Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 527 del 13/10/2004
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(Esame dell'articolo 17 - A.C. 4862 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinate sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mascia 17.1 e Boato 17.70, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 17.25.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Mascia 17.1 e Boato 17.70.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovani. Ne ha facoltà.

RAMON MANTOVANI. Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento Mascia 17.1, soppressivo dell'articolo in esame, poiché abbiamo compreso che si è fatto un passo in avanti e si passa dall'espressione «è autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali» - senza che si possa comprendere chi autorizza con legge - alla formulazione...

DONATO BRUNO, Relatore. Ai sensi dell'articolo 70!


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RAMON MANTOVANI. Onorevole Bruno, sto dicendo che abbiamo constatato che è stato compiuto un passo avanti, anche se non ci soddisfa del tutto.
Come dicevo, si passa alla formulazione «è autorizzata con legge (...), approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica (...)», come risulterebbe dall'eventuale approvazione dell'emendamento 17.25 della Commissione.
Vorrei osservare che l'articolo 70, primo comma, del nuovo testo costituzionale rinvia all'articolo 117, secondo comma. Ci troviamo, dunque, nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Ciò mantiene implicitamente in vita la materia concorrente indicata da un altro comma dello stesso articolo, che investe le regioni.
So bene che ciò è stato introdotto non dalla riforma - o dalla controriforma - attualmente in esame, ma dalla modifica varata nella scorsa legislatura, sulla quale non siamo mai stati e continuiamo a non essere d'accordo. Vi è, infatti, una materia concorrente, che riguarda - cito testualmente - i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; in altri termini, le regioni mantengono propri rapporti internazionali, che in questo caso si esclude vengano autorizzati con la ratifica da parte della Camera politica.
Insomma, vi è un guazzabuglio anche in questo caso. Siccome insistiamo sempre su quegli «articoli fiume» complicati al loro interno ed andremo incontro a conflitti di competenza, noi riteniamo che, seppure del tutto insoddisfacente, sarebbe meglio ritornare alla formulazione che parla della competenza delle Camere per l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali e che non fa riferimento, appunto, a materia esclusiva ed a materia concorrente, in materia di rapporti internazionali. Vorrei far notare che non capisco come una regione possa intrattenere, sua sponte, rapporti «internazionali», giacche normalmente i rapporti «internazionali» sono intrattenuti tra Stati nazionali. Che, poi, una regione possa intrattenere rapporti interregionali, all'interno dell'Unione europea è un'altra storia, è una materia disciplinata dalla stessa Unione europea. Altro è ciò che si sottende e contro il quale noi ci pronunciamo.
Manterremo pertanto il nostro emendamento soppressivo e ci asterremo sulla formulazione che viene proposta dalla Commissione, perché consideriamo che, nonostante tutto, è un passo in avanti rispetto alla formula generica del «si autorizza con legge»; tuttavia, avendo noi alcune contrarietà su determinati punti specifici, come ho già spiegato, non possiamo nemmeno esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzolaio. Ne ha facoltà.

VALERIO CALZOLAIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo approvato dal Senato ci riconsegnava, identico, l'articolo 80 della Costituzione vigente, uno dei pochi articoli lasciati identici della seconda parte del nostro testo costituzionale.
Eppure, come il presidente Bruno e la Commissione sicuramente sanno, in questi cinquant'anni, più volte, la dottrina costituzionalista e la riflessione parlamentare avevano giudicato discutibile il testo formale dello stesso articolo 80, che distingue i trattati che sottendono l'obbligo di avere una legge di ratifica in conformità a cinque categorie che non sono onnicomprensive e che - almeno alcune - sono di difficile interpretazione. È una classificazione parziale ed incerta. La dottrina ha ragionato molto su ognuna di tali cinque categorie: quando un trattato è di natura politica e soprattutto quando non lo è, posto che si tratta di un accordo internazionale quasi sempre coerente con la politica estera del paese.
La dottrina ha molto discusso su che voglia dire «che importino variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi». La scelta operata dal Senato, tuttavia, che noi condividevamo in una certa misura, era di non toccare l'articolo 80. Tanto noi condividevamo tale scelta che, all'inizio della legislatura, abbiamo


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presentato un progetto di legge che, fatto salvo l'attuale articolo 80 della Costituzione, giungesse in ogni caso ad una semplificazione delle procedure e ad un'accelerazione dei tempi governativi e parlamentari di ratifica degli accordi internazionali.
La contraddizione che riscontriamo in questa discussione è che si stanno modificando molti articoli della seconda parte della Costituzione in modo improvvisato, discutibile e contraddittorio, creando un guazzabuglio di norme costituzionali. Non vi è stata alcuna riflessione su articoli che, forse, avrebbero potuto consentire una razionalizzazione ed una semplificazione delle norme esistenti.
Ci auguriamo, quindi, che il testo della proposta di legge segua il suo iter in Commissione affari esteri (se non sbaglio, proprio la Commissione affari costituzionali, da un anno, è in attesa di un parere dalla Commissione affari esteri).
Per quanto riguarda il testo, capiamo che l'obiettivo della Commissione è stato solo quello di rendere coerente con il nuovo procedimento legislativo dell'articolo 70 il vecchio articolo 80 della Costituzione.
In questo senso, voteremo i nostri emendamenti e ci asterremo sull'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mascia 17.1 e Boato 17.70, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 422
Astenuti 3
Maggioranza 212
Hanno votato
177
Hanno votato
no 245).

Prendo atto che l'onorevole Bottino avrebbe voluto esprimere voto favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.25 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, si tratta di una questione delicata e do atto, tra l'altro, a molti membri della Commissione affari esteri, in particolare al collega Ramon Mantovani intervenuto poco fa, di aver portato all'attenzione della Commissione affari costituzionali e del Comitato dei nove un problema rilevante.
In realtà, è inesatto dire che il Senato abbia lasciato inalterato l'articolo 80 della Costituzione. Come si può vedere nel fascicolo che è stato pubblicato, il testo approvato dal Senato modifica l'articolo 80 della Costituzione, prevedendo che «è autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali». Il collega Mantovani, che molto lealmente ha dato atto di questo dibattito, ed altri colleghi della Commissione affari esteri, in modo bipartisan, hanno posto la necessità di specificare il procedimento legislativo previsto per i trattati, superando la dizione generica e indeterminata «è autorizzata con legge».
Questo è il motivo per cui, avendo io sollevato tale questione anche a nome di questi colleghi in sede di Comitato dei nove, è stato approvato dal Comitato stesso l'emendamento 17.25 della Commissione, in cui si specifica che si tratta di legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. Il che comporta che sia una legge di competenza della Camera (ciò in quanto vi sono materie di competenza statale, di cui all'articolo 117, secondo comma), che il Senato la possa anche richiamare, ma che sia la Camera ad avere la parola definitiva sull'approvazione dei trattati. Ciò mi sembra quello che si voleva giustamente ottenere.
Personalmente, invito ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento 17.25 della Commissione, che ha affrontato e risolto positivamente il problema posto dal collega Mantovani.


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PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.25 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 282
Astenuti 163
Maggioranza 142
Hanno votato
277
Hanno votato
no 5).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 440
Astenuti 3
Maggioranza 221
Hanno votato
249
Hanno votato
no 191).

Prendo atto che l'onorevole Lezza non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

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