Allegato A
Seduta n. 527 del 13/10/2004


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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 - MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei


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deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede».


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 13.
(Formazione delle leggi).

Subemendamenti all'emendamento 13.254 (Nuova formulazione)

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione) , sostituire le parole da: primo periodo fino a: regolamenti, con le seguenti: secondo periodo, sostituire la parole da: paritetico a: senatori con le seguenti: composto da dieci deputati e dieci senatori.
0. 13. 254. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione) , sostituire la parte consequenziale con la seguente:
Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, la parola:
legislativa.
0. 13. 254. 3. Leoni, Boato, Bressa.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione) , alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: al medesimo comma fino a: delle due Camere.
0. 13. 254. 2. Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione) , alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: aggiungere, in fine, fino alla fine del periodo.
0. 13. 254. 4. Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione) , alla parte consequenziale, dopo le parole: su proposta del Comitato, stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti
0. 13. 254. 5. Bressa, Leoni, Boato, Mascia.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 70, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: tra le due Camere aggiungere le seguenti: , sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti,
Conseguentemente,
al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere
aggiungere in fine, il seguente periodo:

I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
13. 254. (nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

All'articolo 13, capoverso articolo 70, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: paritetico composto da quattro deputati e quattro senatori con le seguenti: composto da dieci deputati e dieci senatori.
13. 255. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 70, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
«L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente


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le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati».
13. 256. La Commissione.
(Approvato)