Allegato A
Seduta n. 529 del 15/10/2004


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(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nella riformulazione delle modifiche di alcuni articoli della parte II della Costituzione sono previsti i deputati eletti all'estero;
gli stessi si troverebbero in una situazione anomala poiché, essendo cittadini con residenza all'estero, avrebbero gli stessi diritti dei cittadini italiani, in quanto parlamentari, ma meno doveri perché, non avendo la residenza in Italia, eviterebbero di pagare una serie di tasse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le più idonee iniziative normative affinché si possa evitare tale disparità fra i cittadini.
9/4862/1 Perrotta, Santori.

La Camera,
esaminato il disegno di legge costituzionale n. 4862;
considerata in particolare la valorizzazione, assicurata dalla riforma, del ruolo e delle funzioni di tutte le autonomie territoriali;
evidenziato il precipuo rilievo dei principi costituzionali preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative da parte dei diversi livelli di governo, ed in particolare dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
rilevato che il principio di differenziazione trova ulteriore conferma nell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione,


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nel testo approvato, in cui sono previste specifiche disposizioni per i comuni minori e per quelli situati nelle zone montane;
considerato che le province collocate nelle zone montane non possono che ricevere trattamento di carattere analogo, in considerazione della loro specificità;
sottolineato in particolare che la specificità trova ulteriori forme di copertura costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che collega, tra l'altro, l'effettuazione di interventi speciali e l'attribuzione di risorse aggiuntive per «determinati» enti locali alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione ed alla solidarietà sociale ed alla rimozione degli squilibri economici e sociali;
considerate le condizioni in cui versano i territori delle province collocate nelle zone montane ed in particolare di quelle confinanti con altri Stati o contigue con Regioni a statuto speciale,

impegna il Governo

a porre in essere, nella fase di attuazione della riforma costituzionale e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, strumenti e soluzioni idonee affinché forme e condizioni particolari di autogoverno e di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel quadro dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, siano attribuite, in ragione della loro specificità, a province situate in misura preminente nelle zone montane di confine nazionale con altri Stati o contigue con Regioni a statuto speciale.
9/4862/8 Paniz, Scherini, Zanetta.

La Camera,
premesso che è necessario restituire chiarezza al mondo della pesca marittima in materia di «diritto a legiferare», come è stato anche rilevato in diverse audizioni presso la XIII Commissione Agricoltura negli ultimi mesi con i rappresentanti del mondo ittico;
nel vigente articolo 117 della Costituzione la pesca in acque marine non è riportata né tra le competenze esclusive dello Stato, né tra quelle concorrenti e ciò dà adito molto spesso ad inefficienze che si ripercuotono su tutto il settore e soprattutto sugli addetti ai lavori; a causa del citato articolo 117 si è aperto un forte contenzioso tra Stato e Regioni, con il rallentamento dell'iter legislativo e spesso la perdita di occasioni per gli stessi pescatori;
alcune materie in qualche modo relative al settore della pesca sono ancora di competenza esclusiva dello Stato, quali la tutela della concorrenza, la difesa e la tutela dell'ecosistema e le nonne di carattere ambientale e che una parte considerevole della normativa è riconducibile all'ordinamento comunitario;
la pesca marittima per definizione non può essere agganciata a nessuna porzione specifica di territorio, essendo le risorse ittiche in movimento, così come le imbarcazioni da pesca e che, per lo stesso motivo di non stanzialità le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza sono appena state spostate dall'attuale potestà legislativa concorrente a quella esclusiva dello Stato;
l'attuale riforma in itinere ha apportato modifiche all'articolo114 della Costituzione nel senso di prevedere che i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e, all'articolo 117, secondo comma, lettera a), che tra le materie di esclusiva competenza statale, oltre alla politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, al diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, sia ricompresa anche la promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;


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in definitiva l'attività e l'esercizio della pesca marittima professionale è strettamente correlata all'esistenza e alla mobilità delle risorse ittiche che non hanno alcun riferimento territoriale e alla necessità di promuovere a livello europeo ed internazionale complessivamente il comparto ittico nazionale rispetto a flotte esistenti e nascenti di altri Paesi, e che tra Stato e Regioni debbono vigere principi di leale collaborazione e sussidiarietà attraverso una visione legislativa unitaria;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare per il settore della pesca marittima professionale, sia nell'attività amministrativa che legislativa, la necessaria unitarietà di intervento in rapporto al fatto che la gestione della risorsa ittica e quindi dell'ecosistema è già competenza della normativa nazionale;
a valutare la possibilità di determinare in modo chiaro e specifico quale sono i confini nel «diritto a legiferare» tra lo Stato e le Regioni nel settore della pesca marittima professionale, partendo da quanto stabilito nei principi generali dettati dalla Costituzione, prevalentemente riscontrabili nelle norme vigenti e successive modifiche degli articoli 114 e 117 della stessa.
9/4862/9 Scaltritti.