Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brugger, Cè, Colucci, Cusumano, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.
Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Viceconte, Valentino, Viespoli, Vietti, Violante.
In data 30 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ANTONIO RUSSO: «Modifica all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo» (5205);
FRANCESCA MARTINI: «Nuova disciplina dei consultori familiari» (5206);
NICOTRA: «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata» (5207);
ZANETTA: «Modifiche agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del turno di ballottaggio nelle elezioni del presidente della provincia e del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (5208);
LUSETTI: «Disposizioni in favore delle università non statali» (5209).
Saranno stampate e distribuite.
In data 30 luglio 2004 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dai ministri degli affari esteri e della difesa:
«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003» (5203);
dal ministro degli affari esteri:
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003» (5204).
Saranno stampati e distribuiti.
La proposta di legge CIMA: «Disposizioni in materia di assistenza alle donne in stato di gravidanza e di diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato» (193) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.
La proposta di legge KESSLER ed altri: «Norme per l'adattamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale» (2724) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Chiaromonte.
La proposta di legge JANNONE e BENVENUTO: «Disposizioni per l'incentivazione del finanziamento privato degli organismi non lucrativi» (3459) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rosato.
La proposta di legge RODEGHIERO ed altri: «Concessione di un contributo al Servizio del libro parlato per i ciechi d'Italia "Robert Hollman" e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre» (4530) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sandi.
La proposta di legge BRIGUGLIO: «Modifica all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di assunzione negli anni 2004 e 2005 di lavoratori precari impegnati in lavori socialmente utili» (4531) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mereu.
La proposta di legge ZACCHERA ed altri: «Nuove disposizioni in materia di adozioni internazionali» (4998) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Collè.
La proposta di legge RUZZANTE ed altri: «Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la scheda per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (5061) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Albertini.
La proposta di legge PARODI ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti con difficoltà specifiche di apprendimento» (5066) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baldi, Castellani e Lucchese.
La proposta di legge CIRO ALFANO: «Modifica all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, recante l'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia» (5074) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbonella, Frigato e Nicotra.
La proposta di legge FRAGALÀ: «Istituzione della figura professionale di funzionario giudiziario» (5079) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciro Alfano, Amato, Arrighi, Benedetti Valentini, Biondi, Borriello, Brusco, Buontempo, Cannella, Cardiello, Carrara, Caruso, Cirielli, Cola, Di Teodoro, Fallica, Gallo, Gironda Veraldi, La Grua, Lamorte, Lo Presti, Losurdo, Lucchese, Mauro, Milanese, Moretti, Paniz, Perlini, Perrotta, Ramponi, Ricciuti, Romoli, Santori, Sardelli, Saro, Savo, Serena, Sgarbi e Villani Miglietta.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
BENVENUTO ed altri: «Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di estensione delle ipotesi di sequestro e confisca dei beni per taluni delitti conto la pubblica amministrazione e loro uso sociale» (5174) Parere delle Commissioni I e VI.
VII Commissione (Cultura):
ROSATO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento del Centro di ricerche storiche di Rovigno» (5139) Parere delle Commissioni I, III e V.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 27 luglio 2004, sentenza n. 272 del 13-27 luglio 2004 (doc. VII, n. 510), con la quale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
2) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113, comma 7, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002);
3) dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 113-bis dello stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della citata legge n. 448 del 2001;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1 ad eccezione della lettera e) già dichiarata costituzionalmente illegittima del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella citata legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Toscana;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Con lettera in data 28 luglio 2004, sentenza n. 280 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 512), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 131 del 2003, sollevata, in riferimento al combinato disposto dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché dell'articolo 9
dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e relative norme di attuazione, dell'articolo 4 dello statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna e dei principi dello statuto della regione autonoma Valle d'Aosta, ed anche in riferimento all'articolo 76 della Costituzione ed all'articolo 11, comma 2, della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla regione autonoma della Sardegna e dalla regione autonoma Valle d'Aosta;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).
Con lettera in data 28 luglio 2004, sentenza n. 281 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 513), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative ai risarcimento del danno;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte di cassazione a sezioni unite civili, dal tribunale di Bologna e dal tribunale di Forlì con le ordinanze n. 89, n. 97 e n. 381 del 2002.
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Con lettera in data 28 luglio 2004, sentenza n. 282 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 514), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della regione Emilia-Romagna 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative).
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 273 del 13-27 luglio 2004 (doc. VII, n. 511), con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
alla XII Commissione permanente (Affari sociali).
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).
Sentenza n. 284 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 516) con la quale:
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Sentenza n. 225 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 517) con la quale:
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Sentenza n. 286 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 518) con la quale:
riuniti i giudizi,
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).
Sentenza n. 287 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 519) con la quale:
alla XII Commissione permanente (Affari sociali).
Sentenza n. 288 del 13-28 luglio 2004 (doc. VII, n. 520) con la quale:
centrale, rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e alla nota dell'agenzia delle entrate-Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001;
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con il decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403 recante «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale», la materia della riproduzione animale nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
annulla, per quanto di ragione, il predetto decreto del ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 2000, n. 403;
dichiara, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava all'autorità giudiziaria, e nella specie al tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare la validità dell'impedimento addotto dall'imputato componente della Camera medesima senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, primo inciso, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53, 77 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della suddetta legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97, primo comma, della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Torino;
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento del conti pubblici) e della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004) qui non espressamente esaminate;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento del conti pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9, 77, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, dalla regione Campania;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici), nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9, 32, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 127 della Costituzione, dalla regione Campania;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 21, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Puglia;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione, dalla regione Puglia;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 2, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, al principio di certezza del diritto e al generale canone di ragionevolezza delle leggi, dalla regione Emilia-Romagna;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla regione Puglia;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla regione Emilia-Romagna;
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente regione Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qui non espressamente esaminate;
riservata ogni decisione sulla questione relativa all'articolo 21, comma 6 e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata dalla regione Emilia-Romagna;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, commi da 1 a 5, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del già menzionato articolo 21, commi da 1 a 5, e, in parte, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l'esercizio 2001 stipulata tra il ministro delle finanze e l'agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, alla nota dell'agenzia delle entrate- direzione