Allegato A
Seduta n. 529 del 15/10/2004


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(A.C. 5303 - Sezione 6)

ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 1-bis. - 1. In deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le Regioni che si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3110 del 1o marzo 2001 e delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 e n. 3309 dell'11 settembre 2003, tramite procedure selettive, possono, utilizzando risorse proprie, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
Dis. 1. 01. Rosato.