All'articolo 1:
al comma 4, al capoverso «3», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti»;
al comma 11, le parole: «spesa per consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per l'acquisto di beni e servizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il contenimento dei costi e la tempestiva attivazione delle procedure di razionalizzazione della spesa pubblica connessi allo svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente comma, ai fini dell'inquadramento economico dei docenti del ruolo previsto dall'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 301 del 2000, non si tiene conto degli emolumenti accessori in godimento per incarichi o attività svolte al momento dell'inquadramento per opzione».
All'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «pari allo 0,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari allo 0,30 per cento» e le parole: «e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi» sono soppresse.
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto- legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003»;
alla lettera a), numero 1), le parole: «entro il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
alla lettera c), le parole: «entro il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali.
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, più favorevole, delle predette leggi regionali.
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004.
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle attività economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e successive modificazioni, è differito al 30 ottobre 2004».
Alla Tabella n. 1:
nella parte relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono soppresse le seguenti voci:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7561);
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.21-Regioni a statuto ordinario - cap. 7562)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: «892,30» è sostituita dalla seguente: «889,30»;
nel totale del Ministero dell'economia e delle finanze la cifra: «1.205,00» è sostituita dalla seguente: «1.202,00»;
nella parte relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono soppresse le seguenti voci:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971);
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968)»;
nel totale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cifra: «34,01» è sostituita dalla seguente: «30,58»;
nella parte relativa al Ministero dell'interno, è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254)»;
nel totale del Ministero dell'interno la cifra: «53,10» è sostituita dalla seguente: «50,82»;
nella parte relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675; 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: «274,23» è sostituita dalla seguente: «252,99»;
nel totale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la cifra: «289,07» è sostituita dalla seguente: «267,84»;
nella parte relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: «91,20» è sostituita dalla seguente: «3,15»;
nel totale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la cifra: «235,48» è sostituita dalla seguente: «147,43»;
nella parte relativa al Ministero delle comunicazioni:
alla voce: «Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni; (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121)», la cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente: «18,59»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero delle comunicazioni la cifra: «37,17» è sostituita dalla seguente: «18,59»;
nel totale del Ministero delle comunicazioni la cifra: «45,57» è sostituita dalla seguente: «26,99»;
nella parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali:
è inserita la seguente voce:
«Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (8.2.3.2. - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8642): 18,59»;
è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca; (2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3. - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319; 8326; 8327; 8328; 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339; 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: «111,07» è sostituita dalla seguente: «112,58»;
nel totale del Ministero per i beni e le attività culturali la cifra: «134,57» è sostituita dalla seguente: «136,08»;
nella parte relativa al Ministero della salute, è soppressa la seguente voce:
«Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: (4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330)»;
nel totale delle autorizzazioni di spesa del Ministero della salute la cifra: «23,65» è sostituita dalla seguente: «20,65»;
nel totale del Ministero della salute la cifra: «31,54» è sostituita dalla seguente: «28,54»;
nel totale generale delle autorizzazioni di spesa la cifra: «1.632,68» è sostituita dalla seguente: «1.494,63», e nel totale generale delle riduzioni di spesa la cifra: «4.262,87» è sostituita dalla seguente: «4.124,82».