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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni di delega legislativa e di proroga termini.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto altresì che la I Commissione (Affari Costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Carrara, ha facoltà di svolgere la relazione.
NUCCIO CARRARA, Relatore. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, in origine composto da otto articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, è stato ampiamente modificato e integrato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione.
In particolare, il Senato ha inserito ventiquattro nuovi articoli nel testo del provvedimento e tre ulteriori articoli in quello del disegno di legge di conversione. La I Commissione (Affari Costituzionali) ha proceduto a sopprimere sette articoli e quindi ha sfoltito notevolmente l'articolato.
Nel merito, l'articolo 1 del decreto-legge deferisce al 31 dicembre 2004 la validità di alcune categorie di contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso l'INPS, l'INPDAP, l'INAIL e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
L'articolo 1-bis reca disposizioni volte al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
L'articolo 1-ter modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di trattamento economico accessorio dei dirigenti, sopprimendo, tra l'altro, il meccanismo previsto dal comma 9 di quell'articolo al fine di armonizzare risorse a ciò destinate presso le singole amministrazioni.
L'articolo 1-quater riconosce ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di talune categorie, la facoltà di richiedere il trattamento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. La permanenza in servizio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione di appartenenza.
L'articolo 2, comma 1, fa salvi gli effetti giuridici ed economici di quattro ordinanze del commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa concernenti l'organizzazione dell'ente. Il comma 2 assimila ai fini fiscali la Società Dante Alighieri alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
L'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica concernente l'estensione del diritto di opzione attribuito al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge n. 59 del 1997.
L'articolo 3-bis introduce alcune modifiche alla disciplina della mobilità dei dirigenti dello Stato allo scopo di agevolarne le relative procedure, prevedendo, tra l'altro, che essa venga effettuata attraverso il passaggio diretto di dirigenti tra amministrazioni diverse.
Gli articoli 3-ter e 3-quater sono volti a regolare alcune questioni irrisolte e problematiche della vigente disciplina in materia di segretari comunali e provinciali, con specifico riguardo agli istituti del collocamento in disponibilità e della mobilità dei segretari.
L'articolo 3-quinquies prevede che al presidente della Commissione per le adozioni internazionali sia attribuita una indennità, il cui concreto ammontare dovrà essere determinato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 4 consente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di continuare ad avvalersi del personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche a tal fine collocato in posizione di comando o in posizione analoga.
L'articolo 5 prevede che entro trenta giorni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, emani norme tecniche finalizzate a garantire uniformi livelli di sicurezza nel campo delle costruzioni. La redazione di tali norme avrà luogo secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari.
L'articolo 5-bis prevede una procedura abbreviata per accelerare la realizzazione delle varianti in corso d'opera legata agli interventi previsti per i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006.
L'articolo 5-ter è stato soppresso dalla I Commissione.
L'articolo 6 interviene sul procedimento di nomina dei presidenti delle autorità portuali, prevedendo che, qualora non sia raggiunta la prevista intesa con la regione interessata, la questione sia decisa dal Consiglio dei ministri.
Va notato altresì che la I Commissione ha accettato una piccola modifica della
procedura di nomina, su indicazione della IX Commissione, al fine di evitare che si verifichino episodi di paralisi delle procedure di nomina. Conseguentemente, è stato introdotto un nuovo comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che fa salvi gli effetti degli atti adottati sulla base dell'articolo 6 del decreto-legge nella versione originaria.
L'articolo 7 riserva la fruizione di una serie di agevolazioni fiscali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento, ai fini sportivi, rilasciato dal CONI.
L'articolo 8 interviene sull'assetto organizzativo del Ministero della difesa, ampliando da dieci a undici le direzioni generali in cui esso si articola.
L'articolo 8-bis estende le riserve dei posti a favore dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, al corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure per il conferimento di incarichi annuali di presidenza negli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
L'articolo 8-ter posticipa, per il solo anno scolastico 2004-2005, i termini fissati dall'articolo 4 del decreto-legge n. 255 del 2001 per le assunzioni a tempo indeterminato e per gli adempimenti relativi al personale docente e ai dirigenti scolastici.
L'articolo 8-quater introduce alcune modifiche, di diversa natura, al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e al decreto legislativo n. 85 del 2000, che ha provveduto al riordino della carriera diplomatica.
L'articolo 8-quinquies prevede che tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile, da parte dei gruppi nazionali di ricerca scientifica, siano sottoposte alla preventiva intesa del dipartimento della protezione civile e dispone la risoluzione di tutte le convenzioni in atto e la trasmissione al suddetto dipartimento dei dati sulle attività svolte, nonché sulle spese sostenute.
L'articolo 8-sexies limita l'ambito temporale delle obbligazioni contrattuali assunte dall'azienda Policlinico Umberto I di Roma per quanto concerne i contratti stipulati dalla soppressa omonima azienda universitaria.
L'articolo 8-septies reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 367 del 1990, che appresta misure di sostegno alle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1989-1990, volta a contenere la relativa spesa entro lo stanziamento ivi previsto.
Gli articoli da 8-octies a 8-duodecies sono stati soppressi dalla I Commissione.
L'articolo 8-terdecies proroga il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare delle quattro Forze armate e del Corpo della guardia di finanza fino all'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare e, comunque, non oltre il 15 maggio 2006.
L'articolo 8-quaterdecies è stato soppresso dalla I Commissione.
L'articolo 8-quinquiesdecies reca norme di interpretazione autentica di alcuni punti controversi dei nuovi criteri di valutazione dei titoli dei docenti precari, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie introdotte dal decreto-legge n. 97 del 2004, e precisa, limitatamente ai titoli relativi al servizio prestato, che l'applicazione dei nuovi criteri di valutazione decorre dall'anno scolastico 2003-2004.
L'articolo 8-sexiesdecies proroga di sei mesi il termine relativo all'entrata in vigore del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, adottato con decreto interministeriale n. 388 del 2003, in attuazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza sul lavoro.
L'articolo 9, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge stesso.
Come già detto, il Senato ha introdotto, dopo l'articolo 1, tre nuovi articoli al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
L'articolo 2 del disegno di legge, così modificato, proroga o differisce i termini,
in alcuni casi già scaduti, per l'esercizio di numerose deleghe legislative, e conferisce nuove deleghe in varie materie, riprendendo il contenuto di precedenti deleghe già scadute. Si tratta principalmente, ma non esclusivamente, di quelle recate dalla legge n. 137 del 2002 sull'organizzazione del Governo e di enti pubblici e dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001).
Le nuove deleghe, introdotte dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 2, concernono l'adozione di decreti legislativi modificativi, correttivi o integrativi di precedenti, concernenti le seguenti materie: la riforma dell'organizzazione del Governo; l'ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali; la disciplina delle fondazioni La Biennale di Venezia e La Triennale di Milano; l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa; il riordino degli organi collegiali della scuola; il riassetto delle disposizioni legislative nei settori dello spettacolo, dello sport e del diritto d'autore; il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.
Il comma 6 ed i commi da 8 a 13 dell'articolo prorogano i termini per l'esercizio di numerose deleghe legislative e di altre disposizioni, apportando altrettante novelle alle norme che le prevedono e le disciplinano. In taluni casi, si tratta di differimenti di termini già scaduti. Le materie affrontate sono le seguenti: riordino degli emolumenti di natura assistenziale, riassetto delle disposizioni vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, assicurazioni, interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, tutela dei consumatori, metrologia legale, internazionalizzazione delle imprese, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proprietà industriale, emanazione del codice della nautica da diporto, recepimento della direttiva comunitaria 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, modernizzazione dei settori agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione, delle foreste, riassetto - anche in un codice agricolo -, delle disposizioni legislative vigenti in materia, adozione di disposizioni integrative e correttive del testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche.
Il comma 7 è stato soppresso in Commissione, perché confluito nel maxiemendamento al decreto cosiddetto taglia-spese.
Il comma 14 estende l'ambito di applicazione del meccanismo transitorio di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica, disciplinato dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 379 del 2003.
L'articolo 3 del disegno di legge di conversione modifica l'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (cosiddetta legge obiettivo), portando da due a tre anni il termine per l'emanazione di decreti correttivi ed integrativi ai decreti legislativi principali emanati ai sensi della legge stessa.
L'articolo 4, infine, novellando l'articolo 28, comma 1, della legge finanziaria per il 2002, modifica il termine, in origine fissato al 30 giugno 2002 e già due volte prorogato, per il completamento del processo di trasformazione o soppressione degli enti pubblici previsto e disciplinato dal medesimo articolo 28.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, si tratta di un decreto-legge che è stato molto ampliato, come ha accennato il relatore, durante la discussione al Senato. Ciò sta a significare, senza dubbio, una vivacità propositiva da parte del Parlamento...
MARCO BOATO. «Vivacità propositiva» è un termine bellissimo!
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. ... ma, a ben analizzare l'articolato, la stessa vivacità si rinviene anche nella burocrazia che gestisce la pubblica amministrazione, sotto la direzione di questo Governo (domani, forse, non sarà più così).
In ogni caso, rimane il problema di dover inserire, in un iter parlamentare più accelerato, parte di quelle norme che, per molti motivi, non hanno potuto trovare posto in altri provvedimenti e che, tuttavia, risultano necessarie alla gestione della pubblica amministrazione.
La I Commissione della Camera ha manifestato altrettanta vivacità. Infatti, in tale sede, sono state accolte otto proposte di soppressione di quanto accolto dal Senato, oltre alla riformulazione dell'articolo 6, che tante polemiche aveva suscitato, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale sul condono edilizio. Il Governo non ha avuto difficoltà ad accettare, nella riformulazione, quanto previsto dalla Commissione trasporti della Camera. Poiché il decreto-legge scade domani e deve tornare al Senato, se la Camera vuole modificarlo, il Governo, pur rispettando la più ampia discussione possibile, chiede che responsabilmente tutti i gruppi parlamentari tengano conto che il passaggio al Senato necessita di almeno una mezza giornata di discussione.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.
SESA AMICI. Signor Presidente, l'intervento svolto poc'anzi dal sottosegretario Ventucci testimonia due ordini di argomenti. Il primo è relativo ad un'ammissione. Del resto, sarebbe assai difficile non ammettere anche quanto è scritto, in maniera molto precisa e dettagliata, nel parere del Comitato per la legislazione, circa una pratica che ormai sta diventando, più che d'urgenza, quasi una norma nell'azione legislativa di questo Governo. Nel provvedimento in esame non solo si riscontra una serie di norme disomogenee, ma non sono neanche rispettati gli articoli della Costituzione circa la necessità e l'urgenza ed i criteri direttivi specifici delle deleghe. In questo caso, si sono oltrepassati i limiti, al punto che nel provvedimento in discussione si chiedono ulteriori deleghe, oltre a quelle non esercitate dal Governo. Ci piacerebbe sapere in questa sede il motivo per cui, pur avendo ottenuto tali deleghe da oltre un anno, si sono lasciati scadere i relativi termini (e questo non è semplicemente un effetto della burocrazia). In particolare, mi riferisco alla delega richiesta dal ministro Prestigiacomo, in ordine alla quale a suo tempo si svolse una discussione di notevole livello: ad un anno esatto di distanza, essa si ripropone con gli stessi criteri direttivi. Sarebbe doveroso nei confronti del Parlamento spiegare, fino in fondo, i veri motivi di quel mancato esercizio ed i relativi limiti.
Il secondo aspetto è che ci apprestiamo a svolgere tale discussione con grande senso di responsabilità da parte dell'opposizione, nella consapevolezza che tale decreto-legge sta per scadere e che dovrà essere trasmesso al Senato; ma, questa responsabilità non può essere, in alcun modo, avvertita come un elemento di debolezza dell'opposizione. Infatti, in I Commissione abbiamo lavorato - ce ne possono dare atto i sottosegretari Saporito e Ventucci e lo stesso relatore Carrara - con un atteggiamento che favorisse un confronto molto forte e determinato sui punti del provvedimento che non condividevamo e su altri che saranno oggetto della discussione di merito sugli emendamenti: mi riferisco anche alla questione pregiudiziale di costituzionalità concernente la disomogeneità di alcuni provvedimenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale che ormai fa giurisprudenza.
Nel merito, sarebbe molto semplice, da parte nostra, dire che ci troviamo alle solite. È un provvedimento nel quale l'urgenza è incentrata sul corretto funzionamento di alcuni settori della pubblica amministrazione e, di fatto, diventa una categoria semantica molto labile. Spesso, non vi è urgenza perché vi sono norme assai disomogenee e l'insieme dei provvedimenti cui si richiede di dare urgenza
sono tra i più strani e contraddittori. Il collega Bressa lo ha sottolineato in tante occasioni e sarebbe semplice rileggere i resoconti stenografici che si riferiscono alla discussione del cosiddetto provvedimento sulle mille proroghe e di tanti altri. Mi riferisco anche a ciò che, in genere, accadeva nel corso della discussione sulla legge finanziaria, in cui venivano attaccati tanti vagoni e su cui, da parte di un pezzo del Parlamento, si apriva una dialettica non virtuosa e non propositiva, ma in una logica tutta politica, volta a dare corso a microinteressi che, di volta in volta, venivano individuati.
Si deve spiegare il motivo per cui si passa ad un provvedimento di diversa natura, inerente al lavoro a tempo determinato dell'INPS, dell'INPDAP, dell'INAIL, a misure relative alla Croce rossa, rispetto a cui si vogliono riconoscere effetti giuridici agli atti di un commissario in attesa di provvedimenti che verranno stabiliti in seguito, alla società Dante Alighieri, all'interpretazione del diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio, alla disciplina del personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente, alle normative tecniche in materia di costruzione, alla certificazione effettiva sportiva di società sportive dilettantistiche, al numero delle direzioni generali del Ministero della difesa e ad una serie di misure per il personale di quel ministero, alle procedure per la nomina dei vertici delle autorità portuali. Rispetto a tale tema, siamo riusciti ad individuare alcuni aspetti che implicano il rispetto esplicito di una norma contenuta nel titolo V della Costituzione. Infatti, quanto accaduto al Senato non era preoccupante solo nel merito, perché vi era una fortissima violazione delle norme sulla legislazione concorrente esclusiva delle regioni. I ministeri, in particolare quelli dell'ambiente, delle infrastrutture e dei trasporti, non intendono riconoscere la validità di quel titolo V della Costituzione, dicendo di non essere d'accordo. Tuttavia, se nelle materie a legislazione concorrente vi è la necessità di un'intesa fra lo Stato e le regioni e quest'ultima non viene raggiunta, si deve tornare ad una diversa formulazione e non si deve fingere che quella norma non esista più.
Vedete, colleghi del Governo, su questo punto da troppo tempo, in questi tre anni di legislatura, vi abbiamo avvertito, in modo responsabile, del fatto che all'esame dell'Assemblea si presentavano provvedimenti affetti da vizi di incostituzionalità.
Tante volte la Corte costituzionale ci ha dato ragione, e non è un organo piegato al volere dell'opposizione, bensì una Corte attenta al rispetto delle norme che contengono gli elementi fondativi del Titolo V della Costituzione, in particolare laddove si prevede l'elencazione delle materie di competenza concorrente.
Nell'ambito di questa discussione, vi è un profilo sul quale abbiamo la necessità di riflettere: la richiesta della delega sull'organizzazione del Governo e dei ministeri (che era stata tradotta, in attuazione della cosiddetta legge Bassanini 1, con il decreto legislativo n. 300 del 1999) è stata posta all'ordine del giorno dal ministro della funzione pubblica dell'epoca, onorevole Frattini.
È stata quella una discussione assai aspra, che ci ha visto contrapposti in particolare su un punto sostanziale: il ruolo e la funzione della pubblica amministrazione.
Noi non abbiamo sostenuto la difesa astratta ed asettica del ruolo unico del dirigente; vi era invece dietro la configurazione della funzione dirigenziale-apicale, oltre ad una concezione della statualità e delle sue funzioni, soprattutto l'idea di un armonico sviluppo che premiasse i meriti, le capacità e non la subalternità politica.
Siamo alle solite: di quella norma sui dirigenti oggi ci proponete la soppressione di due commi, il comma 7 ed il comma 9: due commi che in qualche modo mettono ancora in discussione il ruolo del dirigente unico, rimandando ad una discussione quasi infinita sulla dirigenza e sulla vicedirigenza.
Si intende quindi dare a quel complesso burocratico non l'idea di concorrere concretamente con gli indirizzi politici nell'assunzione delle responsabilità connesse
alle funzioni svolte, bensì si intende perseguire un'idea di asservimento anche di «pezzi» dell'articolazione dello Stato ad una logica che, se non è sottoposta agli indirizzi politici, corre il rischio di divenire un elemento di impaccio e di farraginosità non soltanto per lo Stato, ma anche per i cittadini.
Questa è la filosofia che sottende il provvedimento: proprio questi elementi ci condurranno nel corso della discussione sul merito ad avanzare ancora questioni degne di considerazione, nella speranza che l'Assemblea modifichi taluni aspetti del provvedimento.
Cogliamo in maniera positiva il fatto che un decreto-legge che conteneva originariamente quattro, e poi addirittura 24 articoli, oggi ne conti nuovamente un numero ridotto; tale riduzione è la testimonianza concreta che nell'esercizio dell'attività legislativa non si possono soddisfare esclusivamente microinteressi, occorrendo anche avere una progettualità che renda l'esercizio della volontà del Governo rispondente e credibile rispetto alle importanti questioni sulle quali chiedete l'attribuzione di deleghe e alle quali non siete in grado di rispondere.
Questi saranno i temi che verranno sviscerati nel corso della discussione relativa alle proposte emendative e sulla base di questo orienteremo il nostro voto relativamente al provvedimento nel suo complesso (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento, desidero esprimere la mia personale solidarietà e simpatia umana al collega Carrara, relatore di un provvedimento incredibile, ed al sottosegretario Ventucci che, con molta amabilità, ha saputo dissimulare una realtà assolutamente non gestibile in modo normale da chicchessia!
Siamo in estate e, come sempre in questo periodo, giungono all'esame dell'Assemblea una serie di provvedimenti «articolati» in maniera singolare. Con espressione assai simpatica, il sottosegretario Ventucci lo ha definito frutto della «vivacità propositiva»; direi che siamo molto oltre la vivacità propositiva!
Lo ha ricordato lo stesso relatore, onorevole Carrara: si tratta di un decreto-legge che inizialmente constava di un numero esiguo di articoli, anche se non era perfettamente coerente dal punto di vista degli argomenti trattati, ma tuttavia era da ritenersi presentabile, al punto da consentire al Presidente della Repubblica di autorizzarne la presentazione.
Tale provvedimento passa al Senato e la suddetta vivacità propositiva finisce per aggiungere 24 articoli al testo del decreto. Una volta si chiamavano decreti omnibus perché si attaccavano i «vagoni» rimasti fermi durante il lavoro parlamentare dell'anno. Visto il tipo degli argomenti inseriti verrebbe da modificare tale nome: più che provvedimenti omnibus, si tratta di provvedimenti «cassonetto» perché tutto quello che è avanzato nel corso dell'anno viene inserito al loro interno. È veramente un'operazione non bella da vedere ed assolutamente impossibile da votare!
Quello che turba profondamente non è l'eterogeneità delle materie e degli argomenti inseriti, quanto lo strumento normativo utilizzato ed il modo con cui viene utilizzato. Non è la prima volta che assistiamo ad operazioni di questo genere. Un provvedimento circoscritto, come tale approvato e firmato dal Presidente della Repubblica, arriva al Senato ed in quella sede succede di tutto: si ampliano le materie e si fa di tale strumento un uso assolutamente distorto. Addirittura, con il disegno di legge di conversione del decreto-legge si introducono non solo - come avete fatto più volte nel passato - proroghe di deleghe, ma anche nuove deleghe utilizzando uno strumento assolutamente non concepibile per operazioni di tale tipo. Quello che stupisce di più è che lo fate dopo che il Presidente della Repubblica ha firmato il provvedimento. Vi è, cioè, una sorta di furbizia istituzionale assolutamente insopportabile. Proprio per tale
ragione il provvedimento non è digeribile ed accettabile in nessuna delle sue parti.
Comprendo le esigenze di un Governo: è del tutto evidente che nella convulsione dell'attività governativa e nella confusione dell'attività parlamentare possano sfuggire provvedimenti e vi sia la necessità di garantire comunque la funzionalità della macchina amministrativa. Non credo vi sia stato alcun Governo che non abbia provveduto a tamponare le falle che nel corso dell'anno si erano aperte. Tuttavia, un conto è tamponare le falle, altro conto è proporci un'ipotesi di decreto-legge che sembra essere il programma di Governo per i prossimi due anni. Infatti, il numero di deleghe inserite nel provvedimento in esame è un programma di legislatura! Come pensate di poter avere il sostegno dell'Assemblea parlamentare consapevole quando fate operazioni di questo tipo?
Si tratta di un'operazione veramente spericolata che è stata fortemente stigmatizzata anche dal Comitato per la legislazione. Quest'ultimo si è soffermato sull'assoluta eterogeneità del decreto-legge, sostenendo che è arduo rinvenire elementi unificanti del complesso dell'articolato. Tuttavia, se questo fosse, non sarebbe la prima volta: anche i Governi ai quali ho partecipato sono stati protagonisti di simili leggerezze. Vi sono, però, punti molto pesanti. L'ho già detto, ma voglio ripeterlo perché anche il Comitato per la legislazione ha sottolineato come si tratti di una questione non accettabile. Nel provvedimento sono stati inseriti tre articoli al fine di prorogare o differire termini di esercizio di numerose deleghe legislative e di conferire nuove deleghe in varie materie. Viene dettata una norma interpretativa con riguardo ad un principio di delega legislativa, peraltro già esercitata dal Governo, suscitando enormi perplessità in ordine alla legittimità dell'operazione sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge di cui all'articolo 15, lettera a), della legge n. 400 del 1988. È del tutto evidente anche l'incongruità dell'effetto retroattivo di tale norma interpretativa.
Vi sono anche altre operazioni incomprensibili: con gli articoli da 8-sexies a 8-decies, prorogate termini contenuti in un decreto ministeriale, cioè legificate il contenuto di una norma regolamentare!
Fate tanto strepito dicendo che bisogna semplificare. Leggo oggi sui giornali che il ministro per le riforme istituzionali - se ed in quanto la partita della devoluzione troverà una sua conclusione (quindi se lui resterà ministro dell'attuale Governo) - avrebbe deciso di aprire due sportelli, uno a Roma ed uno a Milano, per chiedere alla gente quali debbano essere le ipotesi di riforma per semplificare la vita di tutti i giorni.
Voi non solo non aprirete quei due sportelli e non riuscirete a semplificare la vita di tutti i giorni, ma riuscite adesso a complicarvela, arrivando a legiferare anche norme regolamentari, senza motivo; peraltro, ciò rappresenta un precedente dal punto di vista dell'ingarbugliamento della normazione. Sono cose assolutamente prive di senso, che turbano profondamente anche voi e per questo esprimo la mia solidarietà sia al relatore sia al sottosegretario Ventucci, che so essere persone estremamente serie, la cui competenza è stata più volte da tutti riconosciuta in questa aula e nei lavori di Commissione. Il Comitato per la legislazione ha posto delle condizioni perché questo provvedimento sia conforme ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del regolamento della Camera. Vorrei pertanto che il nostro regolamento, che è così «duro» - giustamente - nel consentire l'emendabilità dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, richiedendo una stretta attinenza alla materia del decreto-legge, lo fosse anche quando ci troviamo di fronte a condizioni precise poste dal Comitato per la legislazione, come la soppressione degli articoli 2, 3 e 4 (quelli che recano proroghe e differimenti dei termini per l'esercizio di numerose deleghe legislative) e la soppressione della disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge, che detta una norma interpretativa di un principio di delega.
Sulle questioni di merito, è già intervenuta in maniera molto puntuale la collega Amici. Mi limiterò pertanto ad af
frontare un'unica questione, quella introdotta dall'articolo 1-bis, recante il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente al ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Questa, sia ben chiaro, è una scelta politica che fa il Governo, perché voi non avete alcun obbligo di legge di procedere a questa operazione. Si tratta quindi di una scelta politica e sappiamo tutti che la fate perché, diversamente, non vi chiuderebbero i contratti (e sono cose del tutto umane). Mi chiedo, però: quando decidete di assumere scelte politiche, vi ponete il problema delle conseguenze delle vostre decisioni politiche oppure avete questa spensieratezza per cui adottate un provvedimento, senza capire cosa costruite con esso?
Vorrei leggervi un comunicato stampa del novembre del 2003 firmato da COCER dei carabinieri, COCER della Guardia di finanza, SIULP, Federazione SPI, Federazione sindacale SILP per la CGIL-UILPS, CONSAP-Rinnovamento sindacale per l'UGL, UIL-PA/corpo forestale dello Stato, Federazione sindacale di polizia (FSP), CISL penitenziari, SINAPPE, CISL-FPS/corpo forestale dello Stato. Dunque, l'80 per cento delle sigle sindacali e dei COCER dell'intero comparto sicurezza scrivevano: «il Governo sostiene inoltre l'esigenza del riallineamento del personale delle forze armate a quello delle forze di polizia. È un approccio al problema della carriera e delle condizioni del personale militare e di polizia assolutamente parziale, quindi non risolutivo dei reali problemi, tipico "pannicello caldo" in un periodo di emergenza e, quindi, da respingere. Va rimarcata invece con forza l'esigenza di procedere ad un riordino complessivo delle carriere di tutto il personale militare di polizia, secondo l'impegno assunto in coda al contratto 2002-2005 e del quale l'atteggiamento odierno è palese smentita».
Dunque, la stragrande maggioranza degli operatori del comparto sicurezza vi chiede il riordino delle carriere e non il riallineamento. Capisco che le pressioni molto forti, che ci sono state all'interno delle forze armate, vi abbiano spinto verso il riallineamento. Si tratta, peraltro, di un'operazione che mi sento di condividere (cioè non sono contrario al riallineamento).
Infatti, nel momento in cui si cerca di trovare una sistemazione alla giungla retributiva del comparto sicurezza, si compie un passo in avanti ma, ancora una volta, si sta compiendo il passo sbagliato, perché si procede ad effettuare un riallineamento che riguarda solo una parte del comparto sicurezza, lasciando fuori i marescialli e gli ex ispettori nel ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato, quelli che nel 1981, al momento della smilitarizzazione della polizia, rimasero collocati in un limbo e che non hanno trovato più, da allora ad oggi, nessuna collocazione (si trattava di 800 persone, per sistemare le quali sarebbero stati sufficienti poche centinaia di migliaia di euro).
In questo provvedimento - devo ringraziare per questo il relatore Carrara - era contenta una disposizione, concernente la Fondazione della montagna che, per sua insistenza e nostra condivisione, è stata stralciata, nella quale erano previsti 350 mila euro (si trattava di una misura che non si sa a cosa potesse servire). Ebbene, tutta l'operazione per sistemare e riallineare gli ex marescialli e gli ispettori ad esaurimento della Polizia di Stato sarebbe costata 800 mila euro, mentre voi avete la dabbenaggine di prevedere 350 mila euro per una cosa che non ha un senso comune (nemmeno voi sapevate cosa farvene, tant'è vero che - ringrazio ancora il collega Carrara - la disposizione è stata stralciata), senza porvi il problema di sistemare una partita che riguarda un personale bloccato nella sua carriera dal 1981.
Nel momento in cui decidete di compiere il riallineamento, non vi è solo il problema della pubblica sicurezza, ma anche quello del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria. È mai possibile che continuiate a perseverare nella logica, perseguita per troppo tempo e da troppi
governi, di correre dietro a chi per ultimo tira la giacca e chiede qualcosa, facendo del comparto sicurezza un vero e proprio groviglio di situazioni normative, contrattuali e salariali? Non si comprende tale atteggiamento! Anche quando cercate di fare un'azione positiva, la fate nel peggiore dei modi possibili.
Questo è il motivo per cui il nostro voto non potrà che essere contrario alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Anche se tale decreto-legge meriterebbe le barricate, perché non si è mai visto un provvedimento così scombinato come questo, noi, sulla base di un rapporto di lealtà, non faremo, come già affermato, ostruzionismo.
Mi sono soffermato su questo specifico punto, sperando che, da oggi a domani, considerato che, comunque, il provvedimento tornerà all'esame del Senato, il Governo possa ripensarci e possa cercare di correggere, almeno parzialmente, l'ennesima azione di sperequazione perpetrata a danno della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia penitenziaria.
Sono meccanismi delicati: ogni volta che si mette mano al comparto della sicurezza, si sa che la porta si apre, ma non si sa in che stanza si finisce, se non si ha il quadro completo delle misure che si stanno ponendo in essere.
Ho l'impressione che stiate brancolando alla cieca e ciò non è positivo per il comparto della sicurezza, ma, più in generale, per il governo del paese (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, collega relatore e collega presidente della Commissione, condivido pienamente le considerazioni, i rilievi critici e le proposte sviluppate poco fa dai colleghi Sesa Amici e Gianclaudio Bressa.
Credo che - è una forma di rispetto e non di critica - anche dalle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il sottosegretario Ventucci, se le leggiamo in filigrana, emerga - ciò gli fa onore - un obiettivo disagio nei confronti di ciò che sta accadendo, soprattutto nel passaggio dell'originario e già discutibile decreto-legge (ma ora è meno discutibile) al vaglio dell'altro ramo del Parlamento, della maggioranza dell'altro ramo del Parlamento, in modo particolare.
Lei ha usato l'espressione simpatica «vivacità propositiva» e ha fatto anche riferimento ad altrettanta vivacità che si è manifestata nella I Commissione di questo ramo del Parlamento.
Tuttavia, è una vivacità che si è verificata all'opposto; infatti - instaurando almeno su ciò un dialogo con il Governo e con il relatore -, abbiamo valutato l'opportunità di sopprimere alcune di queste norme. Purtroppo, poche sono state eliminate ma, se anche l'Assemblea domani confermerà il nostro operato in Commissione, un certo prosciugamento del presente testo potrà dirsi realizzato.
Colgo l'occasione - mi rivolgo al Presidente di turno, affinché ne parli con il Presidente della Camera -, per evidenziare l'opportunità di un coordinamento tra Camera e Senato in ordine all'applicazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti. Non è immaginabile che un emendamento presentato dal collega Bressa, relativo a materia identica o strettamente connessa a quella introdotta in tema di comparto sicurezza al Senato, sia giudicato inammissibile, sia in Commissione sia in Assemblea, mentre, al contrario, l'altro ramo del Parlamento lo aveva giudicato perfettamente ammissibile.
Non discuto - perché non sono abituato a farlo, anche quando avrei delle perplessità - il rigore dei criteri di ammissibilità utilizzabili alla Camera, ma ciò ha un senso se avviene in entrambi i rami del Parlamento. Altrimenti, siamo di fronte ad un ramo del Parlamento che fa quello che vuole, infarcendo i decreti-legge delle norme che ritiene opportune - senza alcun rispetto sia dell'articolo 77 della Costituzione, sia della giurisprudenza costituzionale in merito, sia dell'articolo 15
della legge n. 400 del 1998 -, mentre l'altro ramo del Parlamento di ciò fa strame.
Quindi, mi rivolgo al Vicepresidente Mastella, che in questo momento presiede i lavori dell'Assemblea, affinché si consulti con il Presidente della Camera sulla opportunità - io dico necessità - di un raccordo tra Camera e Senato in ordine ai criteri da applicare. Ciò, probabilmente, porrebbe anche in minori difficoltà il Governo - pro tempore - di fronte alle pressioni generalmente provenienti dalla maggioranza che, non avendo «sfondato» in ambito governativo, le esercitano a livello parlamentare.
Vorrei che risultasse nel resoconto stenografico della seduta ciò che, non l'opposizione - in questo caso rappresentata dagli onorevoli Amici, Bressa e Boato -, ma il Comitato per la legislazione - vale a dire l'organo istituito nella scorsa legislatura proprio al fine di sovrintendere, prevenire, suggerire e correggere le principali storture presenti nel procedimento legislativo - ha evidenziato in ordine al presente decreto-legge. Non so se riuscirò a leggere tutto quello che ritengo importante, ma se non dovessi riuscirvi rinvio al parere del Comitato per la legislazione allegato al disegno di legge in esame.
Si è, infatti, costituito il Comitato per la legislazione, con consenso bipartisan dell'opposizione e della maggioranza nel corso della precedente legislatura; lo stesso - in cui sono rappresentate maggioranza e opposizione - lavora in modo bipartisan e corretto, ma poi i rilievi critici sollevati diventano grida di manzoniana memoria, flatus vocis, vox clamantis in deserto. Potete usare tutte le espressioni che volete: i rilievi non servono assolutamente a nulla. Governo e maggioranza parlamentare sono totalmente impermeabili alle critiche espresse da tale Comitato.
Esso, peraltro, in merito al disegno di legge in oggetto nel testo trasmesso dal Senato, ha rilevato in termini generali che «il complesso del provvedimento appare configurarsi in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con il corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, suscitando peraltro perplessità circa il pieno rispetto delle regole sui limiti di contenuto dei decreti-legge».
Al riguardo, vorrei aggiungere che domani discuteremo una pregiudiziale di costituzionalità, sia pure in modo sintetico, perché ci siamo assunti la responsabilità di consentire che le modifiche apportate possano essere nuovamente approvate dal Senato. Peraltro, tali modifiche non sono sufficienti a cambiare la nostra espressione di voto, che si confermerà contraria. La questione pregiudiziale è stata presentata insieme agli onorevoli Bressa ed Amici e modificata poc'anzi, per prendere atto positivamente della modifica all'articolo 6, predisposta in Commissione, relativamente alle autorità portuali.
La questione pregiudiziale fa riferimento, da ultimo, alle sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, e cita testualmente il messaggio di rinvio alle Camere del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, emesso dal Presidente della Repubblica il 29 marzo 2002.
Il Presidente della Repubblica ha rilevato - con riferimento all'articolo 77 della Costituzione e all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 - che per il decreto-legge, come per la legge di conversione, «pur essendo (la legge n. 400 del 1988) una legge ordinaria, ha valore ordinamentale, in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata». Il Presidente della Repubblica ha invitato il Governo a seguire «criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge» e, successivamente, a vigilare nella fase dell'esame parlamentare «allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali ordinamentali».
Peraltro, l'onorevole Bressa ha ricordato il sistematico aggiramento del vaglio presidenziale: si fa, infatti, firmare al Presidente della Repubblica un decreto-legge con un determinato testo, e poi, in sede parlamentare, si aggira la sua firma inse
rendo ulteriori norme, come è accaduto in particolare anche in questa occasione.
Il messaggio presidenziale rileva come il rispetto rigoroso dei criteri sia indirizzato «allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali», riferendosi all'articolo 77 della Costituzione e all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Per altro verso, le Camere, e segnatamente le Commissioni competenti, in sede primaria e in sede consultiva, devono esercitare «identica e rigorosa vigilanza».
Nello stesso messaggio, il Presidente della Repubblica ha sottolineato inoltre che l'inserimento di una disposizione nella legge di conversione, volta a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio della delega legislativa, costituisce «un'evidente illogicità giuridica». Queste sono le espressioni inserite nella nostra pregiudiziale di costituzionalità, a prima firma Bressa, e rivolte dal Presidente della Repubblica al Parlamento nel rinviare un precedente decreto-legge (episodio che peraltro risale a due anni fa).
Anche per il «povero» Presidente della Repubblica occorre recitare il motto vox clamantis in deserto.
Egli rinvia alle Camere un decreto-legge, con i rischi che ciò comporta: se un decreto-legge ha i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, rinviarlo alle Camere costituisce un problema, ed infatti non accade tutti i giorni. Nel fare ciò, il Presidente della Repubblica rivolge alcuni inviti al Governo, nonché alle Camere in sede di conversione. Ho letto poco fa un invito, riferito a un precedente decreto-legge; se lo rapportiamo al decreto-legge in esame, constatiamo non soltanto che non è stato rispettato, ma che è stato ancora più clamorosamente disatteso. Infatti, quanto osservato poco fa dalla collega Amici e dal collega Bressa dimostra che la situazione è peggiorata rispetto a decreti-legge precedenti.
Torno a leggere il testo del parere del Comitato per la legislazione, che dopo avere svolto un rilievo di carattere generale osserva più specificatamente: «il carattere eterogeneo del decreto legge, già presente nell'originaria formulazione di 8 articoli, è stato notevolmente accentuato a seguito dell'inserimento di 24 articoli durante il procedimento di conversione presso il Senato, così da rendere arduo rinvenire elementi unificanti del complesso dell'articolato, al di là di una attinenza generica alla materia dell'organizzazione e dell'esercizio di attività amministrative; ulteriori 3 articoli sono stati invece inseriti nel disegno di legge di conversione, al fine di prorogare o differire termini di esercizio di numerose deleghe legislative, ovvero a conferire "nuove" deleghe in varie materie, riprendendo contenuti di deleghe già scadute, in difformità a quanto più volte ribadito dal Comitato in ordine all'introduzione di norme di carattere sostanziale nel disegno di legge di conversione; si detta una norma interpretativa con riguardo ad un principio di delega legislativa, peraltro già esercitata dal Governo, suscitando perplessità» - sottolineo il garbo linguistico con il quale il Comitato si esprime, dal momento che si tratta di un organismo bipartisan, ma i contenuti sono evidentissimi - «sia per quanto concerne la legittimità dell'operazione sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge di cui all'articolo 15, lettera a) della legge n. 400 del 1988, sia per quanto riguarda l'effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica; diverse disposizioni appaiono non conformi all'esigenza di corretto utilizzo della fonte normativa di rango primario (ad esempio, l'articolo 1, comma 4, che proroga la durata dei contratti a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nelle more dell'adozione dei regolamenti concernenti la sua organizzazione; l'articolo 2, comma 1, che fa salvi gli effetti giuridici ed economici di alcune ordinanze commissariali della Associazione della Croce Rossa, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio; l'articolo 8-sexiesdecies, che proroga» - come ha ricordato da ultimo il collega Bressa - «un termine contenuto in un decreto ministeriale); in numerose
norme, non viene rispettata la circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, né con riguardo alle regole di novellazione delle disposizioni, né con riguardo alle regole di redazione delle norme di interpretazione autentica».
Il Comitato osserva inoltre che il provvedimento «non è corredato dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN)» e «non è corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)».
Queste sono le osservazioni di carattere generale formulate dal Comitato per la legislazione, il quale ha successivamente posto una serie di condizioni - non mere osservazioni - per quanto concerne la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del regolamento. Affinché tali parametri vengano rispettati, il Comitato ha posto una serie di condizioni, in primo luogo sotto il profilo dei limiti di contenuto. Esso ha proposto al riguardo la soppressione, nel disegno di legge di conversione, degli articoli 2, 3 e 4, recanti proroghe o differimento di termini di esercizio di numerose deleghe legislative, ovvero volti a conferire nuove deleghe in varie materie, nonché la soppressione della disposizione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge, che detta una norma interpretativa di un principio di delega.
Sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il Comitato per la legislazione ha proposto che all'articolo 8 sexiesdecies - citato anche dal collega Bressa poc'anzi - si sopprima la disposizione che differisce il termine di entrata in vigore di un decreto ministeriale in quanto volta a determinare una parziale legificazione del contenuto di una norma di rango subordinato.
Ancora, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, il Comitato ha proposto che all'articolo 1, commi 1 e 2 - ove si dettano norme in materia di contratti a tempo determinato con soggetti pubblici - «dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che le disposizioni volte a differire i termini di durata massima dei contratti e a modificare il limite massimo di età per la sottoscrizione dei contratti sono previste in deroga alla disciplina generale».
In questa sede non ho il tempo di leggerle tutte, ma vi sono ulteriori proposte sotto forma di condizioni, per ciò che riguarda l'articolo 1-quater - che disciplina l'ipotesi della permanenza in servizio di dipendenti pubblici fino al compimento del settantesimo anno di età -, l'articolo 3-ter, comma 2, l'articolo 5, commi 1 e 2, e l'articolo 8, comma 2. Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, sono poste poi ulteriori condizioni che riguardano l'articolo 2 concernente la Croce rossa, come ho detto poc'anzi.
Infine, da parte del Comitato, vi è un'ultima «raccomandazione» - qui usa un linguaggio soft, come quello che ha usato il sottosegretario Ventucci - sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge, che è la seguente: «Ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente con le proprie caratteristiche, sia considerata l'esigenza di assicurare il corretto impiego dello strumento normativo del decreto-legge, con specifico riferimento al rispetto delle norme ordinamentali che ne definiscono i limiti di contenuto, ed in particolare dei limiti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) della» - più volte citata - «legge n. 400 del 1988, nonché delle necessarie caratteristiche di immediata applicabilità, di specificità, di omogeneità e di corrispondenza al titolo delle norme recate nei decreti-legge».
Questo ha detto il Comitato per la legislazione e noi in termini analoghi ci siamo espressi nei nostri interventi e nella questione pregiudiziale, ma a parte alcune norme su cui ha riferito il relatore e di cui proporremo la soppressione - e questa è comunque una scelta positiva e utile, è quel minimo di convergenza che si è realizzata, in Commissione e in aula, nella divaricazione del giudizio politico di carattere generale -, tutte le condizioni
poste dal Comitato per la legislazione sono state totalmente ignorate. Si pone, quindi, anche un problema di correttezza istituzionale - di rispetto cioè della legge n. 400 del 1988 - e costituzionale - di rispetto cioè dell'articolo 77 della Costituzione -, oltre che di correttezza nei rapporti fra i due rami del Parlamento e tra Parlamento e Governo.
Vi è un groviglio di questioni che viene evidenziato in modo clamoroso da questa vicenda legislativa, il che dovrebbe indurre quanto meno - lo dico incidentalmente, perché siamo gli stessi a discuterne, ma in veste diversa - ad inserire nella prossima revisione costituzionale una norma costituzionale sulla decretazione d'urgenza più rigorosa per tutti, che in qualche modo tenga conto da una parte delle prassi perverse instauratesi in questi anni e dall'altra parte della giurisprudenza costituzionale ripetutamente affermata. Purtroppo in sede referente finora un emendamento di rafforzamento del testo costituzionale - parlo dell'articolo 77 della Costituzione - che le opposizioni qui rappresentate hanno presentato, è stato respinto dalla maggioranza.
Questa è materia che riguarderà la revisione costituzionale e ne discuteremo molto a lungo quando questa arriverà all'esame dell'aula.
Io l'ho detto solo in modo incidentale, ma lo ripeto: Costituzione già vigente, giurisprudenza costituzionale più volte affermata, legge n. 400 del 1988 assolutamente in vigore, messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere due anni fa in occasione di un precedente decreto-legge, parere del Comitato per la legislazione esplicito, rigoroso, coerente, forte, e da me letto poco fa per amplissimi tratti: di tutto e non se ne tiene minimamente conto, salvo per quegli specifici articoli di cui si propone la soppressione, la qual cosa sarà comunque un punto di convergenza.
Tutto questo lascia sconcertati e allibiti riguardo al modo in cui si legifera, specialmente sotto il profilo dell'urgenza, nel nostro paese: è questa la ragione per cui noi siamo contrari a questo provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.
Le ricordo, onorevole Perrotta, che ha due minuti di tempo a disposizione.
ALDO PERROTTA. Signor Presidente, intervengo per svolgere due considerazioni sugli interventi dell'onorevole Bressa e dell'onorevole Boato. Devo dire la verità: sono troppo bravi per non confondere volutamente le «condizioni» dalle «osservazioni» scritte nel parere del Comitato per la legislazione. Ritengo che essi confondano quali «condizioni» le uniche due parole che reggono il parere cioè «valuti l'opportunità» e «si osserva»: sono due cose molto diverse dalle condizioni.
In questo mi si consenta di fare un plauso al Governo e ai sottosegretari per avere risolto i due problemi della Croce rossa e dei segretari comunali e provinciali, problemi che languivano e che finalmente sono stati risolti.
Peccato che vi sia stata una proroga per la legge n. 265 del 1999: ma questo è accaduto a causa della incapacità da parte delle regioni ad eseguire e a dare direttive tecniche. Per fare un esempio, come lei sa, Presidente, una di queste regioni inadempienti è la Campania.
Vi è poi un fatto straordinario, e di questo parlerò più approfonditamente quando analizzeremo il complesso degli emendamenti. Abbiamo sempre protestato in questi anni per le norme di sicurezza riguardanti gli eventi sismici e le calamità. Ebbene, non è stato assolutamente posto in evidenza il fatto che finalmente si dà luogo a nuovi livelli di sicurezza, secondo programmi di priorità, per gli edifici scolastici e sanitari, grazie alle nuove norme tecniche. Erano antiquate, i precedenti governi per anni ne avevano parlato senza avervi mai posto mano: finalmente, entro trenta giorni avremo le nuove norme.
Vorrei ricordarvi, inoltre, che nel passato abbiamo soltanto speso migliaia di miliardi per porre mano ad opere di
ricostruzione, mentre, se avessimo fatto i giusti adeguamenti con nuove norme all'altezza, e non quelle che vi sono in Italia (purtroppo gli elementi scatenanti sono molteplici), avremmo risparmiato morti e denaro.
PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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