Allegato A
Seduta n. 511 del 21/9/2004


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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 - MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. - Sezione 1)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO 7.50 22/09/2004

Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.
(Capitale della Repubblica federale).

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».
2. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 32.
(Capitale della Repubblica federale).

Sopprimerlo.
32. 6. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,


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Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 32 - L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 114. - La Repubblica si riparte in Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.
Le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Le Regioni dispongono di competenze legislative nei limiti fissati dalla Costituzione.
È istituito il distretto di Roma capitale, il cui territorio coincide con quello del Comune di Roma. Ad esso sono attribuiti i poteri e le funzioni spettanti alle Regioni a statuto ordinario ed alle province».
32. 71. Landolfi, Armani, Malgieri.

Al comma 1, sopprimere la parola: Province.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse.
32. 70. Perrotta.

Al comma 1, sopprimere le parole: e Stato.
32. 9. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Armani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».
32. 74. Tabacci, Malgieri, Landolfi, La Malfa, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Diliberto, Franci, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni».
32. 8. Carrara, Nespoli, Saia, Cristaldi, Losurdo, Patarino, Armani, Landolfi, La Russa, Tabacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.
* 32. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».


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Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Modifiche all'articolo 114 della Costituzione.
* 32. 5. (Testo modificato nel corso della seduta) Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Rosato, Soda, Zanella.
(Approvato).

Sopprimere il comma 2.
** 32. 4. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
** 32. 73. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: federale.
32. 250. La Commissione.
(Approvato).

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: , nei limiti fino alla fine del periodo.
32. 72. Boato, Leoni, Bressa, Maura Cossutta, Titti De Simone, Pappaterra, Cusumano, Zanella.

Subemendamento all'emendamento 32. 201.

All'emendamento 32. 201., aggiungere la seguente parte consequenziale:
all'articolo 34, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ordinamento della Capitale».
0. 32. 201. 1. La Commissione.
(Approvato).

Al comma 2, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
32. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.
(Approvato).

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. (Leale collaborazione). - 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 115. - Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituivi della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale».
*32. 01. Fioroni.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. (Leale collaborazione). - 1. Dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Art. 115. - Le relazioni fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni


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e lo Stato si fondano sui principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.
Sono sedi di concertazione fra i Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni e lo Stato: il Senato federale della Repubblica, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra i soggetti costituivi della Repubblica; la Conferenza permanente, disciplinata dalla legge, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province, delle Regioni e dello Stato; il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di concertazione, di codecisione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali ricompresi nel territorio regionale».
*32. 02. Osvaldo Napoli.