Allegato A
Seduta n. 529 del 15/10/2004


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(A.C. 5303 - Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge in esame prevede che lo Stato acquisisca le somme impegnate sui fondi di garanzia da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, le quali saranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis;
molte regioni attendono da oltre sedici mesi la ripartizione delle somme stanziate presso il Fondo centrale di garanzia per le imprese alluvionate, senza che alcuna notizia in merito sia stata fornita dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante le numerose sollecitazioni al riguardo avanzate dalle regioni medesime,

impegna il Governo

a fornire tempestivamente informazioni in merito allo stato dell'istruttoria per il trasferimento e riparto alle regioni interessate


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delle risorse del Fondo centrale di garanzia per le imprese alluvionate, all'entità delle risorse finanziarie ancora libere ed eventualmente accantonate, ed alla disponibilità a versare alle regioni stesse le somme, oggi sottoposte a garanzia, nel momento in cui queste si renderanno libere, chiarendo in particolare se corrisponda al vero la circostanza secondo la quale la Ragioneria generale dello Stato avrebbe autorizzato il Mediocredito centrale ad accantonare quasi tutta la somma libera esistente nel Fondo (oltre 24 milioni di euro) per le necessità del Fondo medesimo, ponendo successivamente tale somma a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze per altre necessità contingenti, nonché ad assumere ogni iniziativa utile al fine di evitare la riduzione delle risorse finanziarie disponibili per le regioni, in particolare per la Regione Piemonte, la quale risulta destinataria della maggior parte delle risorse accantonate presso il Fondo stesso.
9/5303/1 Benvenuto, Nicotra.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ha elevato dallo 0,25 per cento al 2 per cento l'imposta relativa ai finanziamenti a medio e lungo termine di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, salvo che si tratti di finanziamenti riferiti all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze;
l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, con norma di interpretazione autentica, precisa che l'aliquota del 2 per cento si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni previste per le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
la norma interpretativa intende chiarire espressamente che l'aumento dell'imposta opera solo per i finanziamenti erogati alle persone fisiche non nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;
a livello operativo, sussistono ancora dubbi sull'esclusione dall'aumento del prelievo, oltre che su tutti i finanziamenti a medio e lungo termine contratti dalle imprese per l'acquisto di immobili o di altri beni strumentali per l'esercizio dell'attività, anche in relazione ai mutui contratti dalle imprese di costruzione o immobiliari per la realizzazione, acquisto o ristrutturazione di abitazioni destinate alla vendita o alla locazione;
l'aumento del prelievo per i mutui contratti dalle imprese del settore immobiliare nell'esercizio della loro attività comporterebbe un ingiustificato e molto pesante aggravio dell'imposta esclusivamente a carico del settore delle costruzioni, che non corrisponde affatto alla ratio della disposizione legislativa;
il chiaro rinvio, operato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, alle condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto di una prima casa, circoscrive l'applicazione dell'aumento dell'imposta sostitutiva alle sole persone fisiche non esercenti attività commerciale per le quali possono sussistere ed essere verificati tali requisiti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di chiarire ulteriormente l'ambito applicativo della disposizione di cui in premessa.
9/5303/2 Di Luca, Stradella, Lupi, Nicotra.


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La Camera,
premesso che:
risultano ancora ad oggi giacenti presso gli uffici dei comuni interessati agli eventi alluvionali del 1994 alcune pratiche relative alla concessione delle provvidenze ai privati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,

impegna il Governo

a reperire e a trasferire ai comuni interessati le risorse finanziarie necessarie a risarcire i danni subiti dai privati cittadini come risultanti dalle istruttorie svolte dai medesimi comuni, individuando la soluzione più idonea al fine di soddisfare le richieste risarcitorie da parte dei privati cittadini che risultino aventi effettivamente diritto ai sensi della normativa vigente.
9/5303/3 Stradella, Lupi, Nicotra.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure in favore di zone colpite da eventi calamitosi;
si ravvisa altresì l'urgenza di porre in essere ogni utile misura per realizzare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della Provincia di Taranto il giorno 8 settembre 2003;
si ritiene, infine, opportuno destinare a favore dei danneggiati risorse pari a euro 15.000.000, a valere sulle disponibilità del Capo V del capitolo 2328 del bilancio di entrata dello Stato, da trasferire alla disponibilità del fondo per la protezione civile,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile misura per favorire la ripresa economica e sociale del territorio della Provincia di Taranto colpito dalle avversità atmosferiche dell'8 settembre 2003, anche incrementando le risorse da destinare a tale fine.
9/5303/4Patarino.

La Camera,
premesso che alcune regioni, per le finalità di continuità e di gestione delle strutture di protezione civile, si avvalgono di personale altamente qualificato assunto tramite procedure selettive con rapporto di lavoro a tempo determinato in base al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3110 del 1o marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un provvedimento che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consenta alle regioni di definire modalità per la trasformazione, utilizzando risorse proprie del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
9/5303/5. Rosato, Stradella.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare entro 90 giorni ai sindacati, alle associazioni e alle Commissioni parlamentari una proposta sullo Statuto dei ricercatori per affrontare i seguenti temi:
diritti dei ricercatori;
condizioni retributive;
libertà della ricerca;
mobilità tra Enti e Università;
supporti alla formazione continua;
collocazione contrattuale.
9/5303/6.Tocci.