Allegato A
Seduta n. 529 del 15/10/2004

TESTO AGGIORNATO AL 19 OTTOBRE 2004


Pag. 23


...

(A.C. 5303 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , nell'ambito fino a: per la finanza pubblica,
1. 2. Russo Spena, Maura Cossutta.


Pag. 24


Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nell'ambito degli ordinari fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzato a trasformare in contratti di lavoro a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004.
1. 1. Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nell'ambito degli ordinari fino alla fine del comma con le seguenti: è autorizzato a trasformare in contratti di lavoro a tempo indeterminato quelli a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La legge finanziaria per l'anno 2005 definisce le risorse necessarie.
1. 4. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1. 5. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura.

Al comma 1, secondo periodo, sostiuire la parola: 2004 con la seguente: 2005.
1. 3. Russo Spena.

ART. 1-bis.
(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rivalutazione del contributo, come sopra definito, si applica a tutti i soggetti che hanno subito danni, anche se le relative domande sono state esaminate e liquidate.
1-bis. 2. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Rava.

Sopprimere il comma 3.
1-bis. 1. Benvenuto, Merlo, Lucà, Cima.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , così come rideterminate nel Fondo unico investimenti per gli incentivi alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. 3. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Rava.

ART. 1-ter.
(Assunzioni di personale a tempo determinato delle università).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-ter. - 1. Le università sono autorizzate a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998 relativi al personale addetto ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità dei servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei.
1-ter. 2. Russo Spena, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , nel limite di spesa fino a: 27 dicembre 1997, n. 449,
1-ter. 1. Russo Spena, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:
Art. 1-ter. 1. (Idoneità a professore associato). - l. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento


Pag. 25

nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.
2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità deve svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima; è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e deve essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.
Art. 1-ter. 2. - 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-ter. 1., a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni di bilancio.
2. L'articolo 1-ter. 1. entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1-ter. 01. Gallo.

ART. 1-quinquies.
(Differimento di termini).

Sopprimerlo.
1-quinquies. 1. Benvenuto, Frigato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1-quinquies. - l. La Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali raggiunge l'accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale non oltre il 31 dicembre 2004 e comunica i contenuti dell'accordo all'Alta Commissione di studio.
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2005»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.

3. Qualora alla data indicata al comma 1, la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali non avesse raggiunto l'accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, alla stessa data l'Alta Commissione di studio si deve intendere sciolta ed i suoi membri decaduti.
4. In ogni caso, il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 2005, una relazione sul lavoro svolto dall'Alta Commissione e sugli indirizzi e i tempi previsti per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
1-quinquies. 4. Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-quinquies. 2. Benvenuto.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a)
al comma 1, lettera b), il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «I1 Governo, entro il 30 novembre 2004, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali, esprime il proprio indirizzo e, previo accordo nella stessa, fornisce formali istruzioni all'Alta Commissione di studio. L'Alta Commissione deve presentare la sua relazione definitiva entro il 31 gennaio 2005»;
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio


Pag. 26

2005» e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2005».
1-quinquies. 5. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Frigato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-quinquies. 3. Benvenuto.

ART. 2.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui).

Al comma 1, dopo le parole: ai soli finanziamenti aggiungere le seguenti: dichiarati dal mutuatario ed.
2. 1. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo le parole: relative pertinenze, aggiungere le seguenti: contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa,
2. 2. Zanella, Pecoraro Scanio.

ART. 3.
(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate anche in favore delle aziende e delle iniziative economiche ubicate nelle aree della Sicilia orientale colpite dai terremoti dell'ottobre-novembre 2002, come individuate ai sensi dei rispettivi decreti ministeriali emanati.
3. 1. Burtone.

ART. 3-bis
(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Sopprimerlo.
*3-bis. 1. Tocci, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Villetti, Magnolfi, Pistone.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*3-bis. 2. Fratta Pasini, Ranieli, Dell'Anna.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*3-bis. 3. Duilio, Bimbi.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*3-bis. 4. Maggi.
(Approvato)

ART. 3-ter.
(Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa).

Sopprimerlo.
*3-ter. 1. Maura Cossutta.

Sopprimerlo.
*3-ter. 2. Duilio, Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Labate.

Sopprimerlo.
*3-ter. 3. Russo Spena, Valpiana, Mascia.

Sopprimerlo.
*3-ter. 4. Sergio Rossi, Pagliarini.


Pag. 27

Subemendamento all'emendamento 3-ter .10 del Governo.

Dopo le parole: a ratificare inserire le seguenti: previo parere dei ministri vigilati.
0. 3-ter. 10.1. Maurandi, Mariotti, Ventura, Battaglia, Labate, Innocenti, Titti De Simone, Russo Spena, Maura Cossutta, Boato.
(Approvato)

Al primo comma sopprimere le parole: o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003 e sostituirle con le seguenti: le Ordinanze Commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'Ente.
3-ter. 10. Governo.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: o modificare fino alla fine del comma con le seguenti: , previo parere dei Ministri vigilanti, i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003 ed esclusivamente riferiti alla riorganizzazione dell'ente.
3-ter. 5. Mariotti, Maurandi, Michele Ventura, Labate.

ART. 3-sexies.
(Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale).

Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. - 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
3-sexies. 01. Meroi, Maggi.

Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. - 1. Le università consentono agli studenti iscritti sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro


Pag. 28

il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3-sexies. 04. Savo.

Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. (Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) - 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni».
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo».
3-sexies. 02. Ranieli.

Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. (Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali). -1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005 e di euro 176.000.000 per l'anno 2006 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.
2. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero


Pag. 29

per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-sexies. 03. Peretti, Alberto Giorgetti, Gioacchino Alfano, Sergio Rossi.