Allegato A
Seduta n. 503 del 31/7/2004


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(A.C. 5151 - Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
entro il 1 agosto 2004 l'Italia deve comunicare all'Unione europea le opzioni nazionali relative all'applicazione della riforma di medio termine della politica agricola comune;
tali opzioni rivestono una notevole rilevanza per l'indirizzo futuro dell'intero settore agroalimentare, in considerazione dell'entità delle risorse finanziarie coinvolte e dei riflessi diretti ed indiretti su filiere di grande importanza quali quelle delle paste alimentari e dei prodotti lattiero caseari;
la riforma di medio termine consente inoltre di ridefinire i criteri della cosiddetta «ecocondizionalità» per rafforzare il ruolo dell'attività agricola nella conservazione del paesaggio e valorizzare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo;
il Ministero delle politiche agricole e forestali ha diffuso un primo documento in ordine all'applicazione della riforma e sono in corso ulteriori approfondimenti in sede di conferenza Stato-regioni,

impegna il Governo:

nella definizione dei provvedimenti per l'attuazione, in sede nazionale, della riforma di medio termine della politica agricola comune di cui ai regolamenti CE n. 1782 del 2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1783 del 2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) incentivare il mantenimento dell'agricoltura e della zootecnia nelle zone svantaggiate e marginali, con particolare riferimento alla coltura del grano duro, agli allevamenti ovicaprini e delle razze bovine pregiate italiane, utilizzando le opportunità di accoppiamento parziale degli aiuti offerte dagli articoli 66, 67 e 68 del citato regolamento CE n. 1782 del 2003;
b) favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, anche mediante l'utilizzo della riserva nazionale di cui all'articolo 42 del citato regolamento CE n. 1782 del 2003;
c) promuovere l'agricoltura biologica, le produzioni di qualità e i relativi accordi di filiera, i prodotti tradizionali e a denominazione d'origine, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 69 del citato regolamento CE n. 1782 del 2003;
d) definire i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo e di potenziare il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del suolo, nella valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, nella promozione del benessere animale;
e) provvedere alla formulazione d'intesa con le regioni, dei nuovi indirizzi per i piani di sviluppo rurale al fine di valorizzarne


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il contributo nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, anche utilizzando le nuove opportunità offerte dal citato regolamento CE n. 1783 del 2003.
9/5151/1.Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,
premesso che:
gli operatori della piccola pesca costiera a strascico con abilitazione tra le tre e le sei miglia continuano a trovarsi in stato di forte agitazione, soprattutto in talune marinerie dell'Adriatico;
questa forma di pesca, a carattere prevalentemente familiare, è caratterizzata da debolezze strutturali, per mancanza di formazione professionale e difficoltà nella riconversione verso altri settori;
molte imbarcazioni del settore non sono convertibili o almeno difficilmente adattabili alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione, e attualmente stanno operando, fino al 1o gennaio 2005, in regime di deroga;
la piccola pesca costiera a strascico si muove in un contesto ambientale molto fragile dal punto di vista biologico, sociale ed economico in aree fortemente interessate da misure restrittive di salvaguardia imposte dal sovrasfruttamento delle risorse (fermo biologico, aree di tutela biologica, ecc.);
le misure previste dal regolamento del Consiglio n. 2369/02, relative alla demolizione, non prevedono un importo di remunerazione congruo rispetto non tanto al valore dell'imbarcazione, quanto all'impossibilità di sopravvivenza o riconversione del pescatore stesso, e che pure insufficienti sono le misure relative all'articolo 12 del regolamento del Consiglio n. 2371/02 di modifica del regolamento del Consiglio n. 2792/99 per quanto riguarda le misure di carattere socioeconomico, per una efficace fuoriuscita dal settore;
sull'argomento vi è già l'altro ordine del giorno 9/4489/48, presentato ed accolto al termine dei lavori sulla legge finanziaria per il 2004, nonché l'interrogazione a risposta in Commissione 5-02103 Scaltritti, in cui si evidenzia l'opportunità di giungere presto ad una soluzione per raggiungere importanti obiettivi non solo sotto il profilo sociale, ma anche economico e biologico, permettendo di ridurre lo sforzo di pesca in prossimità della costa dove avviene per molte specie la riproduzione e l'accrescimento quindi un'alta concentrazione di forme giovanili;
non sono facilmente praticabili percorsi di riconversione fuori dal settore a causa della cultura e formazione degli addetti che prevalentemente possono prevedere una continuità di reddito per il resto della loro vita o come componenti di un equipaggio di imbarcazioni più professionalmente organizzate per la pesca marittima o nell' ambito del trasporto mercantile;
un utile strumento di programmazione per trovare una soluzione al problema potrebbe essere quello delle Intese istituzionali di programma, istituite con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, perché consentirebbe ad ogni Regione di concordare con il Governo centrale gli obiettivi, i settori e le aree dove effettuare gli interventi;
si dovrebbero pertanto stipulare accordi di Programma quadro, rimandando a questi ultimi la definizione puntuale dei finanziamenti, nonché le procedure per il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti,

impegna il Governo

ad attuare, con ogni mezzo compatibile con le normative comunitarie, un programma di razionalizzazione e di riconversione delle unità che esercitano la pesca costiera con il sistema a strascico tra


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le tre e le sei miglia, anche stipulando apposite intese istituzionali di programma con le regioni interessate.
9/5151/2.Scaltritti.

La Camera,
premesso che:
al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli anche sulla provenienza delle materie prime utilizzate nella preparazione dei prodotti alimentari;
la previsione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, così come modificato dal Senato della Repubblica, prevede l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari, indicando, nel contempo, come origine dei prodotti alimentari trasformati, «la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione»;
si rende opportuno che il principio di carattere generale posto dal citato articolo 1-bis gradualmente venga applicato, con riferimento a determinati prodotti trasformati da individuarsi con i decreti di cui al comma 3, a cui è demandata la concreta attuazione della norma in questione,

impegna il Governo

ad attuare la disposizione di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, in modo che i decreti di cui al comma 3 del citato articolo 1-bis individuino le modalità per la indicazione nell'etichettatura del luogo di origine o di provenienza in relazione alle materie prime prevalenti di determinati prodotti trasformati ed alla specificità di ciascuna filiera agroalimentare nonché tenendo conto del contributo dei processi di fabbricazione nell'affermazione dell'immagine di tali prodotti nel mercato.
9/5151/3.Misuraca, Losurdo, Grillo, Vascon.

La Camera,
visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, approvato dal Senato il 14 luglio 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che, per il Ministero delle politiche agricole e forestali, prevede che i controlli verranno eseguiti dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi che rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
rilevato che tali funzioni vengono esercitate dal personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi ai sensi della norma di cui all'articolo 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304;
rilevato che tale normativa fa riferimento ai profili professionali vigenti all'epoca dell'emanazione della legge e che gli stessi hanno subito successivi mutamenti normativi per cui non risultano corrispondenti ai profili professionali attualmente vigenti;
ritenuto necessario, pertanto, individuare in maniera puntuale i profili professionali vigenti nell'attuale ordinamento professionale e corrispondenti a quelli di cui al citato articolo 18 al fine di consentire, in maniera inequivocabile, l'esercizio di tali funzioni da parte del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

impegna il Governo

a chiarire in via amministrativa l'individuazione dei profili professionali del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, destinatari, ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 1304, delle qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria nel vigente ordinamento professionale.
9/5151/4.Jacini, Misuraca, Ricciuti.

La Camera,
premesso che:
in Italia viene praticata la pesca professionale anche nelle acque interne,


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che ha una particolare importanza nel lago Maggiore, con la presenza di oltre cento pescatori professionisti;
dal 1996 questi pescatori si trovano in gravi difficoltà perché la riscontrata presenza di tracce di DDT in alcune specie ittiche ne ha vietato la pesca;
secondo diversi istituti scientifici tali limiti non pregiudicano la salute degli eventuali consumatori e vanno riviste le norme in vigore, nel senso di tutelare in primo luogo la salute pubblica, ma anche gli interessi dei pescatori e quindi è auspicabile un sereno approfondimento della situazione;
peraltro occorre prendere in considerazione iniziative di tutela ed aiuto ai pescatori professionisti dei laghi interni, sia operanti sui laghi prealpini che del Centro Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte ad allargare, comunque, anche ai pescatori professionisti delle acque interne i benefici previsti per i pescatori che lavorano in mare.
9/5151/5. (Testo modificato nel corso della seduta).Zacchera, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante disposizioni relative alla modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, comprende nel sistema pesca anche l'acquacoltura;
non si devono prevedere per gli acquacoltori disposizioni dissimili da quelle concernenti gli imprenditori ittici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza volte ad esplicitare che le disposizioni previste per l'imprenditore ittico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura, nonché a prevedere, tra i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, anche gli acquacoltori.
9/5151/6.De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

La Camera,
premesso che:
il dibattito parlamentare ha evidenziato, in merito all'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, forti riserve sulla portata della norma, nonché serie preoccupazioni sulle implicazioni gestionali che la stessa avrebbe per l'industria alimentare italiana (che rappresenta il secondo settore manifatturiero del Paese),

impegna il Governo

ad approfondire, in sede di attuazione, la materia e il disposto dell'articolo 1-bis in un'ottica più complessiva e nell'interesse dell'intero settore alimentare italiano, anche alla luce del recente concetto di «Made in Italy» sul quale il Governo intende giustamente investire per dargli adeguata ed opportuna valorizzazione e della necessità di mantenere il processo trasformativo italiano, che rappresenta un valore aggiunto, salvaguardando il settore agroalimentare che viene considerato un'eccellenza a livello mondiale, tenendo conto, inoltre, della problematica della concorrenza portata da Paesi, anche europei, che vantano legislazioni meno restrittive.
9/5151/7. (Testo modificato nel corso della seduta).Polledri, Didonè.


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La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 3, norme riguardanti il settore della pesca e dall'acquacoltura, introducendo positivamente misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita dall'obiettivo 1;
il settore ittico è caratterizzato da un forte processo di riorganizzazione che abbisogna di sostegno, di incentivi e di certezza quanto alle risorse finanziarie e alle norme legislative vigenti;
il decreto legislativo n. 154 del 2004, ottemperando alla delega conferita dal Paramento al Governo per la revisione della legislazione di settore, ha provveduto ad abrogare la legge n. 41 del 1992, disponendo nuove norme in materia di modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura;
con l'entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato è venuta meno la norma che disciplinava i canoni per le concessioni demaniali marittime, nonché per le zone di mare territoriale e le relative pertinenze, richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto;
l'assenza di tale norma di definizione dei canoni per le concessioni sopra elencate determina un ulteriore ed insopportabile aggravio di costi per le imprese di produzione ed allevamento ittico;
tale aumento dei costi rischia di compromettere la competitività del settore ittico e di determinare così la crisi d'innumerevoli imprese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a ripristinare quanto prima il canone meramente ricognitorio, così come definito dall'articolo 27-ter della legge n. 41 del 1992 e successive modifiche.
9/5151/8.Franci, Cazzaro, Rava, Marcora, Rossiello, Preda.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame prescrive l'indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari;
tale disposizione, se da un lato può favorire l'indicazione dell'origine nazionale di alcune significative produzione di prima trasformazione del prodotto agricolo, diventa estremamente complessa per il produttore e fuorviante per il consumatore nel caso di prodotti di seconda trasformazione. In questa seconda ipotesi, il ruolo e la capacità del trasformatore sono determinanti nella realizzazione della qualità e della garanzia del made in Italy, per cui l'indicazione dell'origine dei singoli ingredienti diverrebbe fonte di grande confusione, più che di vantaggio per il consumatore,

impegna il Governo

nell'applicazione delle norme di cui al comma 3, del succitato articolo 1-bis, ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere dall'obbligatorietà dell'etichettatura dei prodotti alimentari le produzioni dell'industri a di seconda trasformazione alimentare.
9/5151/9.Zama, Viale, Stradella.

La Camera,
premesso che:
il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede un decreto attuativo che deve regolamentare l'etichettatura di origine;


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nell'ultimo triennio il settore lattiero ha visto ridursi del 25 per cento il numero totale di aziende nazionali da latte ed un incremento notevole dell'importazione del latte dall'estero,

impegna il Governo

ad emanare al più presto il decreto attuativo per la regolamentazione dell'etichettatura di origine, come primo segnale forte che dimostri la volontà di rilanciare realmente il settore lattiero.
9/5151/10.Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge prevede la facilitazione nelle operazioni di restituzione del prelievo mensile versato in eccesso dai produttori;
i risultati dopo il primo anno di applicazione della legge di riordino del settore del latte non sono stati positivi, visto che è stato incassato appena il 5 per cento degli anticipi sul prelievo supplementare ed è stato mancato l'obiettivo di riequilibrare la produzione nazionale rispetto alla quota attribuita dall'Unione europea,

impegna il Governo

ad attuare una valida politica anti-frode, anche attraverso l'esame dei modelli L1, relativamente ai quali si riscontrano numerose anomalie, procedendo nel caso alla revoca immediata dei diritti di produzione a chi possiede quote di carta e non stalle.
9/5151/11.Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 contiene norme concernenti la «passata di pomodoro»;
nel 2003 si sono riscontrate frodi con l'importazione di 1.650.000 quintali di concentrato di pomodoro dalla Cina, trasformato e venduto come passata di pomodoro,

impegna il Governo

a farsi promotore presso l'Unione europea di una disciplina specifica sulla «passata di pomodoro» per evitare le frodi come quella accaduta nel 2003.
9/5151/12.Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo assuma le scelte fondamentali in materia di applicazione della politica agricola comunitaria tramite il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

impegna il Governo

a procedere in maniera selettiva sul disaccoppiamento degli aiuti, non includendo settori importantissimi per le zone svantaggiate e marginali, come il grano duro, gli allevamenti ovicaprini e gli allevamenti di razze bovine pregiate italiane.
9/5151/13.Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo assuma le scelte fondamentali in materia di applicazione della politica agricola comunitaria tramite il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,


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impegna il Governo

a promuovere l'agricoltura biologica, le produzioni di qualità e i relativi accordi di filiera, i prodotti tradizionali e a denominazione d'origine, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 69 del regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
9/5151/14.Pecoraro Scanio, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 prevede che il Governo assuma le scelte fondamentali in materia di applicazione della politica agricola comunitaria tramite il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

impegna il Governo

a definire i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche ed ambientali allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza del lavoro agricolo e di potenziare il ruolo dell'agricoltura nella conservazione del suolo, nella valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, nella promozione del benessere animale.
9/5151/15.Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,
considerato che:
nel mese di luglio calamità naturali di notevole intensità hanno investito numerose aree del Paese, tra cui la provincia di Foggia;
la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'anno corrente, già apparsa limitata in sede di approvazione di legge finanziaria 2004, è stata dimezzata ad opera del decreto-legge n. 168 del 2004;
tenuto conto della necessità di ristorare con urgenza le oggettive condizioni di difficoltà in cui versano gli agricoltori colpiti dalle calamità naturali;

impegna il Governo

a intervenire con urgenza per assicurare l'attivazione degli strumenti compensativi previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore degli agricoltori colpiti da calamità naturali.
9/5151/16. Mazzoni.

La Camera,
considerato che l'Italia entro il 1o agosto 2004 deve comunicare all'Unione europea le opzioni per le riforme agricole,

impegna il Governo

a considerare di incentivare il mantenimento della zootecnia nelle zone svantaggiate e marginali ed a bassa intensità di pioggia con particolare riferimento all'allevamento delle razze bovine privilegiate.
9/5151/17.Perrotta.

La Camera,
premesso che
l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157/2004, introdotto dal Senato, dispone l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o provenienza nell'etichettatura dei prodotti alimentari posti in vendita, per consentire trasparenza nella informazione e maggiore consapevolezza nella scelta del consumatore;
l'obbligo dell'indicazione obbligatoria dell'origine o provenienza nella etichettatura


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comprende anche le materie prime della componente agricola per i prodotti alimentari trasformati, determinando altresì quale origine dei prodotti trasformati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione;
il disposto dell'articolo 1-bis richiede una applicazione attenta rispetto alle diverse filiere e alle particolarità dei prodotti trasformati, con le diversificazioni necessarie che considerino le tecniche di produzione, di preparazione di creatività e di cultura che caratterizzano l'agroalimentare Made in Italy,

impegna il Governo

a considerare nell'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 157/2004 e nell'emanazione dei decreti previsti, di concerto fra il Ministero delle Attività Produttive e il Ministero delle Politiche Agricole e forestali, la necessità di definire modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza delle materie prime e dei prodotti trasformati, che tengano conto delle particolarità di filiera e della reputazione che caratterizza l'agroindustria italiana.
9/5151/18. Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Franci, Sandi, Marcora.