Allegato A
Seduta n. 528 del 14/10/2004


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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 - MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.
(Governo e Primo ministro).

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA COSTITUZIONE

ART. 26.
(Governo e Primo ministro).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 29, capoverso Art. 95, sopprimere il primo comma.
26. 3. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.

Al comma 1, capoverso Art. 92 primo periodo, sostituire le parole da: , che costituiscono fino alla fine del capoverso con le seguenti: «. Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri, nonché le incompatibilità tra le cariche di Governo e la titolarità o lo svolgimento delle attività private.
La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati alla Camera dei deputati.»
26. 1. Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Zanella, Pisapia, Fanfani.

Al comma 1, capoverso Art. 92, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private. Detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. Assicura la libera e consapevole formazione delle scelte degli elettori.»
26. 4. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani, Pistone, Cima.

Subemendamenti all'emendamento 26. 200.

All'emendamento 26. 200, aggiungere la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente all'articolo 26, capoverso Art.
92, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: favorire fino a: alla carica di con le seguenti: assicurare la formazione di una maggioranza, collegata al.
0. 26. 200. 2. Boccia.

All'emendamento 26. 200, aggiungere la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente all'articolo 26, capoverso Art.
92, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Primo ministro deve essere membro della Camera dei deputati.
0. 26. 200. 1. Lucchese.

Al comma 1, capoverso Art. 92, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: i candidati aggiungere le seguenti: ovvero con una o più liste di candidati.
26. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 92, terzo comma, sostituire le parole da: , sulla base


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fino a: nomina il con le seguenti: nomina il Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati all'inizio della legislatura, nonché nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di morte del.
26. 9. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio, Fanfani.