...
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».
Sopprimerlo.
*30. 1. Mascia, Pisapia.
Sopprimerlo.
*30. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini,
Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.