Allegato A
Seduta n. 518 del 30/9/2004


Pag. 10


...

(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 38.
(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

1. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».


Pag. 11

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 38.
(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere il comma 2.
38. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato)