Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 503 del 31/7/2004
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO STEFANO LOSURDO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5151

STEFANO LOSURDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sta diventando una triste abitudine della opposizione parlamentare vittima, a mio avviso, di un autentico parossismo oppositorio, di concentrare il suo sforzo critico, a voler usare un eufemismo, su alcuni punti di un determinato provvedimento governativo sul quale, però, si dà un complessivo giudizio positivo. È il caso del provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea al quale, da parte di tutte le forze parlamentari compresa l'opposizione, viene riconosciuto un contenuto positivo soprattutto con riferimento all'articolo 1 che ribadisce la piena validità della legge n. 169 del


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1989 in tema di «latte fresco». E di fatto tutto il contenuto del decreto viene riconosciuto unanimemente opportuno ed utile per il comparto agricoltura.
Dove l'opposizione ha concentrato tutto il suo sforzo oppositorio degno, a mio avviso, di miglior causa? Sull'articolo 1-bis introdotto dal Senato e votato, è opportuno ricordarlo, all'unanimità, tra maggioranza ed opposizione, in quella sede. In tale articolo si prescrive l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari.
Su tale punto l'opposizione ha creato un'autentica tempesta in un bicchiere d'acqua perché se, sol per ipotesi, i dubbi interpretativi fossero fondati, nello stesso provvedimento, il comma 3 dell'articolo 1-bis viene offerta la possibilità di introdurre gli opportuni correttivi con i previsti decreti ministeriali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.
Quindi, si va a convertire un decreto-legge che contiene misure quanto mai necessarie e lungamente invocate per quanto riguarda la disciplina delle denominazioni di vendita del latte e dei prodotti derivati dalla lavorazione del pomodoro; all'articolo 1, comma 3-bis, si introduce una nuova definizione di «vitello» ai fini della classificazione merceologica.
L'articolo 2 detta norme in materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
Il comma 1-quater concede la proroga di un anno per gli interventi compensativi dello Stato e risarcimento dei danni derivanti da calamità naturali alle produzioni e strutture agricole e zootecniche ammissibili all'assicurazione agevolata ex decreto legislativo n. 102 del 2004, ma non ancora assicurate.
Eppure è sembrato a chi segue i lavori parlamentari che il decreto convertito fosse radicalmente inficiato da previsioni inutili, confuse, improduttive se non proprio dannose per gli interessi degli agricoltori e delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli.
Ma l'opposizione isterica e demagogica ha il fiato corto per definizione e non può annullare i meriti di un provvedimento, uno dei tanti, adottati da un Governo che in tre anni ha fatto per l'agricoltura tutto quello che i governi precedenti non erano riusciti a fare in oltre trent'anni.

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