Allegato A
Seduta n. 498 del 26/7/2004


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DISEGNO DI LEGGE: SOSPENSIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA E DISCIPLINA DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA PREFISSATA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL CONSEGUENTE COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4233-B)

(A.C. 4233-B - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il progetto di legge 4233-B, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la materia di settore, all'articolo 16 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;
l'articolo 51 della Costituzione prevede che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti previsti dalla legge»;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
l'articolo 4 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»;
l'articolo 52 della Costituzione prevede che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino»;
la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 228 del 2004, ha ribadito che: «a venire in rilievo è, in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare. Come già affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). In questo contesto deve leggersi pure la scelta legislativa che, a seguito della sospensione della obbligatorietà del servizio militare (articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva


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dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»), configura il servizio civile come l'oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà (articolo 2 della Costituzione), nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (articolo 4, secondo comma, della Costituzione). La volontarietà riguarda, infatti, solo la scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte nel decreto legislativo n. 77 del 2002, che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa. D'altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il «servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari» (articolo 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che l'alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria»;
l'articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame opera un'esclusione ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo militare della Croce Rossa, di tutti coloro che non siano volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;
tale provvedimento escluderebbe di fatto la possibilità di accesso ai posti in concorso per coloro i quali decidano di difendere la Patria svolgendo il Servizio civile nazionale e precluderebbe l'accesso ai Corpi non armati;
una forte discriminazione si avrebbe anche nei confronti delle donne che hanno un accesso nelle forze armate limitato in percentuale e una richiesta di requisiti fisici più penalizzanti rispetto a quelli previsti per l'accesso in Forze di polizia;
l'articolo 17, comma 1, appare contrastante con il divieto di discriminazione nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto implica l'esclusione di cittadini che hanno fatto scelte individuali, basate su profonde convinzioni, tutelate dal diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione;
inoltre il parere espresso sul progetto di legge 4233-B dalla I Commissione Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni il 22 luglio 2004, ribadendo anche il rilievo reso il 30 ottobre 2003, chiede che i posti riservati ai volontari in ferma prefissata «siano stabiliti in forma percentuale e non nella totalità dei posti annualmente messi a concorso»,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 4233-B.
n. 1. Boato, Deiana, Armando Cossutta, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.