All'articolo aggiuntivo 43. 0201., Art. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: l'attribuzione dell'autonomia fino alla fine del comma con le seguenti: la definizione di norme in materia di entrata e di spesa alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni può prevedere un incremento della pressione fiscale complessiva per far fronte ai costi delle funzioni trasferite. Il disegno di legge non può prevedere periodi transitori superiori ai dieci anni per la realizzazione della piena autonomia impositiva.
0. 43. 0201. 2. Cabras, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 43. 0201., Art. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
0. 43. 0201. 1. Leo, Armani, Carrara.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:
Art. 44. (Federalismo fiscale e finanza statale). - 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai comuni, alle Province, alle città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
43. 0201. (Testo modificato nel corso della seduta) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.
(Approvato)
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: dal Parlamento sono sostituite dalle seguenti: dalla Camera dei deputati.
43. 027. (Nuova formulazione) . La Commissione.
(Approvato)