Allegato A
Seduta n. 527 del 13/10/2004


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(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 8)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.


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Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA COSTITUZIONE

ART. 22.
(Funzioni del Presidente della Repubblica).

Subemendamento all'emendamento 22. 253

All'emendamento 22. 253, sostituire le parole: la Nazione con le seguenti: l'unità nazionale.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parole: e dell'unità federale della Repubblica.
0. 22. 253. 1. Leoni, Bressa, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso Art. 87, primo comma, sostituire le parole da: l'unità federale fino alla fine del comma, con le seguenti: la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.
22. 253. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 87, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti.»
22. 252. La Commissione.
(Approvato)