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GIANANTONIO ARNOLDI. Con l'approvazione di oggi la riforma costituzionale compie un ulteriore passo verso la sua attuazione.
In base alle nuove norme la sovranità ed il potere decisionale sono multicentrici, ripartiti secondo il principio della sussidiarietà.
Un lungo ed articolato dibattito si è avuto sul fondamentale tema della ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, contenuto nell'articolo 117 della Costituzione.
A tal proposito alcune categorie economiche hanno paventato la propria esclusione da una normativa generale, in virtù dell'assenza dall'elenco, che deve considerarsi esaustivo, delle competenze statali.
Sono state ad esempio manifestate apprensioni per la mancata previsione espressa della materia assicurativa tra quelle di competenza esclusiva della legislazione statale.
Va osservato che l'attività assicurativa rientra a pieno titolo nell'ambito della «regolazione del risparmio e dei mercati finanziari», di cui è anzi parte integrante, con riflessi anche sull'ordinamento civile, intendendo per tale l'insieme delle norme che regolano i rapporti di diritto privato in senso ampio, tra cui anche i rapporti rientranti nel diritto commerciale e societario.
Si tratta di rapporti che riguardano tutti i cittadini e che, quindi, devono avere necessariamente valenza generale e collocazione in fonti primarie altrettanto generali.
Va ricordato che l'attività assicurativa si basa sul concetto di mutualità che necessita della definizione a monte di comuni regole del gioco, obiettivo, quest'ultimo, reso possibile anzitutto dall'uniformità del sistema giuridico di riferimento. Una eventuale segmentazione normativa a livello regionale potrebbe costringere le imprese a dar vita a mutualità troppo ristrette e difficilmente sostenibili sul piano economico.
Viceversa l'ambito assicurativo è oramai sopranazionale se si considera come la progressiva unificazione dei mercati assicurativi europei proceda mediante il ravvicinamento e l'armonizzazione dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.
La normativa comunitaria tende a realizzare un «mercato unico assicurativo» e ha dettato dettagliate regole in materia di autorizzazione, gestione, esercizio e controllo delle imprese assicuratrici e della loro attività, imponendone agli Stati membri il mero recepimento e lasciando spazio a questi ultimi solo per un ridotto numero di opzioni.
A livello nazionale inoltre esiste un organismo di vigilanza per l'intero settore assicurativo, la cui centralità è rafforzata dal fatto che esso deve operare secondo il noto principio dello «home country control», posto a tutela del mercato complessivamente
considerato e dei consumatori.
Né va infine dimenticato che nel corso dell'iter della riforma costituzionale è stata approvata la legge n.229 del 2003 (cosiddetta di semplificazione) la quale ha delegato il Governo ad intervenire per il riassetto globale e unitario della materia assicurativa.
Conclusivamente, perno centrale del nostro federalismo è, e sarà sempre, la perequazione delle risorse e l'eguaglianza dei livelli dei servizi.
Non ci sarà la spaccatura del paese, né penalizzazioni per il meridione, in quanto la Casa delle libertà ha reintrodotto l'interesse nazionale che proprio la sinistra, con la sua riforma del 2001, aveva soppresso dall'articolo 117.
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