Allegato A
Seduta n. 498 del 26/7/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 2978 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 136, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI DI DELEGA LEGISLATIVA E DI PROROGA DI TERMINI (APPROVATO DAL SENATO) (5150)

(A.C. 5150 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,
premesso che,
le materie oggetto del decreto-legge e quelle inserite nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione sono tra loro estremamente diverse e disomogenee (contratti di lavoro a tempo determinato dell'INPS, dell'INPDAP e dell'INAIL; misure relative alla Croce Rossa e alla Società Dante Alighieri; normative tecniche in materia di costruzioni e tanto altro) e non tutte «necessarie ed urgenti» come richiesto dall'articolo 77 della Costituzione (ad esempio l'articolo 2 del decreto che prevede un regime agevolato per la società Dante Alighieri; la nomina dei presidenti delle Autorità portuali, di cui all'articolo 6, è questione assai rilevante che coinvolge altri livelli istituzionali e non deve essere disciplinata tramite un decreto-legge);
il disegno di legge di conversione prevede inoltre, all'articolo 2, le proroghe di deleghe già scadute e il conferimento di nuove deleghe;
la Corte costituzionale ha più volte censurato l'evidente mancanza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza (vedi, ad esempio, le sentenze n. 341 del 2003 e n. 6 del 2004) mentre nel messaggio di rinvio relativo alla legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, sul settore zootecnico, intervenuto il 29 marzo 2002, il Presidente della Repubblica, soffermandosi sulla questione del rispetto delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione e di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, ha fatto presente che esso si impone per il decreto-legge come per la legge di conversione; relativamente alla legge n. 400 del 1988, ha osservato che «pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata» e ha invitato, per un verso, il Governo sia a seguire «criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge» e successivamente a vigilare, nella fase dell'esame parlamentare, «allo scopo di evitare che il testo originario venga trasformato fino a diventare non più rispondente ai presupposti costituzionali e ordinamentali» posti dall'articolo 77 della Costituzione e dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988; per altro verso, le Camere, e segnatamente le Commissioni competenti, in sede primaria e in sede consultiva, a esercitare «identica e rigorosa vigilanza». Nello


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stesso messaggio il Presidente della Repubblica ha rilevato inoltre che l'inserimento di una disposizione nella legge di conversione volta a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa costituisce «una evidente illogicità giuridica»;
in materia di funzioni amministrative, è principio costituzionale previsto dall'articolo 118 che esse rimangano sempre al livello più basso e risalgano allo Stato solo quando vi siano evidenti ragioni che consigliano ed impongono l'unitarietà nell'esercizio della funzione;
la giurisprudenza della Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 e da altre varie sentenze successive, ha evidenziato che nell'attuale impianto del Titolo V della Costituzione l'intesa sia un elemento fisiologico e normale, nel senso che l'intesa tra Stato e regioni debba essere trovata necessariamente, quindi la norma di cui all'articolo 6 si pone in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 5150.
n. 1. (Nuova formulazione) Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Rosato, Damiani, Maran.