Allegato A
Seduta n. 527 del 13/10/2004


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(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 15.
(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).


Sopprimerlo.

*15. 1. Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.
*15. 5. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 72, quarto comma, sostituire le parole: della Camera con le seguenti: dell'Assemblea.
15. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 72, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , di


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autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
15. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Subemendamenti all'emendamento 15.201

All'emendamento 15.201., capoverso, sopprimere il primo periodo.
0. 15. 201. 2. Mascia, Alfonso Gianni.

All'emendamento 15.201., capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati con le seguenti: Non è consentito al Governo di chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere e posti in votazione.
0. 15. 201. 4. Mascia, Vendola.

All'emendamento 15.201., capoverso, sopprimere il secondo periodo.
0. 15. 201. 6. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinfisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena, Pisapia.

All'emendamento 15.201., capoverso, secondo periodo dopo le parole: Il Governo aggiungere la seguente: non.
0. 15. 201. 5. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».
15. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo».
15. 4. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Subemendamenti all'emendamento 15.202

All'emendamento 15. 202., capoverso, sopprimere le parole da: , con priorità fino alla fine dell'emendamento.
0. 15. 202. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Pisapia.


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All'emendamento 15. 202., capoverso, sostituire le parole: consigli o assemblee regionali con la seguente: Regioni e provincie autonome.
0. 15. 202. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccia.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il sesto comma con il seguente:
«Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle provincie autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più consigli o assemblee regionali in coordinamento tra di loro».
15. 202. (Testo modificato nel corso della seduta) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 72, sesto comma, sostituire le parole da: adottate fino a: della Camera competente con le seguenti: possono concernere esclusivamente le materie di cui all'articolo 70, secondo comma, e, qualora siano adottate dalla maggioranza delle Assemblee regionali in coordinamento tra di loro, sono poste all'ordine del giorno del Senato federale della Repubblica.
15. 72. Perrotta.

Al comma 1, capoverso Art. 72, sesto comma, sostituire le parole: da più con le seguenti: dalla maggioranza delle.
15. 71. Perrotta.

Al comma 1, capoverso Art. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva. La Corte Costituzionale si pronuncia entro venti giorni, ridotti a dieci su richiesta del Governo per ragioni di necessità ed urgenza».
15. 44. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva».
15. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Referendum abrogativo). - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque consigli regionali»;


b)
al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi


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purché non inferiore ad un quarto degli aventi diritto».
15. 05. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Mantini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. (Referendum abrogativo). - 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentocinquantamila elettori o cinque consigli regionali»;
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili.»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati».
15. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.