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La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,40.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Cabras 0.43.0201.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 442
Votanti 441
Astenuti 1
Maggioranza 221
Hanno votato sì 169
Hanno votato no 272).
Prendo atto che l'onorevole Giulio Conti non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione del subemendamento Leo 0.43.0201.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, indubbiamente questo subemendamento del collega Leo pone un problema serio, vale a dire quello dei tempi con cui avverrà questa fase di passaggio ed è sicuramente vero che è opportuno immaginare un tempo più ridotto.
Tuttavia, essendo contrari al contenuto dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201, anche se apprezziamo l'intento di accorciare i tempi di attuazione del federalismo fiscale e della finanza statale, non possiamo esprimere un voto favorevole e pertanto ci asterremo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco...
MAURIZIO LEO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Leo; revoco l'indizione della votazione.
Prego, onorevole Leo ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.
MAURIZIO LEO. Signor Presidente, il presente subemendamento chiarisce i termini per il federalismo fiscale.
È noto che non ci sono stati interventi con riferimento all'articolo 119 della Costituzione, che delinea le entrate necessarie per dar vita al cosiddetto federalismo
fiscale. Le entrate sono rappresentate da tributi propri, da compartecipazioni e dalla cosiddetta perequazione.
Sul versante della perequazione non poche difficoltà ha ingenerato il decreto legislativo n. 56 del 2000, che ha formato oggetto di aspre censure soprattutto da parte dei governatori delle regioni meridionali.
Il subemendamento che propongo si va a collocare nel contesto del successivo articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201 ed è volto a fornire certezza sui termini per attuare il federalismo fiscale. In buona sostanza, si dice che, entro tre anni, occorrerà dar corso a tutte quelle procedure necessarie per rendere effettiva l'acquisizione delle risorse indispensabili per il federalismo fiscale.
Quindi, in tal modo si completa il disegno dell'articolo 119 della Costituzione prevedendo termini certi per il reperimento delle risorse volte ad attuare le nuove disposizioni della Costituzione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Leo 0.43.0201.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 286
Astenuti 171
Maggioranza 144
Hanno votato sì 283
Hanno votato no 3).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, sto per svolgere il mio ultimo intervento in questo dibattito, e a parziale consolazione di tutti voglio dirvi che il primo a non poterne più di sentirmi sono io, e dunque questo ultimo intervento è una liberazione (Applausi)!
L'articolo aggiuntivo in esame pone una questione molto delicata. Se, da un lato, è condivisibile il termine entro il quale deve essere data attuazione all'articolo 119 della Costituzione, dall'altro vi è una previsione assolutamente illogica in un processo di federalizzazione del paese. L'ultimo periodo dell'articolo aggiuntivo prevede che in nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle regioni, alle province, alle città metropolitane ed ai comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
Si tratta di una previsione contraddittoria rispetto al disegno di legge finanziaria, in cui la diminuzione della pressione fiscale a livello centrale viene scaricata sugli enti locali. A maggior ragione, come si può pensare di irrigidire un processo di passaggio storico, costituito dal trasferimento dei poteri dal centro alla periferia? Si tratta di una mera petizione di principio, peraltro profondamente sbagliata, e dell'ennesima clausola di rigidità che viene introdotta nella riforma costituzionale, rendendola un autentico mostro.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, nel corso dell'esame di un precedente emendamento abbiamo rilevato - lo ha fatto in particolare il collega Bressa - che, nonostante numerosi articoli della seconda parte della Costituzione vengano modificati dal disegno di legge in esame, non si interviene sull'articolo 119, che resta pertanto in vigore nel testo approvato nella scorsa legislatura e confermato dal referendum popolare dell'ottobre 2001.
Ciò, a nostro avviso, è significativo, perché, dopo le numerose critiche che sono state rivolte alla riforma del Titolo V della Costituzione della scorsa legislatura, emerge ora per tabulas che quel testo è stato scritto correttamente. Esso è stato elaborato dalla I Commissione con la partecipazione
di colleghi dell'uno e dall'altro schieramento - questo è stato, infatti, il metodo seguito dal centrosinistra quando era maggioranza - e non viene modificato dal disegno di legge di riforma.
Con l'articolo aggiuntivo in esame, introdotto nelle norme transitorie, sembra che si preveda maggior rigore nell'attuazione dell'articolo 119, per effetto del subemendamento poc'anzi approvato, che riduce il termine a tre anni. Si tratta, in realtà, di una «foglia di fico» per nascondere il fatto che il nuovo testo dell'articolo 119 è in vigore quale norma costituzionale dall'ottobre 2001. Il Governo pro tempore, vale a dire il Governo Berlusconi, avrebbe dovuto iniziare ad attuare tale norma dall'ottobre 2001, il giorno dopo il referendum costituzionale confermativo. Dunque, a tre anni e una settimana dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 119, nulla concretamente è accaduto.
Il collega Bressa poco fa ha fatto emergere con forza il carattere legislativamente ipocrita anche del secondo periodo di questo testo. È questo il motivo per cui non apprezziamo questa proposta e riteniamo che, nell'apparente rigore dell'aver stabilito un termine, si celi in realtà un'ulteriore dilazione. Infatti, nella migliore delle ipotesi questa riforma costituzionale entrerà in vigore fra due anni, ma comunque sarà necessario un periodo di ulteriori tre anni e quindi l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione potrà avvenire fra cinque anni.
È questo il motivo per cui voteremo contro questo articolo aggiuntivo che, in realtà, ritarda di ulteriori cinque anni l'attuazione di quell'articolo 119 della Costituzione già in vigore da tre anni e una settimana.
PRESIDENTE. Ho ascoltato molti commiati nel corso degli ultimi interventi. Vorrei informare i colleghi che dovremo votare ancora una proposta emendativa della Commissione.
GIANCLAUDIO BRESSA. Ma non parleremo...
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Anch'io intervengo per motivare il nostro voto contrario su questo articolo aggiuntivo. Riprendendo i ragionamenti svolti dai colleghi Bressa e Boato, la Camera si appresta a votare una norma che delegifica, di fatto, l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che viene posticipata di cinque anni. Del resto, lo stesso collega Leo, con il suo subemendamento 0.43.0201.1, ha tentato di porre la questione del termine di tre anni per tale attuazione. Si tratta di un elemento sostanziale: l'articolo 119 della Costituzione, che riguarda l'attribuzione impositiva alle regioni, e quindi il federalismo fiscale, permette di dare sostanza ad un processo di federalizzazione di tipo politico.
Stabilire un termine di cinque anni e contestualmente sostenere che comunque l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle regioni non può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva rappresenta veramente un esercizio di fantasia poco credibile. Sono queste le motivazioni per cui esprimeremo un voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.
ALFONSO GIANNI. Le ragioni della nostra contrarietà all'articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201 non risiedono esclusivamente nel meccanismo curioso della dilazione nel tempo dell'entrata in vigore di alcune norme. La mia attenzione si sposta invece principalmente sulla rigidità del principio fiscale qui previsto. Mi pare che si contraddica perfettamente ogni logica di autonomia locale. Infatti, costituzionalizzare la disposizione secondo la quale, in nessun caso, l'attribuzione di autonomia impositiva può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva mi pare francamente fuori di senno. Posso comprendere che ciò lo stabilisca la legge ordinaria, anche in relazione alla capacità
contributiva dei cittadini (una tale ipotesi andrebbe discussa caso per caso), ma stabilirlo costituzionalmente appare una captatio benevolentiae, oppure una excusatio non petita, scelga lei, signor Presidente. In ogni caso non può entrare nella Costituzione!
DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DONATO BRUNO, Relatore. Desidero informare i colleghi che l'articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201 che ci accingiamo a votare deve essere riformulato, nel senso di citare nell'ordine: comuni, province, città metropolitane e regioni, così come stabilito nell'articolo 114 della Costituzione. Chiedo, quindi, al collega Elio Vito, di voler riformulare la sua proposta in tal senso, fermo restando il contenuto del testo da egli presentato.
PRESIDENTE. Sta bene.
Prendo atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201 accedono all'invito rivolto loro dal relatore e che il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 43.0201, come subemendato, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 478
Astenuti 5
Maggioranza 240
Hanno votato sì 288
Hanno votato no 190).
Prendo atto che l'onorevole De Laurentiis non è riuscito ad esprimere il proprio voto; prendo atto, altresì, che l'onorevole Buffo non è riuscita ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 43.027 (Nuova formulazione) della Commissione.
Prendo atto che il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, ci avviamo davvero alla conclusione di questa maratona costituzionale, una maratona poco felice per gli esiti. Siete riusciti ad introdurre in Costituzione l'«involution» e il «Silvierato» o premierato assoluto, fantasie costituzionali pericolose, e lo vedremo ben presto nel prosieguo di questo percorso; ma la Costituzione è un'altra cosa.
Diceva Calamandrei in una nota lezione agli studenti milanesi: «Quando io leggo nell'articolo 2 della Costituzione l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, o quando leggo nell'articolo 11 che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, dico: ma questo è Mazzini, è la voce di Mazzini; quando io leggo nell'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge: ma questo è Cavour, è la voce di Cavour; e quando leggo nell'articolo 5 che la Repubblica è una e indivisibile e riconosce e promuove le autonomie locali: ma questo è Cattaneo; e quando leggo nell'articolo 27 che non è ammessa la pena di morte: ma questo, studenti milanesi, è Beccaria; grandi voce lontane, grandi nomi lontani...!»
Ora non è il caso di fare paragoni, abbiamo tutti il senso della misura e avvertiamo la nostra distanza da quegli uomini, ma le voci, quelle che oggi ascoltiamo dietro questo vostro testo costituzionale, sono voci incomparabili, voci che parlano in modo ipocrita, che parlano di piccole patrie e di modesti interessi di partito; trasmettono confusione e divisione: il contrario di ciò che dovrebbe fare
una Costituzione che voglia dare forza al futuro dell'Italia e delle sue generazioni.
Nel nuovo millennio noi vorremmo per l'Italia e per il mondo più democrazia...
PRESIDENTE. Onorevole Mantini...!
PIERLUIGI MANTINI. ...più qualità della democrazia, per vincere le sfide globali delle povertà, del terrorismo, dell'ambiente. Voi ne garantite di meno; ci fate uscire dalle istituzioni della prima Repubblica non andando avanti ma indietro; ve ne assumete tutta la responsabilità dinanzi al Paese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 43.027 (Nuova formulazione) della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 483
Votanti 297
Astenuti 186
Maggioranza 149
Hanno votato sì 290
Hanno votato no 7).
Prendo atto che l'onorevole Raffaella Mariani non è riuscita ad esprimere il proprio voto e avrebbe voluto astenersi.
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