1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della Parte II della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo e quarto comma, 57, secondo comma, e 59, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la successiva formazione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3. Per la formazione del Senato federale della Repubblica della XV legislatura, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle D'Aosta uno.
2. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli o Assemblee regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti.
3. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
5. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nomina i giudici della Corte costituzionale di propria competenza alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, ed alle prime scadenze di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica. La Camera dei deputati nomina i giudici della Corte costituzionale di propria
competenza alle ulteriori scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune.
6. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
7. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
8. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
9. Le popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.
10. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica anche se il loro numero supera quello indicato dall'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 5 della presente legge costituzionale.
11. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che, in attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma, della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge costituzionale. Tali disegni di legge sono esaminati secondo la procedura normale di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge costituzionale.
12. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
14. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».
15. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti e salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
All'emendamento 43.250, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: agli articoli fino alla fine comma 2-quinquies con le seguenti: alla presente legge costituzionale trovano applicazione a decorrere dalla XVI legislatura, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 2-bis.
2. Il Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57, così come modificato dalla presente legge costituzionale, è eletto per la prima volta nel 2010, data per il rinnovo dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario. Contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali vengono eletti i rappresentanti del Senato federale.
2-bis. Le Regioni e le Province autonome che hanno scadenze diverse da quella del comma 2, in sede di prima applicazione, eleggono nel 2010 i propri senatori, che durano in carica fino alla scadenza ordinaria dei rispettivi Consigli regionali.
0. 43. 250. 2. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'emendamento 43.250, comma 1, primo periodo, dopo le parole: agli articoli aggiungere le seguenti: 56, secondo comma, 57, secondo comma,
Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: articoli 56, secondo fino a: 57, secondo con le seguenti: articoli 56, terzo e quarto comma, 57.
0. 43. 250. 3. Leoni, Boato, Bressa, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'emendamento 43.250, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 120 fino a: 127 con le seguenti: 122, 123, 126, terzo comma.
0. 43. 250. 6. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'emendamento 43.250, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 56, primo comma fino a: 60, primo comma con le seguenti: 56, 57, 58, 59, 60.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
0. 43. 250. 4. Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'emendamento 43.250, comma 2-ter, lettera a), dopo la parola: Regione aggiungere le seguenti: o Provincia autonoma.
0. 43. 250. 7. (Testo modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
(Approvato)
All'emendamento 43.250, comma 2-ter, lettera a), sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: venticinque anni.
0. 43. 250. 5. Boato, Leoni, Bressa, Mascia, Amici, Cabras, Cusumano, Maura Cossutta, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'emendamento 43.250, comma 2-ter, lettera b), dopo la parola: Regione aggiungere le seguenti: o Provincia autonoma.
0. 43. 250. 8. (Testo modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Boato, Bressa, Olivieri, Kessler.
(Approvato)
All'emendamento 43.250, comma 2-quater, sostituire le parole da: nel caso di scioglimento dei Consigli fino a: legislatura regionale con le seguenti: in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale.
0. 43. 250. 9. (Testo modificato nel corso della seduta) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas, Boato, Bressa, Olivieri, Kessler.
(Approvato)
All'emendamento 43.250, comma 2-quater, sostituire le parole da: di cui all'articolo 57, secondo comma fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: di cui al comma 2-ter, lettera d).
0. 43. 250. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 128, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 13 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 129, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 2-ter e 3 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2-bis. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2-ter. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 2-quater;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
2-quater. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 2-ter; nel caso di scioglimento dei Consigli o delle Assemblee regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
2-quinquies. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
Conseguentemente:
al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dai rispettivi Consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali;
al comma 8, dopo le parole: articolo 131 della Costituzione aggiungere le seguenti: , come modificato dalla presente legge costituzionale;
sostituire i commi 10 e 11 con il seguente:
10. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
43. 250. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e 59, secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e 5.
43. 75. Perrotta.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 2 e 3 con le seguenti: dal comma 2.
43. 76. Perrotta.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57, è eletto per la prima volta nel 2010, data per il rinnovo dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario. Contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali vengono eletti i rappresentanti del Senato federale.
2-bis. Le Regioni e le Province autonome che hanno scadenze diverse da quella del comma 2, in sede di prima applicazione, eleggono nel 2010 i propri senatori, che durano in carica fino alla scadenza ordinaria dei rispettivi Consigli regionali. In conseguenza della prima elezione del Senato federale della Repubblica, trovano applicazione gli articoli 65, 69, 70 e 72-bis.
43. 5. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
43. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria
le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra l'Assemblea regionale siciliana, i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.
*43. 84. Cossa, Nicolosi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra l'Assemblea regionale siciliana, i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.
*43. 88. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Rosato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.
**43. 74. Olivieri, Kessler, Maran.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.
**43. 79. Bressa, Boato, Leoni, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Rosato.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale.
**43. 80. Zeller, Collè, Detomas, Brugger, Widmann.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza».
43. 9. (Nuova formulazione) Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
(Approvato)
Sopprimere i commi 8 e 9.
43. 11. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.
Al comma 8, sostituire e parole da: , con leggi costituzionali fino a: abitanti con le seguenti: modificare i confini regionali e, con leggi costituzionali, formare nuove regioni.
43. 12. Rosato.
Sopprimere il comma 11.
43. 16. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, zanella, Sgobio.
Sopprimere il comma 15.
43. 85. Cossa, Nicolosi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 89 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».
43. 025. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il primo comma aggiungere il seguente:
Gli statuti devono quindi contenere norme che garantiscano alla componente linguistica italiana la partecipazione attiva negli organismi politici e amministrativi.
L'intesa di cui all'articolo 116, primo comma, per le modifiche agli statuti speciali in attuazione del presente articolo può essere negata solo con la maggioranza di due terzi dei rappresentanti di ciascun gruppo linguistico.
0.43.026.1. Franza, Carrara, Crimi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 43-bis, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
43. 026. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 43. 0200., Art. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
Conseguentemente:
al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e presenta un apposito disegno di legge;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tempi del regime transitorio di cui al secondo periodo non possono eccedere i tre anni.
0. 43. 0200. 4. Cabras, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 43. 0200., Art. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
0. 43. 0200. 1. Leo, Armani, Carrara.
All'articolo aggiuntivo 43. 0200., Art. 44, comma 1, primo periodo, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: materiali ed umane.
0. 43. 0200. 2. Mascia, Vendola, Boato, Bressa, Leoni.
All'articolo aggiuntivo 43. 0200., Art. 44, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: congrui rispetto con le seguenti: adeguati e comunque sufficienti e corrispondenti.
0. 43. 0200. 3. Mascia, Provera, Leoni, Bressa, Boato.
Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:
Art. 44. (Trasferimento di beni e di risorse). - 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni ed agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale ed alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità ed i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse indi viduati ed i successivi trasferimenti, che debbono comunque essere congrui rispetto alle funzioni ed alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
43. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 43. 0201., Art. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei mesi.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: l'attribuzione dell'autonomia fino alla fine del comma con le seguenti: la definizione di norme in materia di entrata e di spesa alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni
può prevedere un incremento della pressione fiscale complessiva per far fronte ai costi delle funzioni trasferite. Il disegno di legge non può prevedere periodi transitori superiori ai dieci anni per la realizzazione della piena autonomia impositiva.
0. 43. 0201. 2. Cabras, Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.
All'articolo aggiuntivo 43. 0201., Art. 44, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
0. 43. 0201. 1. Leo, Armani, Carrara.
Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:
Art. 44. (Federalismo fiscale e finanza statale). - 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
43. 0201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa.