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1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni».
Sopprimerlo.
28. 9. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l'approvazione di una mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo Ministro, di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la Camera dei deputati elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo Ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.
Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile».
28. 1. Mascia, Russo Spena.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma di legislatura e la composizione del Governo. Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa. La Camera dei deputati vota il programma che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo Ministro.
Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.
Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.
La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo Ministro mediante mozione motivata
sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro».
28. 8. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella, Fanfani.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, sopprimere il primo comma.
0. 28. 200. 4. Maura Cossutta.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, primo comma, primo periodo, dopo la parola: programma aggiungere le seguenti: di legislatura e la composizione.
0. 28. 200. 15. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa.
0. 28. 200. 16. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: La Camera dei deputati si esprime con un voto fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni, la Camera dei deputati elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.
Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile.
0. 28. 200. 7. Mascia, Mantovani.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti.
0. 28. 200. 11. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: programma illustrato dal
Primo ministro. Ogni anno con le seguenti: programma. Il Primo ministro ogni anno.
0. 28. 200. 250. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: del Paese con le seguenti: della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.
0. 28. 200. 12. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, sopprimere il secondo comma.
0. 28. 200. 17. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, sostituire il secondo comma con il seguente:
Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Camera dei deputati, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.
0. 28. 200. 18. Boato, Bressa, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: di fiducia aggiungere le seguenti: su un provvedimento compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile.
0. 28. 200. 9. Leoni, Bressa, Boato, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Fanfani, Lettieri, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: con voto conforme alle proposte del Governo,
0. 28. 200. 8. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: nei casi previsti dal suo regolamento con le seguenti: Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29,
30, 31, secondo comma, 32, secondo comma.
0. 28. 200. 10. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Fanfani, Lettieri, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Pisapia.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
0. 28. 200. 251. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, sopprimere il terzo comma.
0. 28. 200. 5. Maura Cossutta.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un decimo.
0. 28. 200. 3. Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole: Nel caso di approvazione aggiungere le seguenti: il Primo ministro si dimette e.
0. 28. 200. 254. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il quinto comma.
0. 28. 200. 19. D'Alia, Fontanini, Carrara, Saponara.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, sopprimere il quarto comma.
0. 28. 200. 6. Maura Cossutta.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione con le seguenti: presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione.
0. 28. 200. 255. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole da: dei deputati appartenenti fino alla fine del comma, con le seguenti: di un quarto dei componenti della Camera, nel caso in cui la mozione venga approvata il Primo ministro in carica si dimette. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione e il voto della Camera sono coerenti con il risultato delle elezioni della Camera dei deputati e con il programma di legislatura.
0. 28. 200. 13. Bressa, Boato, Leoni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, quarto comma, primo periodo, sostituire
le parole da: in carica fino alla fine del comma, con le seguenti: si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.
0. 28. 200. 256. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, sopprimere il quinto comma.
0. 28. 200. 14. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Giordano.
All'emendamento 28. 200, capoverso Art. 94, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: Qualora il Primo ministro non si dimetta, con le seguenti: In tal caso, a seguito della richiesta del Presidente della Repubblica, il Primo ministro deve dimettersi ed.
0. 28. 200. 2. Mazzuca Poggiolini.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma illustrato dal Primo ministro. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni.
Qualora sia presentata una mozione di sfiducia, con l'indicazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro in carica si dimette. Il nuovo Primo ministro illustra alle Camere, entro cinque giorni, il programma, sul quale la Camera dei deputati si esprime con voto per appello nominale.
Il Presidente della Repubblica richiede le dimissioni del Primo ministro nel caso in cui, per il voto favorevole su una proposta ai sensi del secondo comma ovvero per la reiezione della mozione di sfiducia ai sensi del terzo comma, sia stato determinante il voto di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. Qualora il Primo ministro non si dimetta, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, secondo comma».
28. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 94, primo comma, primo periodo, dopo la parola:
programma aggiungere le seguenti: di legislatura e la composizione.
28. 71. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa.
28. 72. Bressa, Boato, Leoni, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo ministro.
28. 74. Boato, Leoni, Bressa, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti.
28. 73. Leoni, Bressa, Boato, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ogni anno il Primo ministro presenta alle Camere il rapporto sull'attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.
28. 75. Bressa, Boato, Leoni, Deiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, sopprimere il secondo comma.
28. 76. Leoni, Bressa, Boato, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, sostituire il secondo comma con i seguenti:
Su richiesta del Governo sono, con priorità, iscritti all'ordine del giorno delle Camere i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia esaminato e votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti parlamentari. Può, altresì, chiedere che, decorso il termine, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, la Camera deliberi su ciascun articolo, con gli emendamenti proposti o accettati dal Governo, e proceda alla votazione finale.
Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi in cui il Governo ha la facoltà di porre la questione di fiducia sull'approvazione di atti di indirizzo, singoli articoli o emendamenti. La questione di fiducia non può essere in ogni caso posta sulle modifiche del regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali o di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. In caso di rigetto della fiducia, il Primo ministro presenta le dimissioni.
28. 82. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.
Al comma 1, capoverso Art. 94, sostituire il secondo comma con il seguente:
Il Primo ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento, compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina i casi nei quali il Governo
ha la facoltà di porre la fiducia sull'approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l'applicazione del primo comma dell'articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al regolamento della Camera, sulle leggi costituzionali e di revisine costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo ministro.
28. 77. Boato, Bressa, Leoni, Alfonso Gianni, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, sopprimere il terzo comma.
28. 78. Leoni, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Vendola, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, sostituire il terzo comma con il seguente:
La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo ministro mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L'approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo ministro.
28. 79. Bressa, Leoni, Boato, Provera, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: tre giorni aggiungere le seguenti: e non oltre cinque giorni.
28. 81. Bressa, Boato, Leoni, Maura Cossutta, Mantovani, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.
Al comma 1, capoverso Art. 94, terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: e il Presidente della Repubblica fino alla fine del capoverso.
28. 80. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Valpiana, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Fanfani.