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sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:
le disposizioni di cui all'articolo 1 non determinano l'attribuzione delle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di polizia giudiziaria ad ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle che già si avvalgono di tali qualifiche in base alla normativa vigente;
la clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 282 del 1986, come modificato dal comma 8-bis dell'articolo 1, non risulta pienamente coordinata con la clausola di copertura finanziaria del comma 5 del medesimo articolo 11;
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi interventi possono essere effettuati nei limiti delle risorse già stanziate;
non può escludersi l'eventualità che dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quater derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 non appaiono suscettibili di disincentivare il pagamento, da parte dei produttori che ne sono obbligati, dei versamenti mensili, in quanto restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente;
esprime
nel presupposto che il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 282 del 1986, come sostituito dal comma 8-bis dell'articolo
1, sia inteso nel senso che l'Ispettorato centrale repressione frodi, per l'effettuazione delle analisi di revisione, si avvale dei propri laboratori di analisi nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente;
con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, il comma 1-quater sia soppresso;
all'articolo 3, comma 3, siano soppresse le parole: «dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali»;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.7 Vascon, 2.11 Marcora, 2.14 Marcora, 2.40 Vendola e sugli articoli aggiuntivi, 3.01 e 3.02 Franci e 3.05 Zanella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.