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F)
e ai caravan (Iva al 4 per cento e detrazione Irpef del 19 per cento) o, in subordine, per questi ultimi, quantomeno la detrazione Irpef del 19 per cento.
l'autocaravan (o camper) rappresenta il mezzo più comodo per consentire una razionale mobilità ai portatori di handicap e alle famiglie dei disabili;
la funzione sociale del camper era già stata riconosciuta in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2001, dove all'articolo 81, comma 3, venivano estesi anche al camper i benefici già previsti (vale a dire la detrazione Irpef del 19 per cento) per le comuni autovetture;
per assicurare una migliore mobilità e una più degna vivibilità a chi è affetto da gravi menomazioni fisiche, sensoriali o psichiche sarebbe opportuno facilitare l'acquisto dei camper, applicando loro l'Iva agevolata del 4 per cento (attualmente prevista per le sole autovetture);
come è noto, la legge consente un solo acquisto nell'arco di quattro anni e, quindi, non si contribuirebbe, con l'applicazione di tale beneficio, ad accrescere le spese a carico dello Stato;
diversa questione è quella relativa all'acquisto del caravan (o roulotte), per il quale non è prevista alcun tipo di agevolazione (né ai fini della detrazione Irpef, né tanto meno ai fini dell'Iva), in quanto legato all'acquisto di un'autovettura adatta a trainarlo, già beneficiaria di agevolazioni fiscali, mentre invece sono numerose le sollecitazioni in tal senso che provengono da quanti sono sempre più impegnati nel sociale e a favore di quanti devono già sopportare il peso di handicap gravi -:
se non ritenga, anche alla luce di quanto esposto, di poter adottare iniziative normative volte ad estendere le citate agevolazioni previste per le autovetture anche agli autocaravan (Iva al 4 per cento)
(2-01298)
«Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Boato».
(21 settembre 2004)