Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Gli imprenditori agricoli, assistiti da privilegio, che hanno conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in caso di definizione della stessa procedura tramite concordato devono essere soddisfatti integralmente.
2. 11. Marcora, Rava, Fusillo, Ruggieri.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Concessioni di aree demaniali marittime per l'esercizio della pesca). 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale, e relative pertinenze richieste da imprenditori ittici ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, o da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca ed acquacoltura, ripopolamento, protezione della fascia costiera, realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto, si applica, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il canone meramente ricognitorio.
2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per tutte le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
3. 02. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Distretti di pesca). 1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione dei distretti di pesca, in coerenza con l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
2. I distretti di cui al comma 1 hanno le seguenti finalità:
a) predisporre pareti in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;
b) adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale, coinvolgendo le organizzazioni regionali;
c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le attività ed i mestieri di pesca;
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, in modo da garantire la partecipazione dei rappresentanti della pesca professionale e sportiva e della ricerca scientifica.
3. 03. Franci, Rava, Marcora, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Stramaccioni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura). - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che esercitano l'attività di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico».
2. All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, al comma 2, lettera a), dopo le parole : «imprenditori ittici, di cui all'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «e soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura».
3. 05. Zanella, Pecoraro Scanio.