Dopo l'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:
Art. 1-ter. 1. (Idoneità a professore associato). - l. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l'inquadramento nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, attualmente in servizio, a suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno effettivamente svolto le relative funzioni.
2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, il giudizio di idoneità deve svolgersi in due successive tornate, delle quali la seconda per chi non superi la prima; è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e deve tener conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica compiuta dal candidato in Italia e all'estero alla data di indizione del giudizio di idoneità e deve essere attestata dai presidi di facoltà o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali, pur se realizzati in collaborazione con altri studiosi.
Art. 1-ter. 2. - 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1-ter. 1., a decorrere dall'anno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti variazioni di bilancio.
2. L'articolo 1-ter. 1. entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1-ter. 01. Gallo.
Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. - 1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano
sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
3-sexies. 01. Meroi, Maggi.
Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. - 1. Le università consentono agli studenti iscritti sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero più di due esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze loro già riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
3-sexies. 04. Savo.
Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. (Modifiche alle norme sull'elezione del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) - 1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto da tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni».
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo».
3-sexies. 02. Ranieli.
Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 3-septies. (Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali). -1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali, è autorizzata la spesa di euro 170.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005 e di euro 176.000.000 per l'anno 2006 per la concessione
di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.
2. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio decreto, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi e gli enti locali destinatari dei contributi e provvede all'erogazione delle risorse stanziate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-sexies. 03. Peretti, Alberto Giorgetti, Gioacchino Alfano, Sergio Rossi.