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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
PRESIDENTE. Ricordo che è stata presentata la questione pregiudiziale Leoni n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5329 sezione 1).
Avverto che, a norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 e del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulla questione pregiudiziale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Leoni n. 1, di cui è cofirmatario.
ANTONIO SODA. Signor Presidente, quando si affrontò il tema del conflitto di interessi, era già evidente l'incoerenza del testo con la legge precedentemente approvata sul sistema integrato delle comunicazioni.
La legge sull'assetto radiotelevisivo è del 3 maggio 2004, la legge sul conflitto di interessi è del 20 luglio 2004. Ragioni politiche, ragioni strumentali, ragioni elettorali, hanno condotto consapevolmente la maggioranza ad approvare una legge incoerente, contraddittoria, non coordinata e, per alcuni aspetti, non corrispondente alla verità giuridica. Tutto ciò in quanto, ad un certo momento, questa maggioranza si raccoglie in sé stessa, non ascolta nessuna ragione e procede - come sta accadendo sulla riforma costituzionale - senza ascoltare le ragioni, non dico dell'opposizione, ma della logica.
Dunque, è accaduto che la legge sul conflitto di interessi non può essere attuata con riferimento all'organizzazione delle autorità di vigilanza perché, precedentemente, era già stata modificata la legge sull'assetto radiotelevisivo e sulle previsioni dell'autorità. Così, la maggioranza va avanti testardamente e caparbiamente e poi, con un decreto-legge, pretende di correggere aspetti di coerenza formale tra i due testi.
Allora, l'articolo 77 della Costituzione, che prevede che il Governo possa assumere la potestà legislativa in casi di straordinaria necessità ed urgenza, può essere piegato a questi fini? O questo decreto-legge è un abuso dell'articolo 77 della Costituzione?
Non so se i colleghi hanno percepito qual è la questione che stiamo affrontando. Apparentemente, sul merito, non abbiamo nulla da eccepire, in quanto si tratta di rendere coerenti e coordinate tra loro due leggi dello Stato, tuttavia la questione segnala un rapporto tra questa maggioranza e questo Governo e la Costituzione italiana, della quale si fa scempio costantemente oltre che in sede di riforma, anche in sede di applicazione.
Un Governo, consapevolmente, blinda la sua maggioranza, le impone di dettare e promulgare una legge, pur sapendo che non è in linea con una precedente, non ascolta le ragioni dell'opposizione, sbaglia coscientemente e poi pretende di utilizzare lo strumento del decreto-legge perché ravvisa la necessità e l'urgenza di intervenire sul proprio errore!
D'altra parte, la legge sul conflitto di interessi risale al luglio 2004; oggi siamo ad ottobre e un percorso legislativo ordinario, normale, senza strappi costituzionali avrebbe consentito tranquillamente di rendere omogenea e coordinata la legge sul conflitto di interesse con quella sulla RAI e sull'emittenza televisiva.
Quanto da noi denunciato non è un problema astratto di organizzazione delle fonti legislative, bensì un costume e un comportamento rispetto a princìpi costituzionali, dei quali il Parlamento dovrebbe essere geloso, perché ogni qualvolta il Governo si appropria delle funzioni legislative, lo fa esautorando la funzione delle Camere. Quindi, ogni qualvolta si verifica un abuso dello strumento del decreto-legge, le Camere dovrebbero insorgere e ricordare all'Esecutivo di rimanere entro i confini che la Costituzione ha delimitato.
La questione, dunque, non riguarda né il testo né la sua necessità, bensì attiene allo strumento adoperato, che rivela ancora una volta come a voi della Costituzione italiana non freghi assolutamente nulla, come qualcuno ha detto in quest'aula.
Ma siccome a noi la Costituzione sta a cuore, continueremo ad incalzarvi e a dirvi che la Carta costituzionale, valore supremo del patto fondativo della Repubblica, va rispettata e salvaguardata. (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il decreto-legge n. 233 del 2004, di cui ci stiamo occupando, modifica le disposizioni della legge n. 215 del 2004, relative al conflitto di interessi, per adeguarle a quelle della legge n. 112 del 2004, la cosiddetta legge Gasparri. Ho voluto espressamente evocare i numeri di queste leggi, affinché dalla sequenza delle stesse emerga con chiarezza che i riferimenti normativi che oggi si vogliono introdurre erano già noti alla legislatore della legge n. 215, lo stesso che adesso la vuole invece modificata negli articoli 7 e 4. Si sostituisce - in riferimento all'articolo 2, comma 1, della legge n. 249 del 1997 - con il riferimento al sistema integrato delle comunicazioni, una norma che addirittura alcuni ritengono già abrogata dall'articolo 28 della legge Gasparri.
Si sostiene che le modifiche siano meramente formali, ma in brevissimo tempo cercherò di dimostrare che così non è. Con questa modifica si interviene sui limiti
antitrust, ovvero sui limiti di cumulo delle risorse che possano essere detenute da ciascun operatore della comunicazione. Si può, quindi, insinuare legittimamente il dubbio che il legislatore del luglio scorso non abbia voluto modificare gli indirizzi precedentemente assunti che, peraltro, erano già stati oggetto di una missiva del Capo dello Stato a questo Parlamento. Quindi, si può supporre il rifiuto di integrare le disposizioni sul conflitto di interessi al contenuto del sistema integrato delle comunicazioni, così come segnalato nella sua inadeguatezza dal Capo dello Stato.
Allo stesso modo, al comma 2, il richiamo alla legge n. 112 della 2004 è un riferimento non puramente formale, perché modifica i poteri dell'autorità di garanzia delle comunicazioni. Anche in questo caso, si vuole incidere sui poteri di controllo, in coerenza con quello che, alla luce di un secondo indizio, sembra più connotarsi come un sabotaggio, peraltro assai coerente con tutta l'impostazione data dalla maggioranza all'iter legislativo sul conflitto di interessi.
Così, ancora, al comma 3 si modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, sul conflitto di interesse, aggiungendo, anche in tal caso, il richiamo all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (la cosiddetta legge Gasparri).
Il divieto di atti e comportamenti che costituiscono e mantengono una posizione dominante si arricchisce, con questa disposizione, di norme che conferiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un potere di controllo sulla base di parametri nuovi: livello di concorrenza interno, barriere di ingresso, dimensioni di efficienza economica dell'impresa, indici quantitativi, fino ad arrivare anche all'indice generale costituito dai ricavi dell'impresa stessa. L'Autorità di controllo procede a tale verifica, individuato il mercato rilevante, e di seguito può anche adottare una misura sanzionatoria, vale a dire un pubblico richiamo.
I requisiti di necessità ed urgenza, che si ritengono alla base del decreto-legge in esame, per la piena operatività della legge n. 215 del 2004, non possono pertanto ritenersi sussistenti. Le questioni in esame non rivestono dunque carattere meramente formale, come invece si vorrebbe supporre, e vertono su disposizioni certamente note, in quanto oggetto di formale richiamo da parte del Capo dello Stato nonché di una legge previgente. Posto che il Parlamento, anzi la maggioranza, ha ritenuto di non dover tenere conto di ciò in una legge successiva, come può concepirsi la stessa utilizzazione dello strumento legislativo della decretazione d'urgenza? Se non sono stati introdotti dalla maggioranza nella legge dello scorso luglio, anche alla luce del dibattito parlamentare, dobbiamo ritenere che tali riferimenti non fossero voluti, in piena coerenza con la scelta di indebolimento sistematico operata dalle disposizioni poste a tutela del conflitto di interesse, anziché per impedirlo. Se vi è stato un richiamo o una sollecitazione in tal senso, lo si dica; tuttavia, se non vi sono stati tali richiami, si dica almeno con chiarezza che i requisiti di necessità ed urgenza non sussistono. Se non sussistevano nello scorso luglio, infatti, non possono certamente ritenersi sussistenti adesso.
Onorevoli colleghi, gli argomenti a supporto della decretazione d'urgenza sono clamorosamente pretestuosi: se vi fosse stata tale necessità, avrebbe potuto essere valutata con la legge n. 215 del 2004; se vi fosse stata l'urgenza, avrebbe dovuto essere sostenuta già in quella sede.
Il rigoroso rispetto dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione sta nel richiamo della Corte costituzionale, ma anche nel rispetto che ciascuno di noi deve a questa Assemblea. Auspico pertanto che venga approvata la questione pregiudiziale in esame, e che la discussione sia ripresa nelle forme ordinarie (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, il gruppo di Rifondazione comunista
condivide la questione pregiudiziale in esame. L'argomento, come ha osservato il collega Soda, potrebbe apparire di scarsa rilevanza, in considerazione della formulazione e della natura sintetica del decreto-legge in esame. Si tratta, invece, di una questione di primaria importanza, perché le norme in esame contrastano con l'articolo 77 della Costituzione, la cui modifica, peraltro, andremo ad esaminare alla ripresa pomeridiana dei lavori. In tale sede, chiederemo di rendere tale articolo ancora più pregnante, proprio laddove si fa riferimento alla possibilità, da parte del Governo, di adottare provvedimenti legislativi di urgenza. I criteri previsti dalla Costituzione sono stati spesso violati, sia per il contenuto dei decreti sia per i tempi nei quali vengono presentati.
In questo caso il problema si pone doppiamente, non solo perché questi aspetti vengono violati ma perché si definisce una situazione quasi incomprensibile. Vi sono disposizioni di natura esclusivamente formale, all'apparenza, ma che derivano dalla fretta, dalla scelta di approvare velocemente la famosa legge Gasparri nel maggio del 2004 e di non rendere questo provvedimento compatibile con la legge sul conflitto di interessi, votata nel mese di luglio.
Vi è allora la necessità di rendere compatibili queste due leggi ma a ciò non si è adempiuto attraverso il procedimento legislativo normale. Ora si tenta di porre rimedio all'errore introdotto con un'apparente questione di coordinamento dei testi. Non è questa una modalità accettabile; si introduce un ulteriore elemento distorsivo rispetto alle prassi e alle violazioni alle quali siamo abituati in relazione ai dispositivi dei decreti-legge. Giustamente chiediamo che, se questa correzione deve essere apportata che ciò avvenga con normali modalità, ossia con un ordinario disegno di legge e quindi con l'iter previsto in tali casi.
Annunciamo quindi voto favorevole del gruppo di Rifondazione comunista, che sottoscrive la questione pregiudiziale in esame (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Leoni n. 1.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 404
Maggioranza 203
Hanno votato sì 159
Hanno votato no 245).
Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo in altra seduta.
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