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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
Ricordo che nella seduta del 7 ottobre è stata respinta la questione pregiudiziale Michele Ventura n. 1.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Blasi, facoltà di svolgere la relazione.
GIANFRANCO BLASI, Relatore. Signor Presidente, il disegno di legge all'ordine del giorno reca la conversione in legge del decreto-legge n. 220 del 2004.
Occorre rilevare che il provvedimento, come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, interviene su diversi settori e presenta disposizioni scarsamente omogenee. Si ha, in sostanza, l'impressione che il Senato abbia colto l'occasione del decreto per affrontare diverse problematiche, anche a scapito della coerenza della materia trattata.
Ricordo che la carenza di omogeneità del provvedimento è stata segnalata in particolare dal Comitato per la legislazione, nel parere reso il 6 ottobre scorso. È questo un problema che si pone con una certa frequenza e che deve indurre a svolgere un'attenta riflessione sull'ordinato utilizzo degli strumenti normativi che l'ordinamento mette a disposizione del legislatore.
Più in particolare, venendo al merito delle diverse disposizioni recate dal provvedimento, occorre rilevare in primo luogo che l'articolo 1 autorizza il CNIPA a prorogare al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004. A tal fine si stabilisce che il CNIPA debba provvedere nell'ambito dei propri stanziamenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte. In particolare, la misura massima del contributo in conto capitale a favore delle imprese, aventi sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 1994, viene elevato dal 30 per cento al 75 per cento del danno subìto e la relativa autorizzazione di spesa viene aumentata da 300 milioni di lire a 259 mila euro.
Si stabilisce, quindi, che i soggetti indicati possono richiedere la parte residua del contributo agli interessi attraverso corrispondente riduzione della quota capitale del finanziamento. Viene, altresì, previsto che le somme impegnate sui fondi di garanzia, in relazione ai finanziamenti a tasso agevolato che verranno disimpegnati per effetto del rimborso dei finanziamenti stessi, affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione dovranno essere
contenuti entro le risorse disponibili nei fondi per il concorso statale al pagamento degli interessi, costituiti presso Mediocredito centrale e Artigiancassa. A tal fine, la norma autorizza Mediocredito centrale a versare ad Artigiancassa, a valere sulle medesime risorse, un importo pari a 27,1 milioni di euro.
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati effettuati alcuni approfondimenti su tale articolo. In particolare, sono stati richiesti al Governo chiarimenti in ordine alle disponibilità presenti presso Mediocredito centrale, utilizzabili sia per la copertura dei maggiori oneri connessi all'incremento dei contributi, sia per il versamento che Mediocredito è autorizzato ad elargire. La discussione in sede di Commissione si è soffermata sull'esigenza di una precisa definizione della platea dei beneficiari della norma, anche con riferimento ai profili temporali connessi all'erogazione del contributo. A tal proposito, il rappresentante del Governo, intervenuto durante i lavori della Commissione, ha precisato che le risorse di Mediocredito centrale e di Artigiancassa risultano sufficienti a far fronte agli oneri previsti.
Sulla stessa materia interviene pure l'articolo 3, che reca il differimento dei termini concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994.
Signor Presidente, riterrei opportuno sintetizzare la relazione e, nel contempo, chiedere alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale...
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Blasi.
La Presidenza lo consente sulla base dei consueti criteri.
GIANFRANCO BLASI, Relatore. Signor Presidente. L'articolo 1-ter del decreto-legge, introdotto al Senato, fa salve, in deroga al blocco delle assunzioni di cui al comma 53 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998.
L'articolo 1-quinquies, introdotto anch'esso al Senato, dispone la proroga di un anno dell'attività dell'Alta commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L'articolo 2 reca al comma 1 l'interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 168 del 2004. Viene infatti chiarito che l'innalzamento dell'aliquota di imposta dallo 0,25 per cento al 2 per cento, recata dalla ricordata disposizione del decreto-legge n. 168 del 2004, riguarda solo i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Il comma 1-bis dell'articolo 2, introdotto al Senato, prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dello 0,25 per cento, anche per le operazioni di mutuo relativo all'acquisto di abitazioni poste in essere, ad esempio, da enti, istituzioni, fondi e casse previdenziali.
L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, abroga l'area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici e per ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA, riportando tali figure nell'area contrattuale di comparto per gli enti, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Anche in questo caso, in sede di Commissione è emersa una certa problematicità sulla coerenza della norma.
Sull'articolo 3-ter in Commissione - ed ho concluso, Presidente - vi è stata un'ampia discussione. Riguardo alla riorganizzazione delle funzioni e degli interventi del commissario straordinario della Croce rossa, abbiamo rimandato il dibattito proprio alla discussione generale su questo che è stato il tema più dibattuto in Commissione.
Per il resto, Presidente, rinvio alla relazione scritta che sarà pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
GIOVANNI DELL'ELCE, Sottosegretario di Stato per le attività produttive. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, non approfondirò alcuni punti, che pure riteniamo fondamentali, che costituiscono oggetto dei nostri emendamenti. Qui vorrei rilevare soltanto due note critiche.
La prima è una nota critica di carattere generale nei confronti di un decreto-legge che, ancora una volta, contiene disposizioni disomogenee: si tratta di una critica generale che purtroppo dobbiamo rivolgere continuamente. Il secondo punto, sul quale invece la nostra critica è specifica e molto profonda - lo rilevava ora anche il collega relatore - riguarda l'articolo 3-ter.
Al riguardo, le sottoponiamo, signor Presidente, ancora una volta il tema della necessità di uno stralcio di tale disposizione. Riteniamo, infatti, che l'articolo 3-ter, inserito surrettiziamente al Senato, non dovrebbe essere contemplato in questo decreto-legge, perché esso si limita a dare pieni poteri al commissario della Croce rossa, Scelli, che, da commissario, diventa «padrone» della Croce rossa.
Scelli, ha tra l'altro trascinato la Croce rossa italiana in una spedizione a supporto dell'opera dei militari, determinando la violazione dei princìpi statutari di neutralità e di indipendenza dell'ente. Occorreva, ed è attesa da vent'anni, una seria riforma, che invece diventa surrettiziamente, con questo articolo 3-ter, inserito un po' furtivamente al Senato, una vera e propria controriforma.
Il commissario Scelli esercita con disinvoltura poteri eccezionali che la legge non gli assegna: ha raddoppiato il numero dei dirigenti e dei loro stipendi, ad esempio. Con questo testo si sana la schizofrenia nella maniera peggiore: questo è ciò che tenta di fare il Governo. Si danno a Scelli quei poteri eccezionali che ha esercitato senza averli.
Quindi, noi riteniamo che la norma sia incredibile sul piano ordinamentale ed anche incostituzionale, messa lì alla «chetichella» in un decreto-legge di conversione che disciplina tutt'altra materia: l'informatica nella pubblica amministrazione, gli aiuti agli alluvionati, eccetera.
Figuriamoci! L'articolo 3-ter recita espressamente: «Il commissario straordinario è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003». Io credo che non si possa adottare una normativa di questo genere! Addirittura si conferiscono i poteri di fare e disfare, con effetti pure retroattivi, per provvedimenti che invece avrebbero avuto bisogno di essere autorizzati ed approvati secondo le previsioni di legge. Ciò che invece non è avvenuto; e stiamo parlando di ministri, non di autorità indipendenti ed autonome, di controllo o del Parlamento.
Ci chiediamo quali siano i provvedimenti da modificare e l'abbiamo chiesto in Commissione al Governo: ma non siamo riusciti a saperlo! Si tratta di provvedimenti in larga misura clandestini. Noi crediamo che questa sia una norma da stralciare, perché è una vergogna sul piano del procedimento legislativo.
Non siamo - e concludo - del resto, e parliamo di anni, di fronte ad esempi di cristallina trasparenza: tutt'altro, per quanto riguarda la Croce rossa. E del resto, vi sono anche procedimenti in corso, come dimostra la storia recente dell'ente che ci parla di corruzione, di indagini parlamentari, di commissari.
Bisognava, quindi, essere molto attenti e riteniamo che sia una vergogna che, surrettiziamente, sia stato inserito nel decreto-legge un articolo di questa gravità (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Pagliarini e Battaglia, iscritti a parlare: s'intende che vi abbiano rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Mariotti. Ne ha facoltà.
ARNALDO MARIOTTI. Signor Presidente, come è stato già onestamente osservato dal relatore, ci troviamo di fronte a un decreto-legge non organico per materia
- non vi è, infatti, omogeneità di materia - che inoltre non presenta i requisiti di urgenza.
Abbiamo sollevato tali problemi nella questione pregiudiziale presentata: la Camera e il Governo hanno inteso non ascoltarci e la pregiudiziale è stata respinta. Tuttavia, i problemi restano. Alcuni di essi sono stati elencati dal relatore, altri dall'onorevole Russo Spena. Da parte mia, intendo soffermarmi su alcune questioni, a partire da quelle relative all'articolo 1. Ci troviamo di fronte a una proroga, relativa a dipendenti a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2004. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005, all'articolo 5, comma 4, si proroga il rapporto di lavoro degli stessi dipendenti del CNIPA fino al 31 dicembre 2005. È vero che si tratta di una proposta di legge, ma sarebbero comunque necessarie maggiore chiarezza e organicità, in modo tale che i lavoratori possano programmare la propria vita e che il legislatore possa programmare la spesa, al fine di evitare che si determinino difficoltà e «buchi» nel bilancio dello Stato.
Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto l'articolo 1-bis, che aumenta, come è stato già ricordato, il contributo in conto capitale a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede in Piemonte e danneggiate dall'alluvione del 1994. Tale contributo passa dal 30 per cento all'importo massimo del 75 per cento. Le risorse disponibili - anche tale aspetto è stato evidenziato nella questione pregiudiziale - sono quelle previste dal decreto-legge n. 691 del 1994. Occorre tuttavia ricordare che la legge finanziaria per il 2004 ha istituito i fondi unici per gli investimenti, in cui sono confluiti i fondi del decreto-legge n. 691 del 1994. Durante l'iter parlamentare, allo stesso fondo sono stati tolti 100 milioni di euro. Infine, con il decreto-legge n. 168 del 2004, il fondo è stato dimezzato: il 50 per cento delle risorse non vi è più, in quanto la manovra aggiuntiva volta a contenere il deficit entro il 3 per cento nel 2004 ha fatto man bassa di tale capitolo.
Abbiamo posto al Governo nel corso dell'esame in Commissione, senza ricevere alcuna risposta, alcune questioni. In primo luogo, se vi siano i fondi sufficienti per elevare il contributo dal 30 al 75 per cento. Inoltre, se tali risorse, dal momento che stiamo parlando di eventi del 1994, siano disponibili per tutte le imprese ed a fronte di tutte le domande avanzate, anche per quelle eventualmente già esaminate e/o liquidate. Presenteremo alcune proposte emendative al riguardo, ma sarebbe comunque opportuno che il Governo fornisse in questa sede le risposte che non ha dato in Commissione, chiarendo, soprattutto agli aventi diritto, se vi siano le risorse.
L'articolo 1-quinquies, che differisce i termini dell'Alta commissione per il federalismo fiscale (su cui si è tanto strombazzato in questi anni) costituisce un marchingegno messo in piedi da questo Governo e da questa maggioranza per non attuare l'articolo 119 della Costituzione, ossia per parlare di federalismo ma, nei fatti, praticare il più bieco centralismo, sottomettendo le autonomie e gli enti territoriali. Questa commissione viene prorogata ancora per un anno. Il collega Pagliarini ha rinunciato all'intervento in aula ma in Commissione si è battuto su questo aspetto, presentando un emendamento che poi ha ritirato.
Le nostre proposte emendative, invece, restano valide; con esse chiediamo che il Governo metta la commissione nelle condizioni di operare. Abbiamo saputo da autorevoli membri di questa Alta commissione che non procedono nell'esame della materia (quindi non producono alcuna relazione) perché il Governo in sede di conferenza unificata non presenta le proprie proposte. La commissione, quindi, sta lavorando solo sulla base delle proposte dell'UNCEM, dell'ANCI e dell'UPI. Si tratterebbe invece di conoscere anche la posizione del Governo per poi concordare, concertare una posizione ed una relazione comuni.
Vi è poi l'articolo 3-bis; al riguardo mai danno poteva essere cagionato in maniera più puntuale, proprio nel momento in cui tanto si parla di ricerca, di elevare la competitività di questo paese e quindi di compiere uno sforzo per rilanciare la produzione e la competitività del sistema Italia. Sulle conseguenze di questo articolo credo che la maggioranza ed il Governo dovrebbero chiarire la situazione. Lo scorso anno, in sede di esame della legge finanziaria, la maggioranza ed il Governo hanno deciso di inquadrare i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca, compreso l'ENEA, nel livello dirigenziale. Adesso, con un emendamento, inserito non si sa come al Senato, gli stessi ricercatori vengono declassati ed inquadrati nella funzione tecnica.
Anzitutto, così facendo si invia un messaggio devastante. Nel momento in cui si parla tanto di ricerca, si penalizzano proprio i ricercatori degli enti di ricerca. E non solo, si crea anche una disparità tra i ricercatori che restano nell'ambito universitario (ancora inquadrati a livello dirigenziale) e quelli che, lavorando negli enti di ricerca, verrebbero declassati e riportati nella fascia dei funzionari. Anche su questo aspetto abbiamo presentato degli emendamenti e attendiamo di conoscere la volontà di Governo e maggioranza.
Vi è, però, in questo provvedimento una «chicca» che abbiamo già evidenziato in Commissione (ed al riguardo voglio essere molto chiaro). Mi riferisco all'articolo 3-ter, su cui è intervenuto anche il collega Russo Spena. Sia detto con molta chiarezza: il decreto-legge può tranquillamente essere convertito in legge se ci intenderemo su questo aspetto. Non tolleriamo che in esso venga inserita un materia così oscura e inquietante! Non si sa cosa si sta facendo!
Con una battuta dico che il Parlamento non può comperare il gatto chiuso nel sacco. Ebbene, siamo proprio di fronte ad una situazione simile. Con questo articolo 3-ter dovremmo dare l'autorizzazione al commissario straordinario della Croce rossa di sanare, ratificare, modificare e rendere legittimi tutti gli atti e i provvedimenti che ha emanato dal 1o gennaio 2003 in poi!
Credo che su questa tematica sia necessaria la massima chiarezza. Anzitutto chiediamo al Governo di stralciare questo articolo; al riguardo abbiamo presentato un emendamento soppressivo sul quale chiederemo il voto. Emergono in realtà degli aspetti veramente raccapriccianti, di cui però non farò l'elenco.
Innanzitutto, non siamo riusciti ad avere la copia degli atti che, con questa norma, dovremmo sanare. Dopo tante richieste, anche da parte del presidente della Commissione, abbiamo raccolto alcune informazioni che svelano che stiamo compiendo qualcosa che non dovremmo fare. Infatti, la Ragioneria generale dello Stato, già nel gennaio del 2004, aveva sollevato problemi di legittimità giuridica, economica e finanziaria di questi atti, in modo particolare con riferimento alla riorganizzazione della Croce rossa italiana e all'aumento sostanziale (da diciotto sono passati a quaranta) dei dirigenti. Si istituisce, a livello di dipartimento, l'ufficio di gabinetto del commissario straordinario, con la relativa pletora di impiegati e dirigenti, in un momento in cui sono tagliati i fondi alla spesa corrente, in modo particolare agli enti locali e agli enti territoriali, in materie come la sanità e l'assistenza. Credo che il Parlamento non possa sopportare una situazione del genere. Ritengo che, per il buon andamento dei nostri lavori e per lo svolgimento dell'iter legislativo di questo provvedimento, dovremmo accantonare questa materia.
A metà di quest'anno è stato presentato dal Governo il decreto-legge n. 136 del 2004, concernente disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. All'articolo 2 era stato inserito lo stesso oggetto che oggi è al nostro esame. Con la conversione in legge da parte del Parlamento del decreto-legge presentato dal Governo, è stata soppressa la norma riguardante la sanatoria a scatola chiusa di tutti gli atti prodotti dal commissario della Croce rossa
italiana. Oggi, il Governo ci riprova furtivamente, inserendo l'articolo 3-ter in un decreto-legge che scadrà mercoledì 20 ottobre. Allora, delle due l'una: o tenete alla conversione in legge di questo decreto-legge e, quindi, volete veramente approvare le norme contenute negli altri articoli e le disposizioni che avete inserito in questo provvedimento, oppure, pur di portare a casa qualcosa che non ha alcuna legittimità ed alcuna copertura dal punto di vista della legalità, rischiate di portare a casa nulla.
Rispetto a tali questioni, oltre a quelle riguardanti la chiarezza della copertura delle provvidenze da dare agli alluvionati del Piemonte e alle imprese danneggiate, aspettiamo, anche in sede di discussione sulle linee generali, una risposta da parte del Governo. Naturalmente, la risposta che auspichiamo e sollecitiamo è di provvedere con un altro atto legislativo ad hoc a sanare le questioni riguardanti la Croce rossa. Se la Croce rossa italiana e il suo presidente hanno compiuto atti per conto del Governo anche di natura segreta, ciò non ci scandalizza. È importante, tuttavia, che il Governo venga in aula (nella fattispecie i ministri vigilanti, quello della sanità e quello dell'economia e delle finanze) per informarci sugli atti prodotti dal commissario e riferirci se gli stessi necessitano di copertura da parte del Parlamento. Se non si possono fornire spiegazioni in merito a ciò che è deve essere coperto, se ne assume la responsabilità il Governo.
Il Parlamento può anche discutere di questo, perché noi non ci scandalizziamo di niente, nel momento in cui la Croce rossa è in giro per il mondo, anche in teatri di guerra. Però, se coperti da questo alone, che poi non viene chiarito, si vogliono far passare delle clientele e degli sperperi di denaro pubblico, allora su questo credo che né noi dell'opposizione né i parlamentari della maggioranza possiamo starci. E sulla questione - e concludo, Presidente - noi faremo battaglia con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Stradella. Ne ha facoltà.
FRANCESCO STRADELLA. Signor Presidente, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 220 del 2004, approvato dal Senato, contiene disposizioni di varia natura con cui si intendano risolvere determinate questioni di natura tecnico-normativa, nonché taluni problemi di carattere sostanziale, alcuni dei quali anche di elevato livello sociale. Per tali motivi, mi sembra che non si possa assolutamente parlare di «decreto spazzatura», tanto più che nella presente, ma soprattutto nella precedente legislatura, il Parlamento ha già convertito decreti-legge di natura molto più eterogenea (se solo si pensa ai cosiddetti decreti proroga termini). Peraltro il decreto-legge all'esame della Camera non fa altro che dettare disposizioni di buonsenso. Si pensi ad esempio all'articolo 1, che autorizza il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione) a prorogare a tutto il 2004 la validità dei contratti di lavoro in essere presso tale centro, in tal modo limitando un errore materiale compiuto in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2004. O si pensi anche agli articoli 1-ter o 1-quater, che contengono norme per la funzionalità di servizi di supporto alle attività universitarie, o al trattamento del personale docente che svolge servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero o ai lettorati d'italiano. O si pensi ancora all'articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che disciplina l'applicazione dell'IVA e delle imposte di registro ipotecarie e catastali agli apporti di una pluralità di immobili prevalentemente locati e a fondi di investimenti mobiliari chiusi. Mi sembra di poter affermare al riguardo che si tratta di interventi che se si vuole possono anche non essere caratterizzati da particolari elementi di omogeneità; tuttavia essi non rappresentano di certo il primo intervento
di tale natura nella storia parlamentare né tanto meno intervengono su questioni marginali, avendo in contrario il pregio di disporre modifiche e manutenzioni della legislazione vigente che vanno nella direzione della soluzione di problemi e della semplificazione di determinate procedure.
Tale dato emerge, peraltro, con maggiore evidenza se si pone attenzione a due disposizioni di rilievo contenute nel disegno di legge. L'articolo 2, comma 1, in materia di aliquota di imposta sui mutui, nonché l'articolo 1-bis, recante disposizioni in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel novembre 1994. Riguardo al primo dei due problemi osservo che l'articolo 2, comma 1, provvede, attraverso una norma di interpretazione autentica, a definire l'ambito di applicazione oggettiva dell'aumento dell'imposta sostitutiva su alcune operazioni di credito a medio e lungo termine, disposte dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004 n. 191.
La norma chiarisce che l'aumento dell'aliquota di imposta del 2 per cento, prevista dal citato articolo 1-bis, comma 6, riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa e relative pertinenze, per i quali il proprietario non possa avvalersi dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa. La disposizione merita certamente una valutazione positiva, essendo finalizzata a chiarire un aspetto non di poco conto per le famiglie italiane, in generale per i cittadini che si indebitano per l'acquisto della propria abitazione. Non sembra quindi opportuno in questa sede fare battaglie di retroguardia sulla pulizia tecnica del provvedimento, se questo deve poi significare far decadere il decreto e rischiare di non convertirlo in legge, con inevitabili conseguenze sui destinatari delle norme.
Analogo ragionamento vale, a maggior ragione, con riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, che dispone in materia di interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, introducendo norme di favore per la concessione di contributi finanziari per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi stessi. Si tratta di interventi da lungo tempo attesi dalle popolazioni interessate e che risolvono problemi seri e complessi.
Nonostante ciò, alcune parti politiche, forse «scottate» per non avervi provveduto personalmente ed in tempo utile, stanno criticando il provvedimento in maniera scomposta e - mi sia consentito - anche incomprensibile, tanto più incomprensibile se si pensa che, dopo un esame in sede di Commissione che è risultato pacato ed incentrato su ragionevoli richieste di chiarimenti tecnici al Governo, il dibattito si è invece trasformato in sede di esame di una questione pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea, nel corso del quale sono stati avanzati pesanti dubbi in ordine alla copertura finanziaria della disposizione, senza considerare che si tratta esclusivamente di una partita di giro, che opera su fondi tuttora disponibili presso il Mediocredito Spa e che, in caso contrario, sarebbero destinati a rientrare nelle casse dello Stato per essere assegnati a chissà quali altre finalità.
Ma cosa propone di così clamoroso l'articolo 1-bis? Tale articolo si limita a disporre l'innalzamento dal 30 al 75 per cento del contributo in conto capitale a favore di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche, aggiornando il valore del limite massimo complessivo a 259 mila euro per ciascuna impresa rispetto all'originario valore, espresso in 300 milioni di vecchie lire.
Ai soggetti destinatari del contributo la quota residua è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento, qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per
inadempimento del rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere, la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale Spa e da Artigiancassa Spa nel periodo di un triennio, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo in oggetto.
La disposizione in esame prevede, inoltre, una serie di norme finalizzate alla semplificazione delle procedure di carattere finanziario, quale il prolungamento a 15 anni per il pagamento dei mutui da parte delle imprese rilocalizzate. In tale ambito, si segnala altresì che l'VIII Commissione, in sede di espressione del parere sul testo, ha addirittura rilevato l'opportunità di riflettere sul contenuto del comma 3 del citato articolo 1-bis del provvedimento, nella parte in cui prevede che le somme disimpegnate a seguito dell'applicazione del comma 2 siano recuperate alle entrate del bilancio dello Stato. Al riguardo, si è infatti segnalata l'esigenza di verificare previamente se tali somme, o parti di esse, siano utilizzabili per la liquidazione dei danni ai privati derivanti dalla stessa alluvione del 1994 non ancora risarciti per mancanza di fondi.
Per tutti questi motivi, appare quanto meno pretestuosa la richiesta di non convertire in legge il decreto-legge in esame, se essa è motivata dalla presunta inesistenza di fondi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del 1994.
Con riferimento al contestato articolo 3-ter del decreto-legge in esame ed alle considerazioni catastrofiche svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, va rilevato che, in relazione al mandato commissariale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2002, confermato con il decreto del 18 aprile 2003 e prorogato con il decreto del 15 ottobre 2003, si è attivata, all'interno della Croce Rossa italiana, una fase di riorganizzazione a livello sia centrale, sia periferico per consentire all'ente di operare in tempi rapidi, secondo la vocazione istituzionale, in maniera efficiente e razionale.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, detti provvedimenti sono stati trasmessi, corredati da una relazione illustrativa, ai ministeri vigilanti per la necessaria approvazione. I ministeri, pur concordando sull'opportunità e sui contenuti sostanziali dei provvedimenti adottati dal commissario straordinario, si sono trovati nell'impossibilità di approvarli, in quanto alla Croce Rossa, non essendo ancora ente di alto rilievo, non era data la possibilità di prevedere posizioni dirigenziali generali.
Gli stessi ministeri, non contestando né il contenuto, né l'opportunità di detti provvedimenti, considerando anche il notevole impegno profuso dalla Croce Rossa italiana nel tessuto sociale nazionale ed internazionale, hanno subordinato all'elevazione dell'ente la legittimazione dei processi già avviati.
La Croce Rossa ha tempestivamente inoltrato la richiesta di elevazione, che è stata fatta propria dal Ministero della salute e che ha portato, sotto l'egida del Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, all'emanazione del DPCM del 4 giugno 2004. L'articolo in discussione, presentato dal Governo, ha quindi il solo intento di riconoscere la possibilità al commissario straordinario di legittimare gli atti sopra menzionati, già visionati e condivisi nei contenuti dai ministeri vigilanti.
Ne consegue che gli atti di convalida emessi dal commissario straordinario, a seguito dell'approvazione del presente emendamento, saranno soggetti al controllo da parte dei ministeri vigilanti, così come previsto dalla legge n. 70 del 1975, e che gli eventuali atti di modifica, oltre al previsto controllo, produrranno i propri effetti solo dalla data di emanazione.
Si sottolinea che, molte volte, il Ministero della salute, in qualità di ente vigilante, ha sollecitato l'adozione di provvedimenti di legittimazione dell'intero processo e condiviso l'emendamento di cui sopra. I provvedimenti di cui trattasi, va
inoltre detto, non hanno comportato, né comporteranno, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In conclusione, nel manifestare un orientamento positivo in ordine al testo trasmesso dal Senato, anche in ragione dell'urgenza della sua conversione in legge, ne auspico una rapida approvazione da parte della Camera (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milana. Ne ha facoltà.
RICCARDO MILANA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente, considerata anche l'ora tarda e la dura giornata di lavoro odierna.
Voglio segnalare alcuni aspetti. Tra l'altro, non comprendo da dove il collega che mi ha preceduto evinca una volontà di bloccare fondi per le imprese che hanno subito i danni dell'alluvione in Piemonte.
Noi sosteniamo - e credo che abbiamo il dovere ed il diritto di farlo - la necessità che i decreti-legge non continuino ad essere provvedimenti che iniziano il loro iter in un certo modo ed arrivano alla conclusione dello stesso pieni di modifiche. Essi diventano, cioè, l'omnibus che conosciamo e nel quale entra di tutto. Lo dice il titolo, che si riferisce ai contratti, a termine, per il servizio informatico della pubblica amministrazione; lo vediamo nel testo: la disomogeneità di materia è evidente.
Abbiamo anche sostenuto, e continueremo a farlo, che rispetto a tali temi è necessario che i meccanismi di copertura siano precisi e, soprattutto, che vi siano le disponibilità affinché alcune operazioni possano andare in porto. Quando sosteniamo la necessità di aumentare i fondi per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, sostituendo le parole, contenute nel vecchio decreto, «pari all'30 per cento» con le parole «fino al 75 per cento», ossia che sia aumentata tale disponibilità, ci auguriamo (e vorremmo notizie precise in merito) che vi sia la possibilità che ciò avvenga, affinché non si crei una disparità rispetto a chi ha già presentato la pratica ed ha ottenuto fino al 30 per cento e vi sia spazio per completare questa operazione fino al 75 per cento.
Noi non siamo contrari, lo ha bene espresso il collega Mariotti. Chiediamo precisazioni in merito e continueremo su ciò a batterci, ma non vogliamo manifestare su questo decreto-legge, sul quale abbiamo però alcune riserve di fondo, una volontà ostruzionistica o di non condivisione. Vi chiediamo di non continuare a produrre decreti disomogenei, a vigilare perché ciò non avvenga. Vi chiediamo di essere chiari sulle coperture.
Vi è poi l'articolo 3-ter, che riguarda la Croce Rossa italiana. Non ci bastano le giustificazioni ed i chiarimenti che ci sono stati forniti finora. Non ci bastano perché non riusciamo a capire per quale motivo, nonostante li abbiamo ripetutamente richiesti nelle Commissioni di merito e in Commissione bilancio, non ci siano stati forniti i documenti necessari a capire di cosa stiamo parlando. Mi riferisco alla previsione per cui il commissario straordinario della Croce Rossa è autorizzato a ratificare o a modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003.
Non vorrei fare paragoni con ciò che avviene negli enti locali: sarebbe assai singolare che una giunta comunale chiedesse una legge per spiegare alcuni atti imperfetti, affinché gli stessi in qualche modo fossero sanati.
Vorremmo, quindi, chiarimenti sui provvedimenti assunti e vorremmo anche capire cosa vuol dire «modificare». Infatti, modificare tali provvedimenti (si parla di promozioni e di dirigenze) significa anche poterli ampliare. La maglia all'interno della quale sono passati tali provvedimenti, illegittimi ai sensi della legge vigente, diventa ancora più larga.
Allora, al riguardo, ci dovete qualche chiarimento. Cosa è successo alla Croce Rossa italiana nel periodo in cui il commissario Scelli ha adottato questi atti, per sanare i quali bisogna produrre addirittura una legge? Siamo pronti a riconoscere - l'ha detto bene il collega Mariotti
- le necessità e le urgenze che possono essersi verificate in periodi in cui la Croce Rossa ha agito in territori complicati del mondo e dello scenario internazionale. Ma diteci quali sono questi atti! Non vi chiediamo di darci tali atti, se essi non possono essere conosciuti, ma spiegateci cosa stiamo facendo.
È evidente il tentativo di affrontare, in maniera surrettizia, in un decreto-legge che tratta tutt'altra materia, una vicenda così delicata. È evidente che, mentre siamo disponibili a contribuire con alcuni suggerimenti per migliorare il decreto-legge e per la sua approvazione, non siamo disponibili ad accettare la permanenza di questo articolo in assenza degli atti che lo debbono sostenere nel provvedimento stesso.
Chi con ostinazione vuol continuare a mantenere l'articolo 3-ter all'interno del provvedimento si assume la responsabilità delle difficoltà che questo decreto-legge incontrerà lungo l'iter parlamentare a causa della nostra ferma e decisa opposizione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, ci troviamo davanti all'ennesimo decreto-legge omnibus, che tratta materie molto diverse tra di loro, dalla proroga dei contratti di lavoro presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, alle modifiche delle norme per il risarcimento dei soggetti e delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte nel novembre del 1994, dalle disposizioni per l'utilizzazione della scuola superiore del Formez nell'attività di formazione degli enti locali ad alcune importanti norme, e tante altre materie, alcune delle quali anche condivisibili. Esse, infatti, potrebbero introdurre correttivi nella non perfetta applicazione di alcune leggi. Tuttavia, la cosa più preoccupante riguarda i limiti di informazione e l'attendibilità delle relazioni tecniche e finanziarie di alcune norme non sempre supportate da adeguata documentazione.
Il riferimento è all'articolo 3-ter. Con questo articolo, introdotto dal Senato, si autorizza il commissario straordinario della Croce Rossa italiana a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati a partire dal 1o gennaio 2003. In Commissione affari sociali l'opposizione ha richiesto una documentazione precisa, senza margini di ambiguità, per l'individuazione delle parti delle ordinanze oggetto di possibili cambiamenti.
Questa documentazione è stata fornita in maniera parziale, con notevole ritardo e non in tempo utile per un esame serio da parte dei commissari. Purtuttavia, la maggioranza ha voluto approvare il testo con arroganza.
Ma quali sono gli atti su cui si vuole dare al commissario straordinario, con una legge, il potere di modificare retroattivamente le ordinanze? Insomma, si vuole dare al commissario il potere di sanatoria? Si tratta di alcune ordinanze emanate dal commissario straordinario con una certa disinvoltura, al di fuori delle procedure regolamentari, incidenti sulla struttura organizzativa, la riorganizzazione dell'ente, l'istituzione di un gabinetto del commissario, l'aumento del numero dei dirigenti da diciotto a quaranta e la riduzione dell'organico da 3.300 a 3.233 unità.
Su questo aspetto vogliamo porre alcune domande. Il commissario aveva i poteri per adottare questi provvedimenti? Le ordinanze, essendo state emesse da un ente pubblico non economico ai sensi della legge n. 70 del 1975, hanno avuto l'approvazione degli organi di vigilanza, cioè dei ministri competenti, dal ministro della salute a quello dell'economia e delle finanze? Se hanno avuto la ratifica, perché a posteriori si vogliono attribuire poteri di modifica al commissario?
Considerati gli oneri finanziari conseguenti, era opportuno sovraccaricare il bilancio in un momento in cui il Governo, presentando la legge finanziaria, ha chiesto di bloccare ulteriormente le assunzioni e, in materia sociale e sanitaria, ci sono ulteriori tagli? Erano questi i provvedimenti da considerare prioritari? Non era
forse prioritaria la vicenda legata ai precari presenti nella Croce rossa italiana? Ancora più grave: la maggioranza vuole approvare una norma senza averne chiara la portata; infatti i provvedimenti suscettibili di modifica da parte del commissario potrebbero essere ancora molti di più e interessare atti di una struttura che oggi non brilla per trasparenza.
Dunque, la maggioranza vuole dare poteri per cambiare l'ente e per fare una vera e propria sostanziale riforma senza passare attraverso il Parlamento. Lo diciamo subito, senza voler fare alcuna minaccia: invitiamo il Governo a stralciare questa norma perché, altrimenti, attiveremo ogni tentativo per bloccarne l'approvazione.
Non vogliamo fare ostruzionismo, perché riteniamo che ci siano alcune norme risolutive di problematiche vere presenti nella nostra comunità. Ci riferiamo, in modo particolare, al risarcimento dei soggetti e delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994, e siamo pronti a votare le modifiche proposte per sostenere gli sforzi per la ricostruzione e per il rilancio economico. Anzi, abbiamo presentato degli emendamenti e ci sembra giusto ricostruire e riavviare le attività delle imprese nelle aree settentrionali. Allo stesso modo, riteniamo che sia giusto aiutare le imprese al sud, laddove hanno subito dei problemi legati alle calamità naturali.
Voglio ricordare che due anni fa un terremoto ha provocato danni notevoli nel Molise e in Sicilia, così come ci sono stati notevoli conseguenze legate all'eruzione vulcanica dell'Etna. Ebbene, in quei territori non vi è stata nessuna ricostruzione e per le aziende nessun aiuto per ripartire. Ecco perché abbiamo presentato questi emendamenti. La famosa legge di solidarietà promessa dal Presidente del Consiglio a Catania in aiuto di quelle comunità non si è realizzata. Allo stesso modo, non si sono realizzati gli interventi straordinari promessi dalla ministra Prestigiacomo e dal viceministro Micciché in apposite riunioni con gli amministratori.
Dunque, siamo pronti a sostenere gli aiuti per le aree del nord colpite dall'alluvione nel 1994. Chiediamo, però, che vi sia un'eguale attenzione da parte del Governo per le imprese che anche al sud debbono superare fasi che non sono legate solo ai fenomeni di calamità naturale, ma ad una crisi più profonda che sta colpendo le aree del Mezzogiorno d'Italia.
Vi è una grande disponibilità da parte nostra a convertire velocemente in legge il decreto-legge in esame, purché si stralci la parte relativa all'articolo 3-ter (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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