Allegato A
Seduta n. 528 del 14/10/2004


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(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 2)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 27.
(Giuramento del Primo ministro e dei ministri).

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 93. - Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione della Camera dei deputati nomina, con proprio decreto, il candidato alla carica di Primo Ministro risultante dalla dichiarazione di collegamento con il maggior numero di deputati eletti.
Il Primo Ministro nominato si sottopone al voto di fiducia del Camera dei deputati.
Prima di assumere le funzioni, il Primo ministro ed i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Primo Ministro nomina e revoca con proprio decreto i Ministri».

Conseguentemente, all'articolo 29, capoverso Art. 95, sopprimere il primo comma.
27. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Giordano, Zanella.