Allegato A
Seduta n. 529 del 15/10/2004


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(Sezione 2 - Ruolo ricoperto dall'istituto nazionale per la fauna selvatica nell'ambito delle trattative tra il Governo italiano e l'Unione europea per il prolungamento della stagione venatoria)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere - premesso che:
il ministero delle politiche agricole e forestali ha recentemente interpellato i competenti organismi dell'Unione europea per ottenerne una valutazione preventiva in ordine all'auspicato allargamento al mese di febbraio del prelievo venatorio in Italia di alcune specie migratorie;
l'interpello all'Unione europea presuppone una congrua interpretazione e applicazione della non sempre univoca normativa di cui alla direttiva 79/409 CEE e della guida interpretativa alla direttiva uccelli, con riferimento alla fase biologica della partenza dei volatili verso i luoghi di nidificazione;
in vista dell'emissione del parere dell'Unione europea sono stati previsti dagli incontri a Bruxelles tra rappresentanti dell'Unione europea e rappresentanti del ministero delle politiche agricole e forestali;
con riferimento alla preparazione di tali incontri (in occasione dei quali la richiesta italiana sarà supportata da documentazione congrua, idonea a fondare la stessa richiesta), sarebbero stati programmati e si sarebbero avuti precedenti incontri tra rappresentanti del ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
la partecipazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sarebbe stata decisa per ottenere la «consulenza» che allo stesso istituto è attribuita dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 157 del 1992;
si ignora se il ministero delle politiche agricole e forestali abbia chiesto consulenza e «documenti» anche ad altri soggetti qualificati, in ipotesi del mondo universitario e accademico o del mondo ornitologico, legittimati e titolati a fornire al Governo, in aggiunta all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o in alternativa all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, apporti scientifici e contributi di verifiche e di catture, utili a giustificare e confermare la congruità delle richieste modifiche della stagione venatoria;
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ente sottoposto per legge alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, può operare, se richiesto, come «consulente» per lo Stato, ma lo Stato,


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anche sul piano dei rapporti internazionali e comunitari, può rinunziare all'utilizzo delle consulenze, ritenendole errate, non corrette scientificamente o validamente contrastate da altre risultanze probanti, già acquisite o da acquisire;
nel corso del lungo esame davanti alla XIII Commissione agricoltura della Camera dei deputati delle proposte di legge di modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in particolare, nel contesto dell'approfondita indagine conoscitiva, sono stati acquisiti autorevoli documenti scientifici, che provano il fondamento della richiesta avanzata dal ministero delle politiche agricole e forestali all'Unione europea;
lo stesso documento «Ornis» conferma la congruenza e fondatezza di tale richiesta -:
se l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, d'iniziativa o perché richiesto, abbia espresso un suo parere in ordine alla richiesta inoltrata dal ministero delle politiche agricole e forestali all'Unione europea;
se tale parere, ove espresso, sia rimasto all'interno del rapporto Stato(ministero delle politiche agricole e forestali)-consulente ovvero abbia valicato tale rapporto, attraverso percorsi non istituzionali e verso destinatari diversi dal referente (mandante) previsto dalla legge;
se, qualora l'Istituto nazionale per la fauna selvatica abbia violato la legge ed il mandato della legge previsto, non si ritenga di dover attivare i meccanismi sanzionatori conseguenti alla vigilanza che compete alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
se eventuali pareri espressi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, qualora inaffidabili in quanto errati, condizionati, scientificamente non corretti o in contrasto con precedenti valutazioni provenienti dallo stesso istituto ovvero contrastati da altre risultanze altrimenti acquisite, non debbano essere surrogati da altri dati, di diversa provenienza e caratura, comunque validi e riscontrati.
(2-01333)
«Onnis, Caruso, Patarino, Pezzella, Villani Miglietta, Meroi, Fatuzzo, Geraci, La Grua, Gallo, Angela Napoli, Arrighi, Ghiglia, Gianni Mancuso, Paolone, Messa, Maggi, Bornacin, Strano, Trantino, Alberto Giorgetti, Menia, Saia, Airaghi, Foti, Alboni, Cola, Leo, Benedetti Valentini, Nespoli, Ascierto, Cristaldi, Carrara, Maceratini, Porcu, Rositani, Mereu, Peretti, Giuseppe Gianni, Tanzilli, Emerenzio Barbieri, Dorina Bianchi, Misuraca, Romele, Ricciuti, Masini, Collavini, Zama, Germanà, Cuccu, Di Virgilio, Testoni, Minoli Rota, Massidda, Grimaldi, Marinello, Floresta, Pinto, Brusco, Vascon, Bricolo, Guido Dussin, Stucchi».
(11 ottobre 2004)