Allegato A
Seduta n. 503 del 31/7/2004


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(A.C. 5151 - Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE


ART. 1.
(Denominazioni di vendita nazionali).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: latte prodotto aggiungere le seguenti: , in allevamenti situati nel raggio di cento chilometri rispetto all'ubicazione dello stabilimento di trattamento e confezionamento,
1. 1. Vascon.


Al comma 1, dopo le parole:
latte prodotto aggiungere le seguenti: , in allevamenti situati nella regione dove è ubicato lo stabilimento di trattamento e confezionamento,
1. 2. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma l può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura, nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni derivate da regioni contigue, ovvero da latte autorizzato alla produzione di formaggi DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione del latte ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il latte potrebbe essere destinato.
1. 13. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere i seguenti periodi: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data entro cui è avvenuta la mungitura nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo. In caso di produzioni di latte provenienti da regioni contigue, può essere utilizzata una denominazione che consenta al consumatore una chiara indicazione dell'area di produzione del latte.
1. 12. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso


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la data in cui è avvenuta la mungitura, nonché l'indicazione della regione di produzione del latte medesimo.
1. 11. Vascon.

Al comma 1-bis, premettere il seguente periodo: La denominazione di latte fresco ai sensi del comma 1 può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile e per esteso la data in cui è avvenuta la mungitura del latte medesimo.
1. 10. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: spremitura aggiungere le seguenti: ovvero altra tecnica di lavorazione.
1. 4. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: raccolto nelle regioni italiane.
1. 5. Vascon.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La denominazione di «passata di pomodoro» può comunque essere utilizzata solo se sulla confezione sia riportata in modo leggibile la stagione in cui è avvenuta la raccolta della materia prima, nonché per esteso la indicazione della regione di produzione della medesima. In caso di produzioni derivate da regioni contigue, ovvero da pomodori destinabili alla produzione di DOP, può essere utilizzata una indicazione che consenta al consumatore una chiara identificazione dell'area di produzione ovvero la stessa denominazione dei DOP a cui il pomodoro potrebbe essere destinato.
1. 6. Vascon.

Al comma 8, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
1. 8. Zanella, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
8-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative spetta all'ispettorato centrale repressioni frodi.
1. 7. Vascon.

ART. 1-bis.
(Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari).

Sopprimerlo.
1-bis. 9. Viale, Zama.

Al comma 1, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: identificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
1-bis. 10. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e, per un prodotto alimentare trasformato fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con appositi decreti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce l'elenco dei prodotti alimentari trasformati per i quali, secondo modalità da


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essi definiti, deve essere indicato il luogo di origine o di provenienza della materia che ne costituisce il componente base.
1-bis. 7. Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, sostituire le parole da:e, per un prodotto alimentare trasformato fino alla fine del comma, con le seguenti: ; per un prodotto alimentare trasformato, l'obbligo di cui al precedente comma si assolve con l'indicazione della zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
1-bis. 5. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i prodotti alimentari trasformati, per i quali il processo di fabbricazione risulti economicamente determinante, individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per luogo di origine e di provenienza si intende il Paese in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.
1-bis. 4. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 3, sostituire le parole da: individuate fino a: presente decreto, con le seguenti: individuati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco dei prodotti alimentari sottoposti alla normativa di cui ai precedenti commi e.
1-bis. 6. Borrelli, Rava, Marcora, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

ART. 1-ter.
(Etichettatura degli oli d'oliva).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in armonia con quanto al riguardo previsto dalla normativa comunitaria.
1-ter. 2. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Regione Basilicata e sentite le principali organizzazioni operanti nel settore, provvede a certificare le produzioni d'olio d'oliva di qualità presenti in Basilicata, sostenendone la promozione e la diffusione sul mercato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 01. Molinari.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - 1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di


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conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le principali organizzazioni del mondo agricolo e delle associazioni dei consumatori, provvede a modificare, con proprio decreto, la circolare n. 168 del 2003, assicurando la massima trasparenza nella etichettatura delle bevande analcoliche, ripristinando l'articolo 29 del decreto del Presidente dell Repubblica n. 719 del 1958.
1-ter. 02. Burtone.

ART. 2.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
*2. 15. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggeri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni permanenti competenti per materia,.
*2. 20. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e, ove necessario, con i Ministri interessati,.
2. 9. Vascon.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 8. Vascon.

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
1-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia assicurativa, gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 1004, n. 102, sono stabiliti in misura gradualmente ridotta del 30 per cento per ciascun anno.
2. 17. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nel periodo di commercializzazione 2003-2004.
2. 22. Zanella, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 3.
2. 3. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: produttori in regola con i versamenti aggiungere le seguenti: o interessati da ordinanze dell'Autorità giudiziaria.
2. 7. Vascon.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2. 6. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: aumentato del 5 per cento.
2. 5. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , applicando i criteri fino a: articolo 9.
2. 4. Vascon.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a non effettuare la decurtazione della quota utilizzata a condizione che il numero di produttori che non abbiano prodotto almeno il 70 per cento sia uguale o superiore al 10 per cento del totale regionale dei produttori in presenza di una causa di forza maggiore che abbia interessato l'intero territorio regionale. Le regioni devono adottare le specifiche determinazioni entro e non oltre il 30 giugno della campagna successiva a quella cui si riferisce la riduzione della produzione. I produttori non possono comunque usufruire della mancata decurtazione per due campagne consecutivamente».
2. 40. Vendola, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Entro il 30 novembre 2004 le regioni e le province autonome, d'intesa con gli organi addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte, in ordine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, anche utilizzando le risultanze dell'anagrafe bovina nazionale e le registrazioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono all'attribuzione della effettiva produzione accertata, alla revoca per la quota residua del quantitativo di riferimento individuale ed alla riassegnazione, con i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n.119.
2. 23. Zanella, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
2. 2. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 10, comma 31, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2005».
2. 1. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 10, comma 38, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «G1i acquirenti», sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi quelli ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero assoggettati a procedure concorsuali».
2. 13. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 38 è aggiunto il seguente:
«38-bis. Nel caso in cui gli acquirenti non adempiano agli obblighi di cui al comma 38, le regioni decurtano, a favore dei produttori autorizzati al versamento rateale del prelievo supplementare complessivamente dovuto, le somme trattenute dagli acquirenti medesimi».
2. 14. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Gli imprenditori agricoli, assistiti da privilegio, che hanno conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in caso di definizione della stessa procedura tramite concordato devono essere soddisfatti integralmente.
2. 11. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. L'AGEA è tenuta a rendere pubblici i dati aggregati registrati nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi della legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, relativamente ai soli quantitativi di latte complessivi consegnati mensilmente. Tale comunicazione deve avvenire entro il decimo giorno successivo al termine di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del 31 luglio 2003 attraverso modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 16. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale). 1. Il finanziamento a disposizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è incrementato per l'anno 2004 di 50 milioni di euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 30 settembre 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.
2. 02. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. 1. Il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 4, comma 242, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2004 di 50 milioni di euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti da adottare entro il 30 settembre 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.
2. 01. Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Franci, Capitelli.

ART. 3.
(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1).

Al comma 3-bis, sostituire le parole: in ogni caso con le seguenti: , previa la verifica dei requisiti di rito.
3. 1. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni per l'ammodernamento della flotta peschereccia). 1. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti», ma non ancora ammesse a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 330.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. 01. Franci, Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Concessioni di aree demaniali marittime per l'esercizio della pesca). 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il canone meramente ricognitorio.
2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
3. 02. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Distretti di pesca). 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
2. I distretti di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:
a)
predisporre pareti in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;
b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale, coinvolgendo le organizzazioni regionali;
c)
promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le attività ed i mestieri di pesca;
d)
controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.
3. 03. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole : «imprenditori ittici, di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura».
3. 05. Zanella, Pecoraro Scanio.