Allegato B
Seduta n. 497 del 23/7/2004


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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) dettata solo da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha comportato, tra l'altro, la progressiva riduzione dei servizi che le scuole statali e paritarie possono erogare agli alunni diversamente abili, ostacolando il difficile cammino degli alunni portatori di handicap verso il miglioramento della qualità dell'apprendimento e dell'integrazione scolastica all'interno delle classi comuni, che appare così anche alle loro famiglie sempre più un miraggio;
in particolare il provvedimento conferma i tagli al personale scolastico introdotti dalle leggi finanziarie precedenti: pertanto per i docenti di sostegno si mantiene in vigore, anche se inadeguato, il rapporto 1 a 138 e la possibilità di un aumento delle ore per le attività di sostegno ma attraverso l'assegnazione dei posti «in deroga» autorizzati dai direttori scolastici regionali;
sotto il profilo normativo il rapporto 1 a 138 è stato introdotto dall'articolo 40, comma 3, della legge n. 449 del 1997 e nella sua applicazione ha sempre dovuto essere «corretto» in favore di un rapporto medio pari o superiore al parametro 1 a 2 (un insegnante di sostegno ogni due allievi in situazione di handicap). Inoltre in questi ultimi anni non sono mancate le difficoltà anche per l'assegnazione dei posti in deroga che spesso restano vincolati dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica piuttosto che al bisogno manifestato dalle scuole e dalle famiglie, confermando una tendenza costante nelle politiche del governo di centro-destra;
la legge finanziaria del 2003 prevedeva che fosse il dirigente dell'ufficio scolastico regionale ad autorizzare l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, nella misura stabilita di un insegnante di sostegno ogni 138 alunni (con o senza handicap);
l'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che: «Nelle scuole di ogni ordine e grado (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
il Consiglio di Stato con una importante sentenza seppur risalente ad alcuni anni fa, la n. 245 del 2000 ha stabilito i principi minimi sulla qualità dell'integrazione scolastica che l'amministrazione deve rispettare nel fornire il sostegno, e che «...il sostegno medesimo non può tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa...», e che «...Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria». La sentenza assume maggiore rilevanza alla luce della normativa sull'autonomia scolastica e


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sull'obbligo dell'amministrazione pubblica e delle scuole non statali paritarie di fornire un «servizio scolastico di qualità» contenute nell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta legge Bassanini) e del relativo regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;
l'andamento della popolazione scolastica rileva che di anno in anno, mentre il numero degli alunni si riduce a causa del calo della natalità, quello degli alunni con handicap aumenta sia per l'aumento di iscrizioni alle scuole materne, sia per la frequenza obbligatoria nella scuola superiore a causa dell'anno in più dell'obbligo scolastico (legge n. 9 del 1999) e del triennio di obbligo formativo (legge n. 144 del 1999 articolo 68). Secondo poi il meccanismo previsto dalla legge n. 449 del 1997, i posti di sostegno in organico di diritto sono calcolati in proporzione al numero di tutti gli alunni frequentanti, pertanto il calo di tale numero determina di anno in anno il calo dei posti di sostegno in organico di diritto, cosa che ha indotto il ministero interpellato a ricorrere al cosiddetto sistema delle «deroghe» cui si accennava. Ma nel fare ciò lo stesso ministero non fa i calcoli sul numero attuale degli alunni ma su quello in suo possesso che risale al 1997, perché è da allora che non aggiorna le statistiche;
con la recente riforma della scuola si assiste a giudizio dell'interpellante alla totale assenza di attenzione verso i disabili: i fondi garantiti per l'educazione dei disabili sono stati ridotti drasticamente, passando da una quota di finanziamento pro capite per alunno di 145,22 euro del 2001, a 79,59 euro del 2003, una cifra troppo bassa, secondo gli operatori, che mette a rischio lo stesso diritto allo studio del bambino diversamente abile;
i primi a fare le spese di tale inversione di tendenza saranno i ragazzi disabili: nella riforma cosiddetta Moratti si accenna solo a sprazzi al discorso della diversità, alla presenza degli alunni in situazione di disagio rispetto ai quali si raccomanda un'attenzione specifica della scuola per attività ad hoc nei Pof (Piani dell'offerta formativa), riproponendo così un concetto di scuola selettiva, che non lascia spazio all'integrazione del diverso, relegato nelle fasce assistenziali, una sorta di darwinismo sociale a cui va incontro la nuova scuola, ove la valutazione dello studente è esclusivamente accentrata sulle sue capacità di profitto;
molti dei genitori che si sono visti ridurre le ore di sostegno per i propri figli portatori di handicap si sono rivolti ai giudici trovandosi così costretti a «condannare» i circoli didattici a provvedere alla nomina dei necessari insegnanti di sostegno;
in un paese civile tale ricorso alla magistratura da parte delle famiglie per vedersi garantito un diritto fondamentale ed inviolabile quale è il diritto allo studio ed al giusto sostegno, contemplato dalla nostra carta costituzionale, dalla Convenzione di Ginevra e dalla carta fondamentale dei diritti dell'uomo, è, secondo l'interrogante, indice preoccupante -:
quali iniziative di carattere legislativo intenda tempestivamente intraprendere anche prima dell'avvio del prossimo anno scolastico, affinché venga incrementata la dotazione organica regionale degli insegnanti di sostegno assicurando una distribuzione degli stessi correlata alla effettiva presenza di alunni portatori di handicap.
(2-01254)«Bellillo».

Interrogazione a risposta scritta:

QUARTIANI e FUMAGALLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la dottoressa Caterina Veglione svolge le funzioni di segretario particolare del Sottosegretario onorevole Valentina Aprea -:
in base a quali disposizioni di legge vigenti la sede di cui è tutelare la suddetta dirigente scolastica, direzione didattica di


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Opera (Milano), è stata considerata indisponibile per le ordinarie operazioni di mobilità del personale dirigente.
(4-10580)