Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 527 del 13/10/2004
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Si riprende la discussione.

(Esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 16 - A.C. 4862 ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Leoni 16.07.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, con gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 16 si affronta una tematica di grande rilevanza proprio alla luce del sistema che state costruendo, in cui vi è un primo ministro assolutamente forte ed un Parlamento che perde sempre più i propri poteri di produzione legislativa. Come tutti noi sappiamo, la fonte di produzione legislativa ordinaria, a Costituzione vigente, è il Parlamento. Nel sistema di bicameralismo perfetto la Camera ed il Senato devono approvare il progetto di legge nel medesimo testo.
Vi sono situazioni nelle quali l'ordinarietà, ossia la divisione netta tra chi fa le leggi e chi deve poi eseguirle, viene violata. Tali previsioni sono disciplinate nell'attuale Costituzione dagli articoli 76 e 77. Accenno solo alla situazione di straordinaria necessità ed urgenza nella quale il Governo si arroga la potestà legislativa ed adotta un atto avente forza di legge che, come tutti sappiamo, deve essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi, pena la sua decadenza.
L'altra situazione è quella prevista dall'articolo 76, che riguarda i decreti legislativi. In tal caso il Parlamento si spoglia della propria competenza ordinaria e delega il Governo ad intervenire con normative aventi forza di legge. Nel delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo il Parlamento fissa principi e criteri direttivi, un tempo limitato ed oggetti definiti ai quali il Governo deve attenersi.
Sappiamo che in questi anni - voi ne siete un esempio eclatante - si è abusato di tale sistema. Le deleghe sono quasi sempre deleghe in bianco.
L'articolo 76 della Costituzione puntualmente non viene rispettato. Nella legge delega si aggiunge un articolo, o un comma, che prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ma se le Commissioni esprimono il proprio parere sullo schema di decreto legislativo, il Governo quasi mai si attiene alle eventuali richieste di modifica avanzate dalle Commissioni. Pertanto, l'articolo aggiuntivo al nostro esame interviene proprio su questa anomalia, dando centralità al sistema parlamentare e dignità al nostro lavoro. Si prevede che gli schemi dei decreti legislativi predisposti dal Governo, sulla base di una delega attribuita dal Parlamento, siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti e che un quinto dei componenti di ciascuna Camera possa chiedere che il parere sia esaminato ed approvato dall'Assemblea (nel caso si tratti, per esempio, di un argomento di grande valenza ed importanza). Si prevede infine l'obbligo, per il Governo, di attenersi al contenuto dei pareri parlamentari, perché diversamente si ricadrebbe nella situazione precedente, cioè nella presa in giro del Parlamento.
Questo è dunque il contenuto dell'articolo aggiuntivo Leoni 16.07 e ritengo che un Parlamento con una sua dignità non possa che approvarlo (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.


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PIERLUIGI MANTINI. Nel breve tempo contingentato a disposizione, vorrei dire ai colleghi della maggioranza che quando parliamo di difesa del Parlamento e di riequilibrio dei poteri lo facciamo in concreto. Voi questo problema non lo avete, e quindi non ve lo ponete nemmeno.
Il tema del potere del Parlamento sugli schemi di decreti legislativi - peraltro strumento giuridico (il decreto legislativo) largamente usato ed abusato da tutti i Governi - è un tema di grande importanza. Sappiamo infatti che spesso i decreti legislativi del Governo vanno al di là del contenuto delle deleghe. Pertanto, il meccanismo da noi proposto, quello di rendere possibile, su richiesta di una minoranza dei componenti della Camera, un esame della conformità dello schema di decreto legislativo con i principi recati dalla legge delega è un tema di grande rilievo, che non può essere lasciato solo al giudizio di costituzionalità. Mi auguro che su questo tema possa svilupparsi un dibattito all'altezza della questione. Non mi illudo, per il vero, però fateci almeno la cortesia di capire, se non capite le proposte che vi facciamo e se non volete nemmeno discuterle, perché votiamo contro la vostra riforma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Da qualche atteggiamento del nostro relatore, vedo che c'è un certo rammarico per il ritardo che si sta verificando nell'approvazione di questo testo di riforma. Credo però che egli possa anche capire il nostro stato d'animo, quello cioè di chi vede respinto ogni tentativo di introdurre qualche elemento di razionalità all'interno del testo legislativo in esame; questa speranza, per la verità, io non l'ho mai nutrita.
Tuttavia, dico anche che qualche aspetto positivo indubbiamente c'è, nell'approvazione di questa riforma, perché secondo me nasceranno nuove discipline, che interesseranno non soltanto i giuristi, ma anche i medici e persone di altre esperienze professionali, come per esempio gli indovini; nasceranno delle materie interdisciplinari. Forse, sorgeranno anche nuove cattedre.
Questo è il motivo per cui ritengo che, da tale punto di vista, in seguito all'approvazione di questo testo, vi sarà una certa fecondità, anche se, a mio avviso, si tratta di una legislazione psichiatricamente assistita. Sorgeranno anche nuove forme di diritto, come il diritto «scomparato».
Questo potrebbe essere un effetto derivante dall'approvazione del provvedimento in esame, ma vi sarà un unico rimedio: l'appello al popolo italiano (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in linea di principio non sono contrario all'istituto della delega legislativa; sono contrario all'abuso della stessa. Vi sono materie per le quali la definizione di criteri generali è utile per poi consentire ai tecnici di predisporre testi organici.
Secondo le previsioni della nostra Costituzione, l'esercizio della delega è subordinato alla determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Purtroppo, l'esperienza ci ha insegnato che, in parte per colpa del Parlamento (che adotta, spesso, criteri direttivi molto labili; mi riferisco, ad esempio, a quelli elaborati per il così tormentato provvedimento sull'ambiente, ora in discussione al Senato, con riferimento ai quali sembra che, per la tutela dell'ambiente, basti dire di non inquinare per risolvere ogni problema), in parte per colpa del Governo che vara norme oltre la delega, la sorte di moltissimi decreti legislativi è quella di finire di fronte alla Corte costituzionale per eccesso di delega.


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Come emerge da studi molto interessanti, predisposti da funzionari della Camera in questa materia, vi è una prassi in forza della quale la legge delegata, prima di diventare tale, deve essere esaminata dalle Commissioni parlamentari competenti e, talora, da alcune Commissioni speciali.
Il suddetto esame, come previsto nell'emendamento, è volto a verificare se il Governo, nell'esercizio della funzione legislativa, si sia realmente attenuto a quei limiti che legittimano la possibilità di conferire allo stesso l'esercizio di una funzione che non gli è propria (quale la funzione legislativa); gli stessi, pertanto, devono essere seri e concreti.
Poiché l'articolo aggiuntivo in esame prevede che gli schemi dei decreti legislativi debbano essere sottoposti al parere della Camera e rivestano forza vincolante, credo che tale proposta emendativa, essendo il controllo limitato non al merito, poiché è diretto a verificare la rispondenza tra quanto è stato delegato e quanto è stato osservato, sia seria e meriti di essere approvata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del Comitato dei nove su un problema che si pose nella scorsa legislatura quando, per l'intensificarsi delle leggi delega, si sollevò la questione del rapporto tra il parere delle Commissioni e le decisioni del Consiglio dei ministri. Vi fu, in particolare, uno scambio di corrispondenza tra l'allora Presidente della Camera ed i vari Presidenti del Consiglio, di intesa con il Presidente del Senato, perché il parere delle Commissioni avesse un peso nei confronti delle decisioni del Governo. Si raggiunse un gentlement agreement secondo il quale il Governo, se avesse cambiato il testo in modo differente dai suggerimenti delle Commissioni, avrebbe dovuto ritrasmetterlo alle stesse.
Non so come francamente le cose si siano sviluppate, ma, in ogni caso, ho l'impressione che il tipo di formalizzazione prevista in questa norma faccia compiere un passo indietro rispetto al punto in cui siamo arrivati.
Infatti, in sostanza, si dice soltanto che i decreti legislativi si trasmettono alle Commissioni per i pareri, ma quale sia l'efficacia di questi pareri non è noto sapere. Adesso, i pareri hanno un effetto, anche se limitato, nel senso che, se viene confermato il vecchio testo, non vi è alcun problema mentre, se dovesse modificarlo in modo difforme dai pareri, il Governo lo ritrasmette alle Commissioni.
Dunque, mi chiedo in che termini si possa formalizzare un peso di questo genere. D'altra parte, la questione delle fonti è uno dei grandi problemi democratici e stabilire che, sostanzialmente, non vi è alcuna possibilità reale per il Parlamento di intervenire sul contenuto specifico delle leggi delegate, ritengo sia un problema abbastanza delicato dal punto di vista dei rapporti tra il Parlamento e il Governo.
Mi chiedo quindi se i componenti del Comitato dei nove abbiano già pensato a tale questione o se, in qualche modo, si possa rafforzare il peso del parere delle Commissioni parlamentari. Forse renderlo vincolante sarebbe troppo, tuttavia credo che riconoscere in qualche modo un peso a tale parere sia materia sulla quale valga la pena di riflettere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, devo dare atto all'onorevole Violante di aver riconosciuto che gli emendamenti del centrosinistra non sono tecnicamente formulati bene.
Non voglio fare polemiche; tuttavia, quando si cerca di dare lezioni di diritto costituzionale - non mi sto riferendo evidentemente all'onorevole Violante - sarebbe opportuno verificare il contenuto degli articoli 76 e 77 della nostra Costituzione. Infatti, il problema dell'abuso della delega esiste, ma sarebbe stato opportuno risolverlo nell'ambito dell'articolo


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76, sopprimendo la delegazione legislativa oppure limitandone l'esercizio ad alcune materie e precisando i principi e i criteri direttivi.
A mio avviso, si potrebbe prevedere che, nel caso in cui il Governo intenda discostarsi dal parere reso dalle Commissioni, abbia l'obbligo della motivazione. Ciò consentirebbe comunque un sindacato in sede di Corte costituzionale molto più chiaro sotto il profilo dell'eccesso della delega.
Mi pare che negli emendamenti proposti dal centrosinistra questo non sia previsto e non so se qualcuno di tali emendamenti possa essere riformulato in tal senso; tuttavia, ritengo che questa possa essere l'unica possibilità, altrimenti avreste dovuto riferire gli emendamenti agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Leoni 16.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 459
Astenuti 3
Maggioranza 230
Hanno votato
203
Hanno votato
no 256).

Prendo atto che l'onorevole Buontempo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione del subemendamento Mascia 0.16.0200.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, proponiamo di introdurre l'aggettivo «vincolante» accanto al parere che le Commissioni parlamentari devono esprimere sui decreti legislativi presentati dal Governo.
Ovviamente, si tratta di un paletto che va nel senso di preservare la sovranità legislativa del Parlamento dall'invadenza crescente e, a seguito della vostra controriforma costituzionale, devastante del Governo.
La facoltà di decretazione attribuita dalla Costituzione al Governo obbedisce ai criteri di necessità ed urgenza. Tuttavia, intendo sottolineare che non si tratta soltanto di criteri, bensì di una logica netta e stringente a cui il costituente si è ispirato e che percorre l'insieme dell'ordinamento repubblicano, vale a dire quella di sottrarre il potere legislativo dall'invadenza del potere esecutivo, circoscrivendo sul piano dei criteri e delle procedure la possibilità del Governo di intervenire direttamente sul piano legislativo.
Il vostro disegno di revisione costituzionale risponde, invece, al proposito dichiarato di rovesciare esattamente la logica, rompendo l'equilibrio dei poteri e delle funzioni nella loro distinzione ed autonomia - cioè, potere legislativo, potere esecutivo e potere di garanzia sopra le parti della Presidenza della Repubblica -, con lo svuotamento del potere legislativo e di garanzia e la relativa concentrazione di tutti i poteri nelle mani del Governo.
Ci troviamo di fronte all'appropriazione del potere legislativo da parte di quello esecutivo - quindi, da parte della maggioranza - con un drammatico rovesciamento del criterio di fondo dell'ordinamento della Repubblica, ovvero quello della distinzione tra i poteri e dell'attribuzione in misura strutturale e qualificante del potere legislativo al Parlamento.
L'uso del termine «vincolante» rappresenta un paletto, ovvero il tentativo di impedire la tracimazione e l'eccessiva invadenza del Governo nell'esercizio del potere legislativo da parte della Camera.
Per queste ragioni, raccomandiamo l'espressione di un voto favorevole sul subemendamento in oggetto, nella logica di impedire l'eccessiva devastazione della


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funzione legislativa della Camera (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei fare riferimento all'intervento dell'onorevole D'Alia, per chiedere se sia il caso di seguire il suggerimento avanzato dall'onorevole D'Alia, oppure di rinviare ai regolamenti parlamentari di Camera e Senato la determinazione del peso di questi pareri.

GIAMPIERO D'ALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, vorrei acquisire l'orientamento dell'onorevole Violante e dei colleghi del Comitato dei nove rispetto ad una eventuale riformulazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200, nel senso di aggiungere, alla fine, le parole «secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, come noto, faccio parte dell'opposizione. Tale modifica non deve essere gradita a me, ma a voi della maggioranza.

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, mi sembra di capire che in questa occasione l'onorevole D'Alia, riprendendo il suggerimento avanzato dall'onorevole Violante sul rinvio ai regolamenti parlamentari, ha ritenuto di proporre all'Assemblea e al Comitato dei nove una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200, che è del seguente tenore: «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le norme dei rispettivi regolamenti». In proposito, non credo ci siano problemi particolari. Ritengo, insomma, che l'articolo aggiuntivo in questione possa essere riformulato in tal senso.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Mascia 0.16.0200.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 465
Votanti 460
Astenuti 5
Maggioranza 231
Hanno votato
203
Hanno votato
no 257).

Passiamo alla votazione del subemendamento Boccia 0.16.0200.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, visto che si è aperta una discussione, ritengo utile fare una riflessione: la questione posta con l'articolo aggiuntivo Leoni 16.07 e con il subemendamento Mascia 0.16.0200.1 riguarda il rafforzamento del potere delle Commissioni parlamentari in relazione ai decreti legislativi emanati dal Governo.
È indubbio che avere costituzionalizzato l'obbligo dell'espressione del parere è un passo in avanti; però, è accaduto spessissimo che di questi pareri il Governo non abbia tenuto conto. Allora, il problema è


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come trasferire nella norma costituzionale un rafforzamento del potere del Parlamento nell'incidere sul potere del Governo. L'aggiunta, proposta dal presidente Violante all'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200, è sicuramente positiva, perché precisa: «secondo i regolamenti parlamentari».
La domanda è questa: i regolamenti parlamentari possano attribuire potere vincolante ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari? Se così è, diventa opportuno rinviare la discussione in sede di revisione o di scrittura dei nuovi regolamenti parlamentari; ma, se così non è - ed io ho qualche dubbio che si possa fare -, si migliora certamente il testo rinviando ai regolamenti parlamentari, ma si corre il rischio di non ottenere l'obiettivo.
Il mio subemendamento 0.16.0200.3, perfino un po' pleonastico, pone dei paletti, perché attribuisce forza vincolante al parere esclusivamente nel caso in cui esso sia stato approvato a maggioranza assoluta e limita la fattispecie solo quando vi sia il mancato rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi, dei tempi e dell'oggetto, determinati nella legge di delega legislativa (cioè quello che già oggi il Governo dovrebbe fare quando vi è una legge delega).
In buona sostanza, non si capisce perché il presidente Bruno ed il Comitato dei nove non vogliano accogliere un subemendamento che, in fondo, non fa che rafforzare quello che già oggi il Governo dovrebbe fare: mantenersi, cioè, entro i limiti dei criteri direttivi, del rispetto dei princìpi, dei tempi e dell'oggetto determinati nella legge di delega.
Io, dunque, insisterei affinché, oltre alle modifiche avanzate, che sono sicuramente opportune, si aggiunga un secondo comma, nel quale venga data la possibilità con determinati paletti di consentire che il parere delle Commissioni diventi vincolante.
Mi pare una norma di buonsenso, che risolve anche una diatriba, che abbiamo spesso discusso in Assemblea, sul ruolo e sul peso del Parlamento in relazione alle leggi di delega e ai successivi decreti legislativi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, vorrei anch'io rivolgere al relatore l'invito a prendere in considerazione questo subemendamento, che mi pare assolutamente ragionevole. Non è pleonastico e credo che si iscriva in una logica costituzionale; infatti, esso delimita quello che, in via più generale, prevedevano le altre due proposte emendative bocciate.
Dunque, non riesco a comprendere le obiezioni formulate sul subemendamento in esame, il quale si limita a prevedere il rispetto del principio costituzionale per cui il Governo deve attenersi rigorosamente ai principi stabiliti nella legge di delega.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boccia 0.16.0200.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 468
Votanti 466
Astenuti 2
Maggioranza 234
Hanno votato
210
Hanno votato
no 256).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito a votare.
Passiamo alla votazione del subemendamento Leoni 0.16.0200.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, abbiamo assistito poc'anzi ad uno scambio di opinioni costruttivo a seguito dell'intervento del presidente del mio gruppo, onorevole


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Violante, il quale, peraltro, ha formulato una richiesta su cui non abbiamo avuto risposta.
La questione riguarda la prassi, instaurata nella precedente legislatura, relativa al caso in cui il Governo si discosti dal parere espresso dalla Commissione competente sullo schema di decreto legislativo su materie diverse: in tal caso, il Governo stesso rimetteva il testo alla Commissione, affinché essa potesse intervenire nuovamente sull'argomento.
Successivamente, il collega D'Alia ha formulato una proposta costruttiva, preceduta tuttavia da un'accusa che non mi sento di condividere, e non per motivi pregiudiziali. L'onorevole D'Alia ha sostanzialmente affermato che il problema esiste, ma che le nostre proposte emendative non sono state formulate correttamente, in quanto esse sarebbero dovute intervenire sull'articolo 76 della Costituzione, abrogandolo o comunque delimitandone l'ambito di applicazione.
Se la questione è posta in tali termini, non si tratta di valutare se le proposte emendative siano o meno formulate correttamente (riteniamo peraltro che lo siano, tant'è che quella in esame è dirimente rispetto alla questione). Se è così, perché non avete provveduto direttamente? Perché non avete proposto riformulazioni e presentato emendamenti, dal momento che avete riconosciuto la sussistenza del problema?
Il subemendamento Leoni 0.16.0200.2 risolve la questione, perché, anziché aggiungere al testo dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200 il riferimento alle norme dei regolamenti parlamentari, si limita a prevedere che il Governo si attenga al parere parlamentare, definendo la questione. Non vi è dunque la necessità di fare riferimento ai regolamenti parlamentari e la questione va risolta definitivamente in sede di revisione costituzionale, trattandosi di una questione fondante del rapporto tra il potere legislativo e il potere esecutivo. Nel caso contrario, si porrebbero certamente alcuni problemi, e pertanto auspico l'approvazione del subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Leoni 0.16.0200.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 450
Astenuti 2
Maggioranza 226
Hanno votato
204
Hanno votato
no 246).

Prendo atto che l'onorevole Ranieli non è riuscito votare.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200, del quale è stata proposta la seguente riformulazione: «I progetti di decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».
Prendo atto che tale riformulazione è accettata dai presentatori e che su di essa la Commissione ed il Governo esprimono parere favorevole.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 16.0200, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 285
Astenuti 179
Maggioranza 143
Hanno votato
278
Hanno votato
no 7).


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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Boccia 0.16.011.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 447
Astenuti 7
Maggioranza 224
Hanno votato
197
Hanno votato
no 250).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Boato 16.011.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Nella discussione svoltasi poc'anzi, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, è stato ipotizzato di delimitare meglio le previsioni dell'articolo. Il nostro articolo aggiuntivo affronta il tema dei decreti-legge e si pone esattamente questo scopo. Si deve tener conto della degenerazione della prassi non solo di questi anni, ma anche dei decenni precedenti, in materia di decretazione d'urgenza; si consideri, inoltre, che la Corte costituzionale è stata costretta ad intervenire nel 1996 per vietare la reiterazione dei decreti-legge non convertiti in legge.
Chi, come me, frequenta da molti anni le Camere - penso al collega Gerardo Bianco - ricorderà che alcuni decreti-legge hanno addirittura registrato sino a 24 riedizioni. Tutto ciò, dal 1996, non è più possibile. Ritengo che la legge n. 400 del 1988 sia una buona disciplina; questa norma sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata varata nel corso della X legislatura e fu elaborata dalla I Commissione del Senato, presieduta dal presidente Elia, di cui io stesso facevo parte. Trattandosi di una legge ordinaria (la considero tuttora una buona legge) viene sistematicamente disattesa o derogata da leggi successive. Considerato tutto ciò, sulla base del lavoro congiunto svolto in Commissione bicamerale dal centrodestra e dal centrosinistra e sulla base anche di numerosissime proposte di legge presentate nella scorsa legislatura in materia di decretazione d'urgenza per modificare l'articolo 77 della Costituzione, abbiamo ritenuto opportuno costituzionalizzare questi principi, in parte presenti nella giurisprudenza costituzionale ed in parte della legge n. 400 del 1988, con i limiti che ho prima ricordato.
Il nostro articolo aggiuntivo 16.011 reca la seguente previsione: «I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali l'articolo 72 impone la procedura normale di esame da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare disposizioni di decreti non convertiti in legge».
La riteniamo una norma assolutamente sintetica e puntuale e auspichiamo che il nuovo comma previsto nella nostra proposta emendativa sia inserito nel vigente articolo 77 della Costituzione. Pertanto, invitiamo i colleghi ad approvare l'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Avete appena delineato l'articolo 76 della Costituzione ed ora stiamo esaminando l'articolo 77. Come ricordato poc'anzi, la fonte legislativa ordinaria è il Parlamento; solo in casi di assoluta necessità ed urgenza, questa fonte normativa può essere il Governo. Sappiamo che in tali casi, ossia in vere situazioni di necessità ed urgenza, quindi di assoluta straordinarietà, l'articolo 77 (proprio per evidenziarne la straordinarietà) prevede che qualora le Camere siano sciolte, queste siano appositamente convocate e si riuniscano entro cinque giorni.
Questa ipotesi interviene nel caso in cui il Governo si arroghi un potere, emanando


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norme aventi forza di legge, i decreti-legge; ebbene, qualora il provvedimento non sia convertito in legge entro sessanta giorni è destinato a decadere. È prevista, inoltre, la necessità per la Camera di regolare le situazioni poste in essere e, quindi, i rapporti giuridici eventualmente intervenuti. È assolutamente fondamentale che questa situazione, non regolata da una specifica normativa, venga implementata nella Costituzione.
Riteniamo che ciò sia possibile approvando l'articolo aggiuntivo Boato 16.011. È per tali motivi che auspichiamo venga votato da tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in esame è particolarmente rilevante, poiché avete stabilito che il Presidente della Repubblica non autorizzi più la presentazione di decreti-legge. È, dunque, assolutamente indispensabile avere chiarezza relativamente alle procedure e ai contenuti dei decreti-legge.
Nel presentare questo articolo aggiuntivo, abbiamo creato una vera e propria norma fotografia, ossia abbiamo preso ad esempio i numerosissimi decreti-legge che, nel corso di questi anni, avete presentato; li abbiamo valutati con grande attenzione, li abbiamo radiografati e abbiamo rilevato tutte le manchevolezze che sistematicamente attuate nella presentazione e nell'approvazione dei decreti-legge, tant'è vero che, più di una volta, la stessa Corte costituzionale ve li ha sanzionati. È accaduto anche che questa Assemblea abbia dichiarato incostituzionale un decreto-legge che avevate presentato. Per questo motivo, abbiamo elencato quelli che dovrebbero essere i contenuti fondamentali di un decreto-legge; vogliamo che siano inseriti nella Costituzione affinché, tutte le volte che un Governo simile al vostro ha la tentazione di presentare un decreto-legge, lo faccia attenendosi al dettato costituzionale.
«I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee»: si tratta di un elemento che disattendete tutte le volte. «Non possono conferire deleghe legislative»: è una cosa che fate sistematicamente, addirittura prevedendo nuove deleghe.

PRESIDENTE. Onorevole Bressa...

GIANCLAUDIO BRESSA. Ho quasi concluso, Presidente. «Non possono ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale»: siete riusciti a fare anche questo! È il caso famoso dell'incostituzionalità dichiarata da quest'Assemblea.
È una norma fatta ad immagine e somiglianza della vostra incapacità di legislatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Boato 16.011, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 447
Astenuti 1
Maggioranza 224
Hanno votato
201
Hanno votato
no 246).

Prendo atto che l'onorevole Mondello non riuscito a votare.
Prendo atto, altresì, che l'articolo aggiuntivo Saponara 16.012 è stato ritirato.
Passiamo all'articolo aggiuntivo Boato 16.010.
Chiedo all'onorevole Boato se acceda all'invito al ritiro rivoltogli dal relatore e dal Governo.

MARCO BOATO. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.


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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, mi dispiace che il collega Saponara, cui devo dare atto di aver mantenuto coerenza in questa materia, abbia ritirato il suo articolo aggiuntivo che recitava: «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei votanti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale». Se non lo avesse ritirato, avremmo potuto esprimere senza difficoltà un voto favorevole.
Il nostro articolo aggiuntivo in esame recita: «L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata dalla Camera dei deputati» (perché queste sono competenze esclusive dello Stato) «a maggioranza dei due terzi dei votanti, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti».
Come i colleghi Saponara, Bruno ed altri ricorderanno, su questo testo avevamo raggiunto un accordo in sede referente della I Commissione affari costituzionali, dove votammo all'unanimità, e durante il dibattito in aula, che fu interrotto per l'opposizione di alcuni gruppi. Riteniamo che questa sia la sede per riproporlo, perché il testo che abbiamo presentato non modifica di una virgola l'accordo fra centrodestra e centrosinistra - almeno, tra una parte del centrodestra ed una parte del centrosinistra - che era stato raggiunto in sede referente e poi in aula. Inoltre, ci permetterebbe di superare parzialmente un paradosso che si verifica dal marzo 1992. Come tutti ricordano, l'articolo 79, nella versione della Costituzione del 1948, prevedeva che le leggi di concessione di amnistia ed indulto fossero di delegazione del Presidente della Repubblica (questo era un aspetto puramente formale) ed approvate come una qualunque legge ordinaria. Ciò provocò obiettivamente una proliferazione eccessiva degli istituti di amnistia e indulto e, al tempo stesso, la reazione (io la definirei di tipo emergenziale) del Parlamento della X legislatura, che introdusse una norma, ossia quella vigente - ma lo è dal 1992 non dal 1948 - che prevede che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella relazione finale. Conseguentemente, dal 1992 al 2004, non vi è più stata una legge per amnistia ed indulto.
Questo ha comportato una sostanziale abrogazione dell'istituto dalla nostra Carta costituzionale. Il nostro emendamento permette, non di sopprimere di fatto questo istituto, ma di mantenerlo con una ipotesi di larga convergenza nel Parlamento, due terzi dei votanti, una maggioranza non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti, che permetterebbe di riequilibrare una situazione che si era squilibrata nel 1992. Per questo invitiamo ad approvare il mio articolo aggiuntivo 16.010.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, colleghi, vi sono istituti - e prima ne abbiamo parlato a proposito del referendum abrogativo - verso i quali bisogna prendere una decisione, giacché con l'andare del tempo si rivelano inattuabili. Quello dell'amnistia e dell'indulto, come ha ricordato poco fa il collega Boato, il Parlamento non lo utilizza più dal 1992.
In precedenza abbiamo parlato dei referendum abrogativi e abbiamo detto che quell'istituto rischia di deperire e allora si deve scegliere: o lo si elimina dalla nostra normativa costituzionale oppure si cerca di renderlo fruibile, di renderlo praticabile. Di questo noi ci siamo già occupati in questa aula, anche con una discussione impegnata, seria e sofferta, ma purtroppo senza esito.
Noi riproponiamo un meccanismo, due terzi dei voti espressi, che in ogni caso evita un rischio che tutti riconoscemmo, vale a dire che una sola maggioranza politica possa decidere a suo piacimento su un provvedimento di amnistia e di indulto. Ma, a differenza di quello che ha fatto nel suo emendamento, poi ritirato, il collega Saponara, noi poniamo un vincolo


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che riteniamo assolutamente importante: questi due terzi dei voti espressi debbono però rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, perché altrimenti noi rischiamo di andare ad una decisione che raccoglie sì due terzi dei voti espressi, ma che non rappresenta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Questo è un modo rigoroso per disciplinare un'esigenza di rinnovamento delle procedure di un istituto, che possiamo benissimo decidere - io non sarei d'accordo, ovviamente - di eliminare dall'ordinamento, ma lasciarlo nella procedura così com'è significa consegnarci ad una ipocrisia, perché lo conserviamo, ma sappiamo - e l'esperienza ce lo dice - che non sarà mai più utilizzato. La strada alternativa che proponiamo è una strada assolutamente rigorosa (Applausi dei deputati del gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, la prima cosa che vorrei dire alle colleghe e ai colleghi è che noi sappiamo che questa Camera non è innocente. Noi questa discussione sull'indulto e sull'amnistia l'abbiamo fatta, abbiamo fatto dei tentativi nei mesi scorsi; c'è stata una discussione molto forte che ha coinvolto le coscienze, le passioni di ognuno di noi. Un tentativo fallito. Questa Camera non è innocente, nonostante il Presidente Casini avesse invitato in quest'aula in maniera solenne il Papa e nonostante in quest'aula i tanti presenti, quasi la maggioranza, all'udienza del Papa si erano sperticati in applausi alle parole, alle sollecitazioni, agli inviti del Papa rispetto ad un atto di clemenza necessario, doveroso, non soltanto per i detenuti, ma per le coscienza civile e democratica del nostro paese. Quindi, un atto di volontà, di cultura democratica. Questa Camera non è innocente. Noi oggi ci riproviamo. Voi state stravolgendo la Costituzione; cambiate 43 articoli; tutto: l'assetto istituzionale, la devolution, la forma di governo, i ruoli del Presidente della Repubblica, cercando di far capire che siete maturi per la modernità, per offrire al paese una Costituzione finalmente moderna.
Non siete capaci, tuttavia, di modificare l'articolo sull'amnistia e sull'indulto; noi avanziamo una proposta molto seria, che fa riferimento ai due terzi dei votanti purché non inferiori alla maggioranza assoluta. Quindi, una maggioranza vera, politica.
Dovete oggi dimostrare quanto con grande ipocrisia dichiarate fuori da quest'aula; mi riferisco ai tanti ministri cattolici, allo stesso ministro Buttiglione, che si trova vicino ai principi ed ai valori religiosi su ben altre questioni.
Questa Camera non è innocente; oggi, potete lavare questa colpa!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, già il collega Leoni ha illustrato le ragioni di questa proposta emendativa.
Con il mio intervento, mi limiterò, dunque, ad illustrare un tema. Si arrivò a stabilire l'attuale testo della Costituzione nel 1992, in un momento particolarmente delicato per la vita politica del paese, quando si temeva che maggioranze occasionali avrebbero potuto cancellare alcuni reati - in particolare, fattispecie di corruzione ed altre - e la Camera, a grandissima maggioranza, votò quel tipo di riforma.
In questi anni, si è dimostrato come sia assai difficile trovare un'intesa tra maggioranza ed opposizioni di qualunque tipo su tale tema; fu impossibile nella scorsa legislatura ed è stato impossibile in questa. Personalmente, sono contrario all'uso abituale dell'amnistia; ma, comunque, si deve prendere atto che tutti i paesi del mondo conoscono questa valvola di scarico per fronteggiare particolari momenti.
Se approvata com'è oggi, nel nuovo impianto costituzionale questa resterebbe l'unica disposizione, se non ricordo male,


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in cui l'opposizione potrebbe condizionare l'uso di questo tipo di poteri.
Il collega Leoni ha messo in evidenza con molta chiarezza un elemento: bisogna sottrarre alla disponibilità della maggioranza parlamentare l'uso di questi strumenti. La proposta avanzata e sottoscritta dai colleghi Boato, Bressa, Leoni ed altri sfugge, a mio avviso, a tale obiezione in quanto fa riferimento ai due terzi dei votanti purché rappresentino la maggioranza assoluta. Mi pare che in questo quadro, forse, un minimo di riflessione andrebbe condotta; in sostanza, specie sulla base delle disposizioni votate sinora, questo sarebbe l'unico caso - lo ribadisco - in cui si darebbe un potere ostruttivo ad una minoranza.
Si potrebbe anche trovare la ragione; però, mi domando se, in relazione a quanto finora si è deciso, ed in relazione alla ratio che dette vita alla riforma del 1992, non sia il caso di riflettere positivamente sulla procedura proposta dall'articolo aggiuntivo Boato 16.010.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo anch'io per sottolineare taluni aspetti sui quali i colleghi, anche quelli della maggioranza, dovrebbero riflettere.
Come ha già fatto il collega Violante, anch'io mi ricollego al periodo in cui fu introdotta in Costituzione la disposizione che prevede i due terzi dei componenti; soglia che difficilmente potrà essere raggiunta, come ha dimostrato l'esperienza di questi dodici anni. Di qui, la necessità di ricondurre la disciplina della materia nello spirito della Costituente.
D'altra parte, vorrei sottolineare un aspetto; questa Camera, a più riprese, negli ultimi anni, ha seminato aspettative rispetto alle condizioni carcerarie ed al sovraffollamento nelle carceri. Peraltro, non si è potuta servire di uno strumento legislativo a sua disposizione a causa di quella modificazione intervenuta in una situazione, per così dire, di emergenza della vita politica italiana; situazione sulla quale ritengo non si sia ancora riflettuto o non si sia ancora riflettuto nel modo adeguato.
Dunque, ritengo sia doveroso che questa Camera si riappropri delle sue prerogative, ripristinando una disposizione che consenta almeno di discutere dei provvedimenti di amnistia e di indulto - e ve ne sarebbe un gran bisogno, in riferimento a tante esperienze della vita politica italiana - e di farlo in modo tale che si possa arrivare poi ad una conclusione positiva, senza determinare disillusione dopo avere sollecitato legittime aspettative.
Credo che l'ipotesi prospettata con l'articolo aggiuntivo in esame risponda anche a quanto evidenziato da un dibattito molto impegnato - che, lo vorrei ricordare, è stato già svolto in Commissione ed avviato in questa Assemblea, ma non ha potuto essere concluso -, vale a dire all'esigenza di una norma che garantisca tutti, attraverso una maggioranza dei due terzi dei votanti, con la garanzia della maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, e che consentirebbe a ciascuno dei parlamentari dell'attuale legislatura di presentare proposte che possano essere confrontate secondo l'esigenza della maggioranza qualificata dei votanti.

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare sia il collega Saponara, sia i presentatori dell'articolo aggiuntivo Boato 16.010 ed altresì spiegare, tuttavia, il motivo per cui la Commissione ha espresso la propria contrarietà ad approvare tali proposte emendative in questa sede.
Vorrei ricordare, infatti, che in Assemblea pende un provvedimento che va nella direzione auspicata dagli articoli aggiuntivi Saponara 16.012 e Boato 16.010. Credo che stiamo discutendo di una riforma che ha poco o tanto a che fare con tale


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argomento allo stesso modo in cui poco o tanto aveva a che fare con la questione della modifica dell'articolo 68 della Costituzione: infatti, allora abbiamo chiesto ai colleghi, anche con riferimento alle proposte emendative condivise, di discuterne in altra sede.
Il motivo è solo questo: nessuno sta affermando che non vi è stata una riflessione del Comitato dei nove sul merito dell'articolo aggiuntivo in esame; tuttavia, dal momento che già è stato avviato in Assemblea l'iter per l'approvazione del provvedimento concernente l'amnistia e di indulto (anche se al momento è stato rinviato), recante lo stesso contenuto delle proposte emendative citate, non ritengo sia questa la sede più opportuna per discutere, poiché il tema merita un dibattito in una sede più appropriata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni rese dai numerosi colleghi che si sono precedentemente espressi a favore dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame. Si tratta, evidentemente, di restituire effettività ad una previsione della nostra Costituzione che, così com'è stata riformata, risulta inapplicata ed inapplicabile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Boato 16.010, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 442
Astenuti 3
Maggioranza 222
Hanno votato
193
Hanno votato
no 249).

Prendo atto che l'onorevole Zanella non è riuscita ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimere voto favorevole.

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