DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
aumentando, e per questo si parla di istituire lì una 4a Sezione necessaria in ragione del notevole contenzioso pendente;
dei cittadini ed in ragione di un territorio, privo di infrastrutture viarie, in cui il collegamento tra Comuni, anche importanti e vicini, è precario e richiede un tempo incredibile -:
ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni e, dall'altro, ha individuato una nuova tipologia di partecipanti, prevedendo l'ammissione di cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio continuato per almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
dalla approvazione della legge istitutiva dei TAR (legge n. 1034 del 1971) sono trascorsi oltre trent'anni, durante i quali si sono succedute disposizioni normative che hanno assegnato a quei tribunali funzioni e competenze originariamente non previste. Da ultimo, il decreto legislativo n. 80 del 1998, sul riparto della giurisdizione, e la legge n. 205 del 2000, che ne hanno profondamente mutato la competenza;
ad un incremento notevole del contenzioso affidato al Giudice Amministrativo ed all'aumentata necessità di farvi ricorso, si contrappone il numero esiguo, e mai incrementato, dei TAR. Ciò comporta seri disagi per il cittadino: basti pensare, ad esempio, alla realtà del TAR Sicilia, secondo i dati statistici terzo per carico di lavoro nella graduatoria nazionale, ed in particolare, al contenzioso della sezione staccata di Catania (65.000 ricorsi in carico), proveniente in massima parte (oltre il 40 per cento) dalla provincia di Messina;
le distanze da percorrere aumentano i costi da affrontare ed espongono le parti e chi le assiste ad inutili e gravosi spostamenti anche di centinaia di chilometri. Tutto ciò rende più ardua e difficile la domanda di giustizia traducendosi di fatto, spesso, in denegata giustizia;
è opportuno, quindi, intervenire presto prevedendo l'aumento del numero dei Tribunali Amministrativi Regionali sul territorio nazionale, al fine di assicurare al cittadino una più facile fruizione di tale organo di giustizia, che per le nuove competenze attribuite potrebbe utilmente essere istituito addirittura presso ogni Circoscrizione di Tribunale;
d'altra parte, se la tendenza in atto è quella di ampliare la competenza del Giudice Amministrativo, affidandogli funzioni originariamente del Giudice Ordinario, non si vede perché non si debba uniformare la presenza degli stessi sul territorio così da consentire, tra l'altro, allo Stato di garantire al meglio il servizio «giustizia»;
nelle more di tale riforma e volendo, intanto, uniformare almeno con le Corti d'Appello (o le sezioni distaccate delle stesse) il presidio territoriale garantito dallo Stato è a quelle che occorre quanto meno estendere le sedi dei TAR. Alle attuali, quindi, verrebbero ad aggiungersi quattro sedi (Caltanissetta, Messina, Sassari e Taranto), stranamente (le uniche) ad oggi prive di TAR, nonostante da tempo siano sicuro riferimento giudiziario anche per le peculiarità territoriali e di tradizione che le hanno rese sedi di Corte d'Appello. Tale soluzione consentirebbe, oltretutto, almeno provvisoriamente, di far fronte alle particolari esigenze da sempre presenti in alcuni territori: attraverso la riduzione per frazionamento del contenzioso, con conseguente accelerazione dei tempi dei giudizi; ed un più facile e meno gravoso ricorso del cittadino al Giudice Amministrativo, soprattutto in quelle Regioni da sempre afflitte da problemi infrastrutturali e viari che, sino oggi, hanno esposto le parti e chi le assiste a spostamenti lunghi, difficili, e costosi;
nelle more, tuttavia, e comunque a prescindere da tale soluzione, si pone, con forza, la necessità della istituzione del TAR a Messina. Il carico di ricorsi giacenti al TAR Sicilia sezione di Catania ammonta a circa 65.000 ed il contenzioso per oltre il 40 per cento proviene dalla provincia di Messina (la più vasta geograficamente e la più numerosa come amministrazioni comunali - 108 -);
il TAR di Catania non riesce a smaltire l'arretrato accumulato, né a decidere in tempi normali il «corrente», che va
a ciò si aggiunga che il territorio messinese a breve sarà interessato dai lavori di realizzazione del Ponte sullo Stretto con prevedibile ulteriore aumento del relativo contenzioso amministrativo;
è chiaro che una città il cui sviluppo economico-sociale sarà strettamente legato alla realizzazione di tale opera, non può attendere le lungaggini con cui è costretto a lavorare il TAR di Catania. È essenziale, quindi, sia per le controversie già pendenti, che attendono da anni la definizione, sia per quelle future, assicurare tempi corretti di giustizia;
d'altra parte, l'esigenza di istituire a Messina una sezione del TAR, è stata sempre denunciata soprattutto dalle varie realtà che operano nel settore (amministrazioni locali, giudici, avvocati, operatori di giustizia, cittadini), divenendo oggetto di varie proposte di legge e di massima attenzione dei mass media, primo fra tutti il quotidiano La Gazzetta del Sud, sempre attento e sensibile alle istanze del territorio, il che si è reso spesso megafono di una avvertita esigenza e di una sacrosanta richiesta;
di recente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, raccogliendo anche le istanze simili degli omologhi Consigli di Barcellona P.G., Patti e Mistretta, ha deliberato di istituire una Commissione per le questioni di giustizia amministrativa che ha per funzione principale proprio l'adeguata sollecitazione agli organi competenti della istituzione del TAR a Messina;
Messina è una città di grandi tradizioni giuridiche, sede di importante università con facoltà di giurisprudenza e scuola di diritto note nel mondo, sede di Corte d'Appello e di quattro Tribunali dislocati in un territorio vasto, articolato ma affatto dotato delle infrastrutture anche solo essenziali per un Paese civile;
Messina è la dodicesima città d'Italia per numero di abitanti (oltre 250.000) ed ha una provincia composta da 108 comuni, complessivamente popolata da oltre 650.000 residenti;
Messina, città che il Procuratore della Repubblica ha di recente definito «scartata», di cui la Commissione antimafia nazionale si è occupata parecchie volte per il presunto radicamento di quella organizzazione nel territorio, ha da sempre dovuto e deve ancora subire un penalizzante e paralizzante transito - soprattutto del cosiddetto gommato pesante - che l'attraversa obbligatoriamente nel percorso da e per il «continente»;
Messina è destinata ad essere sede del «Ponte» opera epocale, infrastruttura eccezionale che tutti ammireranno ma che, di per sé, non servirà alla città salvo che non si sfrutti come occasione per ridisegnarla e proiettarla adeguatamente nel futuro prossimo con l'ottica di un idoneo miglioramento della qualità della vita, oggi assolutamente insoddisfacente. Al proposito dovrà essere assicurata l'adozione di misure straordinarie come quelle già approvate in occasione di eventi importanti (anche se non di rilievo mondiale come il ponte sullo stretto);
in tale stato di cose il Governo ha il dovere di venire incontro alle esigenze, peraltro elementari, di cittadini che nel tempo hanno dimostrato una capacità di sopportazione pari solo alla disattenzione e, forse, alla disaffezione dimostrata verso la loro città, di fatto, nel tempo recente, abbandonata da molti ed importanti organismi, enti ed istituzioni che vi avevano sedi (regionali o interregionali), con conseguente tracollo economico per una realtà che vive di terziario;
tra tali esigenze si avverte, notevole, e per le ragioni esposte, quella della sezione del TAR Sicilia, la cui istituzione rappresenterebbe un atto di giustizia (in sé oltre che utile a rendere meglio giustizia), anche in applicazione del criterio indicato (TAR in corrispondenza delle Corti d'Appello), senza favoritismi ma nel rispetto
quali iniziative concrete ed urgenti si intendano porre in essere per venire incontro alle reali esigenze ed alle conseguenti istanze e proposte portate avanti dalle categorie interessate a nome di tutti i cittadini, per la istituzione a Messina di una sezione di Tribunale Amministrativo Regionale (che, di conseguenza agevolerebbe il carico di lavoro del TAR di Catania di circa 25.000 ricorsi;
in particolare se non si ritenga di ricorrere, nel caso di specie, ad una iniziativa legislativa apposita e immediata, nell'attesa di una revisione dell'intera distribuzione territoriale dei TAR da attuare attraverso un congruo aumento degli stessi utili ed avvicinare, non solo psicologicamente, la giustizia al cittadino;
se non si ritenga, poi, necessario adottare ulteriore iniziative affinché sia esteso il numero degli attuali TAR fino a coprire tutte le sedi di Corte d'Appello che in atto ne sono prive, nonché siano istituiti i TAR presso ogni sede di tribunale ordinario.
(4-10559)
l'Ente Nazionale per l'aviazione civile, in data 11 dicembre 2001, ha bandito una procedura selettiva per l'accesso alla dirigenza di cinque posti di dirigente per la copertura delle posizioni dirigenziali relative alle strutture tecniche, informatiche ed economiche dell'Ente;
le associazioni sindacali nazionali e le associazioni professionali del settore hanno segnalato più volte, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, profili di illegittimità del bando di concorso dell'11 dicembre 2001;
la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni - Servizio per il trattamento normativo - in data 30 gennaio 2002, ha evidenziato rilievi sul bando in questione ribadendo, tra l'altro, l'integrale applicazione della normativa, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di reclutamento del personale dirigenziale negli enti pubblici non economici;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ufficio Legislativo, ha rilevato che il bando risultava confliggente con la normativa in materia, articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2000 e articolo 28 decreto legislativo n. 165 del 2001 invitando l'ENAC, in data 16 aprile 2002, ad apportare le opportune modifiche;
il direttore generale pro tempore dell'ENAC, in data 24 aprile 2002 comunicava, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento funzione pubblica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la procedura selettiva posta in essere garantiva il pieno rispetto delle norme in materia concorsuale ma che, per salvaguardare la procedura stessa da azioni giurisdizionali, acconsentiva alla revoca del bando e alla indizione di una nuova procedura selettiva;
la nuova procedura selettiva pubblicata (5 luglio 2002), nonostante l'assicurazione sopra riferita circa l'applicazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, risultava affetta dalla medesima illegittimità;
la legge n. 145 del 15 luglio 2002, all'articolo 3, quinto comma, oltre che innovare la disciplina di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (accesso alla qualifica di dirigente) ha, da un lato, introdotto un elemento restrittivo, prevedendo il possesso del diploma di laurea per coloro che abbiano
risulta all'interrogante, inoltre, che tale illegittimità è stata ulteriormente aggravata recentemente con alcuni provvedimenti di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali a personale carente di specificità professionale adottati dal Presidente e Direttore Generale dell'Ente;
tali provvedimenti risultano essere stati adottati al di fuori della prevista procedura di cui all'articolo 11 comma 3 (vigilanza governativa) del decreto legislativo n. 250 del 1997 istitutivo dell'Ente -:
se, alla luce di quanto sopra evidenziato, non appaia illegittimo il reiterato comportamento dell'Enac per il fatto che si sia proceduto all'espletamento delle prove concorsuali senza tener conto della più recente normativa (legge n. 145 del 2002, in materia di accesso alla carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione) e, nell'assegnazione dei rilevanti incarichi dirigenziali, l'obbligo di legge articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 250 del 1997;
se, alla luce dei compiti istituzionali che l'Ente svolge nella sicurezza del trasporto aereo sia pregiudiziale per l'accesso ai ruoli dirigenziali tecnici il possesso del diploma di laurea o il diploma di scuola secondaria superiore e l'affidamento di incarichi dirigenziali senza alcuna preventiva valutazione;
se, non ritenga per quanto riportato in premessa attivarsi affinché sia sospeso detto concorso e di annullare i predetti conferimenti dirigenziali non essendo stati sottoposti al riesame del Ministero vigilante.
(4-10562)
la SITAF (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus) con sede a Torino e Susa, pur essendo chiusa da anni la sede di rappresentanza a Roma, continua a pagare gli stipendi a due dipendenti che sono a Roma;
non si hanno notizie sul luogo di lavoro dei due dipendenti e sulle loro mansioni. Tale situazione venne già evidenziata in una precedente interrogazione, presentata dall'interrogante il 6 giugno del 2000 al Senato della Repubblica (4-19506) -:
quali siano i motivi per i quali i due dipendenti di Roma non vengono trasferiti nella sede di Susa della SITAF, visto che la sede di Roma è chiusa e che i due percepiscono regolarmente lo stipendio.
(4-10564)