Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 518 del 30/9/2004
Back Index Forward

Pag. 8


...
Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 39 - A.C. 4862 ed abbinate)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Delbono. Ne ha facoltà.

EMILIO DELBONO. Signor Presidente, nel leggere l'emendamento Elio Vito 39.200 che tra poco voteremo, ho visto che tra i suoi firmatari vi è l'onorevole Cè, il capogruppo della Lega. Devo dire che sono rimasto un po' sorpreso della presenza di questa firma, perché mi è venuto in mente che una volta c'era la Lega, che era un movimento federalista, che poi ha avuto una fase in cui è diventata un movimento secessionista, per poi ritornare federalista. Adesso, francamente, mi sembra un po' «poltronista», perché il testo di questo emendamento mette un timbro ulteriore su una riforma costituzionale che è lontana mille miglia da una riforma di stampo federalista ed autonomista, nonché da qualunque Carta costituzionale che abbia le caratteristiche di rispetto pieno ed evolutivo del sistema delle autonomie.
Dopo l'«annacquamento» della devolution - per così dire il bromuro alla Lega! -, dopo l'involuzione dell'articolo 117, che, se mi permettete, è di molti passi indietro rispetto alla riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra, dopo le contorsioni


Pag. 9

sul Senato federale, che federale non è, dopo la trovata che si può sciogliere il consiglio regionale con un decreto del Presidente della Repubblica, sentito solo il Senato federale, che viene eletto contestualmente con i consigli regionali, essendo quindi in qualche modo paradossalmente in conflitto di interesse generale con la vita e la sopravvivenza dei consigli regionali, adesso questo emendamento che stiamo per votare mette il suggello finale su questa riforma, che non ha veramente nulla, ma proprio nulla, di federalista, né di autonomista.
Già ieri i colleghi hanno messo il dito nella piaga, chiedendo correzioni sostanziali. Come è possibile scrivere in Costituzione che un Governo - il Governo che voi prefigurate, quindi fortemente accentrato intorno alla figura del premier (cioè il Presidente del Consiglio)! -, se ritiene che una legge regionale, o parte di essa, pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, chieda, dopo avere invitato le regioni a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli, alle Camere di annullare a maggioranza assoluta una legge regionale?
Com'è a tutti chiaro, vi sono una serie di profili che sono sorprendenti. Il primo di questi è che si parla di interesse nazionale della Repubblica, quasi che esso confligga con l'interesse che anche le regioni devono inevitabilmente tutelare nel legiferare.
La nostra, infatti, è una Repubblica, secondo l'articolo 114 della Costituzione, che si articola in Stato centrale, regioni, città metropolitane, province e comuni. Dov'è finita la pari dignità costituzionale delle regioni di fronte al Governo, che dispone semplicemente del potere esecutivo, e al Parlamento, che è uno dei poteri legislativi del paese (non è il potere legislativo del paese)? Ciò è sorprendente, perché viene accolto da movimenti che, sul territorio, continuano ad usare parole roboanti, ma assolutamente fasulle.
Tra l'altro, si dice che le disposizioni possono essere pregiudizievoli, ma verso chi? È il pregiudizio della maggioranza? Del Governo? Poiché in Costituzione non è definito l'interesse nazionale, presumiamo che una legge regionale sia pregiudizievole rispetto ad orientamenti di natura politica della maggioranza che è in Parlamento. Ciò è paradossale, perché può accadere che tale maggioranza abbia interessi ed orientamenti assolutamente contrastanti rispetto a quelli di una o più regioni. È un rischio enorme che non viene in alcun modo risolto dalla norma.
Nel caso di un conflitto di competenza, come si affermava nel vecchio testo (quindi sulla base delle competenze esclusive o concorrenti delle regioni), veniva chiesto alla Corte costituzionale di dirimerlo, ma, in tal caso, l'oggetto non è la competenza, ma un fantomatico, quanto discrezionale o, come diceva ieri il collega Boccia, arbitrario interesse nazionale che viene interpretato, come si vuole, dalle maggioranze che si alternano alla guida del paese. Oggi ci siete voi, domani potremmo esserci noi. Non sappiamo come evolveranno le cose.
Come è possibile inserire nella Costituzione una previsione di questo genere che confligge in profondità con un impianto di natura autonomista? Si prevede che una maggioranza assoluta possa chiedere l'annullamento di una legge regionale; una maggioranza che, con il sistema maggioritario uninominale, come voi sapete, può anche non coincidere con la maggioranza assoluta dei cittadini. È un paradosso, perché una maggioranza parlamentare che non rappresenta la maggioranza dei cittadini può annullare una legge regionale, magari di una regione importante e grande come la Lombardia. Come è possibile?
Perché, inoltre, è scomparso il ruolo fondamentale di garanzia della Corte costituzionale nel caso di conflitto di attribuzione? Diciamo la verità: è scomparso, perché è entrato nel calderone del dibattito ridicolo sulla composizione della Corte costituzionale di oggi, quella nicchia di comunisti, come l'ha definita prima la Lega e poi Berlusconi. È mai possibile pensare di cancellare il ruolo della Corte costituzionale per una ragione di polemica politica di bassissimo livello e farla scomparire dalla Carta costituzionale? Tra l'altro,


Pag. 10

emerge una scarsa fiducia nella composizione della Corte costituzionale che voi avete previsto.
Anche il sistema degli enti locali concorre alla definizione di una parte della stessa. Se, pertanto, alla composizione della Corte costituzionale futura concorreranno anche le regioni, la stessa dovrà essere la sede naturale, nella quale dirimere i conflitti di attribuzione e le competenze. Se vi è, addirittura, un concorso degli enti locali, in particolare delle regioni, quale è il ruolo della Corte costituzionale se non quello di dirimere l'eventuale contrasto che può determinarsi in seguito all'approvazione di una legge regionale, rispetto, ovviamente, alle competenze di natura esclusiva da parte dello Stato o di natura concorrente, quando la regione si attribuisce una competenza esclusiva che non le compete? Quindi, questo ruolo fondamentale della Corte costituzionale scompare proprio quando avrebbe dovuto entrare in gioco nella sua nuova formulazione.
Se esaminate la Carta costituzionale di qualunque Stato federale, potrete notare che nessun federalismo al mondo prevede che una maggioranza parlamentare possa cancellare leggi emanate da poteri legislativi autonomi. Solo noi siamo capaci di costruire questo ircocervo, questo mostro che non è né uno Stato centralista né uno Stato federalista e autonomista.
Il testo al nostro esame è esattamente il prodotto di una mediazione politica al ribasso. Da una parte, la Lega ha piantato la sua bandierina sulla devolution che ormai ha subito uno svuotamento progressivo mentre, dall'altra, ha vinto un centralismo ed un accentramento politico apicale, addirittura sull'esecutivo, voluto da Alleanza nazionale e dal Presidente del Consiglio. Sinceramente, non so cosa c'entri il ministro Calderoli in questo Governo, se si decide di approvare questo articolo che poi diventerà parte della Costituzione.
Infatti, esiste una possibilità di censura di merito e non una censura di legittimità o di violazione dei principi costituzionali o di sviamento rispetto alle competenze, in quanto domani il Governo potrà decidere che una legge o parte di una legge regionale, nel merito, pregiudichi i suoi interessi, i suoi orientamenti politici.
Ieri il collega Boccia ha parlato di dittatura della maggioranza parlamentare - usando un'espressione un po' forte, ma molto vicina alla realtà -, che potrebbe non corrispondere alla maggioranza assoluta del paese.
Infine, occorre evidenziare la funzione del Presidente della Repubblica che qui viene fotografato nel suo ruolo notarile, avendo il potere di annullare semplicemente la legge senza avere la possibilità di svolgere esso stesso una funzione di garanzia che, nella storia repubblicana, ha sempre avuto e che spesso ha svolto in maniera decisiva per la tenuta del quadro istituzionale, costituzionale e politico del paese.
Quindi, si tratta evidentemente di una bassa mediazione; usando un'espressione usuale, qualcuno ha voluto la botte piena e la moglie ubriaca, creando uno scassato testo costituzionale che in futuro ci creerà un'infinità di problemi politici.
Vi chiediamo dunque di migliorare questo testo, accogliendo l'invito, rivolto anche dall'onorevole Berlusconi in questa sede, ad ascoltare le proposte dell'opposizione che abbiano fondamento; vi chiediamo di restituire alla Corte costituzionale il suo ruolo di dirimere eventualmente i conflitti di competenze tra le regioni e lo Stato centrale.
Vi chiediamo - mi rivolgo in particolare ai colleghi della Lega - di avere un minimo sussulto di dignità, chiedendo l'accantonamento di questo emendamento, affinché lo stesso sia formulato da costituenti che guardino non all'oggi ma al domani.
Purtroppo, temiamo che anche queste nostre richieste, queste nostre sollecitazioni cadano nel vuoto; infatti, non stiamo scrivendo la Carta costituzionale che guarda al futuro, ma un misero documento politico che produrrà grandi danni e che è frutto solo di un accordo per tenere insieme la maggioranza di governo. Ciò è triste per il paese e per le forze politiche che accettano di scrivere testi di questa portata.


Pag. 11


Vi chiediamo, in sostanza, di ascoltarci e di accogliere con noi gli emendamenti che proponiamo (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71. Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti Buontempo 0.39.200.2 e Perrotta 0.39.200.3, presentati all'emendamento Elio Vito 39.200. La Commissione raccomanda invece l'approvazione del suo subemendamento 0.39.200.6. Il parere è contrario sui subemendamenti Leoni 0.39.200.5 e sugli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 39.200; il parere è invece contrario sugli emendamenti Leoni 39.73 e Taormina 39.70.
Se lo ritiene opportuno, posso esprimere il parere della Commissione anche sugli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bruno.

DONATO BRUNO, Relatore. Sull'articolo aggiuntivo Leoni 39.010...

PRESIDENTE. Mi risulta ritirato.

DONATO BRUNO, Relatore. Ne prendo atto. La Commissione esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.39.0200.25, presentato all'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200. Il parere è contrario sui subemendamenti Perrotta 0.39.0200.1 e Mascia 0.39.0200.2. La Commissione esprime invece, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200.
La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo subemendamento 0.39.0201.25 ed esprime parere favorevole sul subemendamento Leoni 0.39.0201.1 che peraltro risulterebbe assorbito, qualora fosse approvato il subemendamento della Commissione, nella cui stesura ne è stato recepito lo spirito.
La Commissione raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0201. In realtà, allo stato, il parere è espresso in pratica soltanto con riferimento all'ultimo comma, visto che i primi due risulterebbero modificati a seguito dell'eventuale approvazione del subemendamento della Commissione...

PRESIDENTE. Quindi, il parere è contrario nel suo complesso...?

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole, considerando che la formulazione dei primi due commi dell'articolo aggiuntivo dovrebbe risultare modificata a seguito dell'approvazione dei subemendamenti presentati.
La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi due subemendamenti 0.39.0202.25 e 0.39.0202.26, presentati all'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202. La Commissione invita i presentatori al ritiro del subemendamento Bressa 0.39.0202.1, il cui contenuto potrebbe essere trasfuso in ordine del giorno; altrimenti il parere è contrario.
Quanto all'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, la Commissione esprime parere favorevole, rilevando altresì che, nell'ambito di alcuni subemendamenti, la materia relativa alle autorità indipendenti risulta riferita all'articolo 98 della Costituzione. Occorre dunque considerare anche le proposte emendative che introducono modifiche a tale articolo, in particolare l'articolo aggiuntivo Bressa 30.01, sul quale, allo stato, la Commissione esprime parere contrario, ma che risulterebbe assorbito in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, ove subemendato.
La Commissione, infine, nel prendere atto che l'articolo aggiuntivo Schmidt 39.02 è stato ritirato dal presentatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.


Pag. 12

PRESIDENTE. Il Governo?

ALDO BRANCHER, Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per reiterare la richiesta di chiarimenti che ho già rivolto al termine della seduta di ieri. Come possiamo procedere alla votazione dell'articolo 39, che delinea funzioni del Senato federale, senza aver discusso e votato gli articoli relativi al Senato federale? Nessuno ha fornito una risposta a tale richiesta!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, alcuni colleghi intervenuti sul complesso degli emendamenti hanno sottolineato come l'articolo in esame vada inaccettabilmente a modificare l'articolo 127 della Costituzione. Il testo vigente di tale articolo è molto chiaro: esso delinea, infatti, un sistema nell'ambito del quale, sulla base delle competenze definite dalla Costituzione, il Governo può intervenire, ricorrendo alla Corte costituzionale, qualora una legge regionale ecceda la competenza della regione, e viceversa. Dunque, se una delle due istituzioni eccede la propria competenza, l'altra, in un percorso garantito nell'ambito dello Stato di diritto, può proporre ricorso alla Corte costituzionale.
Ritengo si tratti di un percorso trasparente e garantista. L'articolo in esame introduce invece una nozione di interesse nazionale assolutamente imprecisata. Non è infatti chiaro in cosa consista tale interesse nazionale: si tratta di una terminologia usata strumentalmente per tenere insieme una maggioranza che presenta al suo interno diverse e contrapposte ispirazioni e sensibilità e per rispondere all'esigenza di accontentare chi vuole il cosiddetto federalismo, la devoluzione o la secessione e gli interessi di altre forze politiche, in questo caso di Alleanza nazionale. Abbiamo dunque compreso che si tratta di un sistema politicista, che non ha nulla a che fare con i principi costituzionali e che introduce una nozione inaccettabile e incongrua anche dal punto di vista terminologico.
Dunque, che cos'è l'interesse nazionale, inserito nella parte II della Costituzione, che state riformulando, oscillando tra la frammentazione della Repubblica, la frantumazione dei diritti e un nuovo e moderno autoritarismo? Di ciò, infatti, si tratta, quando da una parte si frantuma l'ordinamento della Repubblica, dall'altra si disintegrano i diritti fondamentali e, in ultima istanza, si prevede sostanzialmente l'intervento dell'esecutivo per decidere in cosa consista l'interesse nazionale e quando esso venga leso. L'emendamento presentato dalla maggioranza prevede infatti che sia una maggioranza politica a decidere con un voto se tale presunto interesse nazionale sia stato o meno posto in discussione.
Dunque ritengo che non sia neanche in discussione una nuova forma di statalismo, come qualche collega ha sottolineato. In questo caso, infatti, si tratta di un'altra cosa: lo statalismo, giusto o sbagliato, rappresentava un insieme, un sistema centrale che governava la Repubblica attraverso regole stabilite, democratiche e trasparenti. Oggi, invece, ci troviamo a dover subire le decisioni di un esecutivo che, con arroganza, si assume la discrezionalità di stabilire cosa si intende per interesse nazionale, nozione, parola magica o inventata che non esiste in nessuna Carta costituzionale.
Per noi, ad esempio, interesse nazionale vorrebbe dire piena attuazione dei diritti descritti nella prima parte della Costituzione. Molti di questi diritti fino ad oggi non sono mai stati applicati compiutamente,


Pag. 13

mentre ve ne sono degli altri che, invece, verranno destrutturati attraverso questa nuova seconda parte della Costituzione che ci state proponendo. Per noi interesse nazionale vuol dire questo, ma vi sono delle figure, degli organi già istituiti, preposti a tutelare il rispetto di questi diritti costituzionali e a vigilare affinché le nostre legislazioni corrispondano in pieno, per poteri e per contenuti, ai principi costituzionali. Tali figure sono però diverse da quelle previste da questo nuovo testo, le quali potrebbero essere influenzate da una logica tutta politica di maggioranza. Gli organi a cui, invece, faccio riferimento sono, ad esempio, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, i quali sono preposti alla tutela delle garanzie. Al contrario, attraverso questo articolo, voi intendete addirittura ridimensionare il ruolo del Presidente della Repubblica, che verrà ad assumere la veste di notaio firmando atti che gli verranno proposti da altri.
Crediamo, quindi, che questo articolo debba essere assolutamente soppresso al fine di mantenere l'attuale articolo 127 che, al contrario, ha una sua logica, una sua coerenza ed è coerente con tutto il resto della Costituzione (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, lo Stato partecipa alla Repubblica in posizione di parità e non più di supremazia gerarchica rispetto agli altri enti. La tutela degli interessi nazionali e delle esigenze unitarie della Repubblica non è parte delle caratteristiche di supremazia dello Stato, ma deve essere frutto dell'unico modo in cui dei soggetti di pari grado possono decidere attraverso l'accordo e la leale cooperazione. Questa impostazione - espressione diretta della riforma del Titolo V della Costituzione - non solo non è stata modificata (l'articolo 114 è rimasto tale e quale e cioè, come abbiamo detto in una precedente discussione, attuazione specifica dell'articolo 5), ma esce addirittura rafforzata, avendo voluto collocare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà all'articolo 114, che li qualifica come principi ispiratori dell'intero Titolo V: innovazione, a mio modo di vedere, sicuramente significativa.
Il Titolo V riformato e rafforzato da questo chiarimento sui principi ispiratori ci dice dove e come le esigenze unitarie possono e debbono trovare la loro tutela: nelle sedi e nelle forme paritarie della leale collaborazione e non in quelle di un intervento dello Stato ispirato a supremazia. Questa modifica ha rappresentato un cambiamento radicale di prospettiva, cambiamento rafforzato - come dicevo prima - dalla definizione della leale collaborazione e della sussidiarietà come principi di portata generale; ciò consente di superare anche quelle perplessità di parte della dottrina che attribuiva solo ad alcune ipotesi particolari la loro efficacia applicativa.
Questo cambiamento radicale, così rafforzato, è destinato - a mio avviso - a indurre anche un cambiamento nella giurisprudenza della Corte costituzionale. In passato la Corte costituzionale ha assecondato la trasformazione sistematica del limite di merito in limite di legittimità.
L'interesse nazionale si era infiltrato in ogni singolo limite di legittimità, dalle definizioni delle materie al territorio, dai principi fondamentali agli obblighi internazionali, per poi rovesciarsi in limite positivo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento.
Tutto ciò è stato possibile in un sistema dominato dal principio di supremazia, che riconosceva nel Governo il soggetto deputato ad assicurare d'autorità il rispetto degli interessi nazionali. Oggi, con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione è venuta meno la giustificazione giuridica che consentirebbe di continuare su questa strada.
Per questo la tutela dell'interesse nazionale, così come voi l'avete pensata e


Pag. 14

scritta, è incongrua, è un corpo estraneo rispetto alla realtà del Titolo V riformato e da voi non modificato. Questo «vostro» interesse nazionale è un vestito giuridico per tutte le decisioni che dipendono da valutazioni squisitamente politiche; questo è il senso dell'introduzione del vostro concetto di interesse nazionale.
La strada, però, è un'altra: cessata la supremazia dello Stato come tutore preventivo dell'unità dell'ordinamento giuridico, l'intera strumentazione della sussidiarietà e, nel suo ambito, della tutela dell'interesse nazionale e delle esigenze di coordinamento, è demandata alla cooperazione tra i diversi livelli di governo. È per questo che la domanda posta dalla collega Cossutta aveva un senso profondo; infatti, è importante capire che Senato federale abbiamo quando si discute di interesse nazionale.
Spetta alla contrattazione tra i diversi livelli di governo individuare le misure necessarie; infatti, abbiamo bisogno di procedure conciliative, non di procedure sanzionatorie: questa è la nuova strada, se si è convinti federalisti.
Deve essere chiaro a tutti che, sotto un profilo giuridico e istituzionale, quello che voi proponete, cioè la reintroduzione dell'interesse nazionale come limite, travolge le garanzie fondamentali di tutela nell'autonomia regionale, resa così vulnerabile da parte di prevedibili intrusioni centralistiche ispirate da logiche essenzialmente politiche.
Questo è il contenuto vero della reintroduzione del «vostro» interesse nazionale e questo è anche il poco esaltante risultato del vostro accordo di maggioranza che si fa Costituzione.
È un compromesso politico questo vostro interesse nazionale tra neocentralisti, tra vetero nazionalisti, tra leghisti domati, che si risolve, però, in un pasticcio costituzionale sulla testa delle regioni, delle autonomie e dei cittadini.
Con la votazione di questo articolo, stiamo per fare un enorme passo indietro; infatti, stiamo cancellando non solo questi anni di riforma del Titolo V, ma la prospettiva di un autentico federalismo nel nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Chiederei, se possibile, un attimo di attenzione al ministro, al presidente Bruno e ai colleghi del Comitato dei nove perché vorrei capire come si intrecciano i vari poteri dello Stato in ordine alle leggi regionali. Infatti, sulla base del disegno che è stato costruito, noi abbiamo i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, che possono essere esercitati anche dal Parlamento con leggi bicamerali - se non ricordo male - a maggioranza semplice; poi abbiamo la possibilità di far valere l'interesse nazionale - sempre per la stessa materia - con il Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata, ed infine abbiamo la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale da parte del Governo (articolo 127, primo comma).
In questo quadro, quale è il rapporto che intercorre tra questi strumenti, essendo la materia la stessa e avendo il Governo, volta a volta, la possibilità di attivare il procedimento legislativo ordinario, il procedimento davanti al Parlamento in seduta comune o le eccezioni di incostituzionalità?
Dico questo perché, Presidente, c'è un principio che si chiama economia dei mezzi giuridici, che vale soprattutto nelle Costituzioni: non bisogna mai avere più strumenti che realizzano lo stesso fine, perché questo può portare o ad una truffa delle «etichette», cioè ad usare l'uno o l'altro a seconda delle convenienze, oppure ad utilizzarli uno successivamente all'altro.
Qui stiamo parlando della Costituzione e, teoricamente, un Governo può esercitare tutti e tre i poteri uno dietro l'altro: se il primo fallisce c'è il secondo, se il secondo fallisce c'è il ricorso alla Corte costituzionale.
Credo che questo impianto non stia in piedi e che sia una delle tante incongruenze


Pag. 15

presenti in questo testo; quindi, vorrei capire, siccome il presupposto è lo stesso, anche se si chiama solo in modo diverso (quello che si chiama interesse nazionale e quello che si chiama diversamente nell'articolo 127 e, ancora diversamente, nell'articolo 120, primo comma), come si organizzano questi poteri.
Allora, si scelgano presupposti diversi, perché stiamo parlando dell'intervento sulle leggi della regione. Il Governo, lo ripeto, può intervenire con tre strumenti diversi riguardanti la stessa materia. Credo che tale tema vada approfondito, perché crea una grande confusione nel rapporto tra Stato e regioni. Il segno principale di questa riforma - non intendo offendere nessuno - è davvero la confusione, tanto per la ripartizione delle competenze quanto per l'intreccio di funzioni, poteri e procedure diverse riguardanti la stessa finalità.
Cari colleghi, è emerso un punto fondamentale: la differenza degli strumenti risponde ad un'altra ragione, ossia alla differenza di istanze presenti nel centrodestra. I colleghi di Alleanza nazionale hanno puntato i piedi sull'interesse nazionale ed è stato costruito l'interesse nazionale. Altri hanno chiesto poteri sostitutivi maggiori e sono passati i poteri sostitutivi. Ma non c'è una coerenza tra questi strumenti.
Chiederei al Governo o alla Commissione un chiarimento sui rapporti che esistono tra questi tre strumenti. Si tratta di un tema non secondario, perché riguarda il vero federalismo. Sono state distribuite in modo confuso le competenze fra Stato, regioni e così via, ma, se vi sono strumenti confusi per far valere interessi nazionali, questo non può che accrescere la conflittualità tra Stato e regioni e tra regioni. Credo che ciò non convenga a nessuno. Chiediamo, per cortesia, un chiarimento su questo punto (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, tutti gli Stati federali dispongono di una clausola che consente ai Parlamenti nazionali di far valere l'interesse nazionale e l'interesse federale. In questi anni, ciò è avvenuto per opera non del Parlamento, ma della Corte costituzionale, chiamata a fare da custode in proprio dell'interesse nazionale. Ma nessuno Stato federale ha l'intreccio di strumenti posto in rilievo dall'onorevole Violante; queste diverse disposizioni, fatalmente, genereranno conflitti e soprattutto celano una vera e propria presa in giro. Infatti, chiamare il Parlamento in seduta comune, come nel caso della dichiarazione di guerra, a decidere sull'interesse nazionale significa indicare uno strumento assolutamente inefficace, che rischia di essere un po' come la devolution, vale a dire annacquato, un totem per consentire ad Alleanza nazionale di salvare la faccia. Da qui l'inevitabile confusione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, per quanto riguarda il problema dell'interesse nazionale, siamo alla terza formulazione, e non è detto che sia l'ultima.
Il testo originario affida la difesa del cosiddetto interesse nazionale al Senato, l'emendamento della maggioranza lo affida ad una Commissione paritetica e il subemendamento della Commissione niente meno che al Parlamento in seduta comune. Diverse formulazioni, una peggiore dell'altra, perché nessuna corregge davvero la logica di questa clausola, ossia sottoporre alla vigilanza e alla censura di un organo politico dello Stato le leggi regionali. Si tratta di uno dei casi di contraddizione profonda di questo disegno di legge, che esprime visioni contrastanti della maggioranza.


Pag. 16


So da cosa deriva la preoccupazione di una parte della maggioranza di difendere l'interesse nazionale, a parte la vaghezza, l'indeterminatezza di tale espressione; nasce dal timore che gli umori e le spinte secessioniste prevalgano ed usino le materie devolute come un grimaldello per picconare l'unità della Repubblica. Ma il problema sta nel meccanismo che è stato messo in piedi con le attuali modifiche dell'articolo 117 e la difesa dell'interesse nazionale, in qualunque modo si possa intendere, non può essere affidata ad un organo politico, ma deve essere affidata in termini di legittimità alla Corte costituzionale; ogni altro modello è pasticciato e mortifica le autonomie regionali che la maggioranza dichiara di voler sostenere (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato, al quale ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Grazie, Presidente; poi mi chiarirete la questione dei tre minuti...
La questione di cui stiamo discutendo é di un'enorme gravità, ma come vede, Presidente, come vedono i colleghi, non stiamo urlando, stiamo ragionando contrapponendoci radicalmente, ma cercando di far capire anche ai colleghi quale clamoroso errore costituzionale e anche politico si stia commettendo con l'introduzione di questo nuovo comma all'articolo 127 della Costituzione.
Proprio perché ho poco tempo, richiamo l'intervento che ha svolto ieri il collega Boccia in sede di illustrazione degli emendamenti nonché quelli del collega Bressa, e anche l'intervento che ha svolto il presidente Violante poco fa. Cito soltanto coloro che in modo più approfondito hanno posto la questione, ma anche gli altri lo hanno fatto congruamente.
Noi abbiamo più volte riconosciuto che è opportuno e necessario che in un sistema che va in direzione federale ci sia una clausola di salvaguardia del sistema. Questo non è l'interesse nazionale - la cui terminologia già è una spia della incapacità, della Casa delle libertà in questo caso, di adeguare anche i concetti costituzionali alla modifica del Titolo V, al nuovo articolo 114, che pure è stato in questa sede confermato e arricchito dal riferimento ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà -; è l'interesse della Repubblica da salvaguardare, sono i valori fondamentali della Costituzione da salvaguardare. Questa è una concezione adeguata non solo alla Repubblica delle autonomie, che è già la Repubblica del 1948, ma anche alla Repubblica che va ormai in direzione federale, altrimenti non si capirebbe l'istituzione di un Senato federale.
Quindi, la questione l'abbiamo posta anche noi e forse noi per primi, perché, se voi andate a vedere la numerazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34, troverete che il nostro emendamento è stato presentato prima dei vostri. Qualcuno dice: perché non l'avete fatto nel 2001? Perché nel 2001 si trattava esplicitamente di una riforma stralcio, solo di alcuni articoli, che rinviava a questa legislatura il suo completamento. Leggete l'articolo 11, norma transitoria, della riforma del 2001, che stabilisce: fino alla riforma del titolo I (cioè di Camera e Senato), vale l'integrazione della Commissione per le questioni regionali. Era esplicito che questa riforma andasse completata.
Noi non ci opponiamo al completamento di tale riforma, ma al modo assolutamente inaccettabile con cui, anziché realizzare una riforma di sistema, con un suo equilibrio di potere, una sua organicità, una sua coerenza, si sono meccanicamente sovrapposti: la devolution voluta dalla Lega, la ricentralizzazione di 12 materie su 18 (tra quelle previste come materie concorrenti, che diventano statali), l'interesse nazionale, preteso da Alleanza nazionale (forse perché si chiama Alleanza nazionale bisognava inserire l'interesse nazionale!). Tutto questo rappresenta una sovrapposizione che sa più di un vestito di Arlecchino che non di una logica di sistema che, se venisse adottata dalla maggioranza


Pag. 17

come criterio ispiratore, noi riterremmo un terreno di confronto leale.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di concludere.

MARCO BOATO. E ve lo abbiamo proposto! Lo ha proposto l'onorevole Tabacci, ma poi è scomparso dal dibattito; l'abbiamo proposto noi con il riferimento ai valori costituzionali e agli interessi della Repubblica. Voi a questo avete detto «no»: avete bocciato l'emendamento Tabacci, avete bocciato il nostro emendamento, avete rafforzato enormemente il potere sostitutivo; qui comunque ci si doveva fermare. E adesso introducete questo interesse nazionale proclamato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei componenti, che, laddove dovesse suscitare - ammesso che si possa - un ricorso alla Corte costituzionale, dovrebbe portare la Corte costituzionale a smentire il Parlamento in seduta comune a maggioranza dei componenti. Invece di creare un armonico sistema di tutela sia degli interessi regionali sia di quelli della Repubblica nel suo insieme, si aprono conflitti su conflitti, si giustappongono norme a norme, anche in conflitto fra di loro.
Per questo motivo, noi siamo non per modificare, ma per sopprimere questo articolo. Eravamo per modificare l'articolo 120, eravamo per modificare il 117, ma questo deve essere soppresso...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Boato. Il doppio del tempo...! Onorevole Boato, tutti la ascoltiamo sempre con grande interesse, ma io debbo mantenere un minimo di regolarità.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nespoli. Ne ha facoltà.

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, il sistema di garanzie che emerge dalla proposta di riforma in esame verte su tre capisaldi, diversi ma tra loro non confliggenti.
Il primo riguarda il potere sostitutivo rispetto alle inadempienze delle regioni; un altro concerne la verifica delle competenze, già indicata nel vigente articolo 127 della Costituzione, con la possibilità del Governo di ricorrere alla Corte costituzionale; l'ultimo, infine, riguarda l'interesse nazionale. Si tratta di questioni diverse, che attengono anche alla certezza dei tempi (questione inserita nella procedura). Una cosa, infatti, è contestare l'attribuzione delle competenze, un'altra è sostituirsi alle inadempienze, ed un'altra ancora è tutelare l'interesse nazionale.
Su questo aspetto, vorrei osservare che introdurre una procedura che garantisce tempi certi, come quella contenuta nella proposta emendativa presentata dalla maggioranza, conferisce certezza all'organismo individuato a tale scopo, vale a dire il Parlamento in seduta comune. Infatti, nel caso si manifesti la necessità di intervenire, perché qualche regione ha adottato una legge lesiva dell'interesse nazionale, il Parlamento definisce la procedura, «contesta l'infrazione» ed interviene. Vorrei osservare che la procedura attualmente prevista dall'articolo 127 della Costituzione è diversa, poiché rientrerebbe nel novero delle azioni del Governo sulle competenze della regione.
È forse competenza della regione la tutela dell'interesse nazionale? No; tuttavia, se la regione interviene ledendo l'interesse nazionale della Repubblica, il Parlamento in seduta comune si attiva e stabilisce, con procedure certe, che al massimo entro 55 giorni si può bloccare un'azione contraria all'interesse nazionale. Diversamente, se lasciassimo in vigore l'attuale norma costituzionale in materia, il Governo dovrebbe attivare la procedura adendo la Corte costituzionale, ma non vi sarebbe certezza nei tempi.
Resta sempre a favore delle regioni, nel nuovo articolo 127 della Costituzione, la possibilità di adire la Corte costituzionale contro l'azione del Parlamento. Dov'è il conflitto? Se la regione, successivamente all'adozione dell'intervento in difesa dell'interesse nazionale da parte del Parlamento in seduta comune, intende proseguire su quella linea, può proporre ricorso presso la Corte costituzionale; ma noi ci scandalizziamo del fatto che la Consulta


Pag. 18

possa confermare - perché non ha altra strada - quanto stabilito dal Parlamento?
Non credo che ciò leda qualche diritto; anzi, credo che rafforzi sia la responsabilità, sia le diverse competenze di ogni organo (Governo, Parlamento e regioni), nell'ambito di un quadro che ritengo armonioso. Per questo motivo, preannunzio che voteremo contro la soppressione dell'articolo 39 del provvedimento in esame, e riteniamo altresì che il lavoro svolto sia in grado di realizzare un'armonia complessiva tra i diversi poteri dello Stato (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, in un minuto cercherò di replicare al collega Nespoli su due questioni.
In primo luogo, vorrei rilevare che il suo intervento non ha fugato i nostri dubbi e la nostra contrarietà, già espressi nelle preoccupazioni rappresentate dal presidente Violante, sull'articolo in esame.
In secondo luogo, vorrei rivolgere una domanda ai deputati di Alleanza nazionale, ed in particolare proprio al collega Nespoli, che tanto tengono a questa norma. L'articolo 120 della Costituzione, seppur modificato, prevede che vengano attivati i poteri sostitutivi in alcuni casi, tra i quali quelli di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano l'unità giuridica ed economica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
La domanda che vi rivolgo è la seguente: sapete farmi un esempio in cui può scattare la clausola dell'interesse nazionale, che non sia già compreso nella casistica prevista dall'attuale articolo 120 della Costituzione? Cos'è questo interesse nazionale? Chiedo un chiarimento su ciò ai colleghi che tanto hanno premuto perché vi fosse questa formulazione così generica. Restiamo, inoltre, ancora in attesa di chiarimenti sull'intreccio tra i tre strumenti che avrebbe a disposizione il Governo per intervenire sulle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, credo che l'onorevole Violante e l'onorevole Boato tentino di realizzare un risultato irraggiungibile, ossia portare una certa razionalità in questo groviglio che si sta, via via, costruendo.
Ieri, ad un mio intervento finalizzato a comprendere quale fosse esattamente il punto della situazione, dopo un mio garbato apprezzamento per l'onorevole Bruno, quest'ultimo mi ha risposto in modo piuttosto piccato, dicendomi: «Solo lei, onorevole Gerardo Bianco, possiede lo spirito costituente». No, onorevole Bruno, non mi sento di possedere lo spirito costituente, perché tale spirito è qualcosa di diverso: è una tensione collettiva, è un grande slancio; se mi permette, è una cultura completamente diversa da quella che domina in quest'aula, perché si tratta della cultura di costruire regole che valgano per tutti e, come dice un grande maestro del nostro pensiero filosofico e teorico moderno, «sotto il velo dell'ignoranza».
L'onorevole Violante, l'onorevole Boato ed altri colleghi cercano di portare una razionalità che non può essere conquistata, perché in questo momento non prevale né Aristotele né Hegel: credo prevalga la logica partenopea del «tu dai una cosa a me ed io do una cosa a te» (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorremmo una risposta ai quesiti che abbiamo formulato.


Pag. 19

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, mi sembra che ciò che sta emergendo dal dibattito e, soprattutto, ciò che ha detto l'onorevole Nespoli, rappresenti la puntuale risposta ai dubbi...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bruno, ma vorrei far concludere gli interventi e, successivamente, le darei la parola, affinché possa esprimersi su tutti gli interventi, se lo riterrà.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo su un articolo che ritengo tra i peggiori di questa riforma costituzionale. Si tratta di un'impostazione non condivisibile in nulla, che lede un principio che mi sembra dovesse essere riconfermato in una revisione costituzionale che ci attendevamo di taglio completamente diverso, almeno dagli annunci.
Vi è, invece, una logica meramente politica che prevale su quella istituzionale; una logica che consentirebbe a qualsiasi Parlamento di modificare, per una scelta di tipo politico, una legge regionale assunta con un livello istituzionale di tipo diverso. Credo che ciò rappresenti un grave vulnus, lesivo delle autonomie delle regioni, e faccia compiere un grande passo indietro al nostro paese, in cui il pari livello istituzionale, istituito all'interno della modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione, garantiva, invece, una pari dignità a tutti livelli istituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, vorrei sottolineare un altro aspetto: definire «pregiudizievole dell'interesse nazionale» un atto legislativo di una regione è certamente un atto politico, del quale il Governo si assume la responsabilità.
Orbene, in tutti gli ordinamenti federali il rapporto tra Governo, Parlamento, regioni o comunità autonome o enti è sempre caratterizzato dalla mancata espropriazione dell'assemblea politica. Il Governo risponde dei suoi atti politici, in primo luogo, davanti all'assemblea con la quale intercorre il rapporto di fiducia. Di questo istituto, che voi inventate, non vi è traccia in altri ordinamenti federali. Voi create tre corsie di controllo delle regioni ed espropriate l'assemblea politica, che è l'unico organo in relazione di fiducia con il Governo, ponendo in essere uno degli atti più gravi politicamente che il Governo possa compiere: quello di definire pregiudizievole la libera manifestazione della volontà legislativa di una regione.
Mi domando se questo sia federalismo o non, invece, una fuoriuscita nella direzione autoritaria e presidenzialista di Alleanza nazionale, che rivela lo scambio del quale è frutto questo testo che state approvando; credo che non vi sia altro esempio da segnalare...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, con riferimento agli identici emendamenti in esame, desidero sottoporre all'attenzione del Parlamento quella che ritengo una grave incongruenza di questa norma. Certamente, non posso essere sospettato di essere contro la tutela dell'interesse nazionale e sono certo che il federalismo debba in qualsiasi modo avere cura di un'identità nazionale che non divida il paese. Tuttavia, il fatto che a verificare la congruità e la tutela dell'interesse nazionale delle leggi regionali debba essere il Senato federale, che è un organismo anomalo e discutibile, espressione di un regionalismo assai controverso e discutibile, è a mio avviso una contraddizione in termini. In questo sistema,


Pag. 20

l'interesse nazionale può essere custodito soltanto dalla Camera dei deputati e non da un organismo diverso, come quello cui si fa riferimento nel testo in esame.
Ed avverto, in questo caso, signor Presidente, il pericolo più grande: Stato contro regioni. Non vi sarà una secessione del paese, ma vi sarà una secessione culturale. Questo è il vero pericolo che sta dietro tali norme.
Per tali ragioni, chiedo all'Assemblea di approvare gli identici emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Soro 39.71 ed esprimere il mio profondo stupore nei confronti dei colleghi del gruppo della Lega Nord. Infatti, mi sembra che l'articolo 39, così come proposto all'attenzione dell'Assemblea, sostanzialmente codifichi per le nostre regioni uno stato di libertà vigilata. È vero che in uno Stato vi sono regole generali e che qualcuno deve sovrintendere ad esse. Tuttavia, mi sembra che, rispetto ad organismi parimenti politici quali i consigli regionali, assegnare ad una Camera il compito di controllare ed annullare, a maggioranza, un provvedimento legislativo significhi certamente avere una scarsissima considerazione del ruolo e delle potenzialità delle nostre regioni.
Quindi, colleghi della Lega, mi sembra che quello che proponete a questo Parlamento rappresenti obiettivamente un passo indietro rispetto al ruolo che assegnate alle regioni, se approverete il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fistarol. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FISTAROL. Signor Presidente, anch'io intendo sottolineare l'importanza degli identici emendamenti in esame e, in particolare, vorrei mettere in evidenza un aspetto.
Una devolution prima velleitaria, poi svuotata, oggi sostanzialmente finta, e quindi, una finzione ha prodotto, in realtà, una cosa concretissima, ossia una pesantissima centralizzazione attraverso l'introduzione di tale principio.
Questo è il risultato straordinario che ha prodotto l'offensiva della Lega. Se mettiamo assieme tale risultato con quello, altrettanto significativo, che dal testo costituzionale è stata cancellata la possibilità di una diversa velocità tra le regioni - che potevano, in base all'articolo 116, terzo comma, richiedere poteri aggiuntivi allo Stato - il cerchio si chiude: nessuna elasticità, nessun federalismo, ma nuova rigidità e una fortissima ricentralizzazione dei poteri (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, ritengo un grandissimo errore pensare che la politica debba fare da arbitro rispetto alle scelte regionali giuste o sbagliate. Non deve essere sicuramente il Parlamento a decidere se vi sono leggi regionali sbagliate, ma un arbitro esterno. Crediamo che la Corte costituzionale sia l'organo che meglio possa svolgere quel tipo di ruolo.
Per tale motivo, sosteniamo gli identici emendamenti soppressivi in esame. Infatti, se venisse approvato l'articolo 39, e se fosse approvato in questa formulazione, avremmo un mostro giuridico. Tale norma sembra proposta sulla base della convinzione che questa è e sarà sempre la maggioranza. Ricordatevi che le cose cambiano: tale norma diventerà negativa anche per voi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Ne ha facoltà.


Pag. 21

KARL ZELLER. Signor Presidente, anche noi riteniamo che la reintroduzione dell'interesse nazionale sia inutile ed anche dannosa. È inutile perché lo Stato ha tanti altri strumenti e poteri per intervenire nelle competenze regionali e salvaguardare le esigenze unitarie. Ricordiamo, ad esempio, l'articolo 120, che prevede un ampio potere sostitutivo per garantire l'unitarietà economica e giuridica del paese. Inoltre, lo Stato potrebbe impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale, come ha fatto anche in passato.
È dannosa perché, come giustamente ha statuito la Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003, il criterio dell'interesse nazionale nella prassi legislativa previgente alla riforma del 2001 sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative. Pertanto, il nostro timore è che con la reintroduzione di tale criterio la Corte possa trovare spunto nella giurisprudenza che si svilupperà in base alle riforma e cambiare orientamento in senso meno federalista di oggi.
In sostanza, il nuovo articolo 127 reintroduce il sistema previgente alla riforma del 2001, peraltro mai applicato in cinquant'anni di storia, e stabilisce lo stesso sistema attualmente previsto nelle regioni a statuto speciale. Riteniamo che ciò costituisca un passo indietro e che non sia confacente con la riforma federalista.
Per tale motivo, voteremo contro l'introduzione dell'articolo 39 (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Minoranze linguistiche e Misto-Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, siamo nettamente contrari all'impostazione del nuovo articolo 127, secondo il quale di fronte ad un conflitto tra Stato e regioni a dirimere la controversia non sarà, come avviene oggi, un terzo soggetto, ma una maggioranza politica - quella che ha aperto lo stesso conflitto -, che potrà stabilire ciò che è interesse nazionale della Repubblica e decidere l'eventuale cancellazione di leggi regionali.
Ritorno su una domanda già posta dal collega Leoni. Abbiamo votato il nuovo articolo 120 della Costituzione, dove prevediamo che le regioni debbano rispettare norme e trattati internazionali, il principio dell'incolumità e della sicurezza pubblica in caso di pericolo grave e la tutela dell'unità giuridica ed economica. Mi potreste quindi spiegare, ma non solo a me bensì a tutta l'Assemblea (perché credo sia importante), la differenza esistente fra l'articolo 120 e l'articolo 127? Cioè, cosa rientra nell'interesse nazionale della Repubblica, che non sia già ricompreso nell'articolo 120, visto che le forme di attuazione dei due articoli sono nettamente diverse? Infatti, nell'articolo 120 si prevede una maggioranza semplice, mentre nell'articolo 127 una maggioranza qualificata (con il Parlamento in seduta comune). Quindi, proprio perché le modalità di attuazione sono nettamente differenti, non mi è chiaro quali sono gli esempi di differenza. Vi chiedo quindi di farmi un esempio per il quale è attuabile l'articolo 127, anziché l'articolo 120.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Uno degli argomenti che i colleghi della maggioranza hanno più volte sollevato per criticare la riforma del Titolo V, approvata dal centrosinistra alla fine della precedente legislatura, è quello relativo ai costi: il contenzioso, ci hanno detto, provoca costi aggiuntivi non tollerabili. Ebbene, un articolo come questo (l'articolo 39) è destinato non a ridurre, bensì a moltiplicare i contenziosi e i relativi costi. Infatti, dal tenore dell'articolo 39 si può evidenziare il profilarsi di ben tre tipi di contenzioso: quello fra il Governo e le regioni, quello fra il Governo e il Senato federale, quello fra il Senato federale e il Presidente della Repubblica. In quest'ultimo caso, fra l'altro, il contenzioso è accentuato dalla «possibilità» (anziché


Pag. 22

obbligatorietà) dell'intervento. Infatti, la disposizione normativa stabilisce che il Senato «può» (pare di capire anche in caso di accertato interesse pregiudizievole), anziché «deve», intervenire. A sua volta, il Presidente della Repubblica «può», anziché «deve», intervenire.
Voi credete che questo non sarà fonte di contenziosi infiniti? Invito, quindi, i colleghi della maggioranza a ripensarci.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Anch'io vorrei aggiungere brevemente la mia voce su questo problema.
Mi sembra infatti che l'articolo in esame produca degli effetti contraddittori e peggiorativi rispetto alla situazione attuale. Comprendo che, da un punto di vista di principio, vada rispettata la preoccupazione - che anche noi abbiamo - di tutelare l'interesse nazionale. Tuttavia, come sempre, le vie dell'inferno sono lastricate da buone intenzioni, se così posso dire! Qui, infatti, vi è una situazione in cui non si chiarisce chi decide cosa sia l'interesse nazionale in virtù del quale può essere annullata una legge regionale. Di conseguenza, affidando questo compito ad un organismo politico, anziché ad un organismo terzo, in quella «matrioska» che poi vede il potere vero risiedere nel legislativo, perché il Capo del Governo si affida alle Camere per annullare la legge regionale, mi sembra che le regioni ne escano un poco derelitte.
Pertanto, anch'io aggiungo la mia voce a quella dei colleghi che mi hanno preceduto per condannare questa situazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERO RUGGERI. Vorrei che i colleghi ragionassero non per partito preso. Qui non si tratta di delineare un federalismo buono o cattivo, o migliore di un altro. C'è effettivamente una logica che non ha senso. Dove sta la terzietà per stabilire se una legge è più o meno conforme all'interesse nazionale? A stabilirlo non può essere uno dei soggetti contendenti. Non può esserlo addirittura la maggioranza del Senato federale.
Inoltre, vorrei dire ai colleghi che stiamo dando un potere enorme, in modo arbitrario, ad un organismo, il Senato federale, del quale finora nessuno sa niente. Quindi diamo un potere ad una scatola totalmente vuota! Questo mi pare veramente irrazionale ed illogico!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, questa norma è il simbolo della confusione con cui viene operata tale riforma costituzionale.
La soppressione dell'interesse nazionale nel Titolo V era stata disposta con una formulazione innovativa prevista dall'articolo 120. Se non eravate d'accordo sulla formulazione innovativa di tale articolo, certamente molto più moderna ed attuale rispetto all'antico concetto di interesse nazionale che tanto piace ad Alleanza nazionale, bisognava perlomeno abrogare l'articolo 120 della Costituzione.
Oggi, invece, voi, solo perché intendete mettere una bandierina per Alleanza nazionale, introducete nuovamente il principio di interesse nazionale, senza rendervi minimamente conto che tale concetto stride apertamente con la formulazione dell'articolo 120 che, invece, era molto più moderna ed attuale.
Oggi, però, si creano due procedimenti (vi è una duplicazione di procedimenti) e gli interpreti costituzionali ci dovranno chiarire come verranno utilizzati. Voi state facendo semplicemente un piacere ad Alleanza nazionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.


Pag. 23

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, la questione della clausola di salvaguardia o norma di chiusura del sistema a tutela del cosiddetto interesse nazionale, dell'unità giuridica ed economica di un paese è sicuramente un problema vero; anche noi, quando riformammo il Titolo V della Costituzione, siamo intervenuti sulla disciplina dell'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo particolare sul comma secondo, sul quale voi intervenite, apportando alcune modifiche, ma lasciando il merito assolutamente inalterato.
La questione, però, è un'altra. Non contenti di questa norma di chiusura, presente in tutti i sistemi federali e che ha una sua ratio in quanto ho poc'anzi affermato, introducete un altro strumento di controllo di merito assolutamente politico sotto la locuzione, assolutamente generica e quindi soggetta ad interpretazione politica, di interesse nazionale.
È una contraddizione clamorosa, che la dice lunga sul fatto che questa riforma di federale non ha assolutamente nulla. Anzi, è un processo esattamente contrario di forte centralizzazione di poteri in capo allo Stato centrale. Voi, quindi, andate contro la tradizione, ormai assolutamente costante, prevista dall'articolo 5 della Costituzione, ossia che la Repubblica, lo Stato si articola sulle autonomie locali. Voi con questa norma date origine ad un processo nettamente contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, come al solito la sinistra fa un po' di confusione e cerca di confonderci le idee. Mi riservo di intervenire successivamente più compiutamente, e spero più articolatamente.
All'onorevole Violante ha già ampiamente risposto l'onorevole Nespoli; io vorrei soltanto rispondere all'onorevole Zeller, che parla di «passo indietro» con riferimento all'introduzione dell'interesse nazionale, ed all'onorevole Bressa, che parla di «pasticcio istituzionale».
Poiché entrambi provengono dal Trentino-Alto Adige, vorrei leggere l'articolo 4 dello statuto di tale regione. Lo sintetizzo: la regione ha potestà di emanare norme legislative in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli interessi nazionali. Devo supporre che si sappia bene cosa siano gli interessi nazionali, considerato che li hanno inseriti nel loro statuto regionale speciale, approvato con legge costituzionale (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, questa modifica è davvero sconcertante. Si vuole sostanzialmente porre fine, nei fatti, all'autonomia legislativa delle regioni, con un controllo di merito inaccettabile.
In un solo colpo si cancellano 34 anni di storia e di autonomia regionale: è un colpo che soltanto chi pensa in modo autoritario e chi ha un'idea distorta dei rapporti tra Stato e regioni e tra maggioranza ed istituzioni può osare proporre. E sono davvero sconcertato dal fatto che ciò sia stato proposto proprio dal capogruppo di Forza Italia.
L'idea che la maggioranza possa decidere nei rapporti tra le istituzioni a seconda del suo insindacabile giudizio è di per sé assai grave e preoccupante. L'interesse nazionale è altra cosa, non lo si può agitare come una bandiera nei confronti dei cittadini; è nei fatti che bisogna dimostrare di avere a cuore l'interesse nazionale e noi del centrosinistra - insieme agli onorevoli Tabacci, La Malfa e Biondi - avevamo presentato uno specifico emendamento, che purtroppo non è stato approvato.
Ora, la maggioranza, in maniera altrettanto irresponsabile, pretende di imporre una modifica che, di fatto, cancella l'autonomia regionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.


Pag. 24

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, vi sono due principi che, a mio avviso, è bene sottolineare in ordine a questi emendamenti, che condivido e sottoscrivo: il primo è che rischia di essere definitivamente affondata la cultura delle autonomie locali; il secondo è che prende piede in maniera sempre più forte il cosiddetto centralismo statale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 11,30)

GIORGIO MERLO. Sarei curioso di conoscere dal partito sedicente federalista, la Lega Nord, cosa pensi su ciò. Anche perché - è bene ripeterlo - su tale tema in quest'aula vi è stato un silenzio assordante da parte di quel partito, di quella forza politica che, nelle regioni del nord, si erge ad alfiere del federalismo.
Se gli identici emendamenti in esame saranno respinti, il rischio è che nel nostro paese ritorni una cultura brutalmente centralista, che annulli tutte le conquiste fatte da chi da sempre coltiva la cultura delle autonomie locali (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi ciò che afferma un grande studioso del federalismo, Elazar, nel suo «Idee e forme del federalismo», secondo il quale, affinché vi sia uno Stato veramente federale, occorre prima di tutto che la cultura politica esprima un pensare federale. È proprio questo che non vedo tra le fila della maggioranza.
È vero, il federalismo ha quale scopo quello di tenere insieme l'unità e le differenze, il processo di unificazione politica e la diffusione del potere politico. Si tratta di due processi che, appunto, devono camminare insieme; uno Stato federale forte non può che combinare assieme questi due processi. E non è un caso che l'oggetto del contendere, fin dagli albori del federalismo moderno, sia stata proprio la questione della struttura; tuttavia, l'architettura da voi proposta non dispone né propone questa armoniosa combinazione dei due elementi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santagata. Ne ha facoltà.

GIULIO SANTAGATA. Signor Presidente, pensavo che, fino ad ora, stessimo discutendo di federalismo, invece mi accorgo che stiamo discutendo di decentramento. Infatti, non può esistere una concezione federale che ponga sotto tutela di una delle parti che compongono il sistema l'altra parte. Non che le regioni non debbano avere un soggetto superiore che le controlli, ma quel soggetto non può essere che terzo, non può essere una parte del sistema, altrimenti stiamo discutendo di decentrare alle regioni poteri che di fatto rimangono in capo al Governo centrale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la Costituzione - come ci viene insegnato da 200 anni a questa parte - è un insieme di regole con una connotazione precisa, ovvero la loro giuridicità. Ebbene, rispetto alla norma che introduce il concetto di interesse nazionale, anche in riferimento a quanto detto dall'onorevole Carrara, dobbiamo osservare che il suo carattere è politico piuttosto che giuridico, giacché pone un parametro assolutamente generico e di contenuto eminentemente politico.
Né vale - come ha fatto l'onorevole Carrara - richiamare analogo concetto, peraltro espresso in termini - questi sì - giuridici, presente in alcuni statuti, non ricordo se in quello della provincia di Trento e di Bolzano. Si tratta in questo caso di una norma giuridica e soprattutto di un limite che proviene dal basso. Nella norma in oggetto, viceversa, si impone un potere che viene dall'alto.


Pag. 25

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.

ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, anch'io volevo sottoscrivere questo emendamento. Credo che quando si stabiliscono delle regole, occorra farlo in maniera precisa. In questo caso, quando si scrive la Costituzione, bisogna cercare di tener conto dell'obiettività e della qualità di queste regole.
Il testo è confuso, debole e creerà sicuramente problemi in futuro. Infatti, la norma che si vuol creare si basa soltanto su un criterio politico. Mi sembra che si centralizzi e non si decentri, in quanto si interviene sulle autonomie. Stiamo quindi scrivendo norme importanti della Costituzione, senza conoscere la determinazione definitiva del concetto di interesse nazionale (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, vorrei fare solo alcune considerazioni. Intanto, abbiamo ripristinato una norma, già presente nella Costituzione del 1948, con la sola variante dell'affidamento al Parlamento in seduta comune, quindi alla Camera e al Senato federale, del potere di annullamento delle leggi regionali, in contrasto con l'interesse nazionale.
Chi, a torto o a ragione, ha sostenuto in questi giorni la necessità di conservare, per quanto possibile, il testo della nostra Carta costituzionale, dovrebbe essere lieto della reintroduzione di una norma, che - secondo noi in maniera errata - era stata cancellata dall'ordinamento costituzionale.
Inoltre, convengo con l'onorevole Soda sul fatto che il concetto sia prevalentemente ed eminentemente politico. Per definizione, è quindi elastico e relativo, come peraltro lo abbiamo definito. Ma questa norma non ci sembra assolutamente in contrasto con il sistema delle garanzie e dei rapporti tra Stato e regioni, da noi costruito nel Titolo V della Costituzione. Purtroppo dobbiamo infatti partire dal quarto comma dell'articolo 117, che attribuisce in via ordinaria la funzione legislativa alle regioni, configurando la competenza legislativa statale - sia esclusiva che concorrente - come un'eccezione, tanto è vero che l'articolo 117 indica le materie che tassativamente vengono attribuite alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato.
Se non teniamo conto di questo, non possiamo comprendere il ragionamento grazie al quale abbiamo costruito un modello di Stato federale - che peraltro può piacere o meno - più equilibrato, più solidale e maggiormente legato ai princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
In questo scenario non sono state toccate le norme inerenti al ricorso alla Corte costituzionale nonché ai conflitti di competenza tra Stato e regioni. Tali norme restano ferme e rappresentano un presidio ed è una garanzia per tutti.
Abbiamo adeguato l'articolo 120 della Costituzione, quale strumento preventivo e successivo di garanzia dei valori unitari e dell'unitarietà giuridica dell'ordinamento. Abbiamo, inoltre, voluto salvaguardare l'interesse del corpo elettorale che esprime il Governo a che quest'ultimo possa intervenire attraverso una procedura in cui il Parlamento in seduta comune assume il ruolo di garante che il procedimento abbia luogo in modo non arbitrario nei confronti delle regioni. Siamo partiti dal presupposto che se la competenza legislativa esclusiva spetta in via ordinaria alle regioni, deve essere previsto un contrappeso con un ruolo di indirizzo politico che deve essere esercitato dal Governo e dal Parlamento.
Per tali ragioni, siamo convinti che la formulazione dell'articolo 127 derivante dall'approvazione delle proposte emendative formulate dalla Commissione chiuda il cerchio di un rapporto equilibrato fra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in un sistema federale che, in tali termini, condividiamo.


Pag. 26

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottoscrivere l'emendamento Soro 39.71 e per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul pericolo derivante dall'approvazione di una norma in virtù della quale il Parlamento in seduta comune potrebbe annullare una legge regionale, quando la ritenesse contraria all'interesse nazionale. È evidente che una norma di questo tipo si presta, in primo luogo, ad abusi da parte della maggioranza, in un sistema maggioritario come quello che immaginiamo e che è stato enfatizzato nella riforma costituzionale in esame.
Ciò non costituirebbe un problema, qualora avessimo una definizione esatta del concetto di interesse nazionale, in assenza della quale, di volta in volta, il Parlamento potrebbe sottoporre la legislazione regionale, e quindi il sistema devolutivo, a una critica che risponderebbe esclusivamente agli interessi della maggioranza in un determinato momento storico. Mi domando, inoltre, se, fra gli interessi di carattere nazionale non vi sia anche quello ad una corretta evoluzione del decentramento regionale. Pertanto, raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti soppressivi in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, ritengo che per uscire dalla confusione che sta caratterizzando il dibattito in corso, occorre tener conto che lo Stato federale verso il quale ci muoviamo potrebbe essere definito uno Stato federale «di derivazione», e non originato da un processo formativo genetico, così come è avvenuto per la maggior parte degli Stati federali nel mondo.
Ciò sta a significare che la Costituzione, che tutti noi vogliamo continui ad essere in vigore, è un valore che deve essere tutelato dallo Stato centrale, proprio in quanto derivante dalla legislazione costituente dello Stato centrale. Vi è certamente qualche preoccupazione o diffidenza nei confronti dei nuovi legislatori regionali, motivata proprio da questa caratteristica della nostra scelta di tipo federale. Stando così le cose, vi è un tenore profondamente diverso fra l'articolo 127 e l'articolo 120. Quest'ultimo, infatti, prevede l'adozione dei principi cornice che devono permeare la legislazione regionale, limitatamente alle finalità ivi tassativamente indicate. Ebbene, ritengo siano queste le scelte politiche: lo Stato, che ad esempio aderisce a trattati internazionali e tutela la sicurezza pubblica, adotta principi cornice frutto di una scelta politica, e si preoccupa che le regioni vi ottemperino. L'articolo 127, invece, è caratterizzato e permeato da principi assolutamente diversi, in quanto attiene alla competenza esclusiva delle regioni. In tal caso, la preoccupazione che scelte politiche possano inficiare la potestà legislativa delle regioni sarebbe fondata se non vi fosse l'articolo 117, che fissa i «paletti» per l'esercizio di tale potestà, affrancandola da scelte politiche: è tutt'altro che una scelta politica.
Ci si chiedeva cosa è l'interesse nazionale; l'articolo 117, ad esempio, lo dice espressamente quando precisa che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Questo è un paletto non di natura politica, ma ordinamentale e costituzionale che lo Stato si preoccupa di tutelare laddove la legislazione regionale dovesse porre in essere norme in violazione di questi principi; quindi, mi chiedo quale sia la preoccupazione. Durante questo dibattito - come dire - si è veleggiato un po' a vista: i federalisti dall'oggi al domani sono diventati centralisti e viceversa. Personalmente non ho la preoccupazione che l'interesse nazionale sarà mai insidiato se un bizzarro legislatore regionale volesse, dall'oggi al domani, adottare una norma balzana


Pag. 27

attraverso la quale reclutare senza concorso personale alle dipendenze della sua regione o, se si facesse prendere la mano, finanziando «case del popolo». Gli amici della sinistra stiano tranquilli poiché in questo caso l'interesse nazionale non sarebbe insidiato...!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, colleghi, non voglio di nuovo discutere sul concetto di interesse nazionale perché, di fatto, il giudizio sarebbe politico; tale giudizio compete al Parlamento ma non nell'ambito di un conflitto che coinvolge enti quali le regioni. La Sicilia - come, peraltro, le altre regioni a statuto speciale - attraverso questa norma, di fatto, avrebbe un doppio controllo. Mi riferisco al controllo ordinario del commissario dello Stato - previsto sempre su tutte le leggi di produzione regionale - e al controllo del Senato sull'interesse nazionale. Credo che, in questo caso, la regione a statuto speciale avrebbe un regime rafforzato in senso negativo; vorrei che su questo il Governo si pronunciasse, anche per tranquillizzare i siciliani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Camo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CAMO. Signor Presidente, intendo apporre anche la mia firma a questo emendamento poiché ritengo che il relatore stia aggiungendo confusione a confusione; in questo caso, infatti, non è in discussione il concetto di interesse nazionale, ma la soggettività di coloro o di colui che lo controlla. Si deve trattare di un organo terzo o di un organo politico? D'altra parte, questa Assemblea, in un recente passato, ha fatto i conti con un'operazione che, in questa direzione, è da considerarsi veramente straordinaria, e cioè l'ipotesi in cui un eletto viene escluso solo per un errore di trascrizione sul verbale; questa Assemblea, infatti, si è pronunciata contro l'apertura di due seggi. Vedete come interviene la politica...? Figuriamoci quando si tratterà di andare a verificare una legge approvata da una regione che è contro la maggioranza parlamentare!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Loddo. Ne ha facoltà.

SANTINO ADAMO LODDO. Signor Presidente, anch'io vorrei apporre la mia firma a questo emendamento, e agli amici della Lega chiedo: dove è il vostro federalismo, se attribuite alle Camere l'opportunità di sopprimere questo emendamento? Vedete un attimino di riflettere...!
Inoltre ai colleghi che appartengono a regioni a statuto speciale - mi riferisco in modo particolare ai molti siciliani - dico: fatevi sentire perché, altrimenti, quando saremo chiamati a governare alle prossime elezioni dovremo rifare di nuovo tutto da capo! Quindi, con umiltà, accettate queste nostre proposte (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, a me pare che qui affiori il «vizietto», chiamiamolo strutturale, dell'attuale maggioranza e di questo Governo, che è già affiorato in altre occasioni, come nell'ipotesi di rendere i pubblici ministeri soggetti all'esecutivo.
Mi riferisco alla concezione dello Stato come impresa in cui comanda il padrone, al delirio di onnipotenza, cioè a questa teoria del «ghe pense mi» che è tipica del piccolo imprenditore lombardo; infatti, la terzietà viene assegnata all'esecutivo, cioè al presidente onnipotente, cioè al padrone dell'azienda Italia: prima egli valuta l'interesse nazionale e poi assegna la soluzione del conflitto alla sua maggioranza.
A me pare che, di fronte ad una fotografia di questa natura, il Parlamento abbia una sola alternativa, quella di rifiutarla,


Pag. 28

qualunque siano la maggioranza e il padrone dell'azienda; infatti, questo è il compito di un Parlamento sano che affronta il problema alla radice, senza infingimenti, senza strumentalizzazioni e senza dire una cosa pensandone un'altra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tuccillo. Ne ha facoltà.

DOMENICO TUCCILLO. Signor Presidente, intervengo anch'io per apporre la mia firma a questo emendamento che solleva il secondo grave rischio di sistema introdotto da questa riforma costituzionale; infatti, il primo l'abbiamo già visto nell'approvazione dell'articolo 34 con una formulazione che rischia di disarticolare il sistema nazionale per quel che riguarda la tutela dei diritti fondamentali; il secondo è questo, che cerca di tamponare quel pericolo, attraverso un nuovo errore, che è quello di gerarchizzare il sistema e di introdurre una logica impositiva dall'alto verso il basso e, quindi, di elevare di nuovo il conflitto fra le istituzioni, anziché recuperare una condizione di armonia e di concorrenzialità nella definizione del sistema e della legislazione.
Questo è un pericolo che comporta l'elevazione del conflitto e una paralisi del sistema; quindi, è sicuramente un rischio al quale l'emendamento in esame cerca di porre un rimedio giusto e corretto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Reduzzi. Ne ha facoltà.

GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, voglio anch'io sostenere questo emendamento, soppressivo di una norma che, così come è formulata, non dà alcuna garanzia della difesa dell'interesse nazionale; infatti, l'ultima parola sulla validità delle deliberazioni regionali viene affidata ad un organismo politico, quale è il Parlamento. È un organismo politico che deve valutare e decidere in base a criteri che non sono definiti; c'è quindi il rischio che possano essere criteri soggettivi, politici, non oggettivi e, perciò che si crei conflittualità tra organi politici.
Meglio sarebbe, a difesa veramente dell'interesse nazionale, che a decidere fosse un organo terzo, al di sopra delle parti (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE. Signor Presidente, nel grande contenitore delle riforme, frutto di baratto, di scambio politico, bisognava inserire una norma contorta, contraddittoria e confusa, non per garantire il vero interesse nazionale, ma il voto di una forza politica di maggioranza.
A questo punto diventano chiare, però, due conseguenze: innanzitutto a garantire l'interesse nazionale non sarà più il Parlamento, ma un Governo, una maggioranza; in secondo luogo, si attacca ulteriormente l'autonomia delle regioni a statuto speciale, a dispetto dei tanti impegni assunti in difesa da alcuni esponenti di centrodestra nelle varie realtà territoriali (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, qualche anno fa la Lega scelse la mia città, Mantova, come sede del governo della Padania; allora, bandiere verdi, foulards, fazzoletti e gazebi spuntavano ovunque; guardie padane presidiavano gli ingressi e si sentivano megafoni e slogan a tutto volume.
I ministri del governo padano si riunivano in una grande villa di campagna per delineare i tratti della secessione. Poi, tutto si è trasferito a Venezia e di nuovo bandiere, foulards, fazzoletti, slogan. I segnali di un nuovo inizio, lontano da Roma, fu la raccolta in un'ampolla dell'acqua


Pag. 29

pulita alle foci del Po. Oggi, la Lega decide che il Governo di Roma può addirittura cancellare le leggi regionali. Dalla secessione si è passati al federalismo ed oggi al centralismo di Roma. Dal garrire di bandiere si passa ormai al tintinnar di forchette e di bicchieri e al frusciar di tovaglioli. E dalle mie parti i leghisti si guardano tra di loro increduli e muti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pappaterra. Ne ha facoltà.

DOMENICO PAPPATERRA. Signor Presidente, nel corso del dibattito, più volte, abbiamo denunciato il rischio che la nuova Costituzione, più che la nuova Carta dei diritti, si trasformi in un accordo di basso profilo che si cerca di portare avanti tra la spinta federalista, per la verità molto affievolita, della Lega nord - lo diceva, poc'anzi, il collega Raffaldini - ed il freno molto forte che hanno messo in campo Alleanza nazionale e l'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro. Per far questo, ovviamente, non ci si preoccupa di nulla, né delle norme che sono approvate né dei loro riflessi sia di carattere costituzionale sia di carattere politico. Come ha detto il compagno Villetti, alcune disposizioni vengono affogate in un quadro assolutamente scombinato. Sul piano giuridico si ritorna a questo formidabile tentativo di centralizzare i poteri in un balletto di norme che, da un parte, allunga i poteri dallo Stato alle regioni e, dall'altra, di colpo, li restringe. Soprattutto, viene sancita la fine dell'autonomia legislativa delle regioni, poste nelle condizioni di vedersi annullate, in ogni momento e in ogni circostanza, una legge dalla maggioranza delle Camere.
Sul piano politico, permetteteci di dire che è una norma scandalosa, perché viene consentito ad una maggioranza politica del Parlamento di valutare, in modo arbitrario e fazioso, se l'interesse nazionale è violato. Si sta superando ogni limite. Qui non c'entra, collega D'Alia, il principio né di sussidiarietà né di leale collaborazione. Qui si vuole sottoporre il potere legislativo delle regioni ad un controllo da parte del Parlamento che riteniamo dannoso, perché aprirà la strada a nuovi conflitti tra lo Stato e le regioni. Per questo abbiamo sottoscritto e voteremo a favore dell'emendamento soppressivo di questa norma (Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Crisci. Ne ha facoltà.

NICOLA CRISCI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere e sostenere questo emendamento perché ritengo dannoso e pericoloso affidare al Parlamento la decisione di annullare una legge regionale e consegnare, di fatto, non ad un organo terzo, ma alla politica il compito di definire e tutelare l'interesse nazionale. Si tratta, dunque, di una previsione normativa che ripropone il ruolo dello Stato tutore, che confligge chiaramente con ogni elementare ipotesi di federalismo e che aumenta la confusione che accompagna questa irragionevole revisione costituzionale; quest'ultima è solo il prodotto di un accordo tra posizioni assolutamente inconciliabili (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, provocato dal dibattito, mi sono chiesto cosa mai sia l'interesse nazionale e, ricorrendo ai padri, credo che l'avesse già definito Cicerone nel secondo libro del De legibus, quando scrisse: «Questa è la mia patria, questa è la patria di mio fratello, questa è la patria di quelli che amo e di quelli che non amo». Ma, rifacendomi ad autori più recenti, vorrei citare l'onorevole Gerardo Bianco...


Pag. 30

PRESIDENTE. Egli certamente apprezzerà questo accostamento a Cicerone.

ENZO TRANTINO. Sicuramente, anche perché sono vicini dal punto di vista culturale, anche se non politico...
L'onorevole Gerardo Bianco, poco fa, ha spiegato la logica partenopea, ossia «io do una cosa a te e tu dai una cosa a me». Contro la logica partenopea è l'interesse nazionale, come lo vogliamo noi. Quindi, la spiegazione, se c'era ancora un dubbio, l'ha data, senza volerlo, l'onorevole Gerardo Bianco.
Infine, all'onorevole Santino Loddo, che si confonde davanti all'impresa titanica di cambiare nuovamente tutto quello che stiamo per realizzare, ove loro dovessero vincere, con molta amicizia, rispondo che eviteremo che vinciate, perché restino le cose che saggiamente abbiamo realizzato (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento, per le motivazioni che gli altri colleghi dell'opposizione hanno sottolineato, ma anche per dare una buona notizia al Parlamento: tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e il futuro credo possano accettare con soddisfazione l'annuncio, che è stato dato proprio pochi minuti fa, che la Russia ha sottoscritto il protocollo di Kyoto (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). È un grande successo per l'Europa e per il futuro e credo farà bene anche al nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, sta accadendo qualcosa di paradossale. Questa mattina, il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra, il collega Violante, ha posto questioni fondamentali, questioni che sono al centro della confusione e delle contraddizioni tra gli articoli 120, 126 e 127 della Costituzione.

MARIO LANDOLFI. Ma cosa c'entra con l'ordine dei lavori!

PIERLUIGI CASTAGNETTI. In altre parole, si tratta degli articoli che concernono la possibilità di intervento dello Stato sulle potestà delle regioni. Dovrebbe essere questa l'occasione in cui - a sentire il Presidente del Consiglio - si dovrebbe sviluppare un dialogo fecondo. Tuttavia, neppure quando cerchiamo di evitare le contraddizioni c'è interlocuzione, perché il Governo, che è pure promotore di questa iniziativa legislativa di riforma costituzionale, ritiene di dover stare zitto! Perché il relatore si affida ad una argomentazione assolutamente evasiva fatta da un collega della maggioranza! Ma non ci si degna neppure di entrare nel merito! Non si ritiene opportuno farlo! Neanche di fronte a questa richiesta di sospensione dei lavori per cercare di evitare di scrivere in Costituzione delle cose che davvero non hanno senso!
Mi voglio rivolgere all'onorevole Follini, che ha vantato il merito di aver annegato la devolution in un mare di buonsenso: l'ha annegata in un mare di non senso (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo). Ed è per questo che noi chiediamo...

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, per gli interventi sull'ordine dei lavori sono previsti cinque minuti. L'onorevole Castagnetti sta sollecitando una risposta del presidente della Commissione, nonché relatore, che peraltro mi ha già chiesto di intervenire.


Pag. 31

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Vi chiediamo l'onere almeno dell'interlocuzione... Almeno dell'interlocuzione! Le questioni che abbiamo posto, che ha posto Violante, ma che condividiamo tutti, sono questioni centrali. E non a caso, in questo ampio dibattito, si è registrato un assordante silenzio; l'assordante silenzio di uno dei partiti della maggioranza, quello che ritiene di essere il più federalista. Ma questo non ci interessa: è un problema della maggioranza. A noi interessa il silenzio del Governo, il silenzio del relatore, il silenzio della maggioranza rispetto a questioni che sono centrali.
Le chiedo, quindi, signor Presidente, se rientra nelle sue prerogative, di sollecitare almeno la cortesia e la responsabilità di una interlocuzione (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, come al solito, cerchiamo di fare un po' di ordine.
Io, tra l'altro, avevo già chiesto di intervenire, ma mi è stata tolta la parola. Il Presidente che ha presieduto prima di lei ha detto che un deputato aveva chiesto di parlare... Quindi, avevo già iniziato la mia brevissima replica alle richieste avanzate dai colleghi.
Credo, in primo luogo, che il presidente Castagnetti non si possa richiamare all'ordine dei lavori, perché l'intervento che ha fatto nulla ha a che vedere con l'ordine dei lavori (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana). In secondo luogo, se egli fosse stato attento e avesse evitato la girandola degli interventi a titolo personale - interventi che rappresentano l'esercizio di un loro sacrosanto diritto, ma che certamente hanno diluito lo spirito vero del dibattito -, ci saremmo probabilmente meglio concentrati sulle considerazioni giuste dell'onorevole presidente Violante. A me sembra che il dibattito abbia dato risposte molto ampie a quelli che potevano essere i dubbi che il presidente Violante ha messo sul tavolo della discussione.
In particolare, credo che gli interventi svolti dai colleghi Nespoli e D'Alia - che non intendo riprendere, proprio per evitare lungaggini e perdite di tempo - rispondano esattamente ai quesiti posti dal presidente Violante.
Da ultimo, vorrei tranquillizzare l'onorevole Sinisi, il quale ha affermato che sarà il Senato ad occuparsi degli eventuali conflitti. Vorrei precisare, al riguardo, che la proposta emendativa che abbiamo presentato, e che ci auguriamo possa essere approvata dall'Assemblea - quindi, anche dagli altri colleghi e dall'onorevole Sinisi -, prevede che il Parlamento in seduta comune adotti una deliberazione in materia a maggioranza assoluta dei propri componenti: solo in tal caso, infatti, potranno essere eventualmente annullate leggi regionali o parti di esse (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Intervengo semplicemente per dire, signor Presidente, che capisco come l'onorevole Bruno sia preso dal delirio di onnipotenza essendo, oltre che presidente della I Commissione, anche relatore sul provvedimento, ma magari il presidente della Camera lo facesse fare (Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale)...
Posso parlare, signor Presidente (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)?

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Il tuo è un delirio e basta!

ROBERTO GIACHETTI. La misura degli (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)...


Pag. 32

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar proseguire l'onorevole Giachetti!

ROBERTO GIACHETTI. La misura degli epiteti che giungono dal centrodestra dimostra anche la qualità delle modifiche che vengono apportate alle norme costituzionali. Ripeto: saranno sempre gli elettori che poi, a prescindere dalla mia barba, guarderanno anche la vostra intelligenza (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!
A parte questo, signor Presidente, mi richiamo all'articolo 8 del regolamento, il quale disciplina e regola le funzioni del Presidente della Camera. Il Presidente, come è noto, è un organo di garanzia per tutti i deputati, e pertanto, quando qualcuno di noi dice, a sproposito, cosa dovrebbe o non dovrebbe fare il Presidente, oppure cosa dovrebbe dire o cosa non dovrebbe dire un deputato, sarebbe molto utile che il Presidente lo interrompesse e gli dicesse che si tratta di una funzione che spetta al Presidente della Camera.
Il presidente della Commissione, bene o male, facesse il presidente della Commissione ed il relatore, bene o male, svolgesse il proprio ruolo di relatore (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)...!

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, vorrei solamente dire che il collega che ha testè parlato le ha detto cosa deve fare. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Quella dell'onorevole Giachetti è una profezia che si autoavvera (Commenti del deputato Maura Cossutta)! Non riscontro francamente violazioni dell'articolo 8 del regolamento, onorevole Giachetti: se lo faccia dire francamente!
Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 473
Votanti 469
Astenuti 4
Maggioranza 235
Hanno votato
205
Hanno votato
no 264).

Passiamo alla votazione del subemendamento Buontempo 0.39.200.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, sono convinto che la libertà sia perimetrata dalla libertà stessa. Manifestando la stima di sempre al collega Buontempo, mi permetto di dissentire dal subemendamento che egli ha presentato per ragioni che attengono ad una ambiguità terminologica, che si trasferisce successivamente in una ambiguità costituzionale. Sia detto questo senza mancare di riguardo, perché per ambiguità intendo una confusione interpretativa.
Infatti, quando si prevede, nella proposta emendativa in esame, che possano intervenire il Presidente della Repubblica «oppure» - si stia attenti all'avverbio - la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, tale avverbio avversativo vuole significare che vi è una promiscuità inquinante tra il Capo dello Stato - che deve restare estraneo, dal soglio più alto di tutti, perché egli rappresenta non l'esecutivo, ma la nazione - e la maggioranza,


Pag. 33

che viene posta allo stesso livello del Presidente della Repubblica, poiché egli interverrebbe in alternativa.
Proseguendo ancora, nella proposta emendativa in esame è riportato che «(...) la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, qualora ritengano». In quel plurale, è richiamato ancora il Presidente della Repubblica; orbene, nel momento in cui si evoca il Capo dello Stato, si richiama inevitabilmente un sindacato penalizzante, consistente nel fatto che laddove egli non dovesse, per altre attività, ritenere che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale, si troverebbe colpevolizzato dal fatto che si impone di «ritenere», quando invece egli è arbitro di «ritenere» quando vuole, secondo legge, al fine di garantire un diritto che, per definizione, è di tutti, e non è diritto alternativo o supplente (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo subemendamento per rispondere amabilmente al collega Carrara che, poc'anzi, ha citato lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, che - lo ricordo - fu approvato nel 1948 e modificato nel 1972.
Io, nel 1948, non ero ancora in vita, mi mancavano ancora otto anni per nascere. Nel 1972 avevo sedici anni. Ringrazio l'onorevole Carrara per l'enorme stima che annette alla mia capacità di legislatore, attribuendomi anche poteri telepatici o, comunque, di dedicarmi, in tenera età, a modificare la Costituzione, ma - come egli ben sa - tutto ciò non è possibile. Per cui, né io né il collega Zeller, più giovane di me, abbiamo alcuna responsabilità rispetto a quei testi.

NUCCIO CARRARA. Ci mancherebbe!

GIANCLAUDIO BRESSA. Al contrario, tanto io quanto il collega Zeller abbiamo la responsabilità di aver contribuito alla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, e la rivendichiamo con orgoglio. In tale riforma, l'interesse nazionale, tanto caro all'onorevole Carrara e ad Alleanza nazionale, non era cancellato, ma superato da una nuova forma, che era chiamata «interesse della Repubblica». Vi era, dunque, una nuova modalità di tutela degli interessi nazionali e delle esigenze unitarie della Repubblica, in cui lo Stato non aveva caratteristiche di supremazia. La tutela di tali esigenze unitarie era - ed è - frutto dell'unico modo in cui soggetti di pari grado possono decidere, ossia attraverso l'accordo e la leale collaborazione.
Onorevole Carrara, vorrei ricordarle che solo poco tempo fa - e, quindi, entrambi in vita e con la memoria molto sveglia - abbiamo modificato l'articolo 114 della Costituzione, inserendovi il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, che rafforza la novità introdotta nel Titolo V della seconda parte della Costituzione. Pertanto, se distrazione vi è stata, sicuramente non riguarda né il sottoscritto né il collega Zeller; forse riguarda più lei, onorevole Carrara, che noi. Lei, forse, farebbe bene a riflettere su ciò che ha votato. Ciò che lei ha votato qualche giorno fa, inserendo come principio di portata generale nell'articolo 114 della Costituzione la leale collaborazione e sussidiarietà, fa infatti a cazzotti con l'interesse nazionale che voi, tra qualche minuto, voterete e reintrodurrete in Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

NUCCIO CARRARA. Quel principio è dentro l'interesse nazionale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi preoccupa quando un avvocato famoso legge il testo di un subemendamento senza inserirlo nel testo dell'articolo a cui si riferisce, facendo affermazioni


Pag. 34

fuori luogo. Infatti, se egli avesse letto anche il testo, avrebbe capito che il mio subemendamento aggiunge al Governo, previsto dall'articolo 39, «il Presidente della Repubblica oppure la maggioranza assoluta della Camera dei deputati», ossia i soggetti cui è riconosciuto il diritto di attivare il meccanismo a seguito del quale le Camere - non il Senato federale -, secondo la proposta emendativa che poi voteremo, possono definire se una legge abbia leso o no l'interesse nazionale.
L'onorevole Boccia, ieri, vi ha fatto riferimento, ma in senso opposto a ciò che intendo. Condivido che sia sollevata la questione dell'interesse nazionale, e nessuno se ne scandalizzi, perché ciò era previsto già dalla Costituzione del 1948 (e in quest'aula vi sono molti difensori della Costituzione del 1948). Ritengo che, come è pericoloso, onorevole Boccia, che solo il Governo possa attivare il meccanismo, perché potrebbe avere un interesse contrastante a quello della regione e utilizzare tale potere per annullare l'autonomia della regione stessa, così può avvenire il contrario, ossia che il Governo - qualunque esso sia - possa avere interesse a non attivare la questione dell'interesse nazionale, perché non ne ha una convenienza politica.
Ecco il motivo per il quale ho proposto tale subemendamento. Ciò, peraltro, è previsto dallo statuto della Valle d'Aosta e non a caso si fa riferimento alla violazione della Costituzione e all'interesse nazionale. Infatti, molti dei colleghi con i quali ho parlato fanno una gran fatica a capire che vi è una differenza tra la violazione dei diritti previsti dalla Costituzione, per cui si ricorre alla Corte costituzionale, e la violazione dell'interesse nazionale, che è un altra cosa.
Quindi, concludo, signor Presidente. Ritengo che non si possa non dare al Presidente della Repubblica il diritto di rivolgersi alle Camere per affermare che una determinata legge, presumibilmente, ha violato l'interesse nazionale e per chiedere di verificarlo. Infatti, questo provvedimento demanda tale funzione alle Camere. Inoltre, credo si debba prevedere che un parlamentare o cento parlamentari, con un documento parlamentare, chiedano al Parlamento - e, quindi, alla maggioranza più uno della Camera politica - se quella legge abbia violato o meno l'interesse nazionale. Qualora la Camera votasse in tal senso, a quel punto si attiverebbe il meccanismo delle due Camere, della commissione e via dicendo.
Pertanto, signor Presidente, il mio emendamento è volto ad offrire una garanzia. Coloro che ritengono che l'interesse nazionale sia una grande questione da difendere non possono limitare l'attivazione di tale strumento al solo Governo, perché ciò sarebbe riduttivo della tutela dell'interesse nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ringrazio, innanzitutto, i colleghi Nespoli e D'Alia ed il presidente Bruno per le risposte che hanno fornito. Vorrei, però, precisare - se mi riesce - una questione. Mi sembra che, tanto il collega D'Alia quanto l'onorevole Nespoli abbiano segnalato le differenze procedurali fra i tre strumenti proposti: eccezione di incostituzionalità, far valere gli interessi nazionali attraverso il Parlamento in seduta comune oppure la legge bicamerale.
Però, il problema che abbiamo posto riguarda i presupposti. Infatti, il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale, sollevando un'eccezione di incostituzionalità, quando la legge della regione ecceda la competenza della regione stessa. Il Parlamento in seduta comune può far valere l'interesse nazionale quando la legge della regione pregiudichi l'interesse nazionale. Può agire, invece, attraverso la legge ordinaria per tutelare l'unità giuridica o quando vi sia il mancato rispetto delle norme di trattati internazionali.
Colleghi, questi presupposti coincidono largamente e si sovrappongono l'uno sull'altro: questo è il problema che abbiamo posto. Sostanzialmente, per conseguire la stessa finalità, si possono usare tre strumenti diversi non coordinati tra loro. Poiché questa è la Costituzione, è bene


Pag. 35

chiarire perfettamente il rapporto fra tali strumenti, le priorità rispetto agli altri e definire meglio i presupposti, stabilendo quando si può usare l'uno e quando l'altro; oppure, la nostra opinione è che qualcuno di tali strumenti dovrebbe essere ridimensionato. In caso contrario, domani ci troveremo di fronte a problemi delicatissimi, anche di competenza. Infatti, una volta che avesse agito il potere legislativo per cancellare una legge regionale sulla base di uno di questi presupposti determinati, e la regione ritenesse, invece, che la cancellazione è ingiusta, potrebbe adire la Corte costituzionale, sollevando un conflitto di attribuzione. Si verifica, pertanto, un meccanismo che abbiamo più volte denunciato: questo tipo di riforma moltiplica i conflitti, non li risolve e innesca meccanismi ispirati piuttosto ai rapporti di forza che alla coesione istituzionale. Queste sono le questioni che stiamo ponendo, rilevando come la coincidenza dei presupposti non faccia che attivare ulteriori conflitti.
Vi chiediamo se sia possibile ridefinire con chiarezza i presupposti di esercizio di tali strumenti di intervento; altrimenti, non solo andremo davvero incontro a confusioni, ma delegheremo ad un organo giurisdizionale, come la Corte costituzionale, poteri squisitamente politici nei rapporti tra le istituzioni politiche dello Stato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Buontempo 0.39.200.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 435
Astenuti 8
Maggioranza 218
Hanno votato
5
Hanno votato
no 430).

Ricordo che il subemendamento Perrotta 0.39.200.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.200.6. della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, veniamo alla questione centrale. Il Parlamento in seduta comune, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può annullare la legge regionale o altre disposizioni. Questo subemendamento all'emendamento 39.200 presentato dagli onorevoli Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa e Moroni ha tutto il sapore di una norma manifesto, la cui applicazione sarà problematica, se non impossibile.
Soltanto per dimostrare la nostra non acritica disponibilità a discutere sul merito della questione, arrivo paradossalmente a dire che questa poteva essere una previsione che, al proprio interno, conteneva alcuni elementi interessanti di innovazione. Dico questo perché la procedimentalizzazione che voi proponete dava in ogni caso vita ad una forma di dialogo tra il Parlamento in seduta comune e i consigli regionali che avevano adottato le leggi che vengono impugnate.
Dicevo che questa poteva essere una cosa interessante perché avrebbe potuto individuare una forma originale di soluzione del problema della tutela dell'interesse nazionale, dando vita ad una vera e propria procedura formalizzata di conciliazione.
Si sarebbe potuto trattare di una procedura di conciliazione su una legge regionale, che restava vigente e quindi applicabile; pertanto non vi sarebbe stato più il problema precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, per cui il rinvio era un modo per rimandare indefinitivamente il legittimo esercizio da parte regionale della propria potestà normativa.
Ciò apriva uno spiraglio interessante di possibile discussione per provare a risolvere


Pag. 36

in modo originale questi problemi. Era un'indicazione che, peraltro, noi avevamo avuto in sede di audizione da parte del professor Balduzzi, che aveva elaborato qualcosa di simile.
Anche questa occasione è stata sciupata per una serie di motivazioni: sarebbe stato molto interessante arrivare ad una formalizzazione di questo dialogo tra il Senato federale ed i consigli regionali, sicuramente utile per fare emergere un interesse nazionale, al di là delle ipotesi in cui tale interesse emerge, perché attraverso questo processo di conciliazione sarebbe stato positivizzato e costituzionalizzato il complessivo sistema delle relazioni fra potestà legislativa statale e regionale. Anche quando avete idee che possono avere un barlume di originalità, le utilizzate nel peggiore dei modi possibili! Sarebbe stato interessante discutere di questo, ma così non è stato: infatti, anziché proporre un'ipotesi conciliativa, formulate un'ipotesi sanzionatoria, attraverso la previsione del tutto astrusa dell'annullamento presidenziale, che sembra al di fuori di ogni logica, se lo valutiamo per quello che è.
Si sarebbe potuto trattare di un'ipotesi interessante ma, anziché scegliere la via della conciliazione, voi avete scelto quella della sanzione.
Sarebbe stata una cosa interessante se vi fosse stato un Senato federale, autenticamente federale. Non vorrei anticipare argomenti che utilizzeremo quando affronteremo la questione della seconda Camera, ma tutto si può dire, meno che questo Senato sia federale.
Avete avuto in qualche modo anche voi la stessa consapevolezza di questo, perché avete fatto «slittare» questo tipo di decisione dal Senato federale al Parlamento in seduta comune, consapevoli, voi stessi, dei limiti del progetto che avete costruito.
Tutto questo perché siete sostanzialmente disinteressati ai contenuti della riforma costituzionale. Avete declinato il tema dell'interesse nazionale nel peggiore dei modi possibili. Avevate la possibilità di aprire uno spiraglio di relazione interessante tra Assemblee legislative nazionali e regionali: l'avete sprecata perché - ripeto - non siete interessati al contenuto della riforma che vi serve solo come strumento per ricompattare la maggioranza.
Con la logica mercantile di «una cosa a me, una cosa a te», l'altro giorno una cosa è andata alla Lega, oggi l'interesse nazionale va in conto ad Alleanza nazionale. Così non si fa nulla di più che un immenso, incommensurabile pasticcio costituzionale che porterà alla paralisi del paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Minoranze linguistiche).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, non tornerò sul concetto di interesse nazionale, per nulla chiaro nonostante il lungo dibattito svoltosi in quest'aula. Mi riferisco anche agli interventi dei colleghi dell'UDC e di Alleanza nazionale cui è stato fatto riferimento da parte del presidente della Commissione. Sembra che tale concetto si presti a tutte le discrezionalità, non abbia nulla di oggettivo e sia difficile da interpretare secondo una nozione costituzionale.
La discrezionalità che verrebbe affidata ad una maggioranza politica rimane, nonostante il subemendamento in esame stabilisca che non si siano più le Camere ma il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta a poter annullare la legge regionale imputata di lesione dell'interesse nazionale. Nonostante il subemendamento in esame faccia riferimento al Parlamento in seduta comune, rimane inalterato il giudizio negativo perché tale deliberazione viene adottata a maggioranza assoluta. Dunque, se vi fosse una possibilità di condividere tale nozione - che, ripeto, si manifesta in modo assolutamente non chiaro - bisognerebbe tradurre concretamente le conseguenze da un punto di vista dei numeri. Bisognerebbe stabilire che solo una maggioranza qualificata, quindi insieme alle opposizioni, possa annullare la legge di un altro livello


Pag. 37

istituzionale. Il fatto che si insista con la maggioranza assoluta ci costringe a mantenere la stessa opinione.
Inoltre, anche con le modifiche all'emendamento Elio Vito 39.200 apportate dal subemendamento in esame, rimarrebbe inalterato il ruolo notarile del Presidente della Repubblica: il Parlamento decide che una legge regionale non è rispettosa del vostro criterio di interesse nazionale ed il Presidente «emana» il decreto. La Costituzione attuale lascia la valutazione al Capo dello Stato, proprio per il suo ruolo di garante della Costituzione. In questo caso, invece, siamo di fronte ad un imperativo che dal Parlamento si indirizza al Presidente della Repubblica, che è obbligato - non ha più la facoltà - ad eseguire un mandato.
Credo che gli equilibri che hanno caratterizzato sino ad ora la nostra Costituzione in questo modo vengano seriamente compromessi. Ciò è solo l'anticipo di quanto ci aspetta nel prosieguo dell'esame degli articoli 2 e seguenti che tratteremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Il subemendamento della Commissione al nostro esame è emblematico di tutto il percorso di questa riforma costituzionale.
Si è proceduto, infatti, sulla base di alcune grandi parole simbolo. La Lega ha sbandierato la devolution! Alleanza nazionale ha sbandierato l'interesse nazionale! Ognuno ha detto al paese, in particolare ai propri elettori, quanto fosse importante il concetto da essi portato avanti. Ma, ovviamente, bisognava far ingoiare ad Alleanza nazionale la devolution e alla Lega l'interesse nazionale (dato che sono due concetti contrastanti, che non possono stare insieme). Pertanto, si è cominciato a svuotare, un poco alla volta, i due concetti: si è cominciato a togliere un pezzo di qua e un pezzo di là alla devolution e alla fine questa è scomparsa, anche se poi avete detto lo stesso che avete approvato la devolution.
Analogamente si è fatto per l'interesse nazionale. Si è creato dapprima un procedimento di un certo tipo. Peraltro, si è detto che noi avevamo fatto scomparire l'interesse nazionale, quando invece ci eravamo limitati ad utilizzare una terminologia un po' più moderna, rispetto a quella del 1948, che penso sarebbe dovuta piacere alla Lega (perché non vedo come possa piacerle la terminologia «interesse nazionale»!); ad ogni modo, Alleanza nazionale, che è sempre un po' nostalgica, voleva questo vecchio termine ed allora lo si è ripescato. Poi ci si è resi conto, ancora una volta, che l'intervento, così come era stato previsto, era devastante ed allora adesso, con il procedimento che ci proponete, si sta cercando di lasciare il nome simbolo, ma di vanificarne gli effetti.
Si è previsto un procedimento talmente complesso e talmente rilevante dal punto di vista politico che ognuno di voi pensa in cuor suo che non lo applicherà mai nessuno (in particolare credo lo pensi la Lega!). Si è previsto, addirittura, che si debbano riunire le Camere in seduta comune per valutare se una legge regionale violi o meno l'interesse nazionale. Francamente, ci sembra un procedimento talmente complesso e rilevante sul piano politico che probabilmente non sarà mai attuato. O comunque - fatto ancor più grave -, qualora venisse attuato tale procedimento, il contrasto che si verrebbe a creare tra Stato e regione sarebbe di una tale rilevanza politica da essere certamente devastante per gli equilibri costituzionali.
Allora, delle due l'una: questa norma così assurda che avete concepito o non la si applicherà mai oppure il giorno in cui la si dovrà applicare essa avrà un effetto devastante sugli equilibri dello Stato, o meglio della Repubblica. E tutto ciò perché dovete gestire un equilibrio politico momentaneo di questa maggioranza! Ma riflettete, colleghi: si può cambiare la Costituzione sulla base di un così modesto obiettivo? Per reggere un momentaneo equilibrio politico, introduciamo concetti


Pag. 38

che possono essere gravi per l'equilibrio della Repubblica e per la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni! Tutto ciò quando già esiste una Corte costituzionale e quando già c'è un procedimento come quello previsto dall'articolo 120.
Inoltre, qual è il concetto di interesse nazionale? Chi decide se una norma regionale viola l'interesse nazionale oppure no? Noi, quando abbiamo parlato di interesse della Repubblica, abbiamo specificato quali sono i casi in cui si viola l'interesse della Repubblica. La casistica prevista dall'articolo 120 - sulla quale possiamo essere d'accordo oppure no - descrive infatti con precisione qual è l'interesse della Repubblica. Voi avete invece introdotto un concetto vago, che nessuno sa qual è, laddove il rischio può essere che lo determini una maggioranza di Governo (ovviamente, usandolo contro una regione che probabilmente sarà retta da una maggioranza politica diversa!). Quindi, avete introdotto non una chiusura del sistema, a difesa dell'unitarietà dell'ordinamento, bensì uno strumento di ricatto da parte di una maggioranza nazionale nei confronti di una diversa maggioranza regionale.
Questo è sbagliato. Ricordatevi che, fortunatamente, non governerete sempre voi e, pertanto, la Costituzione non si può cambiare sulla base di tale presupposto. Le modifiche alla Costituzione dovrebbero essere approvate con il fine di garantire l'equilibrio delle funzioni tra i vari enti della Repubblica, ma il principio dell'interesse nazionale da voi richiamato è vecchio.
Non è che noi non vogliamo difendere l'unità dell'ordinamento, al contrario del gruppo di Alleanza nazionale; il problema è che tale gruppo richiama un concetto giuridico di cinquant'anni fa. Noi, invece, ci siamo modernizzati e abbiamo cercato di ragionare nel terzo millennio.
Oggi, purtroppo, stiamo tornando indietro di cinquant'anni (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, ogni emendamento viene utilizzato dall'opposizione per sostenere tesi contrarie a quelle della maggioranza: qualunque sia l'argomento trattato, qualunque sia la posizione della maggioranza o del Governo, l'importante è sostenere il contrario.
Oggi, in particolare, veniamo accusati, attraverso la difesa da parte della maggioranza del principio dell'interesse nazionale, di togliere autonomia alle regioni, di ledere i poteri delle stesse e, addirittura, di prevedere un grande deterrente per l'attuazione pratica del sistema federale italiano. Questo è l'esatto contrario di ciò che l'opposizione sosteneva ieri, quando, affermando il contrario di ciò che diceva il centrodestra, accusava la maggioranza di voler spezzettare l'Italia.
Sono due accuse contraddittorie. Vogliamo spezzettare l'Italia o limitare le autonomie? Se dobbiamo affinare le nostre posizioni e contrastare le vostre tesi, diteci, per favore, quale è l'accusa di cui siamo destinatari, perché non si può, a seconda dell'umore o dell'emendamento in esame, sostenere una tesi che deve convincervi del contrario della vostra stessa convinzione.
Vorrei adesso fare riferimento ad alcune affermazioni che sono state espresse in quest'aula, ad esempio a quella cordialissima dell'onorevole Mascia, che apprezzo come deputato (conosco il suo interesse particolare profuso in I Commissione): l'onorevole Mascia afferma che l'interesse nazionale è un'invenzione politica del gruppo di Alleanza nazionale, in particolare di Gianfranco Fini.
Non è affatto un'invenzione politica. L'interesse nazionale è un principio dell'ordinamento del nostro paese, richiamato da vari statuti regionali e, anche molto recentemente, oggetto specifico di analisi da parte della Corte costituzionale che, eliminando ogni equivoco, ha definito cosa si intenda per interesse nazionale. La


Pag. 39

verità è che si tratta di una parte fondamentale della riforma costituzionale che stiamo operando ed è con orgoglio che Alleanza nazionale rivendica tutte le azioni che sono state portate avanti in tal senso. Inserire nella Costituzione principi che garantiscano l'interesse nazionale significa garantire l'unità della Repubblica, e non si tratta di mera invenzione della politica.
Del resto, non si può nemmeno sostenere che, attraverso l'affermazione del principio dell'interesse nazionale, vengano lese le possibilità per chiunque di chiedere il pronunciamento della Corte costituzionale su qualunque provvedimento che si ritiene leda l'interesse di un cittadino, di una città, di una provincia o di una regione. Le prerogative garantiscono gli individui e le comunità, cosicché è possibile, attraverso strumenti diversi, adire la Corte costituzionale ai fini di un suo pronunciamento.
Il principio di tutela dell'interesse nazionale non deve comunque rispondere alla semplice domanda, posta, con dignità e grande cordialità, dall'onorevole Leoni. Non siamo di fronte ad un tema che deve immediatamente attuarsi. È un principio di garanzia. Inserire nella Costituzione il principio di interesse nazionale è una garanzia anche rispetto a cose che non possono essere toccate con mano nell'immediato.
Vorrei proporvi un esempio. Onorevole Leoni, cosa accadrebbe se ad una regione dovesse venire in mente di vietare, attraverso un suo provvedimento, l'attraversamento del proprio territorio da parte di un gasdotto proveniente da chissà dove?
Cosa accade, invece, quando l'attraversamento di quel gasdotto serve all'interesse nazionale, dunque all'intero popolo italiano, a tutte le imprese d'Italia per fornire energia? Lei, onorevole Leoni, ritiene che questo sia già inserito negli altri articoli della Costituzione? Sinceramente, ho qualche dubbio che quanto previsto nella Costituzione risponda pienamente anche a tale principio.
Allora, poiché non produce effetti pratici immediati, ma si tratta di una norma di garanzia, il principio dell'interesse nazionale dà dignità alla Carta costituzionale, assicura l'unità della Repubblica. Lo dice una persona, onorevoli colleghi, che ha avuto anche la possibilità di dotare, attraverso una legge regionale che porta la mia prima firma, la regione siciliana di una bandiera, costituita dai colori della Sicilia con in alto a sinistra il tricolore d'Italia. E, poiché lo statuto siciliano è lo statuto regionale più all'avanguardia del nostro paese e forse dell'intera Europa, al pari di quello della Catalogna, non vi è dubbio che abbiamo voluto dimostrare, anche in quel caso, che autonomia, unità nazionale e interesse nazionale, quando vengono posti sul piano della correttezza e della leggibilità assoluta, producono sicuramente risultati positivi (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, vorrei cogliere questa occasione per rispondere ai colleghi Cristaldi e Carrara.
Innanzitutto, non è vero che negli statuti speciali c'è ancora l'interesse nazionale in quanto, a seguito della clausola di favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, questo limite alla competenza esclusiva delle province autonome e delle regioni a statuto speciale è stato implicitamente abrogato.
Inoltre, per quanto riguarda la Corte costituzionale, non è affatto vero che tale Corte ha spiegato la portata dell'interesse nazionale ma, anzi, nella sentenza da me citata nel precedente intervento, ha aspramente criticato questo criterio da utilizzare nel decidere il riparto delle competenze statali e regionali. La Corte costituzionale ha detto testualmente che, nel nuovo Titolo V - si riferiva al 2001 -, l'equazione elementare interesse nazionale uguale a competenza statale nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative. Dunque, emerge un'aspra critica a tale concetto che adesso si vuole reintrodurre.


Pag. 40


Tornando al subemendamento in esame, devo prendere atto del fatto che tale proposta emendativa è sicuramente migliorativa del testo proposto dalla Commissione, in quanto aumenta le garanzie procedurali per le regioni. In questo senso, non ce la sentiamo di esprimere un voto contrario su tale subemendamento.
Vorrei anche sottolineare che le possibilità di applicare l'articolo 127 saranno assai scarse, in quanto tale articolo potrà essere applicato solo quando una legge regionale sia conforme alla Costituzione, agli obblighi internazionali e comunitari, e rispetti i limiti essenziali dei diritti civili e sociali nonché il principio di sussidiarietà. Inoltre, in caso di competenza concorrente, deve sussistere il rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. Se così non fosse, il Governo deve impugnare questa legge di fronte alla Corte costituzionale; se invece la legge regionale rispetta tutti questi criteri, allora solo in questo caso sarà possibile richiamarsi all'interesse nazionale e investire il Parlamento.
Negli ultimi 60 anni il Governo ha sempre scelto la strada dell'impugnazione davanti alla Corte costituzionale, in quanto la procedura di investire il Parlamento è risultata troppo macchinosa e rappresenta un caso limite, che non credo potrà mai verificarsi. Riteniamo, quindi, l'articolo 127 una «tigre di carta» e null'altro. Auspichiamo, pertanto, che non venga mai applicato.
Per tali motivi, annuncio l'astensione del gruppo Misto-Minoranze linguistiche sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, in quanto esso migliora le garanzie procedurali. Tuttavia, manteniamo la nostra contrarietà allo strumento in sé, e pertanto ci asterremo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole Cristaldi perché ha inteso rispondere al quesito da me posto, facendo un esempio di come si possa applicare la clausola dell'interesse nazionale in fattispecie non previste dall'articolo 120.
Tuttavia, il suo esempio non mi ha convinto affatto, in quanto nel caso da lui citato - il gasdotto che passa sul territorio della regione - si può invocare, non dico l'incolumità e la sicurezza pubblica, ma almeno il criterio dell'unità giuridica ed economica della nazione. Quindi, siamo punto e daccapo ed esiste ancora una confusione che non ci aiuta a capire perché l'articolo 120, così come è stato formulato, non basta. Secondo noi, invece, basta ed avanza, unito anche alla possibilità - che rimane - di ricorrere alla Corte costituzionale.
Vorrei, inoltre, aggiungere che l'intervento dell'onorevole Zeller - che ha dichiarato il suo consenso in quanto il nuovo testo rappresenta un passo in avanti - rende chiaro il concetto, peraltro da noi non condiviso, espresso dall'onorevole Maroni. Si tratta cioè di una bandiera da agitare, mediante però una procedura che la scolorisce. Non credo, infatti, che si userà davvero il cannone per sparare ai passerotti, cioè che si riunirà mai il Parlamento in seduta comune per intervenire su una legge regionale. Se dovesse accadere una cosa del genere, ci troveremmo di fronte ad un'enormità.
Il meccanismo originariamente previsto dalla Commissione era ulteriormente farraginoso ed inaccettabile, ma adesso siamo davvero di fronte allo sventolio di una bandierina che, se sventolata davvero, rappresenterebbe un pericolo serio per i rapporti interni alla Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


Pag. 41


Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 443
Votanti 436
Astenuti 7
Maggioranza 219
Hanno votato
257
Hanno votato
no 179).

Prendo atto che l'onorevole Zanella ha espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Avverto che il subemendamento Leoni 0.39.200.5 risulta precluso.
Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il mio subemendamento 0.39.200.4 cerca di ripristinare il ruolo di garante dell'equilibrio tra i poteri dello Stato proprio del Presidente della Repubblica. Quindi, si chiede la sostituzione della parola «emana» con le parole «può emanare», proprio per non ridurre il ruolo del Presidente della Repubblica a quello di mero notaio di quanto operato dalle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere il subemendamento Mascia 0.39.200.4, che è attenuativo, e colgo l'occasione per rivolgermi ai colleghi della Lega: è importante quello che si scrive nella Costituzione...

DONATO BRUNO, Relatore. È precluso!

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, se vi sono informazioni da comunicare all'Assemblea...

ANDREA COLASIO. Vi è una interlocuzione molto franca...

PRESIDENTE. Nel linguaggio diplomatico, una interlocuzione franca sono quasi schiaffi! Prego, onorevole Colasio.

ANDREA COLASIO. Sono abbastanza sconcertato, lo dico con chiarezza. In una Carta costituzionale è importante quello che si dice, anche implicitamente.
Nella seduta di ieri avete ricevuto una grande lezione di federalismo meridionalista dall'onorevole Boccia. So che ciò può non piacervi, poiché ritenete di avere il monopolio della cultura federalista: per la fortuna di questo paese, non è così. Giustino Fortunato, Dorso, Ulloa, Peres in Sicilia, Lussu in Sardegna hanno fatto sì che il nostro paese avesse una cultura federalista diffusa.
Ebbene, con l'articolo in esame state infrangendo un principio fondamentale della cultura federalista, e si tratta del compromesso di Philadelphia, non del compromesso di Lorenzago! In virtù del principio di Philadelphia, la sovranità non appartiene in modo esclusivo allo Stato, in termini monopolistici: i costituenti degli Stati Uniti hanno rotto a Philadelphia il monopolio della sovranità.
Onorevoli colleghi della Lega, ciò che state scrivendo cancella secoli di storia. Ne siate o meno consapevoli, ciò che state scrivendo contrasta con la migliore cultura federalista americana e con la migliore cultura federalista, anche meridionalista, del nostro paese.
In via del tutto incidentale, intendo rivolgere un'osservazione all'onorevole Cè. Se vi è qualcosa che contrasta con un'esplicita, forte e coerente cultura autonomista, è la categoria spuria - sottolineo spuria - dell'interesse nazionale. Coloro, fra cui numerosi colleghi, che hanno svolto a lungo il ruolo di amministratori locali o regionali sanno come questa categoria spuria e i cui limiti non sono definiti sia stata strumentalmente e surrettiziamente utilizzata dallo Stato centrale per impedire alle regioni l'esercizio del potere legislativo, vale a dire della forma compiuta della loro sovranità.
Onorevoli colleghi, state affermando che non esiste una sovranità eguale e che


Pag. 42

esiste una sovranità asimmetrica. È evidente che il Parlamento in seduta comune non si riunirà mai, perché se ciò dovesse accadere, come è stato ricordato, si verrebbe a delineare nel nostro sistema politico una situazione deflagrante. È stata proposta quanto meno l'introduzione di alcuni contrappesi, prevedendo ad esempio maggioranze qualificate, ma non avete accettato neppure tali proposte, che avrebbero definito un percorso di maggiore garanzia.
Con l'articolo in esame, state cancellando gli elementi forti della cultura federalista: esso non ha nulla a che vedere con una coerente cultura federalista. In questo Parlamento ho ascoltato troppe persone pronte ad iscriversi all'associazione combattenti e reduci del federalismo. Spiace dirlo, ma con questo articolo - altro che devolution! - state disegnando il de profundis del federalismo (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

DONATO BRUNO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole Briguglio e all'onorevole Mascia, primi firmatari degli identici subemendamenti in esame: in essi si fa riferimento a un testo precedente. Mi permetto pertanto di invitare i medesimi a ritirarli (mantenendo, in subordine, il parere contrario), attesa la presentazione dell'emendamento Elio Vito 39.200.
Infatti, mi sembra che in questo caso l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere, e non dell'obbligo, di emanare ciò che ha stabilito la Camera potrebbe stridere. Quindi, invito i presentatori degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4 a ritirarli.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non intendano ritirare gli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 438
Votanti 436
Astenuti 2
Maggioranza 219
Hanno votato
184
Hanno votato
no 252).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 39.200.
Avverto che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento Elio Vito 39.200, integralmente sostitutivo dell'articolo 39, risulteranno preclusi gli ulteriori emendamenti riferiti a tale articolo e non si procederà alla votazione dell'articolo 39 medesimo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, ci rendiamo conto che questo emendamento presentato dalla maggioranza rappresenta un punto di sutura molto delicato tra opinioni divergenti - o apparentemente divergenti - esistenti, in particolare, tra la Lega e il gruppo di Alleanza nazionale.
Ho ascoltato diverse argomentazioni da parte non del primo gruppo, che su tale questione è silente ma, soprattutto, dei colleghi di Alleanza nazionale e, in particolare, dell'onorevole Gastaldi, al quale intendo rivolgermi.
La nostra assoluta contrarietà a questo emendamento si può riassumere, sostanzialmente, attraverso l'uso di due argomentazioni strettamente collegate tra loro. Anzitutto, voglio parlare del concetto di interesse nazionale, il compromesso che


Pag. 43

favorisce Alleanza nazionale. Qualunque giurista che si volesse spogliare per un attimo della propria caratterizzazione politica - salvo riprenderla subito dopo - non potrebbe non convenire con me che questo termine non è sufficientemente definito nel complesso del dettato costituzionale. Se ci trovassimo di fronte ad un sistema matematico - ad esempio, al principio matematico di Russell - diremmo che questa formula è «indecidibile», espressione ancora più precisa.
In effetti, il termine «Nazione» compare nel dettato costituzionale - quello vero e non quello che stiamo brutalizzando -, stabilito dai costituenti del 1948, solamente all'articolo 9, secondo comma, in cui si fa riferimento alla tutela del paesaggio e al patrimonio artistico e storico della Nazione, con la «n» sempre e comunque maiuscola. In questo caso si vuole descrivere un insieme di territorio, di storia, di cultura, di comune sentire, di memoria: infatti, ci riferiamo al paesaggio e al patrimonio storico. Il termine in questione ritorna poi all'articolo 11 (quello chiave) - questa volta, giustamente, al plurale - dove si fa riferimento alle Nazioni. In questo caso il concetto è, addirittura, internazionale poiché deriva dalla Società delle nazioni e dalla appena costituita Organizzazione delle Nazioni Unite. In seguito il termine non compare più, se non nel vecchio testo della Costituzione, quello ante 2001.
Onorevole Gastaldi, il gruppo di Rifondazione comunista, che è stato contro i novellatori del 2001 e, a maggior ragione, è contro i novellatori del 2004, può impostare il suo ragionamento sul testo della Costituzione precedente a queste due disastrose modifiche, la prima già avvenuta, la seconda in fase di perversa attuazione.
Il termine «interesse nazionale» è evidentemente collegato ad un giudizio politico; in questo senso, contrariamente a quanto hanno detto tutti gli altri colleghi - mettiamoci d'accordo sulla semantica - il termine «nazionale» non è astratto, a meno che per termine astratto non intendiamo un senso comune, quindi scientificamente sbagliato. Se fosse astratto, sarebbe una cosa buona, nel senso di una legge tra le cui caratteristiche vi è quella di essere astratta e generale per poter essere definita tale; al contrario, è assolutamente concreto e contingente perché è politico.
Infatti, il vecchio e saggio - ahimè! - articolo 127 ante 2001 e, quindi, ante 2004 stabiliva che il Governo della Repubblica, quando ritenga una legge approvata dal Consiglio regionale eccedente la competenza della regione o contrastante con gli interessi nazionali - posti al plurale - o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Se il consiglio insiste, due sono le strade, diceva il saggio legislatore di allora: o si individua un contrasto sul principio costituzionale e, allora, è la Corte costituzionale, un ente terzo, che interviene per dirimere la questione, o il contrasto non è costituzionale ma solo di merito, e a questo punto sono le Camere - come saggiamente ha detto il collega Soda - che hanno dato fiducia al Parlamento, a dover discutere la questione.
In ogni caso, vi è un'entità terza che interviene; quindi, non una maggioranza politica, che è comunque precostituita, vuoi nella prima versione farraginosa dell'emendamento Elio Vito 39.200, vuoi nella versione subemendata. In questo caso è come chiedere ad un ente che solleva il problema di risolverlo esso stesso.
Voglio fare un esempio - e concludo - per chiarire meglio il concetto di interesse nazionale: per me, ad esempio, è interesse nazionale che l'Alitalia rimanga una compagnia di bandiera, mentre evidentemente per la maggioranza questo non rappresenta un interesse nazionale. Dunque, dipende esclusivamente da una valutazione di politica economica, che è necessariamente contingente e transitoria e che riguarda i rapporti tra le classi e i punti di vista politici.
Evidentemente, non può stare nella Costituzione...


Pag. 44

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, lei ha superato di molto il tempo a sua disposizione.

ALFONSO GIANNI. Concludo, signor Presidente.
Noi mischiamo quella che è la forma, il perimetro, la casa comune, cioè la forma repubblicana, una e indivisibile, con il colore politico dei vari governi e facciamo un pasticcio meritevole di essere abrogato da futuro referendum (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor presidente, anche noi interveniamo per dichiarare il nostro voto contrario a questo emendamento, che è il nucleo del nuovo articolo 127 della Costituzione e, in qualche modo, la causa della mostruosità dell'articolo che uscirà se fosse approvato questo emendamento, come tutto fa pensare che possa accadere.
Anch'io vorrei invitare i colleghi distratti a paragonare - come ha fatto poco fa l'onorevole Alfonso Gianni - il nuovo testo dell'articolo 127 con il testo vigente dell'articolo 127 della Costituzione, che è un testo assolutamente «pulito», che definisce le competenze, la separazione dei poteri, il rispetto delle autonomie locali e il rispetto della sovranità delle regioni, come sottolineato poco fa dal collega Colasio. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della Lega.
Siamo di fronte ad una sovranità asimmetrica, ad una disparità di sovranità, quindi, alla smentita del principio che pretendete di difendere e che il centrosinistra introdusse con la modifica dell'articolo 117, con la definizione della Repubblica, ribadita anche in questa sede. In base all'articolo 117, vi è il riconoscimento delle comunità originarie, tra cui abbiamo incluso anche le regioni.
Ma l'articolo 127 che uscirà dalle vostre proposte di modifica conferma ex post ulteriormente le ragioni esposte nelle questioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo sollevato. Infatti, abbiamo constatato che, nel complesso della riforma, vengono violati alcuni principi fondamentali, tra cui il riconoscimento delle autonomie originarie, ex articolo 5 ed ex articolo 117, e la separazione dei poteri.
Signor ministro, rappresentanti del Governo, presidente Bruno, colleghi della maggioranza, assegnare ad un Governo (che è un potere costituito del tutto legittimo, ma è un potere politico assolutamente parziale, perché espressione di una maggioranza definita) eletto in regime di sistema elettorale maggioritario, come l'attuale, quindi accompagnato, nell'esercizio della sua funzione, da una maggioranza parlamentare che non corrisponde esattamente alla rappresentazione della volontà politica del paese, come avveniva con il sistema proporzionale, ma è una maggioranza che si occupa della governabilità ed è, quindi, rafforzata, alterata nella sua espressione numerica, assegnare ad un Governo così formato - dicevo - e ad una maggioranza corrispondente, che conferma la parzialità di questa espressione politica, il potere discrezionale di definire che cosa è e che cosa non è l'interesse nazionale (è questo il nodo), ci sembra un'enormità che collide con i principi supremi della nostra Carta costituzionale! E per quanto riguarda il rimedio che si ipotizza, sia pure non esplicitamente, ossia la possibilità assegnata alle regioni di reagire con ricorso alla Corte costituzionale contro il provvedimento di annullamento delle leggi, se il ricorso delle regioni fosse ammesso - e sarà ammesso -, già il giudizio di ammissibilità comporta l'espressione da parte della Corte di una valutazione politica, di un potere politico. Stiamo giurisdizionalizzando tutta la nostra procedura di conformità costituzionale ed involontariamente stiamo assegnando alla Corte costituzionale, in questa fattispecie, un potere politico che la Costituzione stessa non gli assegna, perché alla Corte deve essere richiesto un parere di conformità costituzionale.
Ma allora, presidente Bruno, colleghi della maggioranza, perché siete arrivati


Pag. 45

all'aberrazione di questo emendamento, all'aberrazione di questo articolo 39? Perché avete compiuto questa scelta? Io mi do una risposta: è la conseguenza della cosiddetta devolution.

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti...

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Siccome avete voluto assegnare poteri esclusivi alle regioni in materie che non sono divisibili, perché rappresentano esse stesse l'unità della Repubblica, avete ritenuto necessario prevedere un rimedio di questo genere. Ma il rimedio è immensamente più grave dell'errore che è a monte, cui volete rimediare.
Vorrei concludere, signor Presidente, svolgendo un'ultima osservazione. È vero che il potere discrezionale del Governo è formalmente bilanciato da un potere del Parlamento che però è costituito, come ho appena detto, ma la conseguenza di tutto ciò - è stato già affermato dal collega Marone - è l'impraticabilità di questa procedura. Marone sostiene che la Lega sta zitta perché tutto quello che si prevede nell'articolo 39 è impraticabile! Credo che l'onorevole Marone abbia in merito qualche informazione. Un collega della Lega, seduto al banco del Comitato dei nove, sta assentendo. C'è finzione, ipocrisia.
Siamo di fronte all'ipocrisia di una maggioranza che modifica la Costituzione introducendo una normativa che è impraticabile, e la maggioranza sa che sarà impraticabile e per questa ragione sta unita.
Non si era mai verificato un caso nel quale si dà valenza normativa - e per di più in sede costituzionale - alla ipocrisia politica, che è la ragione che tiene unita la maggioranza in questo processo.
Ciò è di una gravità enorme, straordinaria, e per questo ci costringete ad un atteggiamento che non può che essere radicalmente contrario (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, il collega Cristaldi prima chiedeva a noi se, secondo il nostro parere, questa riforma divide e spacca il paese o è una riforma centralistica.
Io ribadisco quello che hanno detto gli altri colleghi del centrosinistra, e cioè che la devolution contiene in sé una minaccia grave di divisione del paese, tanto che noi abbiamo presentato un emendamento, che non è stato accolto, che introduceva un concetto di tutela più corrispondente ad uno Stato federale e alla fisionomia della Repubblica che abbiamo disegnato con il nuovo articolo 114 votato nel 2001. In altre parole, per sventare un pericolo di divisione del paese, che riteniamo esista, abbiamo proposto il criterio dell'interesse generale della Repubblica e della tutela dei suoi valori fondamentali, affidando alla legge dello Stato questo compito.
Ora, voi fate invece un'altra scelta, che è grave innanzitutto per una ragione. Come tutti sanno, affinché sia efficace ed applicabile, una norma deve essere prevedibile nella sua applicazione. Il fatto che, a conclusione di questo dibattito, l'interesse nazionale risulti ancora un oggetto misterioso rende questa norma assolutamente imprevedibile nella sua applicazione e, quindi, lascia un varco enorme all'arbitrio politico.
Ho ascoltato prima un collega della maggioranza, di quelli non solo autorevoli ma che se ne intendono, rispondere ai nostri quesiti dicendo che l'obiettivo sarebbe quello di salvaguardare - è testuale - l'interesse di un corpo elettorale che vota un Governo, richiamando l'obiettivo dell'unità dell'indirizzo politico.
Se è così, significa che la maggioranza, non contenta degli strumenti coercitivi verso il Parlamento, dei quali discuteremo nei prossimi giorni a proposito di forma di Governo, ha l'obiettivo di mantenere una unità di indirizzo politico anche di fronte al potere legislativo delle regioni, le quali non sono chiamate a rispondere di fronte


Pag. 46

all'indirizzo politico di una maggioranza e di un Governo.
Torniamo a dire che, se si volevano evitare i danni prevedibili della devolution, andava introdotto un altro criterio (quello che prima ho richiamato); volendo, potrebbe bastare (anzi, avanza, altro che se avanza!) l'articolo 120, come è stato formulato. Invece, con questa clausola, come abbiamo già detto, si introducono tre strumenti su presupposti assolutamente sovrapponibili - ricorso alla Corte, clausola di sostituzione e clausola dell'interesse nazionale -, che possono essere usati tutti e tre per «sparare» contro le regioni e contro l'autonomia legislativa.
La cosa migliore che si poteva fare - cari colleghi di Alleanza nazionale, ma non avete avuto la forza per farlo (se volevate), e cari colleghi dell'UDC - era non fare la devolution e, quindi, non doversi preoccupare poi di rimediare malamente al pericolo che evidentemente anche voi avete voluto avvertire.

GIAMPIERO D'ALIA. L'avremmo fatta lo stesso!

CARLO LEONI. Voi avete poi immaginato - e concludo, signor Presidente - due procedure. La prima versione, che ritengo assolutamente barocca ed inaccettabile, prevedeva una Commissione mista paritetica, incaricata di deliberare in via definitiva su tale aspetto, con il Presidente della Repubblica che, a quel punto, non può far altro che emanare quanto stabilito dalla predetta Commissione. Ricordo, al riguardo, che vi avevamo già detto in tutte le salse che un sistema del genere non sarebbe stato in piedi, ma fino a luglio ci avete spiegato che si trattava, invece, del frutto di un grande filosofia giuridica; adesso lo avete capito, e finalmente lo avete tolto di mezzo!
Tuttavia ora, colleghi di Alleanza nazionale, si propone una procedura difficilmente applicabile, come onestamente sapete anche voi.

PRESIDENTE. Onorevole Leoni, concluda!

CARLO LEONI. Infatti, si tratta di sparare con il cannone contro i fringuelli, poiché si tratta di riunire il Parlamento in seduta comune per deliberare contro una legge adottata da una regione!
Questo compromesso politico, tuttavia - e vorrei precisare che, personalmente, ho un'idea nobile del compromesso politico in sé -, produrrà un danno. La Lega Nord, infatti, potrà sostenere di aver portato a casa la devolution, anche se la tutela della salute è stata nuovamente ricondotta tra le materie di competenza statale, mentre Alleanza nazionale potrà affermare di aver portato a casa il principio costituzionale dell'interesse nazionale, anche se la procedura per la sua effettiva tutela sarà inapplicabile!
Il risultato di tutto ciò sarà un sistema che non potrà funzionare! Vi sarà un paese senza guida istituzionale, e dunque destinato a frantumarsi (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, prometto di essere breve. Il gruppo di Alleanza nazionale è stato più volte accusato di «portare a casa» la tutela dell'interesse nazionale. Mi sembra un'osservazione scarsamente politica, e perfino ingenerosa, poiché Alleanza nazionale non c'era quando entrò in vigore la Costituzione del 1947...

MAURA COSSUTTA. Lo sappiamo!

NUCCIO CARRARA. ... che conteneva espressamente, agli articoli 117 e 127, il richiamo all'interesse nazionale.
In ordine alla comprensione del termine, la dice lunga il fatto che i padri costituenti abbiano inserito nella nostra Carta l'espressione «interesse nazionale». Tutti all'epoca, ovviamente, capivano cosa fosse l'interesse nazionale, ma non è colpa nostra se adesso si è smarrito, soprattutto tra di voi - anzi, solo tra di voi! -, il senso e il significato di tali parole.


Pag. 47


Vorrei ricordare che l'espressione «interesse nazionale» è stata soppressa dalla nostra Costituzione proprio nel 2001, quando, invece, avremmo avuto maggiormente bisogno di mantenerla. La Costituzione del 1947, infatti, prevedeva un assetto «regionale»: in altri termini, lo Stato ricopriva sempre un ruolo di garante. Eppure, nonostante ciò, con riferimento alle materie devolute alle regioni, si richiamava l'interesse nazionale, poiché le regioni non potevano adottare norme con esso contrastanti. Orbene, vorrei sottolineare che, proprio nel momento in cui l'autonomia regionale è diventata più spinta e più forte, vale a dire quando sono stati attribuiti maggiori poteri alle autonomie periferiche locali, avremmo avuto maggiormente bisogno di mantenere il «faro» dell'interesse nazionale, ma è scomparso!
La Corte costituzionale ha tentato, in qualche caso, di porvi rimedio, quando alcune delle leggi da noi approvate sono state messe in discussione da alcune regioni, prevalentemente da quelle governate dalla sinistra, ed ha espresso più volte il sottile rammarico di non poter invocare l'interesse nazionale. Tale sottile rammarico è stato espresso dalla Consulta in almeno tre sentenze, che intendo citare a beneficio di coloro che volessero prendersi la briga di consultarle: la sentenza n. 303 del 2003, in ordine ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici; la sentenza n. 307 del 2003, in ordine alla legge che recava disposizioni in materia di asili nido; infine, la sentenza n. 16 del 2004, concernente la legge finanziaria per il 2002, che istituiva un fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.
Vorrei sottolineare, pertanto, che per tre volte il Parlamento ha legiferato con l'intento di tutelare l'interesse nazionale, ma per ben tre volte la Corte costituzionale ha sostenuto che non poteva invocare tale principio.
Ciò significa che la Corte sa cosa sia l'interesse nazionale. La Corte afferma che avrebbe potuto utilizzare tale categoria, tale espressione, ma essa non vi è più. Vi sono, inoltre, ragioni di sistema e di equilibrio tra i poteri delle regioni. Se, infatti, si scorrono gli statuti delle regioni speciali - tralasciando di citare ancora la regione Alto Adige, che oggi è diventata anche Südtirol; se fosse rimasta Alto Adige forse nessuno avrebbe capito di che si parlava! - quali, ad esempio, quello della Sardegna, si nota che essi riportano sempre la stessa clausola secondo cui la regione ha potestà legislativa «in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli interessi nazionali». Identica dicitura è contenuta nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. La regione Valle d'Aosta, che oggi è diventata anche Vallée d'Aoste - perché, forse, non avremmo altrimenti capito di che parlavamo! -, dice, nel suo statuto, «in armonia con la Costituzione e con gli interessi nazionali».
Le regioni a statuto speciale, dunque, contengono tutte, nei loro statuti, il riferimento all'interesse nazionale. Perché tale principio elementare e facilmente comprensibile non deve anche valere per le regioni a statuto ordinario?
Ultima considerazione: la nazione, onorevole Bressa, non è una «carcassa», una forma: è l'anima della Repubblica. Non possiamo immaginare uno Stato privo di un'anima; abbiamo tutti la necessità di sentirci italiani e non c'è bisogno di spiegare cosa significhi ciò. Noi vogliamo, dunque, dare un'anima alla nostra costituzione...

GIANCLAUDIO BRESSA. Magari, nera...!

ALFONSO GIANNI. Sarà un corpo, non un'anima!

NUCCIO CARRARA. ... con un riferimento esplicito ai valori della nazione (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, intervengo brevemente, stimolato da


Pag. 48

alcuni interventi dell'opposizione che hanno affrontato il tema della coerenza con il principio federale dell'articolo che stiamo esaminando, in particolare della proposta della Commissione e della maggioranza.
Credo che su questo aspetto, quando si è parlato di falso federalismo come risultato dell'approvazione di quest'emendamento, sia sta detta una sostanziale falsità. Non si sta, infatti, creando assolutamente un ordinamento a sovranità asimmetrica. Si sta creando un federalismo la cui legittimazione si basa sulla solidarietà e sul concetto forte che o si entra in Europa e si vive meglio nel mondo o vi saranno problemi per tutti.
Credo che uno dei meriti di questa proposta della maggioranza sia sottolineare la previsione che la lesione dell'interesse nazionale sarà un evento eccezionale. Vi è, quindi, sotto certi aspetti, una visione ottimistica del modo con cui le regioni realizzeranno la propria attività legislativa. Leggo tale stima di eccezionalità nel fatto che è il Parlamento, riunito in seduta comune, a deliberare su tale problema di lesione dell'interesse nazionale. Il Parlamento in seduta comune è, di per sé, un fatto eccezionale: è sottoposto allo scrutinio dell'opinione pubblica e non credo che le forze politiche potrebbero abusare di tale possibilità teorica.
Credo anche che il problema della definizione dell'interesse nazionale sia, in questo momento, largamente difficile da definirsi. Ogni anno si presentano problemi nuovi e le fattispecie concrete in cui si può manifestare tale lesione sono difficili da prevedere: basti pensare, ad esempio, al nuovo problema che si pone con l'attuale conflitto tra culture diverse che spesso degenera tragicamente in atti terroristici e di violenza.
Ritengo che i problemi che ci pone l'attuale contesto internazionale, i cambiamenti che scaturiscono dall'avanzamento tecnologico siano così numerosi che è difficile riuscire a gestirli.
Credo anche che questo apprezzamento non possa essere delegato alla Corte costituzionale. Una Corte per definizione interpreta codici e norme scritte, mentre in questo caso dobbiamo anche attenderci un qualcosa di diverso e di nuovo. Tra l'altro, credo che questa, come norma di chiusura, possa diventare utile nel caso in cui emerga una materia del tutto nuova (e lo ricordo soltanto per esigenze retoriche), che rientra necessariamente nelle competenze delle regioni. In tale caso, questa norma permette il recupero, la correzione e il ritorno delle competenze al Parlamento nazionale. È anche un'attestazione di fiducia del Parlamento nazionale: proprio nel momento in cui creiamo il federalismo, abbiamo il dovere di manifestare tutta la fiducia verso questa Camera e anche verso l'altra Camera che andiamo a riformare (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

GIOVANNI RUSSO SPENA. Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, lei consentirà che l'emendamento venga posto in votazione, visto che non si può separare la dichiarazione di voto dal voto. Al suo buon cuore...
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 39.200, nel testo subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo 39, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 415
Votanti 412
Astenuti 3
Maggioranza 207
Hanno votato
248
Hanno votato
no 164).

Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Back Index Forward