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GIANFRANCO BLASI, Relatore. Il disegno di legge all'ordine del giorno reca la conversione in legge del decreto-legge n. 220 del 2004.
Occorre rilevare che il provvedimento, come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura dal Senato, interviene su diversi settori e presenta disposizioni scarsamente omogenee.
Si ha, in sostanza, l'impressione che il Senato abbia colto l'occasione del decreto per affrontare diverse problematiche, anche a scapito della coerenza della materia trattata.
Ricordo che la carenza di omogeneità del provvedimento è stata segnalata in particolare dal Comitato per la legislazione nel parere reso il 6 ottobre scorso. È questo un problema che si pone con una certa frequenza e che deve indurre a svolgere un'attenta riflessione sull'ordinato utilizzo degli strumenti normativi che l'ordinamento mette a disposizione del legislatore.
Più in particolare, venendo al merito delle diverse disposizioni recate dal provvedimento, merita rilevare, in primo luogo, che l'articolo 1 autorizza il CNIPA a
prorogare al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti a tempo determinato in essere presso il medesimo centro alla data del 28 maggio 2004. A tal fine si stabilisce che il CNIPA debba provvedere nell'ambito dei propri stanziamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte. In particolare, la misura massima del contributo in conto capitale a favore delle imprese, aventi sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 1994, viene elevata dal 30 per cento al 75 per cento del danno subito e la relativa autorizzazione di spesa viene aumentata da 300 milioni di lire a 259 mila euro. Si stabilisce quindi che i soggetti indicati possono richiedere la parte residua del contributo agli interessi, attraverso corrispondente riduzione della quota capitale del finanziamento. Viene altresì previsto che le somme impegnate sui fondi di garanzia in relazione ai finanziamenti a tasso agevolato, che verranno disimpegnate per effetto del rimborso dei finanziamenti stessi, affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione dovranno essere contenuti entro le risorse disponibili nei fondi per il concorso statale al pagamento degli interessi, costituiti presso Mediocredito centrale e Artigiancassa. A tale fine la norma autorizza Mediocredito centrale a versare ad Artigiancassa, a valere sulle medesime risorse, un importo pari a 27,1 milioni di euro.
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati effettuati alcuni approfondimenti su tale articolo. In particolare, sono stati richiesti al Governo chiarimenti in ordine alle disponibilità presenti presso Mediocredito centrale, utilizzabili sia per la copertura dei maggiori oneri connessi all'incremento dei contributi, sia per il versamento che Mediocredito è autorizzato ad elargire ad Artigiancassa per garantire il pagamento dei contributi da questa effettuati. La discussione in Commissione si è inoltre soffermata sull'esigenza di una più precisa definizione della platea dei beneficiari della norma, anche con riferimento ai profili temporali connessi all'erogazione dei contributi. A tale proposito, il rappresentante del Governo, intervenuto durante i lavori della Commissione, ha precisato che le risorse di Mediocredito centrale e di Artigiancassa risultano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento. Inoltre, il rappresentante del Governo ha precisato che la norma si applicherà a tutte le domande presentate, in quanto per tutti i finanziamenti concessi non si è ancora pervenuti alla fase conclusiva, per cui i relativi rapporti sono tuttora in essere. Sulla stessa materia interviene pure l'articolo 3, che reca il differimento dei termini concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni previste dal decreto-legge n. 691 del 1994. Va peraltro rilevato che un più attento coordinamento formale avrebbe suggerito di accorpare i due articoli.
L'articolo 1-ter del decreto-legge n. 220 del 2004, anch'esso introdotto al Senato, fa salve, in deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 53 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), le assunzioni a tempo determinato già poste in essere dalle università. A tal fine è prevista la destinazione di quota parte, per un ammontare pari a 500 mila euro, delle risorse del fondo per le assunzioni in deroga al blocco, di cui al comma 54 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004. L'articolo 1-quater, introdotto al Senato, consente ai docenti ed al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola, che svolge servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero e presso i lettorati d'italiano, di completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero previsto dal relativo contratto collettivo.
L'articolo 1-quinquies, introdotto al Senato, disponeva la proroga di un anno dell'attività dell'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai fini
della predisposizione della relazione sui principi generali del federalismo. Durante l'esame in sede referente, è emersa l'esigenza di fornire un contesto preciso entro cui deve operare l'Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica. Si è evidenziata la necessità della rapida definizione, in sede di Conferenza unificata, dell'accordo preliminare alle decisioni che si dovranno assumere nell'ambito dell'Alta Commissione. Anche la discussione sulla riforma costituzionale, che in queste settimane ha impegnato l'Assemblea, conferma infatti quanto la definizione di un assetto più avanzato dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali risulti improcrastinabile. Si tratta, in particolare, di contemperare l'esigenza di un'effettiva autonomia, da intendersi come adeguata capacità di entrata e di spesa, da parte degli enti territoriali, con quella di assicurare la compatibilità delle scelte adottate dai diversi livelli di Governo ai fini del rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Unione economico-monetaria.
L'articolo 2 reca, al comma 1, l'interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 168 del 2004; viene infatti chiarito che l'innalzamento dell'aliquota d'imposta dallo 0,25 al 2 per cento, recata dalla ricordata disposizione del decreto-legge n. 168, riguarda solo i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Va al riguardo ricordato che durante la fase finale dell'esame in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2004, il presidente della Commissione bilancio aveva inteso sottolineare, allo scopo di fugare interpretazioni discordanti con la volontà del legislatore, che la norma doveva interpretarsi nel senso che l'aumento non si sarebbe applicato, come taluno aveva inteso in un primo momento, indifferentemente a tutti i finanziamenti erogati ma soltanto a quelli relativi all'acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione. Il Governo ha comunque opportunamente inserito nel testo l'articolo ricordato, al fine di escludere ogni possibile dubbio interpretativo. Inoltre, il comma 1-bis dell'articolo, introdotto al Senato, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dello 0,25 per cento anche alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. Infine, il comma 1-quinquies dell'articolo 2, introdotto al Senato, modifica la formulazione letterale dell'articolo 10 della legge n. 342 del 2000, prevedendo che, per quel che concerne la rivalutazione dei beni materiali ed immateriali da parte delle società, si faccia riferimento non più al bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002, ma all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. Al riguardo, si segnala che la norma appare idonea a produrre effetti positivi di gettito, seppur limitati.
L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, abroga l'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici e per i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA, riportando tali figure nell'area contrattuale di comparto per gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Anche in questo caso in Commissione è emersa una problematicità sulla coerenza della norma.
L'articolo 3-ter, introdotto durante l'iter al Senato, autorizza il Commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce rossa a ratificare o modificare, a seguito della trasformazione dell'Associazione in ente di alto rilievo, i provvedimenti adottati dallo stesso a partire dal 1o gennaio 2003. È prevista una clausola di invarianza finanziaria, per cui dalla disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale proposito, nel corso dei lavori della Commissione è stata da più parti sottolineata l'esigenza di ottenere più puntuali informazioni in ordine al contenuto degli atti, che, in virtù dell'articolo 3-ter, il Commissario straordinario della Croce rossa italiana dovrebbe ratificare, ovvero modificare. Ricordo che in tal senso si è espressa anche, nel parere di competenza,
la I Commissione (Affari costituzionali). Il Governo ha, in effetti, provveduto alla trasmissione degli atti in questione. Nella documentazione trasmessa viene, tra l'altro, precisato che gli atti erano stati trasmessi dalla Croce rossa ai ministeri vigilanti per la necessaria approvazione e che i ministeri, pur concordando sull'opportunità e sui contenuti sostanziali dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, si sono trovati nell'impossibilità di approvarli, in quanto alla Croce rossa, non essendo ancora qualificata quale ente di alto rilievo, non era data la possibilità di prevedere posizioni dirigenziali generali.
L'articolo 3-quater, anch'esso introdotto dal Senato, abroga il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2004 che stabiliva il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni, per realizzare programmi di qualificazione e aggiornamento professionale, potevano rivolgersi a centri di formazione esterni soltanto nel caso in cui non fosse possibile ricorrere alle scuole superiori pubbliche di formazione o al Formez. L'articolo 3-quinquies, introdotto dal Senato, dispone, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, che gli apporti ai fondi immobiliari chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto si considerino, ai fini IVA, quali cessioni di aziende, restando pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'imposta. La norma dispone inoltre che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa. Con riferimento a tali disposizioni è stato ipotizzato, durante i lavori di Commissione, il rischio di una perdita di gettito. Il rappresentante del Governo ha tuttavia fornito ampie rassicurazioni al riguardo, ricordando che la norma modifica disposizioni già contenute nella legge finanziaria per il 2004, e precisamente ai commi 122 e 123 dell'articolo 3, la cui efficacia era stata subordinata alla preventiva approvazione da parte delle autorità comunitarie, che, allo stato, non è ancora pervenuta. In particolare, per quel che concerne l'IVA, il rappresentante del Governo ha precisato che tali operazioni sono considerate comprese tra i conferimenti che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda i quali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non costituiscono cessioni di beni e, pertanto, non sono imponibili ai fini IVA.
L'articolo 3-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007 il termine a quo per l'applicazione dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 334 del 2004 che dispone che, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore, la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal dipartimento della pubblica sicurezza costituisca un requisito necessario.
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati esaminati alcuni emendamenti riferiti al provvedimento, che tuttavia sono stati tutti respinti, ad eccezione dell'emendamento 1-quinquies.1 Pagliarini, che è stato ritirato. Si è infatti ritenuto che solo in sede di discussione in Assemblea si potesse verificare la possibilità e la praticabilità di apportare modifiche al provvedimento, posto che, nel caso in cui si ritenesse di emendare il testo, lo stesso dovrebbe essere nuovamente esaminato dal Senato, il che dovrebbe avvenire in tempo utile per la sua conversione, vale a dire entro il 19 ottobre 2004.
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