Allegato A
Seduta n. 496 del 22/7/2004
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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA (5137)
(A.C. 5137 - Sezione 1)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Interventi correttivi di finanza pubblica).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell' 8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito,
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con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1o marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3».
5. Dopo l' articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 198-bis. -(Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti».
6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali,
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al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente articolo può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per consumi intermedi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto
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contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10.12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attività di formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez; soltanto nel caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte, l'organizzazione e lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di formazione del personale della scuola.
13. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da intendere», sono inserite le seguenti: «come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».
Articolo 2.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a decorrere dall'anno 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;
b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 12 luglio 2004 e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le parole: «i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1».
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3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta l'acconto dovuto è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 5 le parole: «La disciplina prevista dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «La disciplina prevista dal comma 1».
5. Le disposizioni del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto è scaduto alla data predetta, il conguaglio è effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni sei mesi, secondo i dati rilevati al 1o gennaio e al 1o luglio di ogni anno».
7. Per l'anno 2004 le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1o luglio.
8. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono soppresse le parole: «al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente».
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di finanza regionale).
1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale».
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2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data»;
b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazione per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere»;
c) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Nella determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario»;
d) all'articolo 13, commi 3 e 4, le parole: «triennio 2001-2003» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2001-2004».
3. Le operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di enti o società possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
Articolo 4.
(Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento immobiliare con apporto di beni pubblici).
1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «conferendo», sono inserite le seguenti: «o trasferendo»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo soddisfacimento degli stessi.2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
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all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto».
2. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo la parola : «adibiti» sono inserite le seguenti: «o comunque destinati»;
b) nel quinto periodo sono soppresse le parole: «da ripartire»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli immobili ceduti ai sensi del presente comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».
Articolo 5.
(Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).
1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, può essere emanata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;
2) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;
c) al comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 dicembre 2004»;
d) al comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
2. Nell' Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
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2003, n. 326, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».
Articolo 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Tabella n. 1
(prevista dall'art. 1, comma 6)
RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DI SPESE DISCREZIONALI
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
| 1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
| 1.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
| Legge n.195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (3.1.5.19 - Consiglio Superiore della Magistratura - cap. 2195) TAB C |
1,09 |
| Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) TAB C |
0,15 |
| Decreto-legge n. 95 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) TAB C |
1,11 |
| Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) TAB C |
0,40 |
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) |
180,00 |
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Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) TAB C |
5,97 |
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) |
10,00 |
| Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): |
| - Art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) |
12,91 |
| Legge n. 183 del 1989: |
|
- Art. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) |
79,11 |
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) TAB C |
0,47 |
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
- Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) TAB C |
8,95 |
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) TAB C |
0,75 |
Pag. 17
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:
- Art. 2, comma 1: (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) |
30,74 |
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) TAB C |
0,09 |
Legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1984:
- Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) |
90,99 |
| Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la tutela della privacy - cap. 1733) TAB C |
0,40 |
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) TAB C |
0,41 |
| Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) TAB C |
0,91 |
Pag. 18
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- Art. 12, comma 2: (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005) |
12,91 |
|
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- Art. 53, comma 13: Ente Poste Italiane, personale comandato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3030) |
1,25 |
|
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea:
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) TAB C |
0,18 |
|
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) TAB C |
10,02 |
|
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e finanze - cap. 3935) TAB C |
0,71 |
|
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: |
|
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890) TAB C |
80,62 |
|
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) TAB C |
4,68 |
|
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - cap. 3911) TAB C |
13,94 |
|
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - cap. 3920) TAB C |
11,30 |
Pag. 19
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
| Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) TAB C |
12,62 |
|
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) TAB C |
6,27 |
|
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) TAB C |
0,41 |
|
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
|
- Art. 121, comma 2: (3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7100) |
4,53 |
|
- Art. 145, comma 10: Fondo monitoraggio investimenti pubblici (5.1.2.2 - Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici - cap. 3415) |
10,33 |
|
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) TAB C |
0,16 |
|
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7561) |
0,50 |
|
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7562) |
2,50 |
|
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
Pag. 20
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
| - Art. 4, comma 215: Fondo nautica da diporto (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1599) |
0,50 |
| - Art. 4, comma 242: Piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) |
5,00 |
| - Art. 4, comma 242: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) |
50,00 |
| - Art. 4, comma 240: Fondi speciali - Tabelle A e B (4.1.5.9 - Fondo speciale - cap 6856; 4.2.10.1 - Fondo speciale - cap. 9001) |
239,42 |
Pag. 21
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
TABELLA A |
96,44 |
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
| Ministero delle attività produttive |
0,35 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
0,55 |
| Ministero della giustizia |
16,52 |
| Ministero degli affari esteri |
31,05 |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
0,50 |
| Ministero dell'interno |
8,73 |
| Ministero dell'ambiente |
|
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
0,20 |
| Ministero delle comunicazioni |
2,00 |
| Ministero della difesa |
|
| Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
| Ministero per i beni e le attività culturali |
0,30 |
| Ministero della salute |
36,24 |
|
TABELLA B |
142,98 |
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
126,49 |
| Ministero delle attività produttive |
5,00 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
| Ministero della giustizia |
|
| Ministero degli affari esteri |
|
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
| Ministero dell'interno |
|
| Ministero dell'ambiente |
|
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
4,81 |
| Ministero delle comunicazioni |
|
| Ministero della difesa
| |
Pag. 22
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
| Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
| Ministero per i beni e le attività culturali |
6,68 |
| Ministero della salute |
|
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA ... |
892,30 |
Pag. 23
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
1.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
312,69
|
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
126,52 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
36,17 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - Accordi di programma: |
|
| - 3.1.2.4. - Poste Italiane - cap. 1502 |
75,00 |
| - 3.1.2.28. - Ferrovie dello Stato - cap. 1541 |
75,00 |
|
TOTALE MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE . . . |
1.205,00 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 24
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
2. MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
|
| 2.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
| Legge n. 292 del 1990: ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ( 3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) TAB C |
1,01
|
| Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
| - Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) TAB C |
1,40
|
| Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: |
| - Art. 12, comma 1: (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359) |
37,50 |
|
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
39,91 |
|
2.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
6,53 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
4,57
|
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
1,96
|
TOTALE MINISTERO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE . . . |
46,44 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 25
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
|
3.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
| Legge n. 335 del 1995: riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: |
| - Art. 13: vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) TAB C |
0,09 |
| Legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: |
|
| - Art. 80, comma 4: formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) TAB C |
0,09 |
| TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
0,18 |
|
3.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
13,58 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
8,64 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
4,94 |
TOTALE MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI . . . |
13,76 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 26
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
| 4.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
155,06 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
126,17 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
28,89 |
| TOTALE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . . |
155,06 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 27
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
|
| 5.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
|
Legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1o giugno. 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) TAB C |
0,10 |
|
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane all'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) TAB C |
0,11 |
|
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
| -Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) TAB C |
0,29
|
|
Legge n. 286 del 2003: Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero: |
| - Art. 3 (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3103) |
1,14 |
| - Art. 6, comma 4: Comitato dei presidenti (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3106) |
0,11 |
|
TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
1,75 |
| 5.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
47,29 |
|
- CONSUMI INTERMEDI (1) |
43,59 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
3,71 |
TOTALE MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI . . . |
49,05 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 28
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
6. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA |
|
| 6.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
| Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: |
| (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8971) |
0,93 |
| Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: |
| (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8968) |
2,50 |
| TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
3,43 |
|
6.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
30,58 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
29,86 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
0,73 |
TOTALE MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA . . . |
34,01 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 29
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
7. MINISTERO DELL'INTERNO |
| 7.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
| Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: |
| (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7254) |
2,28 |
| TOTALI AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
2,28 |
| 7.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
50,82 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
37,95 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
12,88 |
| TOTALE MINISTERO DELL'INTERNO . . . |
53,10 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 30
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
8. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
| 8.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
| Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: |
| (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646 ) TAB C |
1,91 |
| Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
| - Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) TAB C |
2,35 |
| Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali: |
| - Art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) |
25,80 |
| - Art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531) |
13,74
|
| Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59: |
| - Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) TAB C |
3,73 |
| Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
| - Art. 46: Fondo investimenti (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti tutela del suolo e difesa ambientale - cap. 7090) |
192,98 |
Pag. 31
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
Legge n. 120 del 2002: Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici: |
| - Art. 2, comma 3: Programmi pilota (4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7923) |
12,50 |
| Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: |
| (2.2.3.10 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7227; 2.2.3.13 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7351; 3.2.3.5 - Interventi per Venezia - capp. 7675, 7676; 6.2.3.2 - Difesa del suolo - cap. 8531) |
21,24 |
| TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
274,23 |
| 8.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
14,85 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
13,91 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
0,94 |
TOTALE MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO . . . |
289,07 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 32
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
| 9. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
|
9.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
|
Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia dl credito peschereccio, nonché di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: |
|
- Art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) TAB C |
0,60 |
|
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
- Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) TAB C |
0,02 |
|
Decreto legislativo n. 250 del 1997: istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC): |
|
- Art. 7: (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) TAB C |
2,54 |
|
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: |
|
(2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7162; 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7512; 4.2.3.15 - Opere varie - cap. 7980; 5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8220) |
88,05
|
|
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
91,20 |
|
9.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
144,28 |
|
- CONSUMI INTERMEDI (1) |
23,94 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
120,34 |
| TOTALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI . . . |
235,48 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 33
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
10. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
|
| 10.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
| Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): |
|
- Art. 27, comma 10 e successive modificazioni ed integrazioni: (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3121) |
37,17 |
| TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
37,17
|
| 10.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
8,40 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
4,62 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
3,78 |
TOTALE MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI . . . |
45,57 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 34
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
11. MINISTERO DELLA DIFESA |
|
| 11.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
| Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
|
- articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) TAB C |
0,04 |
| TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
0,04
|
| 11.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
1.811,82 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
1.145,75 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
666,07 |
| TOTALE MINISTERO DELLA DIFESA . . . |
1.811,85 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 25 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 35
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
|
12. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
12.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
Legge n. 267 del 1991: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: |
| - Art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1.- Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) TAB C |
1,21 |
|
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: |
| - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
50,00 |
|
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
| - Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) TAB C |
0,23 |
|
Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 199, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) TAB C |
0,50 |
|
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
| - Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) |
103,55 |
| TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
155,49 |
Pag. 36
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
12.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
2,90 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
2,72 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
0,18 |
TOTALE MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI . . . |
158,38 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 37
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
|
13. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI |
|
13.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei ( 3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052) TAB C |
0,13 |
|
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
| - Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) TAB C |
1,43 |
|
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): |
| - Art. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3237) |
6,46 |
|
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali: |
| - Art. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3234) |
2,58 |
|
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): |
| - Art. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - cap. 7370) |
80,90 |
Pag. 38
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: |
| (2.2.3.2 - Impianti sportivi - cap. 7155; 2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7300; 3.2.3.3 - Patrimonio librario statale - cap. 7466; 3.2.3.7 - Patrimonio librario non statale - cap. 7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7832; 5.2.3.2 - Informatica di servizio - cap. 8082; 6.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - capp. 8319, 8326, 8327, 8328, 8329; 6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8339; 8.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8668; 9.2.3.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8786; 10.2.3.6 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8960) |
17,08 |
| Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): |
| - Art. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro dell'Opera di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3231) |
2,50 |
| TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
111,07 |
Pag. 39
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
13.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
23,50 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
23,00 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
0,50 |
TOTALE MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI . . . |
134,57 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 40
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
|
14. MINISTERO DELLA SALUTE |
|
14.1 AUTORIZZAZIONI DI SPESA |
|
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: |
| - Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) TAB C |
0,26 |
|
Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: |
| - Art. 36, comma 14 (3.1.2.13 - Informazione e prevenzione - capp. 3430, 3431) |
19,91 |
|
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2 comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457) TAB C |
0,23 |
|
Legge n. 291 del 2003: Interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca: |
| (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7214) |
0,25 |
|
Legge n. 376 del 2003: Finanziamento di interventi per opere pubbliche: |
| (4.2.3.4 - Prevenzione del randagismo - cap. 7330) |
3,00 |
|
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
23,65 |
Pag. 41
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
14.2 STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
7,90 |
| - CONSUMI INTERMEDI (1) |
7,13 |
| - INVESTIMENTI FISSI LORDI (2) |
0,77 |
| TOTALE MINISTERO DELLA SALUTE . . . |
31,54 |
(1) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 36 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
(2) Le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base, per l'anno finanziario 2004, sono ridotte del 30 per cento, con esclusione di quelle destinate alla scuola, alla sanità, alla sicurezza e ad interventi di carattere sociale.
Pag. 42
Segue: Tabella n. 1
| OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2004
(milioni di euro) |
TOTALE AUTORIZZAZIONI DI SPESA . . . |
1.632,68 |
| TOTALE STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA |
2.480,19 |
| - TOTALE CONSUMI INTERMEDI |
1.598,35 |
| - TOTALE INVESTIMENTI FISSI LORDI |
881,85 |
| - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE |
150,00 |
| TOTALE RIDUZIONI DI SPESA . . . |
4.262,87 |