intende conoscere con questa interpellanza i motivi per cui si tarda ad attuare quanto disposto dalla Corte di giustizia europea e dalla stessa CEE. La situazione, peraltro, si protrae perché una serie di sentenze, anche abbastanza recenti (del 2000, del 2002 e qualcuna risalente a pochi giorni or sono), di fatto ribadisce questo principio.
Infatti, l'ultima recente sentenza del Consiglio di Stato conferma il diritto a ricevere la borsa di studio per gli specializzandi negli anni 1983-1991, rigettando tutte le eccezioni di prescrizione avanzate dal ministero per la genericità delle stesse. In sostanza, il Consiglio di Stato ha rigettato la strada della prescrizione del diritto di credito del medico, uno dei cavalli di battaglia su cui si basa la linea di difesa del ministero per evitare il probabile - e ritengo giusto, nonché doveroso - rimborso.
Pertanto, il sottoscritto, unitamente agli altri interpellanti, desidera non solo avere informazioni in merito, ma possibilmente anche una risposta concreta ad un problema che interessa migliaia di cittadini medici che hanno prestato il loro servizio durante il periodo di formazione. Con tale attività hanno contribuito sensibilmente e in maniera positiva allo svolgimento della funzione istituzionale. Inoltre, il problema riguarda anche le famiglie che durante quegli anni si sono sobbarcate da sole il costo della formazione che invece, alla luce di quanto stabilito dalla CEE e delle sentenze del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto essere di competenza dello Stato italiano.
Con l'interpellanza in discussione è stata affrontata la complessa questione della richiesta di erogazione di una borsa di studio presentata da quei medici specializzandi che hanno seguito i corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 senza usufruire della borsa di studio.
Tale richiesta trae origine dalla direttiva 82/76 CEE, che dispone che tutti i corsi di specializzazione dovevano svolgersi, di regola, a tempo pieno, con adeguata retribuzione.
La legge n. 370 del 1999 ha disciplinato in merito, stabilendo peraltro puntuali requisiti per l'assegnazione della borsa di studio.
Molti interessati hanno proposto ricorso contro le procedure applicative di tale normativa, messa in atto dal ministero, che considerava quali destinatari gli
Allo stato attuale, da quanto risulta al ministero, gli organi giurisdizionali, pur esprimendo in taluni casi un orientamento favorevole ai ricorrenti, così come ricordato dall'onorevole interpellante, hanno comunque richiamato le disposizioni contenute nella legge n. 370 del 1999, individuando gli aventi diritto alla corresponsione della borsa di studio in coloro che, in ogni caso, sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge citata che, in base agli accertamenti finora compiuti, solo pochi ricorrenti hanno dimostrato di possedere.
Non verrebbe, pertanto, a configurarsi il notevole danno erariale paventato nell'interpellanza in discussione.
D'altronde, va fatto presente che il Governo ha operato per venire incontro alle richieste degli interessati, dando luogo ad un confronto tra i rappresentanti del MIUR, del Ministero della salute e di quelli del Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel corso delle riunioni dei partecipanti ad un tavolo tecnico è emerso che l'onere da coprire per la corresponsione delle borse di studio ai medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991 corrisponderebbe a 3,5 miliardi di euro, quantificato in base al numero dei medici interessati, pari a 125 mila, alla durata media dei corsi e alla cifra di 7.000 euro annui prevista nel disegno di legge n. 933 all'esame del Senato, contenente appunto disposizioni per la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991.
Allo stato, tali risorse non sono disponibili, considerato altresì l'impegno finanziario necessario per dare applicazione alla normativa che prevede i contratti di formazione e lavoro a favore dei nuovi medici specializzandi.
Ciò non toglie che il problema sussiste e non può essere liquidato soltanto con un'interpretazione restrittiva o con un diniego, che di fatto oggi viene posto in essere dai dicasteri interessati, sostenendo che soltanto poche unità avrebbero diritto a tali rimborsi. Debbono, dunque, essere trovate soluzioni politiche. Tali soluzioni possono essere quelle previste dalla proposta di legge all'esame del Senato, nonché da proposte analoghe presentate alla Camera dei deputati. Inoltre, possono essere prese in considerazione altre proposte od iniziative.
Ritengo pertanto che occorra stringere i tempi, affinché il tavolo tecnico al quale ha fatto riferimento il sottosegretario riesca ad individuare misure che possano limitare il contenzioso, in modo da evitare che l'amministrazione venga sepolta da decine di migliaia di richieste, a fronte delle quali l'amministrazione stessa rischierebbe di soccombere, trovandosi costretta a riconoscere ai richiedenti non soltanto la corresponsione delle borse di studio, ma anche l'eventuale risarcimento dei danni, la rivalutazione monetaria e via dicendo. Un componimento della vicenda è dunque nell'interesse di tutti, ed occorre individuare soluzioni idonee.
Ringrazio comunque il sottosegretario, che pur non essendo competente per materia si è sobbarcato il duro e pesante onere di rispondere a una difficile interpellanza.


