...
Sostituirlo con il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;
c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. A partire dal 1o luglio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
6. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
1. 19. Giordano, Russo Spena.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3;
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All'articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola «riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da «senza indicazione» a «riservata» sono sostituite dalle seguenti: «indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
5. L'articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è abrogato.
6. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono abrogate le parole da «relativamente» a «precedente».
1. 81. Visco, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 131. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art.9, comma 1-ter - Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «280,00»;
alla voce: «D. Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra: «80,62» con la seguente: «110,62»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra: «13,94» con la seguente: «28,94»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del delle dogane», sostituire la cifra: «11,30» con la seguente: «16,30».
1. 70. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
1. 69. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.
1. 21. Giordano, Russo Spena.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 202. Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 1.
* 1. 71. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 1.
* 1. 132. Burtone.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
1a. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
1b. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1c. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
1d. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
1e. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.
1f. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.
1g. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
1h. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e dello politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1i. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
1j. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.
1l. Per i soggetti di cui ai commi 1i e 1j sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.
1m. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
1n. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1b ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.
1o. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
1p. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
1q. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1c, 1d, 1e, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.
1r. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.
1s. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1r prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali; o di un terzo se le supera.
1t. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.
1u. Il contributo versato ai sensi dei commi 1q, 1r, 1s e 1t, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione,
fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.
1v. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.
1w. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, egli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.
1z. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1f, 1g, del presente articolo.
1aa. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
1ab. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di meni organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
1ac. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox) La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
3. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,14 per cento delle somme trasferite.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 54 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. Alla lettera c), alinea 1), lettera e), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle altre: «47 per cento».
6. La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.
7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
1. 20. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva» sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «210,00»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate» sostituire la cifra: «80,62» con la seguente: «90,62»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio» sostituire la cifra: «13,94» con la seguente: «23,94».
1. 73. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
1. 205. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
1. 72. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 91 per cento.
1. 22. Giordano, Russo Spena.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 137. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 1. 206. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente:
al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00», con la seguente: «400,00»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra: «80,62», con la seguente: «302,32»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra: «13,94», con la seguente: «52,27».
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 75. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
1. 68. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,13 per cento delle somme trasferite.
1. 23. Giordano, Russo Spena.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 207. Pistone, Sgobio.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 74. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 133. Lettieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata «Agenzia», con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m). L'Agenzia ha come oggetto sociale:
a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;
b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;
c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto d). I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono
realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto e), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;
d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera c) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera c) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;
e) alle società miste regionali di cui al punto d) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto a);
f) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei sindaci.
g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente a da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;
l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;
m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;
n) al Fondo di cui al comma 5m affluiscono le seguenti risorse:
1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;
2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;
3) le plusvalenze che a partire dal 1o gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e
seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);
o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;
p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
4. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
** 1. 24. Giordano, Russo Spena.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata «Agenzia», con un capitale sociale iniziale di 200 milioni, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto m). L'Agenzia ha come oggetto sociale:
a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi alla persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;
b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;
c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le unità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. Nella formulazione di detto Piano l'agenzia tiene conto delle proposte avanzate dalle società miste di cui al punto d). I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto e), preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;
d) al fine del perseguimento delle finalità, di cui alla lettera c) l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alla lettere a) e b) aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera c) o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;
e) alle società miste regionali di cui al punto d) possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto a);
f) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei sindaci.
g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente a da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;
l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;
m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, con gestione autonoma affidata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento del piano di interventi di cui al presente articolo;
n) al Fondo di cui al comma 5m affluiscono le seguenti risorse:
1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;
2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del Cipe;
3) le plusvalenze che a partire dal 1o gennaio 2000 sono state realizzate, rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio, attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui al punto c);
o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;
p) per l'attuazione degli interventi di cui al punto a), l'Agenzia e le società di cui al punto d) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.4. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali, e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.
**1. 208. Pistone, Sgobio.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: in corso e per quelle fino alle parole: nonché per quelle.
Conseguentemente, al medesimo comma:
secondo periodo, sopprimere le parole da: Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa fino a: 750 milioni di euro per l'anno 2004 e;
terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate con le seguenti: La predetta somma è prelevata.
sopprimere l'ultimo periodo.
1. 80. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa fino alla fine del comma.
1. 76. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 750 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sopprimere la voce: Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00.
1. 140. Marcora, Rava.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 fino alle parole: è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e,
Conseguentemente,
al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate con le seguenti: La predetta somma è prelevata.
al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva» sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «330,00»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate» sostituire la cifra: «80,62» con la seguente: «160,62»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio» sostituire la cifra: «13,94» con la seguente: «33,94».
1. 78. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Lumia, Visco.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 fino alle parole: è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004 e,
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: Le predette somme sono prelevate con le seguenti: La predetta somma è prelevata.
1. 77. Olivieri, Manzini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 79. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 1.700 milioni con le seguenti: 2.700 milioni.
1. 135. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.
Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Le risorse non erogate per effetto della presente norma sono versate a conguaglio alle imprese entro i primi tre mesi dell'anno 2005.
1. 134. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Burtone, Carbonella, Villari.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva» sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 260,00;
alla voce: «decreto legislativo 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate» sostituire la cifra: 80,62 con la seguente: 95,62;
alla voce: «decreto legislativo 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio» sostituire la cifra: 13,94 con la seguente: 18,94.
1. 83. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Lumia, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
1. 67. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 82. Roberto Barbieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Burlando, Lumia, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 3.
*1. 136. Villari.
Al comma 3, sostituire le parole: è ridotta di 100 con le seguenti: è aumentata di 200.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Tale disposizione si applica a cominciare dal reddito maturato nell'anno 2003.
2. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.
1. 25. Giordano, Russo Spena.
Al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
1. 84. Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Lumia, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 4.
1. 85. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
4. Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università statali e qualsiasi ente pubblico può stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità. Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni CONSIP non sono materialmente disponibili presso l'Ente committente entro giorni 15 dall'ordinativo, esso si intende automaticamente annullato e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza, a fornitori non convenzionati.
4-bis. Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
«29. A decorrere dal 1o gennaio 2004 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata dello 0,99 per cento.
1. 26. Giordano, Russo Spena.
Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,07 per cento delle somme trasferite.
1. 27. Giordano, Russo Spena.
Al comma 4, sopprimere le lettere a) e b).
1. 88. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 89. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 4, lettera c), sostituire i capoversi comma 3 e comma 3-bis con i seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto
di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dal Consip spa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4».
1. 159. Polledri, Didonè, Pagliarini.
Al comma 4, lettera c), sostituire i capoversi comma 3 e comma 3-bis con i seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il parametro prezzo-qualità non si applica quando le amministrazioni pubbliche effettuano i propri acquisti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip spa.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4».
1. 124. Michele Ventura, Gambini, Agostini.
Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , come limiti massimi.
1. 86. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli acquisti di beni e servizi effettuati ricorrendo al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
1. 158. Polledri, Didonè, Pagliarini.
Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione.
1. 201. Agostini, Michele Ventura, Montecchi, Gambini.
Al comma 4, lettera c), sopprimere il capoverso comma 3-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 51 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
1. 28. Giordano, Russo Spena.
Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 87. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 4, dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-ter. Con riferimento agli appalti pubblici aventi ad oggetto gli appalti di ristorazione collettiva, l'attività della Consip spa potrà esplicarsi esclusivamente attraverso l'indizione di procedure di gara per l'affidamento di uno o più servizi territorialmente limitrofi. Gli appalti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ristorazione e i servizi sostitutivi di mensa anche mediante buoni pasto possono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995. Le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenute ad affidare in appalto i servizi di ristorazione ove non siano in grado di dimostrare la convenienza economica della gestione diretta, salvaguardando i livelli occupazionali presenti».
1. 160. Polledri, Didonè, Pagliarini.
Al comma 6, sostituire la tabella 1 con la seguente:
Ministero della difesa:
11.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria - 4.262,87.
1. 29. Giordano, Russo Spena.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: legge n. 95 del 1974.
Conseguentemente alla medesima tabella: al titolo 1. Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468 del 1978 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 181,11.
1. 121. Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 380,00
Conseguentemente:
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente: Art. 5-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
Sopprimere il comma 11.
1. 102. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 372,98.
Conseguentemente, alla medesima, Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001: legge finanziaria 2002, articolo 46, investimenti tutela del suolo e difesa ambientale: 192,98.
1. 253. Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra 180,00 con la seguente: 280,94 (+ 100,00).
Conseguentemente, alla medesima rubrica: voce D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2:
Agenzia delle entrate sostituire la cifra 80,62 con la seguente: 113,56;
Agenzia del territorio sostituire la cifra 13,94 «, con la seguente: 18,94»;
Agenzia del delle dogane «, sostituire la cifra 11,30», con la seguente: 16,30».
sopprimere la voce: Legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 240 - Fondo speciale per le spese in conto capitale - Tabella B - riduzione di 142,98 milioni di euro.
1. 113. Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 276,44.
Conseguentemente, alla medesima, Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35.
1. 252. Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.
Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 276,44.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: Legge 350/2003, articolo 4, comma 240 - Fondo speciale per le spese correnti - Tabella A - riduzione di 96,44 milioni di euro.
* 1. 112. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.
Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 276,44.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: Legge 350/2003, articolo 4, comma 240 - Fondo speciale per le spese correnti - Tabella A - riduzione di 96,44 milioni di euro.
* 1. 260. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 260,90.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: legge 448/01 - Art. 46 - investimenti patrimonio culturale.
** 1. 110. Grignaffini, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco, Sasso, Chiaromonte, Capitelli.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze,
voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 260,90.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: legge 448/01 - Art. 46 - investimenti patrimonio culturale.
** 1. 221. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 259,11.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge n. 730 del 1983
1. 107. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 259,11.
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge 183/89 - Difesa del suolo e tutela ambientale.
* 1. 105. Vigni, Rava, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 259,11.Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce: legge 183/89 - Difesa del suolo e tutela ambientale.
* 1. 250. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 255,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze - 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria: sopprimere la voce: 3.1.2.4. - Poste italiane - cap. 1502.
1. 108. Duca, Raffaldini, Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 255,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze - 1.2 Stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria sopprimere la voce: 3.1.2.28. - Ferrovie dello Stato - cap. 1541.
1. 109. Raffaldini, Duca, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze,
voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 240,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 163/85 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
1. 223. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 230,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la seguente voce: Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).
1. 226. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 230,00.
Conseguentemente, alla medesima rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la seguente voce: Legge n. 350 del 2003 - articolo 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).
1. 227. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, tabella 1, rubrica:. Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter. - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 217,50.
Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica: Ministero delle attività produttive, sopprimere la voce: legge n. 135 del 2001
1. 117. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 210,74.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: legge 97/94 - Zone montane - Difesa del suolo e tutela ambientale.
1. 106. Olivieri, Rava, Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 200,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 163/85 - Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
1. 226. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Sasso, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 200,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero delle comunicazioni, sopprimere la voce: legge 488/99 - articolo 27, comma 10 - Radiodiffusione televisiva locale.
1. 120. Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Sasso, Carli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter. - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 192,50.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: legge 120/02 - Protocollo di Kyoto - Programmi pilota riduzione di 12,50 milioni di euro.
* 1. 122. Vigni, Bandoli, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter. - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 192,50.
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: legge 120/02 - Protocollo di Kyoto - Programmi pilota riduzione di 12,50 milioni di euro.
* 1. 254. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 190,00;
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce legge 7/81 e legge 49/87 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - riduzione di 10 milioni di euro.
** 1. 104. Crucianelli, Sereni, Calzolaio, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 190,00;
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce legge 7/81 e legge
49/87 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - riduzione di 10 milioni di euro.
** 1. 251. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 190,00;
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce legge 7/81 e legge 49/87 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - riduzione di 10 milioni di euro.
** 1. 258. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, alla Tabella 1 allegata, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 190,00.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 350/03 Art. 4, comma 162 - Contributi straordinari al Teatro dell'opera di Genova - 2,50.
1. 256. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 184,46.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 388/2000 Art. 145, comma 87 - Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche - cap. 3237 - 6,46.
1. 259. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 182,58.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 29/2001 Art. 5, comma 5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3234 - 2,50.
1. 257. Pistone, Sgobio.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 182,50.
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: 13. Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 350/03 Art. 4, comma 162 - Contributi straordinari al Teatro dell'opera di Genova.
1. 111. Burlando, Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 181,91.
Conseguentemente, alla medesima, Tabella, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: 1,91.
1. 255. Lion, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00, con la seguente: 180,25.
Conseguentemente alla medesima tabella rubrica: Ministero della salute, sopprimere la voce: legge n. 291 del 2003
1. 123. Battaglia, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: 180,00 con la seguente: 181,01.
Conseguentemente, alla medesima tabella rubrica: Ministero delle attività produttive, sopprimere la voce: Legge n. 292 del 1990
1. 114. Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 6, tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere le seguenti voci:
legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la coop. allo sviluppo - cap. 7415): 10,00;
legge n. 183 del 1989: articolo 12: norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003): 79,11;
legge n. 449 del 1997: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: (articolo 53, comma 13: Ente poste italiane, personale comandato 4.1.5.4. - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030): 1,25;
Trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma:
3.1.2.4 - Poste italiane - cap. 1502: 75,00;
3.1.2.28 - Ferrovie dello Stato - cap. 1541: 75,00;
Conseguentemente, alla medesima tabella:
rubrica: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sopprimere la seguente voce:
legge n. 291 del 2003: interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971): 0,93;
rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
decreto legislativo n. 12 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato delle regioni e agli enti locali:
Art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082): 25,80;
Art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531): 13,74;
rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali:
tutte le voci: 111,07;
rubrica: Ministero della salute:
tutte le voci: 23,65;
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.
1. 30. Giordano, Russo Spena.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987.
1. 225. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi, Realacci, Banti, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 730 del 1983
1. 126. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 183 del 1989.
1. 7. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: 30,74.
1. 8. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Renduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 35 del 1995.
1. 128. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: Legge n. 266 del 1997:
1. 127. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere la voce: Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi: 0,41.
1. 9. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 240 - Tabella ,: Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostituire la cifra: 0,55 con la seguente: 19,50;
Conseguentemente, alla Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, sopprimere la voce: Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio plurierinale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).
1. 58. Pagliarini, Caparini.
Al comma 6, tabella 1, alla note 1) e 2) di ogni rubrica, relative agli stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria, dopo le parole: alla sanità aggiungere le seguenti: alla cooperazione allo sviluppo, alla difesa del suolo.
1. 66. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria voce: trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma,
sopprimere le voci: 3.1.2.4 Poste italiane - cap. 1502: 75,00; 3.1.2.28 Ferrovie dello Stato - cap. 1541: 75,00.
1. 165. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria voce: trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma, sopprimere la voce: 3.1.2.4 Poste italiane - cap. 1502: 75,00.
1. 164. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, 1.2 stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria voce: trasferimenti correnti a imprese - Accordi di programma, sopprimere la voce: 3.1.2.28 Ferrovie dello Stato - cap. 1541: 75,00.
1. 163. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 1998.
1. 129. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: 1,91.
1. 10. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35.
1. 11. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 112 del 1998.
1. 16. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione 3,73.
1. 12. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio 192,98.
1. 13. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la voce: Legge n. 120 del 2002.
1. 14.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, sopprimere la voce: Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis: Il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.
1. 59. Pagliarini, Caparini.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, sopprimere la voce: Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis: All'onere per la copertura di cui al comma 6 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al comma 118 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1. 60. Pagliarini, Caparini.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, sopprimere la voce: Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).
Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis: All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
1. 61. Pagliarini, Caparini.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero della comunicazioni, sopprimere la voce: Legge 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato - articolo 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121).
1. 142. Gentiloni Silveri, Morgando, Lusetti, Carra, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la seguente voce: Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).
Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: Legge n. 448 del 2001: - articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) sostituire la cifra: 103,55 con la seguente: 153,55.
1. 141. Marcora, Rava.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la seguente voce: Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439).
Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: Legge n. 448 del 2001: -
articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) sostituire la cifra: 103,55 con la seguente: 153,55.
1. 157. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 388/2000 - Art. 145, comma 87 - Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche - cap. 3237.
* 1. 224. Colasio, Giachetti, Milana, Ciani, Pasetto, Rocchi, Gentiloni Silveri.
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la voce: legge 388/2000 - Art. 145, comma 87 - Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche - cap. 3237.
* 1. 235. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 6, alla tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 29 del 2001.
1. 220. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti.
Al comma 6, alla Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001.
* 1. 139. Colasio, Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 6, alla tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 448 del 2001.
* 1. 222. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Giulietti.
Al comma 6, alla tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, sopprimere la voce: Legge n. 350 del 2003.
1. 229. Banti, Colasio.
Sopprimere il comma 7.
1. 118. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 7, dopo le parole: 31 dicembre 2003 aggiungere le seguenti: tranne che non siano dovuti a cause oggettive e comunque non inerenti la volontà e la responsabilità dell'amministrazione destinataria.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
1. 32. Giordano, Russo Spena.
Al comma 7, sostituire le parole da: alla Presidenza del Consiglio dei ministri fino a: al federalismo amministrativo con le seguenti: al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali.
1. 31. Giordano, Russo Spena.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alle opere viarie,
1. 211. Parolo, Guido Dussin.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla difesa del suolo,
1. 212. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla bonifica dei siti inquinati,
1. 213. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , ai parchi e alle aree protette,
1. 214. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla aree ad elevato rischio di crisi ambientale,
1. 215. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia,
1. 216. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , al trasporto pubblico locale,
1. 217. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , alla mobilità sostenibile,
1. 218. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: alle calamità naturali aggiungere le seguenti: , allo sviluppo sostenibile,
1. 230. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 7, dopo le parole: all'informatica aggiungere le seguenti: , alla difesa del suolo.
1. 119. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,09 per cento delle somme trasferite.
1. 33. Giordano, Russo Spena.
Sopprimere il comma 8.
1. 90. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 97 per cento.
1. 34. Giordano, Russo Spena.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione direttamente committente e relativamente a materie ad oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente e preventivamente motivato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 94 per cento.
1. 35. Giordano, Russo Spena.
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le parole: esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le parole: esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
1. 143. Milana, Morgando, Stradiotto.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, con le seguenti: sostenuta nel corso dell'anno 2003.
1. 91. Maurandi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 92. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 9, sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
1. 93. Mariotti, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 9, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 94. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 9, sopprimere il quinto periodo.
1. 95. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 9, sopprimere il sesto periodo.
1. 96. Olivieri, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 92 per cento.
1. 36. Giordano, Russo Spena.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003 con le seguenti: sostenuta nel corso dell'anno 2003.
1. 98. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 97. Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 10, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 110. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
1. 99. Adduce, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente:
All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, al comma 1, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 è soppresso.
1. 203. Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente:
All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, al comma 2, le parole: «pari all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2 per cento».
1. 204. Sergio Rossi.
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere: con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: fra «il 3,5 e il 7,5».
1. 37. Giordano, Russo Spena.
Sopprimere il comma 11.
* 1. 65. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sopprimere il comma 11.
*1. 101. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere il comma 11.
* 1. 125. Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Le Regioni, le province, i comuni, le ASL, per l'anno 2004, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche e al soddisfacimento di eventuali nuove esigenze intervenute, comprovate ed approvate entro il 1o gennaio 2003. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di cui al periodo precedente, a partire dal 1o agosto 2004, è estesa a tutto il personale del comparto della Pubblica Amministrazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 53 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
1. 38. Giordano, Russo Spena.
Sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Al fine di favorire la ricerca, l'individuazione e il recupero delle somme derivanti dall'evasine totale e/o parziale fiscale e contributiva e relativa alla finalità generale e nazionale, i Comuni - fermo restando la dichiarazione e la responsabilità degli organismi ad oggi a ciò preposti e previa notifiche legislative necessarie al loro coinvolgimento e tese alla realizzazione e all'attuazione dell'obiettivo della lotta all'evasione fiscale e contributiva - sono chiamati a svolgere attività e opera di individuazione, indagine, controllo e riscossione delle sacche di evasione legate alla presenza di evasori parziale e/o totali residenti e/o esercitanti la propria attività sul territorio di competenza comunale. Al fine di favorire e raggiungere questo risultato, i Comuni individuano, definiscono e rendono operativi tutti gli stanziamenti
tesi al coinvolgimento delle popolazioni amministrative garantendo, comunque, la segretezza totale in tutte le fasi dell'operazione.
Ai Comuni è pertanto devoluto il 50 per cento delle somme recuperate e relative all'evasione totale e/o parziale presente nel proprio territorio e al cui recupero essi hanno attivamente partecipato in tutte le fasi dell'operazione.
Da tali somme è accantonato il 2 per cento da devolvere e assegnare all'Ente Provincia di competenza.
Le somme e i trasferimenti a tale titolo incassate dai Comuni e dalle Province sono interamente aggiuntive rispetto a tutti gli altri trasferimenti erariali a qualsiasi titolo rivenienti dallo Stato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,12 per cento delle somme trasferite.
1. 39. Giordano, Russo Spena.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: , ciascuna provincia fino alla fine del comma, con le seguenti: concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica entro il mese di ottobre 2004 il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo del saldo dei fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti.
La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte a un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1o gennaio 2004, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1o novembre 2004, nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».
11-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2004, sono disciplinati modalità e termini degli accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni e alle comunità montane di cui al comma 11-bis.
11-quater. Nella comunicazione di cui al comma 11-bis sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 2004 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 2004 e al conto consuntivo 2002. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni
suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.
11-quinquies. Entro il 15 novembre 2004 la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi».
1. 146. Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: concorrono fino alla fine del comma, con le seguenti:, che al 12 luglio 2004 non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2004, devono assicurare che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Restano salve le obbligazioni derivanti dai contratti perfezionati alla data del 12 luglio 2004.
1. 144. Milana, Stradiotto, Morgando.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dipendente dalla prestazione di consumi correlati a diritti soggettivi dell'utente con le seguenti: derivante dalla spesa per i servizi a domanda individuale
1. 219. Stradiotto.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: , ridotta del 10 per cento.
1. 63. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 11, sostituire le parole: ridotta del 10 per cento. Tale riduzione con le altre: aumentata del 15 per cento. Tale aumento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».
1. 40. Giordano, Russo Spena.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 64. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
All'articolo 1, al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed alla spesa per studi fino alla fine del periodo.
1. 145. Stradiotto, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
1. 103. Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 11, ultimo periodo,sostituire le parole da: , nell'anno 2003 fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi previsti in relazione al Patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al primo periodo del presente comma.
1. 210. Iannuzzi, De Luca.
Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 200. Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Gambini.
Al comma 12, dopo le parole: impossibilità di fare ricorso alle stesse aggiungere le altre: anche in relazione alle necessità temporali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 93 per cento.
1. 41. Giordano, Russo Spena.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Si deroga all'articolo 3, comma 65 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, limitatamente alle assunzioni di personale di Polizia municipale.
1. 209. Carlucci, Blasi.
Sopprimere il comma 1.
2. 9. Pennacchi, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Visco.
Sostituire il comma 1 e 2 con i seguenti:
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato;
2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».
2. 4. Giordano, Russo Spena.
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 2007 con la seguente: 2005.
2. 10. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: pari allo 0,30 per cento con le seguenti: pari allo 0,25 per cento.
Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. 50. Benvenuto, Nicola Rossi, Michele Ventura, Agostini, Gambini.
Sopprimere i commi 2 e 3.
2. 11. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le istituzioni, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle sole retribuzioni spettanti al personale dipendente».
2. 14. Gerardo Bianco, Blasi, Giudice.
Sopprimere i commi 4 e 5.
* 2. 12. Agostini, Ruzzante, Michele Ventura, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Vigni, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimere i commi 4 e 5.
* 2. 16. Pinza, Morgando, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è sostituito dal seguente:
«2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota del 27 per cento ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all'anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione».
5. All'articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, in almeno uno dei cinque anni precedenti l'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione; di istituzioni pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».
5-bis. L'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato.
2. 15. Gerardo Bianco, Blasi, Giudice.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».
2. 7. Pagliarini.
Sopprimere i commi 6 e 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 96 per cento.
2. 5. Giordano, Russo Spena.
Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: più richieste con le seguenti: più alta.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: più richieste con le seguenti: più alta;
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 98 per cento.
2. 6. Giordano, Russo Spena.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-bis. Le disposizioni tributarie di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, si applicano anche alle Fondazioni teatri stabili ad iniziativa pubblica, di cui al decreto 27 febbraio 2003, articolo 11.
8-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotto di 3 milioni di euro.
2. 13. Pagliarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
2. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:
1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002».
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1o gennaio 2003.
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «36,9 per cento».
3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fin ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1o gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-bis, determinati in 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo della maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-ter.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. 02. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dalla data di scadenza delle concessioni per l'esercizio del servizio
nazionale della riscossione, nonché dal 1o gennaio 2005 relativamente agli incarichi di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione. A decorrere dalle stesse date, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono assunte direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestite dall' Agenzia delle entrate.
2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, per la definizione dei rapporti pendenti inerenti il servizio di riscossione esercitato dai concessionari e commissari governativi, nonché le disposizioni in favore del personale dipendente dei medesimi concessionari.
2. 01. Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle misure delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000.
2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato.
2. 03. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2. 04. Pistone, Sgobio.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 90 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».
2. 05. Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.
3. 11. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, sono soppresse le parole da «le aziende e gli organismi» fino a «per l'esercizio di servizi pubblici»;
b) al comma 18, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi prodotti, di nuovi processi produttivi, all'apertura di nuovi mercati, all'utilizzo di nuovi fattori produttivi e all'introduzione di nuovi modelli organizzativi;
i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all'acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti innovativi di lavoratori già inseriti nell'organizzazione dell'impresa. L'innovazione di prodotto, deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del mercato in modi nuovi;
i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l'apertura di nuovi mercati, l'incremento delle quantità esportate, l'acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale».
c) dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale».
3. 12. Montecchi, Magnolfi, Gambini, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 1, capoverso 21-bis, alinea, sostituire le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: a statuto ordinario.
3. 10. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria
2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
* 3. 13. Michele Ventura, Gambini, Agostini.
Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
* 3. 14. Polledri, Didonè, Pagliarini.
Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di accordi di programma quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o accordi Stato-regioni fino alla completa attuazione degli stessi.
* 3. 15. Meduri.
Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: dell'addizionale con le seguenti: della compartecipazione.
3. 8. Giordano, Russo Spena.
Al comma 3, dopo le parole: società possedute aggiungere le seguenti: interamente o per una quota non inferiore al 99 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,08 per cento delle somme trasferite.
3. 9. Giordano, Russo Spena.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. A partire dal 1o gennaio 2004, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.
4. 6. Giordano, Russo Spena.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite.
* 4. 7. Giordano, Russo Spena.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dello 0,11 per cento delle somme trasferite.
* 4. 14. Pistone, Sgobio.
Al comma 2, premettere la seguente lettera:
0a) nel secondo periodo le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, emanato previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».
4. 13. Molinari.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
4. 8. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) nel secondo periodo, le parole: «a trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «mediante asta pubblica».
4. 11. Squeglia.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) nel secondo periodo, le parole: «a trattativa privata» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore,».
4. 12. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Prima di procedere alla vendita di ciascuno dei beni immobili di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio dimostra la sussistenza di un vantaggio effettivo per il bilancio dello Stato, in ragione di una proiezione pluriennale, in relazione agli oneri da sostenere per il pagamento del canone di locazione e quelli relativi alle spese di ammortamento e manutenzione straordinaria che giustifichi la vendita degli stessi».
4. 10. Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Duilio, Iannuzzi, Lettieri, Milana, Rocchi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di conseguire gli introiti previsti dall'alienazione delle unità abitative del Ministero della difesa, di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il primo periodo dell'articolo 26, comma 11-quater, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, si interpreta nel senso che gli alloggi di servizio, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, non rientrano tra i fabbricati di cui all'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497.
4. 15. Ascierto.
Sopprimerlo.
* 5. 36. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Sopprimerlo.
* 5. 23. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Sopprimerlo.
* 5. 27. Vigni, Sandri, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Sopprimerlo.
* 5. 35. Pistone, Sgobio.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti del 52 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. 38. Giordano, Russo Spena.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i commi da 14 a 20 sono soppressi.
2. Alle domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dei commi 15 e 32 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica l'articolo 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme con le quali sono determinate la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Le leggi regionali di cui al comma 3 disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:
a) ultimati entro il 31 marzo 2003;
b) che non abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;
c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;
d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);
e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
5. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
6. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalle leggi regionali di cui al comma 3, deve essere accompagnata dal versamento del 75 per cento per cento dell'oblazione.
7. Le leggi regionali di cui al comma 3 assegnano ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.
8. Salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in contrasto con il presente articolo sono abrogate.
5. 37. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Sopprimere il comma 1.
5. 39. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Sostituire i commi 1, 2, 2-bis e 2-ter con il seguente:
1. Fermi restando gli effetti penali derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la sanatoria di regolarità amministrativa delle opere abusive di cui al citato articolo 32 si applica esclusivamente nelle regioni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato la legge di cui all'articolo 32, comma 26, del decreto-legge citato e alle condizioni stabilite nella legge regionale medesima.
5. 47. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi;
Conseguentemente, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), sostituire le parole: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 con le seguenti: tra il 5 ottobre 2004 e l'11 novembre 2004
b) al numero 2) sostituire le parole: 30 aprile, con le seguenti: 30 gennaio.
5. 41. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle regioni ove non sia approvata la legge regionale predetta, la definizione degli illeciti edilizi di cui al citato decreto-legge non si applica.
Conseguentemente, al medesimo comma, alinea, sopprimere il terzo periodo.
5. 42. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, con i seguenti:
3. Le domande di sanatoria sono presentate a partire dalla scadenza del termine ultimo per l'esercizio della potestà legislativa regionale di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Le domande presentate in data precedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione sono esaminate nell'osservanza della disciplina contenuta nella legge regionale di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere alla rinuncia alle stesse, ovvero alla loro eventuale riproposizione entro la data del 10 dicembre 2004.
5. La misura dell'oblazione determinata ai sensi della tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aumentata del 25 per cento, e può essere ulteriormente incrementata dalle regioni fino al massimo del 30 per cento. Il 50 per cento degli importi riscossi a titolo di oblazione è destinato al finanziamento delle attività di demolizione degli abusi edilizi da parte dei comuni, nonché all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana degli insediamenti abusivi ed alla promozione delle attività di controllo del territorio e di vigilanza sull'attività edilizia.
6. La misura dell'anticipazione degli oneri di concessione determinata ai sensi della tabella D allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, è aumentata del 100 per cento. Gli importi corrispondenti all'incremento degli oneri di concessione sono devoluti agli enti locali e destinati alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di interventi di riqualificazione igienico-sanitaria ed ambientale.
7. Per le domande di condono presentate in data precedente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, le somme residue dovute ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sono versate entro le date di scadenza individuate dal comma.
8. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppressi i commi da 14 a 23.
b) al comma 27, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) siano state realizzate sul demanio statale, regionale, provinciale o comunale, ovvero su aree di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali;
d) siano state eseguite su aree o immobili soggetti a vincoli di tutela imposti, anche successivamente alla data di commissione degli abusi, in applicazione:
del regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3267;
della legge 29 giugno 1939 n. 1497;
della legge 8 agosto 1985 n. 431;
della legge 6 dicembre 1991 n. 394;
del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490;
del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
di disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria, ovvero di altre leggi statali, regionali e provinciali».
c) al comma 33, le parole da «possono» a «legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono soppresse;
d) al comma 37, le parole da «il pagamento» a «in sanatoria» sono soppresse.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non sono applicabili alle ipotesi di sanatoria definite dall'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.
10. Il comma 18 dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è sostituito dal seguente:
«18. Trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborsi delle somme dovute a titolo di oblazione».
11. All'articolo 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole «tra vivi» sono inserite le seguenti parole «o mortis causa».
12. Al fine di finanziare le attività di demolizione degli abusi edilizi, è destinata una somma di 50 milioni di euro, da attribuire alle regioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
13. Al fine di finanziare l'attività di controllo del territorio e di vigilanza sull'attività edilizia, è destinata una somma di 25 milioni di euro, da attribuire alle regioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
5. 61. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.
5. 43. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 5. 32. Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
* 5. 45. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. La legge regionale di cui al comma 1 determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui ai numeri da 2 a 6 dell'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di abusi:
a) ultimati entro il 31 marzo 2003;
b) che non abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 150 metri cubi;
c) che si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;
d) che si riferiscano a opere compiute in aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);
e) che non siano stati compiuti nelle aree di cui all'articolo 33 e all'articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e al comma 27 del citato articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32;
9. Le regioni possono aumentare gli importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l'oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
10. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall'attestazione del versamento del 75 per cento dell'oblazione.
11. La legge regionale di cui al comma 1 assegna ai comuni almeno 48 mesi per la definizione delle procedure amministrative escludendo il ricorso al silenzio assenso.
12. All'allegato 1 al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Tipologia 1 è soppressa.
5. 46. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Conseguentemente, al medesimo fino alla fine del comma.
5. 44. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5. 40. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
5. 49. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, lettera a) punto 1), sostituire le parole: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 con le seguenti: entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge regionale relativa al territorio interessato alla richiesta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea sono assoggettate al versamento dello 0,10 per cento delle somme trasferite.
5. 48. Giordano, Russo Spena.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 350 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 350 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 1.000 metri cubi».
5. 35. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 26, lettera a), le parole: «numeri da 1 a» sono sostituite dalla seguente: «numero».
Conseguentemente, all'allegato 1, sopprimere la Tipologia 1.
5. 50. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 32 è sostituito dal seguente:
«32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1o agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio».
* 5. 28. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 32 è sostituito dal seguente:
«32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, dal 20 novembre 2004 al 20 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Dal 1o agosto 2004 al 19 novembre 2004 il termine per la presentazione delle domande è da considerarsi sospeso in attesa dell'emanazione delle norme regionali di dettaglio».
* 5. 33. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 32 è sostituito dal seguente:
«32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del presente
articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza del termine ultimo per l'emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35».
5. 25. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il comma 33 è sostituito dal seguente:
«33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel presente decreto; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».
* 5. 29. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il comma 33 è sostituito dal seguente:
«33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel presente decreto; le stesse leggi possono prevedere, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».
* 5. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».
** 5. 31. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il comma 34 è sostituito dal seguente:
«34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono
incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle regioni in attuazione dell'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».
** 5. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le proroghe di termini previste dal comma 1, lettera a) si applicano limitatamente alle opere contenute nell'Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al 5 per cento della volumetria della costruzione originaria, purché non realizzate in aree protette o vincolate.
5. 55. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le proroghe di termini previste dal comma 1 non si applicano alle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali.
5. 54. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La proroga di termini di cui al comma 1, lettera a), opera esclusivamente nei casi in cui le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, ed i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa, hanno emanato norme per la definizione degli illeciti edilizi.
5. 52. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 1, lettera a), si applicano limitatamente agli abusi che abbiano comportato un aumento di volumetria inferiore a 100 metri cubi.
5. 53. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La proroga dei termini di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi statali e regionali finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.
5. 51. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Sopprimere il comma 2.
5. 56. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Sopprimere il comma 2-ter.
5. 57. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 2-ter, sopprimere le parole: , più favorevole,
5. 58. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Sopprimere il comma 2-quinquies
5. 59. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Al comma 2-quinquies, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 15 settembre.
5. 60. Realacci, Morgando, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-sexies. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell'illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale prevista dal comma 26.
5. 26. Vigni, Bandoli, Michele Ventura, Agostini, Morgando, Duilio, Ruzzante, Boccia, Nicola Rossi, Benvenuto, Gambini, Adduce, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Mariotti, Maurandi, Olivieri, Pennacchi, Visco.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 25 è soppresso.
5. 02. Polledri, Didonè, Pagliarini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
1. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, stanziate per l'anno dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica, possono essere utilizzate per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nonché per il finanziamento del Piano perla rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83. L'utilizzo di tali risorse non è subordinato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge 24 settembre 202, n. 209 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
5. 03. Coronella.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
5. 01. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.